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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.8282/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da 1) Parte_1 nato/a Rho (MI) il 3.5.78 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1, 20045 Lainate (MI), con l'Avv. Lara Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 14.09.76 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con le Avv. Sara Martini e Francesca Russo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 08.09.2001 con rito concordatario in Lainate (MI), optando per il regime di separazione dei beni;
(anno 2001 atto n. 47 reg. II parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 25.10.2021, omologato dal Tribunale di Milano in data 03.11.2021 con i seguenti figli: (c.f. , nato in data [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(MI), attualmente residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne di età, non autosufficiente economicamente;
(c.f. ), nato in [...] Parte_4 C.F._4
28.10.2005 a Rho (MI) attualmente residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne di età, non autosufficiente economicamente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli della coppia e resteranno prevalentemente collocati presso la madre, con la Pt_3 Pt_4 quale convivranno;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Pt_1
e le esigenze degli stessi e previo congruo avviso alla signora . Pt_2
3) In linea generale e salvo migliore e differente accordo il padre vedrà e terrà con sé i figli a cena per due settimane al mese durante il periodo scolastico/lavorativo dei ragazzi e anche a pranzo nei periodi non scolastici/lavorativi; Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo che verrà concordato con congruo anticipo tra i genitori e i figli stessi.
e trascorreranno le festività di Natale e Pasqua indicativamente un anno con un Pt_4 Pt_3 genitore e quello seguente con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, fatte salve migliori condizioni concordate tra le parti. Per ogni altro periodo di vacanza non sopra specificamente menzionato, il criterio sarà sempre quello dell'alternanza dei genitori nel rispetto delle esigenze lavorative dei singoli e degli impegni e delle esigenze dei figli. 4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Pt_2 Pt_3
la somma complessiva di Euro 800,00 (ottocento euro) somma che sarà versata alla sig.ra Pt_4
entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario su c/c già noto e Pt_2 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione luglio 2026). 4) Il sig. terrà a proprio carico il 70 % delle spese straordinarie relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 così come aggiornate in data 12.06.2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet/calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
5) Nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile, poiché i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato, con tutti i punti di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente;
di non aver più nulla da pretendere o chiedere l'uno all'altro per nessuna ragione, nessun titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
6) In parziale modifica di quanto statuito dalla Linee Guida del Tribunale di Milano di cui sopra il sig. si impegna a farsi carico al 100 % del finanziamento acceso per l'acquisto Pt_1 dell'autovettura modello Fiat Punto 1.2, targata ER673KL, intestata a e concessa in Parte_3 uso ai figli;
quanto invece alle spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, i genitori concordano di contribuire alle stesse nella misura del 70% il Sig. e del Pt_1
30% la Sig.ra . Pt_2
7) L'assegno unico verrà percepito per un 50 % dal padre e per il restante 50 % dalla madre.
8) Ai fini fiscali i figli saranno a carico di entrambi i genitori per le rispettive quote di competenza in ordine alle spese sostenute.
9) Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lainate (MI) in data 08.09.01 fra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 10.07.2025 da 1) Parte_1 nato/a Rho (MI) il 3.5.78 cittadino/a: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]1, 20045 Lainate (MI), con l'Avv. Lara Grassi presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato/a Rho (MI) il 14.09.76 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con le Avv. Sara Martini e Francesca Russo presso le quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 08.09.2001 con rito concordatario in Lainate (MI), optando per il regime di separazione dei beni;
(anno 2001 atto n. 47 reg. II parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 25.10.2021, omologato dal Tribunale di Milano in data 03.11.2021 con i seguenti figli: (c.f. , nato in data [...] a [...] Parte_3 C.F._3
(MI), attualmente residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne di età, non autosufficiente economicamente;
(c.f. ), nato in [...] Parte_4 C.F._4
28.10.2005 a Rho (MI) attualmente residente a [...], cittadino italiano, maggiorenne di età, non autosufficiente economicamente.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli della coppia e resteranno prevalentemente collocati presso la madre, con la Pt_3 Pt_4 quale convivranno;
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli quando vorrà, compatibilmente con gli impegni Pt_1
e le esigenze degli stessi e previo congruo avviso alla signora . Pt_2
3) In linea generale e salvo migliore e differente accordo il padre vedrà e terrà con sé i figli a cena per due settimane al mese durante il periodo scolastico/lavorativo dei ragazzi e anche a pranzo nei periodi non scolastici/lavorativi; Durante le vacanze estive i genitori potranno trascorrere con i figli un periodo che verrà concordato con congruo anticipo tra i genitori e i figli stessi.
e trascorreranno le festività di Natale e Pasqua indicativamente un anno con un Pt_4 Pt_3 genitore e quello seguente con l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza, fatte salve migliori condizioni concordate tra le parti. Per ogni altro periodo di vacanza non sopra specificamente menzionato, il criterio sarà sempre quello dell'alternanza dei genitori nel rispetto delle esigenze lavorative dei singoli e degli impegni e delle esigenze dei figli. 4) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli e Pt_1 Pt_2 Pt_3
la somma complessiva di Euro 800,00 (ottocento euro) somma che sarà versata alla sig.ra Pt_4
entro il giorno 15 di ogni mese per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario su c/c già noto e Pt_2 sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (prima rivalutazione luglio 2026). 4) Il sig. terrà a proprio carico il 70 % delle spese straordinarie relative ai figli secondo le Pt_1
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14 novembre 2017 così come aggiornate in data 12.06.2025 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet/calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo, etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patente di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
5) Nulla sarà dovuto a titolo di assegno divorzile, poiché i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di aver regolato, con tutti i punti di cui sopra, ogni questione di natura economica e patrimoniale tra loro sussistente;
di non aver più nulla da pretendere o chiedere l'uno all'altro per nessuna ragione, nessun titolo o causa connessa all'intercorso matrimonio e ai rapporti patrimoniali ad esso connessi.
6) In parziale modifica di quanto statuito dalla Linee Guida del Tribunale di Milano di cui sopra il sig. si impegna a farsi carico al 100 % del finanziamento acceso per l'acquisto Pt_1 dell'autovettura modello Fiat Punto 1.2, targata ER673KL, intestata a e concessa in Parte_3 uso ai figli;
quanto invece alle spese di assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo, i genitori concordano di contribuire alle stesse nella misura del 70% il Sig. e del Pt_1
30% la Sig.ra . Pt_2
7) L'assegno unico verrà percepito per un 50 % dal padre e per il restante 50 % dalla madre.
8) Ai fini fiscali i figli saranno a carico di entrambi i genitori per le rispettive quote di competenza in ordine alle spese sostenute.
9) Le spese del presente procedimento si intendono compensate fra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Lainate (MI) in data 08.09.01 fra e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 17.09.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG