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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/11/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 651/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to G. Solazzi Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e Controparte_1 dif. da Avv.ti . F. Battistoni e;
CP_2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2024 Parte_1 premetteva di aver lavorato, nel periodo tra il 05.06.2023 ed il 30.11.2023, alle
1 dipendenze della società ' in Controparte_3 forza di contratto a tempo determinato, svolgendo mansioni di “fattorino” inquadrato al livello 5 del CCNL di Categoria (Trasporto - Autotrasporto merci e logistica).
Di aver osservato, di fatto, il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:30 alle ore 18:00 circa (durata pausa pranzo: 1 h / 1 h e mezza, a seconda del carico di lavoro), per un totale di 10 ore al giorno e 50 ore alla settimana.
Avendo prestato attività lavorativa per molte più ore a settimana di quanto previsto dal contratto di assunzione e, chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.718,55, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
Si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Va innanzitutto premesso che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie,
è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). (Sez. L - ,
Sentenza n. 16150 del 19/06/2018, Rv. 649482 - 01)
Più specificamente, considerata la natura delle prestazioni fornite dal ricorrente, si deve osservare che “Nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da
2 consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso” (Cassazione n. 7577 del 2004).
Il concetto è stato ribadito anche nella più recente sentenza della
Suprema Corte n. 1173 del 19/01/2009 (Rv. 606528 - 01), laddove si afferma:
“In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico- fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario)”. (Cass. Sez. L., 19/01/2009, n. 1173, Rv. 606528 -
01).
Ciò posto, si rileva che la prova riguardante il superamento specifico dell'orario di lavoro predeterminato, nel caso di specie, non è stata fornita dal, ricorrente.
Nessuno dei testi sentiti è stato infatti in grado di riferire quale fosse l'effettivo orario del ricorrente.
Tes_ I testi e hanno chiaramente dichiarato di non Tes_1 Tes_3 essere a conoscenza di quali fossero gli orari di lavoro del Parte_1
Il teste smentiva – anzi - gli assunti del ricorrente, Tes_4 confermando che lo stesso, in costanza di rapporto con la trasporti 2L
3 soc.coop arl lavorava 6 ore al giorno, iniziando delle volte alle ore 08:00 altre volte alle ore 10:00 altre ancora alle ore 12:00
Alla luce dell'istruttoria espletata, non potendosi stabilire precisamente l'orario effettivo entro il quale l'attività lavorativa del ricorrente veniva concretamente prestata, a nulla rilevando i messaggi prodotti dal ricorrente, non costituendo gli stessi prova dell'effettiva immediata esecuzione della disposizione, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono o la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
4
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 651/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 24.10.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv.to G. Solazzi Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo l.r. pro tempore, rapp. e Controparte_1 dif. da Avv.ti . F. Battistoni e;
CP_2
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.5.2024 Parte_1 premetteva di aver lavorato, nel periodo tra il 05.06.2023 ed il 30.11.2023, alle
1 dipendenze della società ' in Controparte_3 forza di contratto a tempo determinato, svolgendo mansioni di “fattorino” inquadrato al livello 5 del CCNL di Categoria (Trasporto - Autotrasporto merci e logistica).
Di aver osservato, di fatto, il seguente orario lavorativo: dal lunedì al venerdì, dalle ore 06:30 alle ore 18:00 circa (durata pausa pranzo: 1 h / 1 h e mezza, a seconda del carico di lavoro), per un totale di 10 ore al giorno e 50 ore alla settimana.
Avendo prestato attività lavorativa per molte più ore a settimana di quanto previsto dal contratto di assunzione e, chiedeva la condanna della resistente al pagamento, in suo favore, della somma di € 3.718,55, al lordo delle ritenute fiscali, a titolo di differenze retributive non corrisposte.
Si costituiva il resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.
Va innanzitutto premesso che “Sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice. (Nella specie,
è stata ritenuta generica la deduzione di aver "lavorato oltre l'orario di lavoro" senza percepire "quanto dovuto a titolo di lavoro straordinario" nonché la richiesta di liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 36 Cost.). (Sez. L - ,
Sentenza n. 16150 del 19/06/2018, Rv. 649482 - 01)
Più specificamente, considerata la natura delle prestazioni fornite dal ricorrente, si deve osservare che “Nell'ipotesi di lavoro discontinuo - come quello di autista adibito a trasporto merci - caratterizzato da attese non lavorate, durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico - fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario solo allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco di tempo compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da
2 consentire di tener conto delle pause di inattività -, oppure l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso” (Cassazione n. 7577 del 2004).
Il concetto è stato ribadito anche nella più recente sentenza della
Suprema Corte n. 1173 del 19/01/2009 (Rv. 606528 - 01), laddove si afferma:
“In tema di lavoro discontinuo, caratterizzato da attese di non lavoro durante le quali il dipendente può reintegrare con pause di riposo le energie psico- fisiche consumate, è configurabile l'espletamento di lavoro straordinario allorquando, malgrado detta discontinuità, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti in concreto superato - occorrendo, all'uopo, che venga fornita la prova relativamente a modalità e tempi del servizio prestato nell'arco compreso fra l'orario iniziale e quello finale dell'attività lavorativa, in modo da consentire di tener conto delle pause di inattività - e, in ogni caso, allorquando l'attività lavorativa prestata dal dipendente oltre il limite dell'orario massimo legale, non operante nei suoi confronti, sia, alla stregua del concreto svolgimento del rapporto di lavoro, irrazionale e pregiudizievole del bene dell'integrità fisica del lavoratore stesso. (Fattispecie relativa all'attività di operatore di ripresa, svolta senza vincoli di orario)”. (Cass. Sez. L., 19/01/2009, n. 1173, Rv. 606528 -
01).
Ciò posto, si rileva che la prova riguardante il superamento specifico dell'orario di lavoro predeterminato, nel caso di specie, non è stata fornita dal, ricorrente.
Nessuno dei testi sentiti è stato infatti in grado di riferire quale fosse l'effettivo orario del ricorrente.
Tes_ I testi e hanno chiaramente dichiarato di non Tes_1 Tes_3 essere a conoscenza di quali fossero gli orari di lavoro del Parte_1
Il teste smentiva – anzi - gli assunti del ricorrente, Tes_4 confermando che lo stesso, in costanza di rapporto con la trasporti 2L
3 soc.coop arl lavorava 6 ore al giorno, iniziando delle volte alle ore 08:00 altre volte alle ore 10:00 altre ancora alle ore 12:00
Alla luce dell'istruttoria espletata, non potendosi stabilire precisamente l'orario effettivo entro il quale l'attività lavorativa del ricorrente veniva concretamente prestata, a nulla rilevando i messaggi prodotti dal ricorrente, non costituendo gli stessi prova dell'effettiva immediata esecuzione della disposizione, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono o la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico del ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.200,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso forfettario, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ancona, il 03/11/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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