Sentenza 25 luglio 1966
Massime • 1
Non e manifestamente infondata la questione della legittimita costituzionale dell'art 17, secondo comma, legge 24 marzo 1958, n 195, sul consiglio superiore della magistratura, il quale stabilisce il Sindacato giurisdizionale di legittimita da parte del consiglio di stato sulle deliberazioni del consiglio superiore della magistratura: invero, non sembra possa escludersi un contrasto tra detta norma e gli articoli 100, 104, 105, 24, secondo comma, 103, 102 secondo comma prima parte, della Costituzione, trattandosi di Atti provenienti da un organo supremo dello stato, indipendente da ogni altro potere e dotato di piena autonomia, necessariamente rilevante anche ai fini della impugnazione, non di Atti meramente preparatori del decreto del capo dello stato o del ministro di grazia e giustizia, del quale concretano l'elemento contenutistico. ( Cfr 168/63).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/1966, n. 10242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10242 |
| Data del deposito : | 25 luglio 1966 |
Testo completo
Non e manifestamente infondata la questione della legittimita costituzionale dell'art 17, secondo comma, legge 24 marzo 1958, n 195, sul consiglio superiore della magistratura, il quale stabilisce il Sindacato giurisdizionale di legittimita da parte del consiglio di stato sulle deliberazioni del consiglio superiore della magistratura: invero, non sembra possa escludersi un contrasto tra detta norma e gli articoli 100, 104, 105, 24, secondo comma, 103, 102 secondo comma prima parte, della Costituzione, trattandosi di Atti provenienti da un organo supremo dello stato, indipendente da ogni altro potere e dotato di piena autonomia, necessariamente rilevante anche ai fini della impugnazione, non di Atti meramente preparatori del decreto del capo dello stato o del ministro di grazia e giustizia, del quale concretano l'elemento contenutistico. ( Cfr 168/63).*