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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 117/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0122202395-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 7.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di accertamento per l'anno 2017 di un maggiore reddito da lavoro dipendente di euro 44.685,00. Nel 2017 il contribuente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, di talchè veniva richiesto di spiegazioni anche a fronte di accrediti sul suo conto corrente. Lo stesso assumeva di avere lavorato presso una società svizzera e di avere subito ritenute fiscali in quel paese.
A fronte dell'atto impositivo notificatogli, il prevenuto opponeva il divieto di doppia imposizione , contestava la mancata applicazione della franchigia pari ad euro 7500,00 sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 38/E del 28.3.2017.
L'Ufficio ha opposto che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi impedisce di operare la detrazione di quanto già pagato all'estero, posto che la detrazione non è automatica, dovendo essere richiesta e va provato il pagamento di tributi all'estero in via definitiva. In buona sostanza, la detrazione non spetta se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi in Italia , posto che il contribuente era residente in Italia. Le indicazioni giurisprudenziali che sono state offerte dalla difesa non sarebbero pertinenti;
l'Ufficio richiama invece l'arresto della Corte di Cassazione n. 23913/2023, sulla corretta interpretazione dell'art. 165 c. 8 TUIR. Quanto alla franchigia, si fa presente che il comune di Santena, dove risiedeva il Ricorrente_1, non è un comune di frontiera, con il che il menzionato non poteva essere considerato lavoratore transfrontaliero;
in ogni caso, anche per potere usufruire della franchigia bisogna avere compilato la denuncia dei redditi.
Il ricorrente ha presentato, pel tramite del suo difensore, una memoria nelle more della discussione, con cui ha corretto le indicazioni degli arresti giurisprudenziali ritenuti a lui favorevoli, ribadendo poi che nel
2017 vigeva una convenzione tra Italia e ZZ , in forza della quale l'Italia deve dedurre le imposte pagate in ZZ , per cui insiste sul riconoscimento di quanto già versato dal ricorrente a titolo di imposta sui redditi. Richiama poi la nuova convenzione del 2023, con cui è stata prevista la franchigia di 7500 euro.
L'Ufficio ha replicato segnalando che i due arresti citati dalla difesa non sono conferenti, riguardando le convenzioni con altri paesi, quli Belgio e Potrogallo;
ha ribadito che ciò che impedisce il riconoscimento del credito di imposta, nel caso di specie, è in primo luogo la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno di interesse e poi la mancata prova del pagamento a titolo definitivo presso lo stato estero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nessuno mette in dubbio il diveto di doppia imposizione, nè il principio generale secondo cui può essere detratta in Italia l'imposta assolta presso lo stato estero. Nel caso di specie però il contribuente mai ebbe a presentare dichiarazione dei redditi anno 2017, mai ebbe a chiedere il riconoscimento del credito fiscale , poichè, pur essendo residente in Italia, ebbe a celare all'Erarrio di avere conseguito redditi da lavoro dipendente in ZZ, circostanza che affiorò solo a seguito dei controlli bancari.
BE, è noto che la lettera dell'art. 165 c. 8 TUIR è insuperabile , rivestendo la dichiarazione dei redditi nel caso in esame il precipuo scopo di porre in evidenza l'importo oggetto del credito di imposta, quale condizione per la fruizione della detrazione, con il che il contribuente deve dichiarare il reddito precepito all'estero e per quanto non obbligato alla dichiarazione ( il Ricorrente_1 lo era perchè residente in Italia) , nel momento in cui l' imposta versata è definitiva , è tenuto alla sua presentazione (Cass. 20.7.2021, n.
20666 e 14.4.2023, n. 23193.
BE , nel caso di specie non vi fu alcuna formale richiesta da parte del Ricorrente_1 di riconoscimento del credito tributario, se non dopo essere stato accertato come inadempiente all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non solo, ma non è stato neppure assolto l'onere probatorio quanto alla definitività della somma pagata in ZZ.
Dunque non ricorrono i presupposti per applicare l'atr. 165 c. 8 TUIR. Le fattispeci relative ai due arresti giurisprudenziali richiamati dalal difesa non sono pertinenti al caso di specie poichè l'una riguarda un soggetto residente in [...]e non in Italia e la seconda attiene a remunerazioni da lavoro dipendente di personale, operante a bordo di navi o aeromobili utilizzati per traffico interazionale, soggetto a
Convenzione Italia/Portogallo. Nè può applicarsi la franchigia che deve riferirsi a lavoratori transfrontalieri, quale non è il Ricorrente_1, residente a [...], comune notoriamente non di frontiera.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000,00
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 1, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
COLLU LUISELLA, Giudice
NICODANO MICHELE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 411/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E0122202395-2024 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si richiamano alle conclusioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 7.3.2025, il prevenuto ha impugnato avviso di accertamento per l'anno 2017 di un maggiore reddito da lavoro dipendente di euro 44.685,00. Nel 2017 il contribuente non aveva presentato dichiarazione dei redditi, di talchè veniva richiesto di spiegazioni anche a fronte di accrediti sul suo conto corrente. Lo stesso assumeva di avere lavorato presso una società svizzera e di avere subito ritenute fiscali in quel paese.
A fronte dell'atto impositivo notificatogli, il prevenuto opponeva il divieto di doppia imposizione , contestava la mancata applicazione della franchigia pari ad euro 7500,00 sulla base di quanto disposto dalla Risoluzione n. 38/E del 28.3.2017.
L'Ufficio ha opposto che la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi impedisce di operare la detrazione di quanto già pagato all'estero, posto che la detrazione non è automatica, dovendo essere richiesta e va provato il pagamento di tributi all'estero in via definitiva. In buona sostanza, la detrazione non spetta se non è stata presentata la dichiarazione dei redditi in Italia , posto che il contribuente era residente in Italia. Le indicazioni giurisprudenziali che sono state offerte dalla difesa non sarebbero pertinenti;
l'Ufficio richiama invece l'arresto della Corte di Cassazione n. 23913/2023, sulla corretta interpretazione dell'art. 165 c. 8 TUIR. Quanto alla franchigia, si fa presente che il comune di Santena, dove risiedeva il Ricorrente_1, non è un comune di frontiera, con il che il menzionato non poteva essere considerato lavoratore transfrontaliero;
in ogni caso, anche per potere usufruire della franchigia bisogna avere compilato la denuncia dei redditi.
Il ricorrente ha presentato, pel tramite del suo difensore, una memoria nelle more della discussione, con cui ha corretto le indicazioni degli arresti giurisprudenziali ritenuti a lui favorevoli, ribadendo poi che nel
2017 vigeva una convenzione tra Italia e ZZ , in forza della quale l'Italia deve dedurre le imposte pagate in ZZ , per cui insiste sul riconoscimento di quanto già versato dal ricorrente a titolo di imposta sui redditi. Richiama poi la nuova convenzione del 2023, con cui è stata prevista la franchigia di 7500 euro.
L'Ufficio ha replicato segnalando che i due arresti citati dalla difesa non sono conferenti, riguardando le convenzioni con altri paesi, quli Belgio e Potrogallo;
ha ribadito che ciò che impedisce il riconoscimento del credito di imposta, nel caso di specie, è in primo luogo la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi nell'anno di interesse e poi la mancata prova del pagamento a titolo definitivo presso lo stato estero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Nessuno mette in dubbio il diveto di doppia imposizione, nè il principio generale secondo cui può essere detratta in Italia l'imposta assolta presso lo stato estero. Nel caso di specie però il contribuente mai ebbe a presentare dichiarazione dei redditi anno 2017, mai ebbe a chiedere il riconoscimento del credito fiscale , poichè, pur essendo residente in Italia, ebbe a celare all'Erarrio di avere conseguito redditi da lavoro dipendente in ZZ, circostanza che affiorò solo a seguito dei controlli bancari.
BE, è noto che la lettera dell'art. 165 c. 8 TUIR è insuperabile , rivestendo la dichiarazione dei redditi nel caso in esame il precipuo scopo di porre in evidenza l'importo oggetto del credito di imposta, quale condizione per la fruizione della detrazione, con il che il contribuente deve dichiarare il reddito precepito all'estero e per quanto non obbligato alla dichiarazione ( il Ricorrente_1 lo era perchè residente in Italia) , nel momento in cui l' imposta versata è definitiva , è tenuto alla sua presentazione (Cass. 20.7.2021, n.
20666 e 14.4.2023, n. 23193.
BE , nel caso di specie non vi fu alcuna formale richiesta da parte del Ricorrente_1 di riconoscimento del credito tributario, se non dopo essere stato accertato come inadempiente all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non solo, ma non è stato neppure assolto l'onere probatorio quanto alla definitività della somma pagata in ZZ.
Dunque non ricorrono i presupposti per applicare l'atr. 165 c. 8 TUIR. Le fattispeci relative ai due arresti giurisprudenziali richiamati dalal difesa non sono pertinenti al caso di specie poichè l'una riguarda un soggetto residente in [...]e non in Italia e la seconda attiene a remunerazioni da lavoro dipendente di personale, operante a bordo di navi o aeromobili utilizzati per traffico interazionale, soggetto a
Convenzione Italia/Portogallo. Nè può applicarsi la franchigia che deve riferirsi a lavoratori transfrontalieri, quale non è il Ricorrente_1, residente a [...], comune notoriamente non di frontiera.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 4000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 4000,00