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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 27/02/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1575/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1575/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VALACCHI ALESSANDRA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro e e loro eventuali Controparte_1 Controparte_2
eredi;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per la parte attrice, come da nota depositata il 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno attore ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del sig. degli immobili censiti al NCEU del Parte_1
Comune di Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterno 1, categoria a/5, classe 2, vani 1,5 Rendita € 38,73 e alla particella 10 subalterno 3, categoria a/5 classe 2, vani 2, rendita 51,65 e particella 10 subalterno 2, categoria a/5, classe 2, consistenza di vani 3,5
Rendita € 90,38 e della corte comune ai ridetti fabbricati per avere lo stesso mantenuto il possesso sugli stessi immobili in modo pacifico, ininterrotto, pubblico e continuativo da oltre venti anni. Voglia altresì ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti immobili a favore dell'attore”.
L'attore, a sostegno della domanda, ha allegato che “detiene uti dominus da oltre venti anni, in modo pubblico, continuo, non equivoco ed ininterrotto, il possesso di un fabbricato, in parte attualmente diruto, con annessa corte interna, posto in agro del Comune di Gavorrano (GR), alla Loc. Poggetto censito al catasto fabbricati del Comune di
Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterni 1,2,3; - che l'odierno attore ha posseduto per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico ed ininterrotto i suddetti fabbricati e la corte, utilizzando gli stessi come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione;
- tale circostanza è incontestata e pacificamente riconosciuta ed è confermata anche dai sig.ri e proprietari sin dal 977 dei CP_3 CP_4
terreni confinanti con gli immobili oggetto di causa, con dichiarazione dagli stessi sottoscritta
e che si allega al presente atto (doc. n. 1)” e che “a tutt'oggi, nessuno dei proprietari né gli eredi degli stessi hanno mai contestato l'esclusivo possesso uti dominus degli immobili oggetto della presente usucapione da parte dell'odierno attore né mai nessuno ha rivendicato la proprietà avanzando richieste e pretese petitori nei confronti dell'attuale possessore”.
Le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte. in punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Chiariti i principi di diritto che governano l'istituto dell'usucapione, nel caso di specie, la domanda attorea risulta radicalmente carente in punto di allegazione dei fatti costitutivi della stessa, avendo l'attore solamente dedotto di avere posseduto come un proprietario per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico ed ininterrotto i suddetti fabbricati e la corte, utilizzando gli stessi come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione.
L'attore non ha illustrato quando sarebbe iniziato il possesso utile all'usucapione, né gli specifici atti a mezzo dei quali, nel corso del ventennio necessario all'usucapione, il possesso si è protratto, limitandosi ad allegare un generico utilizzo degli immobili come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione, senza ulteriori specificazioni.
Inoltre, va osservato che le attività sopra richiamate non appaiono nemmeno utili per configurare un possesso utile all'usucapione, trattandosi di atti
(deposito di attrezzi e macchinari agricoli) che non possono ritenersi inequivoca espressione del diritto di proprietà, potendo essere propri anche di un diritto reale minore (es. l'usufrutto) ovvero di un diritto personale d godimento (es. l'affittuario di fondo rustico).
Inoltre, le allegazioni dell'attore non hanno trovato adeguato conforto probatorio in corso di causa.
Il teste assunto in corso di causa e titolare di terreno CP_3
adiacente a quello dell'attore, alla domanda 1) “Vero che il Sig. ha Parte_1
posseduto, da oltre venti anni, gli immobili censiti al NCEU del Comune di Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterno 1, categoria a/5, classe 2 consistente in vani 1,5 e alla particella 10 subalterno 3, categoria a/5 classe 2, consistenza vani 2 e alla particella 10 subalterno 2, categoria a/5, classe 2, consistenza di vani 3,5 alla stregua dei proprietari come da documento n. 2 che Le si mostra”?”, ha risposto “Non sono in grado di capire a cosa si riferiscono i dati catastali che mi sono stati letti, per il resto non so dire nulla, sono passati quarant'anni e non ricordo bene”; mostrata al teste la planimetria del documento 1 della citazione, lo stesso ha risposto: “non so leggere correttamente la planimetria, io nella mia mente mi so rappresentare il nostro terreno, guardando la planimetria, mi pare di riconoscere il podere di Gavorrano e la via disegnata è quella che porta prima al nostro podere e poi al podere del il quale provvedeva a pulire il Pt_1
terreno, perché lì vicino passava la ferrovia, non so dire il nome della via. Altro non so dire, sarò andato presso i terreni un 4 volte in 40 anni”.
Alla domanda “2) “Vero che lo stesso, da sempre, ha libero accesso a tali immobili senza dover richiedere l'autorizzazione o il permesso ad alcuno”?”, il teste ha risposto “Il era lì per tagliare l'erba e fare ciò che si doveva fare, la via non ricordo come si Pt_1
chiama” e ha altresì confermato l'utilizzo dei fabbricati allegato dall'attore.
Inoltre, alla domanda “4) Vero che in qualità di confinante dei predetti fabbricati ha da sempre riconosciuto come pieno proprietario di detti immobili il sig. ?”, il Parte_1
teste ha risposto “Io penso che abbia comprato gli immobili, io non sono più il padrone”.
Va osservato che il teste, in sede di domande preliminari, ha dichiarato:
“conosco il signor in quanto ho un terreno che confina con quello del ma Pt_1 Pt_1
non ricordo dove si trova il mio terreno, so solo che si trova nel comune di Gavorrano, non ricordo di preciso quando ho comprato il mio terreno, ma credo fosse il 1975, non ho rapporti particolari con l'attore, ci si vedeva con il padre e poi con lui soprattutto per cooperare per la gestione dei terreni;
non conosco non conosco i Persona_1
convenuti”.
Le dichiarazioni fornite dal teste non appaiono attendibili.
Invero, il teste, in sede di domande preliminari, ha riferito di essere proprietario di terreno adiacente a quello rivendicato dall'attore, dichiarando però di non sapere dove si trova il proprio terreno, il che rende implausibile la stessa dichiarazione circa il fatto che il suo terreno è confinante con quello attoreo, e, successivamente, ha riferito che l'attore è proprietario del terreno di cui egli non sarebbe più il proprietario;
inoltre, ha riferito di essere stato presso i luoghi di causa circa quattro volte in quarant'anni, fatto già sufficiente per infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, e non ha saputo comunque rispondere circa il possesso addotto dall'attore sugli immobili di causa;
infine, nel rispondere alla domanda circa il libero accesso agli immobili ad opera dell'attore, il teste si è limitato a riferire che l'attore puliva il terreno dall'erba, senza fornire alcuna informazione sulla libertà dell'accesso dedotta dall'attore. La confusione delle informazioni rese dal teste e l'assenza di precisi riferimenti temporali e spaziali nelle dichiarazioni rese dallo stesso rendono del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dallo stesso.
L'altro teste assunto in corso di causa, che ha dichiarato di CP_4
non conoscere bene l'attore e la sua famiglia, nel rispondere alla prima domanda sopra riportata, ha riferito, dopo avere visionato la planimetria dell'allegato 1 del fascicolo attoreo: “I dati catastali non mi dicono niente. (Il teste rimane in silenzio per molto tempo). La planimetria la riconosco ma non so dire a cosa si riferisca il disegno in essa contenuto”, mentre alla seconda domanda sopra riportata, ha risposto: “Si è vero, si tratta degli immobili che fanno parte di questa planimetria che mi è stata mostrata”.
Alla domanda “3) Vero che il sig. ha utilizzato i ridetti immobili da Parte_1
oltre vent'come rimessa attrezzi e macchinari agricoli di sua proprietà?”, il teste ha risposto “Si è vero” e su impulso del giudicante, alla domanda su dove si trovino gli immobili oggetto di domanda, il teste ha riferito: “Lo so, ma non lo so esprimere”, mentre alla domanda di parte attrice, ha riferito: “Si tratta di terreni che si trovano accanto a quello mio” e su richiesta del Giudice di indicare dove si trova il proprio terreno, il teste ha precisato: “il mio terreno si trova in una località che si chiama “il grilletto”, ma non ricordo il nome del Comune”.
Alla domanda n. 4 sopra riportata il teste ha risposto: “Si è vero, ma non sono in grado di precisare dove sono questi immobili”, precisando poi: “al mio immobile ci sono stato qualche tempo fa, con esattezza non so dirlo”; su richiesta di parte attrice il teste ha precisato: “Posso descrivere gli immobili di cui si parla come un rudere, non so nemmeno come qualificarlo, altro non so dire per descrivere gli immobili” e ancora su richiesta di parte attrice il teste ha precisato: “dal mio terreno si vede il rudere di cui sto parlando nel terreno usato dal . Pt_1
Anche le dichiarazioni rese da tale teste non appaiono attendibili. Invero, il teste prima ha riferito, anche restando lungamente in silenzio, di non sapere a quali luoghi si riferisca la planimetria mostrata, senza confermare i fatti dedotti nel capitolo 1, e poi conferma, senza fornire alcun dettaglio utile, che l'attore aveva accesso agli immobili rappresentati nella planimetria che gli era stata mostrata, smentendo così quanto riferito in relazione al capitolo 1.
Il teste, inoltre, nel rispondere al terzo capitolo, conferma i fatti dedotti, ma non ha saputo chiarire dove si trovino esattamente i propri terreni, ma ha evidenziato che gli immobili per cui è causa sono confinanti con i propri, ma, rispondendo al quarto capitolo addotto, il teste non ha saputo chiarire dove siano gli immobili per cui è causa, non ha saputo fornirne una descrizione dettagliata e non ha saputo riferire quando sia stato l'ultima volta presso i propri terreni.
La lacunosità delle dichiarazioni rese dal teste e la confusione sui fatti riferiti rendono totalmente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso.
In definitiva, le prove orali addotte dall'attore a sostegno della propria domanda non sono adeguate per ritenere accertati i fatti allegati dallo stesso.
Né rilevano le dichiarazioni scritte stragiudiziali rese dai predetti testi (cfr. all.
1 fasc. attore), posto che le stesse appaiono generiche e comunque i testi non hanno confermato i fatti allegati in sede di esame testimoniale.
In conclusione, la genericità dei fatti allegati dall'attore e l'assenza di adeguato supporto probatorio degli stessi rendono infondate le domande attoree, che vanno pertanto respinte.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1575/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande di parte attrice;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1575/2023 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. VALACCHI ALESSANDRA e dall'Avv. VANNETTI ALBERTO;
ATTORE contro e e loro eventuali Controparte_1 Controparte_2
eredi;
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione immobiliare.
Conclusioni: per la parte attrice, come da nota depositata il 19.12.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierno attore ha adito questo Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1158 c.c., l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del sig. degli immobili censiti al NCEU del Parte_1
Comune di Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterno 1, categoria a/5, classe 2, vani 1,5 Rendita € 38,73 e alla particella 10 subalterno 3, categoria a/5 classe 2, vani 2, rendita 51,65 e particella 10 subalterno 2, categoria a/5, classe 2, consistenza di vani 3,5
Rendita € 90,38 e della corte comune ai ridetti fabbricati per avere lo stesso mantenuto il possesso sugli stessi immobili in modo pacifico, ininterrotto, pubblico e continuativo da oltre venti anni. Voglia altresì ordinare al competente Ufficio della Conservatoria dei Registri
Immobiliari di provvedere alla consequenziale trascrizione dei suddetti immobili a favore dell'attore”.
L'attore, a sostegno della domanda, ha allegato che “detiene uti dominus da oltre venti anni, in modo pubblico, continuo, non equivoco ed ininterrotto, il possesso di un fabbricato, in parte attualmente diruto, con annessa corte interna, posto in agro del Comune di Gavorrano (GR), alla Loc. Poggetto censito al catasto fabbricati del Comune di
Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterni 1,2,3; - che l'odierno attore ha posseduto per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico ed ininterrotto i suddetti fabbricati e la corte, utilizzando gli stessi come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione;
- tale circostanza è incontestata e pacificamente riconosciuta ed è confermata anche dai sig.ri e proprietari sin dal 977 dei CP_3 CP_4
terreni confinanti con gli immobili oggetto di causa, con dichiarazione dagli stessi sottoscritta
e che si allega al presente atto (doc. n. 1)” e che “a tutt'oggi, nessuno dei proprietari né gli eredi degli stessi hanno mai contestato l'esclusivo possesso uti dominus degli immobili oggetto della presente usucapione da parte dell'odierno attore né mai nessuno ha rivendicato la proprietà avanzando richieste e pretese petitori nei confronti dell'attuale possessore”.
Le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte. in punto di diritto, va osservato che l'usucapione è un istituto giuridico in base al quale è possibile acquistare in via originaria la titolarità di un diritto reale mediante il possesso della cosa ininterrotto, non violento né clandestino e protratto per l'intero termine di legge (ordinariamente venti anni per gli immobili).
Il possesso deve estrinsecarsi in una sequenza di atti con cui l'agente utilizza la cosa alla stregua del titolare del diritto reale invocato e dai quali deve emergere la inequivoca volontà dello stesso di disconoscere i diritti dei titolari del diritto al fine di escluderli dall'uso della cosa e divenire l'esclusivo e incontestato titolare della disponibilità della stessa.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito “per la configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno
"ius in re aliena" ("ex plurimis" Cass. 9 agosto 2001 n. 11000, Cass. n. 18392/2006,
Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014,
Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n.
10652)” (Cass. Civ. n. 8866/2018).
Conseguentemente, è stato osservato che, al fine di dimostrare l'avvenuto acquisto per usucapione di un bene, l'attore è tenuto ad allegare e a provare l'inizio del suo possesso, le modalità con cui il possesso si è estrinsecato, che il suo potere di fatto sull'immobile in oggetto non fosse legittimato da un comportamento di tolleranza del proprietario, nonché gli specifici atti attraverso i quali è iniziato il possesso uti dominus, con radicale disconoscimento delle prerogative del proprietario ed affermazione percepibile dai terzi della propria intenzione di possedere il bene alla stregua di un proprietario, e per mezzo dei quali il possesso avente le suddette caratteristiche si è protratto nel tempo per i venti anni richiesti dall'ordinamento giuridico (cfr. Cass. Civ. n. 11000/2001; Cass. Civ. n.
21873/2018).
In ragione dei suddetti rilievi, è stata evidenziata l'irrilevanza della allegazione formulata dal rivendicante di avere posseduto continuativamente e pacificamente per oltre venti anni (o altre espressioni analoghe), trattandosi di allegazione radicalmente generica che non consente la debita rappresentazione all'organo giudicante degli elementi costitutivi della fattispecie di usucapione, occorrendo di contro (cfr. Cass. Civ. n. 21873/2018).
Inoltre, in ragione dell'onere dell'attore di allegare e di provare non solo il corpus del possesso, ma anche l'animus dello stesso, nel senso dell'esigenza di dimostrare di disporre del bene in spregio totale dei poteri del proprietario e con atti idonei a rendere percepibile tale intenzione anche ai terzi, la giurisprudenza ha escluso la rilevanza, ai fini della integrazione del possesso utile all'usucapione, del compimento di atti minimali di gestione del bene come la manutenzione o la cura dello stesso (cfr. Cass. Civ. n. 9325/2011;
Cass. Civ. n. 18215/2013) ovvero atti gestionali tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. Civ. n.
16841/2005).
È stato evidenziato al riguardo che “L'animus possidendi può, eventualmente, essere desunto in via presuntiva dal corpus possessionis, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale è già di per sè indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria” (Cass. Civ. n. 18215/2013).
Di conseguenza, la stessa attività di coltivazione del fondo o di cura del fondo non può ritenersi per ciò solo decisiva, non costituendo la stessa un'attività tipica ed esclusiva del proprietario. Per fondare il possesso utile per l'usucapione è necessario che tale attività materiale sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus” (cfr. Cass. Civ. n. 17376/2018; Cass. Civ. n. 6123/2020; Cass. Civ. n.
1796/2022).
Va rilevato altresì, quanto al piano della valutazione della prova, che la giurisprudenza di legittimità, in tema di usucapione, ha ritenuto che “l'esigenza di un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio - della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (Cass. Civ. n. 20539/2017).
A tal fine, è stato altresì evidenziato come la contumacia del convenuto e, in generale, il contegno processuale dello stesso, non vale a esonerare l'attore dall'onere della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione, né il Giudice dal potere-dovere di accertare concretamente la loro ricorrenza nel caso concreto sottoposto al suo giudizio (cfr. Cass. Civ. n. 10947/2003).
Chiariti i principi di diritto che governano l'istituto dell'usucapione, nel caso di specie, la domanda attorea risulta radicalmente carente in punto di allegazione dei fatti costitutivi della stessa, avendo l'attore solamente dedotto di avere posseduto come un proprietario per oltre venti anni, in modo continuo, pacifico ed ininterrotto i suddetti fabbricati e la corte, utilizzando gli stessi come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione.
L'attore non ha illustrato quando sarebbe iniziato il possesso utile all'usucapione, né gli specifici atti a mezzo dei quali, nel corso del ventennio necessario all'usucapione, il possesso si è protratto, limitandosi ad allegare un generico utilizzo degli immobili come deposito e rimessa attrezzi e macchinari agricoli destinati all' esercizio dell'attività agricola dei terreni di proprietà della sua famiglia limitrofi a quelli oggetto di usucapione, senza ulteriori specificazioni.
Inoltre, va osservato che le attività sopra richiamate non appaiono nemmeno utili per configurare un possesso utile all'usucapione, trattandosi di atti
(deposito di attrezzi e macchinari agricoli) che non possono ritenersi inequivoca espressione del diritto di proprietà, potendo essere propri anche di un diritto reale minore (es. l'usufrutto) ovvero di un diritto personale d godimento (es. l'affittuario di fondo rustico).
Inoltre, le allegazioni dell'attore non hanno trovato adeguato conforto probatorio in corso di causa.
Il teste assunto in corso di causa e titolare di terreno CP_3
adiacente a quello dell'attore, alla domanda 1) “Vero che il Sig. ha Parte_1
posseduto, da oltre venti anni, gli immobili censiti al NCEU del Comune di Gavorrano al foglio 161 particella 10 subalterno 1, categoria a/5, classe 2 consistente in vani 1,5 e alla particella 10 subalterno 3, categoria a/5 classe 2, consistenza vani 2 e alla particella 10 subalterno 2, categoria a/5, classe 2, consistenza di vani 3,5 alla stregua dei proprietari come da documento n. 2 che Le si mostra”?”, ha risposto “Non sono in grado di capire a cosa si riferiscono i dati catastali che mi sono stati letti, per il resto non so dire nulla, sono passati quarant'anni e non ricordo bene”; mostrata al teste la planimetria del documento 1 della citazione, lo stesso ha risposto: “non so leggere correttamente la planimetria, io nella mia mente mi so rappresentare il nostro terreno, guardando la planimetria, mi pare di riconoscere il podere di Gavorrano e la via disegnata è quella che porta prima al nostro podere e poi al podere del il quale provvedeva a pulire il Pt_1
terreno, perché lì vicino passava la ferrovia, non so dire il nome della via. Altro non so dire, sarò andato presso i terreni un 4 volte in 40 anni”.
Alla domanda “2) “Vero che lo stesso, da sempre, ha libero accesso a tali immobili senza dover richiedere l'autorizzazione o il permesso ad alcuno”?”, il teste ha risposto “Il era lì per tagliare l'erba e fare ciò che si doveva fare, la via non ricordo come si Pt_1
chiama” e ha altresì confermato l'utilizzo dei fabbricati allegato dall'attore.
Inoltre, alla domanda “4) Vero che in qualità di confinante dei predetti fabbricati ha da sempre riconosciuto come pieno proprietario di detti immobili il sig. ?”, il Parte_1
teste ha risposto “Io penso che abbia comprato gli immobili, io non sono più il padrone”.
Va osservato che il teste, in sede di domande preliminari, ha dichiarato:
“conosco il signor in quanto ho un terreno che confina con quello del ma Pt_1 Pt_1
non ricordo dove si trova il mio terreno, so solo che si trova nel comune di Gavorrano, non ricordo di preciso quando ho comprato il mio terreno, ma credo fosse il 1975, non ho rapporti particolari con l'attore, ci si vedeva con il padre e poi con lui soprattutto per cooperare per la gestione dei terreni;
non conosco non conosco i Persona_1
convenuti”.
Le dichiarazioni fornite dal teste non appaiono attendibili.
Invero, il teste, in sede di domande preliminari, ha riferito di essere proprietario di terreno adiacente a quello rivendicato dall'attore, dichiarando però di non sapere dove si trova il proprio terreno, il che rende implausibile la stessa dichiarazione circa il fatto che il suo terreno è confinante con quello attoreo, e, successivamente, ha riferito che l'attore è proprietario del terreno di cui egli non sarebbe più il proprietario;
inoltre, ha riferito di essere stato presso i luoghi di causa circa quattro volte in quarant'anni, fatto già sufficiente per infirmare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, e non ha saputo comunque rispondere circa il possesso addotto dall'attore sugli immobili di causa;
infine, nel rispondere alla domanda circa il libero accesso agli immobili ad opera dell'attore, il teste si è limitato a riferire che l'attore puliva il terreno dall'erba, senza fornire alcuna informazione sulla libertà dell'accesso dedotta dall'attore. La confusione delle informazioni rese dal teste e l'assenza di precisi riferimenti temporali e spaziali nelle dichiarazioni rese dallo stesso rendono del tutto inattendibili le dichiarazioni rese dallo stesso.
L'altro teste assunto in corso di causa, che ha dichiarato di CP_4
non conoscere bene l'attore e la sua famiglia, nel rispondere alla prima domanda sopra riportata, ha riferito, dopo avere visionato la planimetria dell'allegato 1 del fascicolo attoreo: “I dati catastali non mi dicono niente. (Il teste rimane in silenzio per molto tempo). La planimetria la riconosco ma non so dire a cosa si riferisca il disegno in essa contenuto”, mentre alla seconda domanda sopra riportata, ha risposto: “Si è vero, si tratta degli immobili che fanno parte di questa planimetria che mi è stata mostrata”.
Alla domanda “3) Vero che il sig. ha utilizzato i ridetti immobili da Parte_1
oltre vent'come rimessa attrezzi e macchinari agricoli di sua proprietà?”, il teste ha risposto “Si è vero” e su impulso del giudicante, alla domanda su dove si trovino gli immobili oggetto di domanda, il teste ha riferito: “Lo so, ma non lo so esprimere”, mentre alla domanda di parte attrice, ha riferito: “Si tratta di terreni che si trovano accanto a quello mio” e su richiesta del Giudice di indicare dove si trova il proprio terreno, il teste ha precisato: “il mio terreno si trova in una località che si chiama “il grilletto”, ma non ricordo il nome del Comune”.
Alla domanda n. 4 sopra riportata il teste ha risposto: “Si è vero, ma non sono in grado di precisare dove sono questi immobili”, precisando poi: “al mio immobile ci sono stato qualche tempo fa, con esattezza non so dirlo”; su richiesta di parte attrice il teste ha precisato: “Posso descrivere gli immobili di cui si parla come un rudere, non so nemmeno come qualificarlo, altro non so dire per descrivere gli immobili” e ancora su richiesta di parte attrice il teste ha precisato: “dal mio terreno si vede il rudere di cui sto parlando nel terreno usato dal . Pt_1
Anche le dichiarazioni rese da tale teste non appaiono attendibili. Invero, il teste prima ha riferito, anche restando lungamente in silenzio, di non sapere a quali luoghi si riferisca la planimetria mostrata, senza confermare i fatti dedotti nel capitolo 1, e poi conferma, senza fornire alcun dettaglio utile, che l'attore aveva accesso agli immobili rappresentati nella planimetria che gli era stata mostrata, smentendo così quanto riferito in relazione al capitolo 1.
Il teste, inoltre, nel rispondere al terzo capitolo, conferma i fatti dedotti, ma non ha saputo chiarire dove si trovino esattamente i propri terreni, ma ha evidenziato che gli immobili per cui è causa sono confinanti con i propri, ma, rispondendo al quarto capitolo addotto, il teste non ha saputo chiarire dove siano gli immobili per cui è causa, non ha saputo fornirne una descrizione dettagliata e non ha saputo riferire quando sia stato l'ultima volta presso i propri terreni.
La lacunosità delle dichiarazioni rese dal teste e la confusione sui fatti riferiti rendono totalmente inattendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso.
In definitiva, le prove orali addotte dall'attore a sostegno della propria domanda non sono adeguate per ritenere accertati i fatti allegati dallo stesso.
Né rilevano le dichiarazioni scritte stragiudiziali rese dai predetti testi (cfr. all.
1 fasc. attore), posto che le stesse appaiono generiche e comunque i testi non hanno confermato i fatti allegati in sede di esame testimoniale.
In conclusione, la genericità dei fatti allegati dall'attore e l'assenza di adeguato supporto probatorio degli stessi rendono infondate le domande attoree, che vanno pertanto respinte.
Le spese processuali vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 1575/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede: 1) respinge le domande di parte attrice;
2) dichiara irripetibili le spese processuali.
Grosseto, 27.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia