Decreto cautelare 29 luglio 2022
Ordinanza cautelare 20 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 16 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01064/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00795/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 795 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda agricola IN BE, AU EL UC Società agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
ER - Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituita;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- della cartella di pagamento 064 2021 00049154 80 000 emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 21/09/2021 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l''atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l''iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente;
B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 27 luglio 2022:
- dell''atto di pignoramento dei crediti verso terzi, Agenzia delle Entrate-Riscossione, Mantova, Codice Identificativo del fascicolo 64/2022/3837, Codice identificativo della procedura esecutiva: 06484202200001036001, debitore esecutato: IN BE, AU EL e UC Società Agricola, Terzo: Intesa Sanpaolo Spa;
- del diniego di autotutela di cui alla Comunicazione AGEA Prot. n. 0043238 del 30 maggio 2022 art. 1, comma 539, Legge 228/12;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e quindi nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. AR IN LI e udito l’Avv. Tomaselli per la parte ricorrente, nessuno comparso per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I provvedimenti impugnati .
1.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’Azienda agricola ricorrente, produttrice di latte vaccino e come tale assoggettata al regime europeo delle c.d. quote latte fino alla campagna 2014-2015, ha impugnato la cartella di pagamento n. 064 2021 00049154 80 000 emessa da ER (Agenzia delle Entrate) di Mantova, contenente l’intimazione di pagamento della somma complessiva di € 161.971,23 relativa al prelievo supplementare quote latte annata 2006/07.
1.2. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa all’atto di pignoramento verso terzi (in particolare presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a.) notificato da ER in data 20 luglio 2022; con i motivi aggiunti è stata proposta domanda cautelare.
2. Il ricorso introduttivo .
2. Il ricorso introduttivo è stato affidato ai seguenti motivi:
2.1) difetto di motivazione, non essendo stato indicato il numero, la tipologia e l’atto di accertamento cui la cartella si riferisce, in violazione dell’art. 7 comma 3 L. 212/2000; inoltre, la riscossione del prelievo avrebbe potuto essere effettuata esclusivamente nei confronti dei primi acquirenti e non dei produttori; ancora, la cartella impugnata non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90; detta omissione avrebbe impedito l’esercizio delle garanzie partecipative spettanti all’intimata;
2.2) contraddittorietà e manifesta illogicità nelle parti in cui la cartella, da un lato comunica all’intimata la possibilità di accedere alla rateizzazione dell’importo ingiunto in presenza di talune condizioni, e dall’altro esclude la rateizzazione in relazione all’importo oggetto del ruolo formato da EA;
2.3) la quantificazione del prelievo dovuto dai produttori sarebbe altresì inficiata dalla incertezza sull’effettiva produzione nazionale di latte nell’intero periodo compreso tra la campagna 1995-1996 e la campagna 2014-2015, e di conseguenza mancherebbe addirittura il presupposto per poter applicare il prelievo supplementare ai produttori che avrebbero concorso a determinare il presunto esubero rispetto alla quota nazionale; in proposito, il ricorso richiama l’ordinanza del GIP di Roma del 5 giugno 2019 (nel procedimento n. 96592/2016 RG-NR e n. 101551/2016 RG-GIP); gli importi contenuti nella intimazione impugnata sarebbero pertanto frutto di dati e calcoli artefatti e, quindi, sbagliati, sui quali EA non avrebbe effettuato alcuna verifica;
2.4) la quantificazione delle imputazioni di prelievo sarebbe inficiata, a monte, dalla illegittimità nella normativa nazionale applicata, in quanto contrastante con il diritto dell’Unione, con particolare riferimento ai meccanismi di compensazione nazionale per categorie prioritarie e di rimborso del prelievo in eccesso escludendo i produttori che non hanno versato il prelievo; per l’effetto, nella quantificazione del prelievo supplementare dovrebbero essere disapplicate le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di procedere al ricalcolo del prelievo dovuto;
2.5) gli interessi sarebbero stati erroneamente imputati, sebbene non dovuti ai sensi dell’art. 10 comma 34 della L. n. 119/2003, il quale ha previsto una sanatoria degli interessi a favore dei produttori per le imputazioni di pagamento afferenti ai debiti relativi alle annate comprese tra il 1995/96 e il 2001/02; in subordine, il debito relativo agli interessi si sarebbe prescritto, in quanto soggetto alla prescrizioni quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c.; in ogni caso, la cartella impugnata sarebbe priva di motivazione in relazione al calcolo degli interessi, essendo stata riportata soltanto la cifra globale degli interessi dovuti con riferimento alle singole imputazioni di prelievo, senza alcuna indicazione circa i criteri applicati, il periodo preso in considerazione e le aliquote applicate per le varie annualità;
2.6) si sarebbe verificata una duplicazione dei ruoli, dal momento che EA avrebbe provveduto a iscrivere a ruolo somme già precedentemente iscritte nel registro nazionale dei debiti, implicante iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero= così ponendo le basi per una illegittima duplicazione dei pagamenti richiesti all’intimata; inoltre, dagli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare non sarebbero stati detratti quelli già trattenuti in compensazione da EA, a decorrere dal 2006, a titolo di recuperi PAC;
2.7) la cartella impugnata sarebbe nulla perché notificata oltre il termine decadenziale di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73; in ogni caso, il credito si sarebbe prescritto, sia applicando la prescrizione breve che quella ordinaria decennale.
3. Il ricorso per motivi aggiunti .
Con i motivi aggiunti la ricorrente, oltre a richiamare i motivi dell’atto introduttivo, ha dedotto la “Violazione dell’articolo 1, comma 539, Legge 228/12 - Articolo 1 comma 913 Legge 234/2021 del termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo” : per effetto della sospensione dei termini di cui alla Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537 e comma 538, il termine per il pagamento avrebbe potuto nuovamente decorrere dalla ricezione della comunicazione di cui alla Legge n. 228/2012, art. 1 comma 539 e il pignoramento – nell’ipotesi di mancato pagamento - non avrebbe potuto essere effettuato prima del 09 ottobre 2022 (ovvero decorsi 48 giorni intercorrenti dal 21 settembre 2021 data di ricezione della Cartella esattoriale al 08 novembre 2021 data di invio della comunicazione ex art. 1 comma 537 legge 228/201 e poi decorsi ulteriori 132 intercorrenti dal 30 maggio 2022 al 09 ottobre 2022.
4. Svolgimento del processo .
4.1. EA si è costituita in giudizio con memoria difensiva dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, contestando il fondamento del ricorso e chiedendone il rigetto, rappresentando comunque l’esigenza di disporre di un congruo lasso di tempo per consentire agli Uffici di reperire la documentazione cartacea pertinente all’oggetto del giudizio, riservando di svolgere difese più compiute all’esito di tale approfondimento.
4.2. ER, ritualmente intimata, non si è costituita (ma ha depositato alcuni documenti in adempimento ad ordine istruttorio).
4.3. In corso di causa è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato (Banca Intesa San Paolo s.p.a.) e sospesa l’esecuzione degli atti impugnati, per ragioni afferenti al periculum dedotto dalla parte ricorrente. Parte ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nel termine assegnato, ma il terzo intimato non si è costituito.
4.4. Sono stati inoltre disposti incombenti istruttori a carico di EA, ottemperati dall’Agenzia con il deposito di relazioni del competente ufficio corredate dalla pertinente documentazione.
4.5. All’udienza pubblica del 6 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Decisione .
Il ricorso deve essere accolto, alla luce delle ultime allegazioni documentali di entrambe le parti.
5.1. In effetti, risulta documentato in atti che nelle more del giudizio il TAR Lazio-Roma, sezione Quinta Ter, con sentenza n. 5605 del 21 marzo 2024, ha accolto l’impugnazione proposta da numerose aziende agricole, tra cui l’odierna ricorrente, avverso la comunicazione del prelievo relativa all’annata 2006/07, annullando il suddetto provvedimento per contrarietà della normativa nazionale applicata al diritto eurounitario, con conseguente obbligo di EA, in sede di riedizione del potere, di provvedere al ricalcolo dell’imputazione di prelievo applicando meccanismi di compensazione proporzionali, come stabilito dalla Corte di Giustizia.
5.2. Dagli atti di causa non risulta che, allo stato, EA abbia provveduto a richiedere il discarico degli atti impugnati, né che ER abbia comunque provveduto in tal senso.
5.3. Il ricorso va pertanto accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati, in applicazione del principio della illegittimità “caducante”, riaffermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento alla materia delle quote latte nel caso di sopravvenuto annullamento, in corso di causa, di atti presupposti a quello impugnato (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. VI, 19 gennaio 2024, n. 645, secondo cui “(…) poiché gli atti di prelievo sono stati annullati e poiché essi costituivano unico presupposto degli atti «a valle», i soggetti preposti alla riscossione non potevano, per quelle annualità, emettere intimazioni di pagamento quale quella impugnata”).
5.4. Ai fini del ricalcolo, va respinta l’eccezione di prescrizione formulata dall’azienda ricorrente. Come già affermato da questa Sezione (cfr., in particolare, la sentenza 2 ottobre 2023 n. 728, alle cui ampie considerazioni si rinvia), nella materia qui in esame la prescrizione è decennale e va computata tenendo conto anche dei due periodi di sospensione legale dal 1° aprile al 15 luglio 2019 (ex art. 8 quinquies comma 10 L. 33/09 “per consentire l’ordinato passaggio all’agente della riscossione dei residui di gestione”) e poi dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (in periodo di emergenza COVID, ex art. 68 D.L. n. 18/20 e s.m.i.).
5.4.1. Nel caso di specie, il termine decennale di prescrizione è rimasto interrotto sia dalla notificazione della comunicazione di prelievo, sia dalla resistenza dall’Amministrazione nel giudizio dinanzi al TAR Lazio (R.G. 10392/2007) scaturito dalla notifica di quell’atto, ai sensi dell’art. 2945 c.c.; l’effetto interruttivo si è protratto fino alla sentenza n. 5605 del 21 marzo 2024 con cui il TAR lazio che ha definito il predetto giudizio. Ad abundantiam , EA ha allegato in giudizio ulteriori atti interruttivi, in particolare l’atto di intimazione ex art. 8 quinquies comma 1 L. 33/09 n. AGEA.AGA.2009.33308 del 19 giugno 2009, ricevuto dal produttore in data 21 luglio 2009 (cfr. all. 06 EA), relativo, fra le altre, alla campagna 2006/07, al quale ha fatto seguito la richiesta di rateizzazione del produttore (cfr. all. 07) che, seppur accolta con provvedimento EA prot. n. CS.CCSLU.2010.1111 del 03/05/2010, non è stata successivamente perfezionata (con conseguente preso d’atto di EA del 28 febbraio 2012, all. 8 EA).
5.4.2. Alla stregua dei predetti atti interruttivi, non risulta maturata neppure la prescrizione quinquennale invocata da parte ricorrente con riferimento agli interessi sulla somma capitale, tenuto conto che, alla data di notifica della cartella impugnata (21 settembre 2021), il termine prescrizionale risultava ancora interrotto dalla pendenza del giudizio dinanzi al TAR Lazio R.G. 10392/2007, definito solo successivamente con la citata sentenza n. 5605/2024.
4. Conclusioni .
4.1. Alla luce delle considerazioni di cui sopra, il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati ai fini del ricalcolo da parte di EA degli importi dovuti dall’azienda ricorrente in relazione alla annata agraria per cui è causa, nel rispetto dei principi affermati dal giudicato sopra richiamato, tenendo comunque conto dell’effetto interruttivo di ogni termine prescrizionale inerente alle pretese creditorie derivante dagli atti sopra richiamati.
4.2. Sussistono peraltro giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, attesa la complessità e la particolarità delle questioni che hanno caratterizzato il contenzioso in materia di quota latte, con particolare riferimento a quelle concernenti il contrasto della disciplina nazionale con il diritto eurounitario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi nei limiti e per gli effetti indicati in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR DR, Presidente
AR IN LI, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IN LI | UR DR |
IL SEGRETARIO