Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/05/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 3002/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 3002/2024 tra
(avv. GRAMEGNA ANDREA)Parte_1
APPELLANTE e
(avv. SARACCO GIANNI MARIA) Controparte_1
APPELLATO
* Oggi 28 maggio 2025, alle ore 12,40, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono presenti, in video-collegamento su piattaforma Teams, l'Avv. Gramegna per e in aula di udienza Pt_1
l'Avv. Francesco Valentino, in sostituzione degli Avv.ti Saracco e Colasurdo, per il
[...] che richiamano, rispettivamente, le conclusioni di cui al ricorso in appello e alla CP_1 memoria di costituzione. L'Avv. Gramegna insiste nella condanna alle spese della controparte per il doppio grado di giudizio. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, all'esito pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 3002/2024 Ruolo Generale promossa DA
Parte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Andrea Gramegna e Barbara Busi come da mandato in atti,
APPELLANTE CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio degli Avv.ti Gianni Maria Saracco e Fabrizio Colasurdo come da mandato in atti, APPELLATO
OGGETTO: “Appello sentenza n. 1009/2023 del Giudice di Pace di Parma pubblicata il 22.03.2024”
Visti gli agli atti e le conclusioni precisate dalle parti come da ricorso in appello e comparsa costitutiva;
Udita la discussione orale;
Visti gli artt. 7 D.Lgs. n. 150/2011, 429 e 437 c.p.c. procede all'udienza odierna del 28 maggio 2025 alla discussione orale della causa e alla pronunzia immediata della sentenza con lettura del dispositivo e della concisa enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
Concisa esposizione dei fatti e motivi della decisione Con l'iniziativa impugnatoria intrapresa, ha chiesto che sia riformata Parte_1 integralmente la sentenza indicata nell'oggetto, con cui il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta dal medesimo ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 al verbale di Pt_1 contestazione n. PP47322, e relativa sanzione, emesso dal Comando di Polizia locale del in data 15.05.2023 per violazione dell'art. 126-bis comma secondo del Controparte_1
Codice della Strada: si era trattato di violazione consistita nel non avere ottemperato, senza giustificato e documentato motivo, all'invito di fornire informazioni sui dati personali e della patente di guida di colui che conduceva l'autoveicolo BMW tg. CZ277BX in precedente
2 occasione, risalente al 11.12.2022, in cui era stata accertata, come da verbale n. 50237 del 13.12.2022, la violazione dell'art. 142, ottavo comma, CdS, ossia l'eccesso di velocità del veicolo suindicato di proprietà del in transito sul territorio del Comune di Pt_1 CP_1
Nell'atto introduttivo del gravame, ha attribuito al Giudice di Pace una serie di Parte_1 mancanze ed errori, quali il travisamento dei fatti, per avere il Giudicante ritenuto sussistente la condotta omissiva sebbene l'odierno appellante avesse risposto con lettera racc. A/R del 3.3.2023 all'invito rivoltogli dall'Amministrazione, la mancata valorizzazione dell'inesigibilità oggettiva dell'informazione richiesta, pur avendo dichiarato di avere affrontato, Pt_1 durante il viaggio del 11.12.2022, serie problematiche di salute e di non ricordare, per questo, chi fosse alla guida nel tratto stradale oggetto della accertata violazione del limite di velocità, nonché il mancato rilievo dell'assenza di contestazione immediata dell'eccesso di velocità e di un valido motivo sottostante, tali da costituire un vizio procedimentale insanabile con riflessi sul provvedimento sanzionatorio finale. In via subordinata, ha prospettato l'incostituzionalità dell'art. 126-bis CdS. Il si è costituito per supportare gli assunti alla base della decisione del Controparte_1
Giudice di prime cure, di cui ha chiesto la conferma integrale. In assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere decisa all'esito di discussione orale.
*** Il gravame va respinto e la sentenza appellata confermata per i motivi seguenti. Preliminarmente è inammissibile in questa sede il motivo avente ad oggetto la mancata contestazione immediata della violazione dell'art. 142 CdS, poiché concernente infrazione e verbale di accertamento diversi da quelli oggetto della presente opposizione e impugnazione, relativi a inosservanza dell'obbligo informativo, gravante sul proprietario del veicolo, sancito dall'art. 126-bis CdS. Non sussiste il travisamento dei fatti, sostenuto da per avere il Giudice di primo grado Pt_1 ritenuto sussistente la condotta omissiva prevista dall'art. 126-bis CdS, sebbene l'odierno appellante avesse risposto con lettera racc. A/R del 3.3.2023 all'invito rivoltogli dall'Amministrazione. La sentenza appellata, a pag. 4, ha affermato infatti, chiaramente, la necessità di distinguere la condotta – di per sé meritevole di sanzione – del proprietario che semplicemente non ottemperi all'invito a comunicare i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, da quella del proprietario che invece abbia fornito una dichiarazione di contenuto negativo allegando giustificazioni, la cui idoneità ad escludere la presunzione di responsabilità a carico del dichiarante deve essere valutata dal giudice di merito, con la conseguenza che la punibilità debba essere limitata all'ipotesi in cui la mancata indicazione dei dati del conducente avvenga “senza giustificato e documentato motivo”. In linea con tale impostazione, e portando in particolare l'attenzione sulla seconda ipotesi, il Giudice di Pace ha dato conto della comunicazione effettuata da il 3 marzo Parte_1
2023 (a pag. 2 della sentenza), con cui questi forniva i propri dati facendo presente che, nonostante l'impegno e i tentativi esperiti per risalire al conducente effettivo dell'autovettura al momento dell'infrazione, egli non era in grado di fornire una risposta positiva. Il Giudice di pace, con motivazione esauriente e che si condivide, ha ritenuto che la ragione addotta dal proprietario dell'auto non sia idonea ad integrare i requisiti per l'esenzione da responsabilità, non essendo riconoscibile in essa “giustificato e documentato motivo”,
3 Allo scopo, sono stati valorizzati plurimi profili di responsabilità colpevole imputabili al proprietario della BMW, identificati nella violazione del dovere di conoscere l'identità dei soggetti ai quali è affidata la conduzione del mezzo di proprietà, violazione sussistente per avere comunque dichiarato che in auto con lui si trovavano la compagna e un amico – Pt_1 dei quali non ha fornito i dati identificativi – senza sapere individuare tra loro il guidatore. E' stata altresì negata l'esimente da responsabilità del proprietario per non avere questi documentato le problematiche di salute che gli avrebbero impedito di guidare l'auto e che comunque, per stessa ammissione dell'interessato, non gli hanno impedito di ricordare chi si trovava in viaggio con lui sulla BMW, né gli impedivano di affidare la guida all'uno o all'altro degli occupanti con consapevolezza, né di consultarli, una volta ricevuto l'invito del Comando di Polizia del per cercare di ricostruire insieme le tappe, le sostituzioni Controparte_1 nella conduzione dell'auto e così di pervenire al nominativo dei guidatore tra i due compagni di viaggio. La risposta logica, coerente e ampia data dal Giudice di Pace ai motivi di opposizione di Pt_1
rappresenta lineare applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità
[...] sull'art. 126-bis CdS ed anche dell'interpretazione costituzionalmente orientata espressa da tempo dalla stessa Corte Costituzionale, che già ha rigettato la questione prospettata in via subordinata dall'appellante. E' stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del conducente può rientrare nella nozione normativa di giustificato motivo soltanto in caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o di situazione imprevedibile e incoercibile che impedisca allo stesso di sapere chi conducesse il mezzo in un determinato momento, nonostante l'adozione di misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e ricordare nel tempo l'identità di chi si avvicendi alla guida. (in termini Cass. 29.11.2018, n. 30939): situazioni, quelle sopra riportate, tutte non presenti nel caso in esame, sulla base delle stesse allegazioni di oltreché non documentate per quanto attiene alle problematiche Pt_1 di salute non meglio individuate. Sviluppando le proprie argomentazioni, il medesimo orientamento ha precisato come “la sentenza della Corte costituzionale n. 165/2008 impone di distinguere tra la condotta del proprietario del veicolo che non risponda alla richiesta di comunicazione dell'identità del conducente e la condotta del proprietario del veicolo che a tale richiesta risponda adducendo una valida giustificazione della propria non conoscenza della identità del conducente....In definitiva, quindi, per le fattispecie a cui si applica ratione temporis il testo dell'art. 126- bis C.d.S., successivo alla modifica recata dal D.L. n. 286 del 2006, si tratta di stabilire se il motivo per il quale il proprietario del veicolo ha dichiarato di non conoscere l'identità del conducente sia, in primo luogo, "documentato" e, in secondo luogo, "giustificato"( in termini Cass. 30939/2018): nel caso in esame, a parere di questo Giudice e già del Giudice di prime cure – si ripete – i motivi introdotti da non sono documentati né Parte_1 giustificati. L'appello va perciò respinto e le relative spese seguono la soccombenza;
esse sono liquidate in dispositivo sui valori medi di scaglione delle tre fasi processuali effettivamente espletate (studio, introduzione, decisione).
4 Infine, stante la reiezione dell'impugnazione, sussistono i presupposti per applicare il comma 1 quater dell'art. 13 DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1 comma 17 legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel presente giudizio:
- respinge l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza n. Parte_1
1009/2023 del Giudice di Pace di Parma pubblicata il 22.03.2024.
-condanna a rifondere al le spese del gravame, liquidate in Parte_1 Controparte_1
462,00 Euro per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna altresì a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato Parte_1 pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello, ricorrendo il presupposto applicativo dell'art. 13, comma uno quater, DPR 30.05.2002 n. 115 testo vigente.
Così deciso in Parma, il 28 maggio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
5