CASS
Sentenza 9 giugno 1967
Sentenza 9 giugno 1967
Massime • 1
Nei procedimenti per convalida di sfratto il pretore, qualora ritenga che la controversia sia di Competenza della Sezione specializzata agraria, deve rimettere l'intera causa alla detta Sezione ed astenersi anche dalla emanazione dei provvedimenti di cui agli art.665 e 666 cod.proc.civ.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 09/06/1967, n. 1280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1280 |
| Data del deposito : | 9 giugno 1967 |
Testo completo
Nei procedimenti per convalida di sfratto il pretore, qualora ritenga che la controversia sia di Competenza della Sezione specializzata agraria, deve rimettere l'intera causa alla detta Sezione ed astenersi anche dalla emanazione dei provvedimenti di cui agli art.665 e 666 cod.proc.civ.*