Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
L'inesatto o superficiale adempimento da parte di un difensore di fiducia dell'incarico di proporre l'impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non integra le condizioni previste dall'art. 175 cod. proc. pen. per la restituzione nel termine.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/01/2012, n. 18886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18886 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 24/01/2012
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 164
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 36504/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AO ED N. IL 20/10/1968;
avverso il provvedimento n. 772/2005 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 10/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letti il ricorso ed i motivi proposti.
CONSIDERATO IN FATTO
1.1)-La Corte di appello di L'Aquila con ordinanza dell'8.09.2011, dichiarava la propria incompetenza a decidere in ordine all'istanza avanzata da:
AO ED volta ad ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla stessa Corte di appello in data 13/23.01.2006;
1.2)-La Corte di appello osservava che ai sensi dell'art. 175 c.p.p., comma 4 sulla richiesta di restituzione nel termine decide il giudice che procede e, in caso di pronuncia di sentenza di condanna, il giudice che sarebbe compente sull'impugnazione e, pertanto disponeva la trasmissione dell'istanza e degli atti a questa Corte di legittimità;
2.1)-Nell'istanza il ricorrente chiede la restituzione nel termine per impugnare osservando:
-che l'appello era stato proposto dal difensore, ma:
-che esso imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo così che non era stato posto in condizioni di impugnare sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado;
-che, difatti, con la sentenza di primo grado il ricorrente era stato colpito da provvedimento di espulsione per la durata di anni 5;
-che, in sostanza, della sentenza del tribunale di Teramo e di quella della Corte di appello di L'Aquila aveva avuto conoscenza solo nei primi giorni di agosto del 2011, allorché la documentazione gli era stata trasmessa dall'attuale difensore Avv. Alberto Tarlao;
-che, pertanto, chiedeva di essere restituito nel termine per il ricorso per Cassazione, eccependo la nullità di tutti gli atti del processo per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, rilevata l'inesistenza ovvero l'insufficienza dell'elezione di domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.1)-La Corte di appello ha correttamente trasmesso gli atti a questa Corte suprema secondo il principio per il quale in applicazione analogica dell'art. 568 c.p.p., u.c., secondo periodo, la presentazione di un'istanza di restituzione in termini ad organo incompetente non costituisce causa di inammissibilità, ma comporta solo l'obbligo di rilevare la propria incompetenza e di trasmettere gli atti al giudice competente per l'impugnazione. (Cassazione penale, sez. 5, 01/02/1995, n. 310). 3.2)-Tanto premesso in ordine alla procedibilità, va osservato che nel merito i motivi sono totalmente infondati.
a)-le affermazioni dell'imputato di non essere stato messo al corrente del processo e delle due sentenze di primo e di secondo grado sono del tutto generiche e sfornite di ogni supporto documentale ed argomentativo ed anzi, contraddette dal tenore della sentenza di appello da cui risulta che l'istante era assistito di fiducia dall'Avv. Arturo Martini, presso il cui studio risulta avere eletto domicilio;
-La Giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che non ha diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza l'imputato contumace che abbia nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio presso il medesimo, quando il mandato difensivo sia stato effettivamente esercitato e la notifica degli atti sia regolarmente avvenuta presso il domicilio eletto, dovendosi ritenere, in assenza di specifiche allegazioni contrarie, che il condannato "in absentia" abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del relativo esito decisorio. (Cassazione penale, sez. 6, 04/02/2011, n. 22247). È appena il caso di osservare, infatti, che per gli effetti di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2 la nomina di un difensore di fiducia da parte dell'imputato giudicato in absentia, l'elezione di domicilio presso lo stesso difensore, l'effettività dell'esercizio del mandato difensivo, la regolare notifica degli atti (estratto della sentenza contumaciale di appello) nel domicilio eletto sono dati, tutti, che contribuiscono ad accreditare (ancor più se in assenza di specifiche allegazioni contrarie) la concreta ed effettiva conoscenza del processo e dei provvedimenti decisori che lo hanno scandito (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 31.3.2010 n. 24707). Se può convenirsi che il rapporto di affidabilità che si instaura tra professionista legale e cliente può porre quest'ultimo non sempre in condizione (anche per difetto di specifiche cognizioni procedurali) di svolgere una efficace vigilanza sull'operato tecnico del proprio difensore, deve parimenti evidenziarsi che nel caso di specie non è individuabile alcuna omissione o errata esecuzione da parte del difensore di fiducia del ricorrente dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione. Nè, d'altro canto e in ipotesi, l'eventuale inoperosità del difensore può valere a rendere di fatto l'imputato estraneo alla vicenda processuale che lo interessa, così vanificando l'onere che pur sempre incombe sul medesimo imputato di sorvegliare la puntuale osservanza del mandato conferito al proprio difensore (cfr.: Cass. S.U., 11.4.2006 n. 14991, De Pascalis, rv. 233419; Cass. Sez. 2, 9.3.2007 n. 12922, Rosati, rv. 236389). In tal senso va richiamata la sentenza della Corte E.D.U. nel caso ME
contro
IT (e può altresì ricordarsi la sentenza del 26.3.1996 nel caso OO
contro
ND), i cui principi in tema di onere di vigilanza sull'operato del proprio difensore gravante sull'imputato non possono che essere ribaditi anche nell'odierna analisi sulla eventuale restituzione del ricorrente nel termine per impugnare la sentenza contumaciale di appello, il cui estratto, come chiarito, gli è stato regolarmente notificato.
Nè potrebbe ritenersi che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di propone impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini e non è idoneo nemmeno, nel caso di sentenza contumaciale, a configurare l'ipotesi dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione. Cassazione penale sez. 2 11 novembre 2003. n. 49179. Si è infatti ritenuto che il caso fortuito e la forza maggiore rientrano tra quelle cause che: "rivestono carattere di eccezionaiità ed atipicità rispetto al normale svolgersi delle vicende umane" (Cassazione penale, sez. 4, 23 novembre 1987) eccezionalità ed atipicità non riscontrabili nella vicenda in esame per i motivi sopra indicati.
Ne deriva che l'inesatto o superficiale adempimento da parte di un difensore di fiducia dell'incarico di proporre l'impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le condizioni previste dall'art. 175 c.p.p. a giustificazione della non tempestività di tale adempimento Cassazione penale sez. 1 16 gennaio 2002, n. 4504, il che evidenzia anche la manifesta insussistenza della violazione dei diritti costituzionalmente garantiti, così come prospettato.
I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2012. Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2012