Sentenza 2 maggio 2006
Massime • 1
In tema di trattamento pensionistico dei dirigenti a carico del fondo integrativo ex INAM, ove il dipendente sia beneficiario di contribuzioni a fronte di un servizio non prestato presso detto istituto, dal tenore letterale della disposizione dell'art. 20, comma 3, del decreto interministeriale 17 novembre 1969, secondo il senso fatto palese dalle parole, non è possibile ipotizzare una sorta di facoltà di scelta attribuita al dipendente, piuttosto che all'ente erogatore della pensione, tra il riproporzionamento della pensione virtuale a carico del Fondo o in base ai contributi versati o alla durata del periodo. Alla stregua dell'unica possibile lettura della richiamata disposizione - nella quale si distinguono le ipotesi a) contributi sostenuti in proprio e b) periodo di contribuzione non a fronte del periodo di servizio prestato presso l'Istituto e ad essi equiparati - il computo dei contributi versati si riferisce all'ipotesi "sub" a), mentre il criterio della durata dei diversi periodi di contribuzione si riferisce al servizio non prestato alle dipendenze dell'INAM; alla dicitura "contribuzione sostenuta in proprio" corrisponde il rapporto ai contributi versati, mentre alla dicitura "periodi non compresi nel computo dei periodi di servizio effettivo presso l'Istituto" corrisponde il riferimento alla "durata dei periodi di contribuzione e relativi al predetto servizio effettivo e a quello considerato tale".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. R.G. 29317/03 proposto da:
TU NO rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dagli avv. MUGGIA ROBERTO E PICCININNO SILVANO, elett. dom. in Roma presso il secondo, via degli Scipioni 288;
- ricorrente -
contro
INPS rappresentato e difeso dagli avv.ti RICCIO, VALENTE E BIONDI;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3125/02 in data 17/09/2002, depositata il 27/11/2002; R.G. 6565/2000;
udita la relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo Di Nubila all'udienza del 25/01/2006;
udito per il ricorrente l'avv. ANDREA SALFARIELLI per delega;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dott. RICCARDO FUZIO, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo, accoglimento per quanto di ragione degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. RC IA, già dirigente dell'INAM, chiedeva nei confronti dell'INPS il riconoscimento di un maggior trattamento pensionistico a carico del Fondo integrativo ex Inam, con l'inclusione nella base di calcolo della quota a dell'indennità di funzione, il Tribunale accoglieva la domanda e liquidava all'attore la somma di L. 191.504.365 oltre accessori.
2. Proponeva appello l'INPS, deducendo che il primo giudice era incorso in errore nella determinazione del "quantum", per avere male applicato gli articoli del regolamento. In tanto spetta al pensionato un trattamento integrativo, in quanto la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) sia inferiore a quella che sarebbe stata liquidata dal fondo speciale.
3. La Corte di Appello accoglieva l'impugnazione e, sulla scorta di apposita consulenza tecnica di ufficio, in riforma della ' sentenza di primo grado, respingeva la domanda introduttiva. Questa, in sintesi, la motivazione:
- nessun dubbio circa il diritto del pensionato a godere, nella determinazione del trattamento a carico del Fondo pensioni Inam, del computo dell'indennita' di funzione;
- peraltro, occorre procedere al raffronto tra il trattamento a carico dell'AGO e quello corrisposto dal Fondo speciale;
- il suddetto Fondo garantisce al pensionato un assegno pari a tanti quarantesimi dell'ultima retribuzione, quanti sono gli anni di servizio utile (presso l'Inam) con un massimo di quaranta;
- dai conteggi redatti dal consulente tecnico risulta che nulla spetta all'attore, in quanto il trattamento integrativo maturato a fronte del rapporto di lavoro presso l'Inam (anni trenta su quaranta complessivi) è inferiore a quello spettante a fronte dell'assicurazione generale obbligatoria (sempre a fronte del periodo di servizio prestato all'Inam).
4. Ha proposto ricorso per Cassazione RC IA, deducendo quattro motivi. L'INPS risulta costituito, ma non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Premessa una fedele riproduzione del testo del Decreto Interministeriale 17/11/1969 che costituisce la fonte di diritto oggettivo del caso concreto, col primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1 e 191 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: la sentenza di appello è nulla, per avere il giudice affidato al consulente tecnico l'effettuazione dei conteggi "senza fornire alcuna indicazione in ordine ai criteri giuridici da seguire".
6. Il motivo è infondato. Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte di Cassazione il principio per cui, disposta ed attuata una consulenza tecnica di ufficio (nella specie, a carattere contabile) il giudice del merito può avvalersi della stessa e recepirla nella motivazione della sentenza, facendo ad essa rinvio. In tal caso, gli errori di diritto e le lacune in fatto contenuti nella relazione peritale si trasmettono alla sentenza, ma non ne determinano la nullità. Pertanto, è sui singoli punti della sentenza e della consulenza tecnica di ufficio contestati che dovrà esercitarsi l'indagine.
7. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 23 e 24 del citato Regolamento Ministeriale, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il consulente tecnico ha erroneamente ridotto il trattamento di pensione spettante a carico del Fondo speciale del 25%, misura questa prevista per la pensione "di attesa", laddove il ricorrente ha maturato l'età pensionabile.
8. Il motivo è infondato. È pacifico che, in relazione all'anzianità contributiva maturata presso l'Inam rispetto all'anzianità complessiva, il RC ha maturato il diritto ad un trattamento integrativo pari a 30/40 dell'ultima retribuzione. Dispone peraltro l'art. 23 del citato Regolamento che, qualora il dirigente cessi dal servizio dopo 25 anni e prima dei 35 di anzianità contributiva, se egli non ha ancora maturato il diritto alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria, gli viene liquidata una pensione "di attesa" decurtata del 25%. Tale decurtazione cessa di avere effetto alla maturazione dell'età pensionabile di vecchiaia.
9. Sembra dal tenore del ricorso per Cassazione che il consulente tecnico in appello sia incorso in un errore, per avere calcolato la pensione del RC (ipoteticamente) spettante a carico del fondo integrativo sempre con la decurtazione del 25%. Viceversa dalla consulenza tecnica di ufficio, al cui testo ha fatto rinvio la sentenza di appello, si ricava che la suddetta decurtazione del 25% è stata effettuata solo per il periodo antecedente il compimento dell'età pensionabile per vecchiaia, onde detta consulenza tecnica e la sentenza di appello che l'ha recepita risultano immuni dal vizio denunciato.
10. Col terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 24, 26 e 30 del ripetuto Regolamento, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: erroneamente la consulenza tecnica di ufficio ha ridotto l'importo dell'assegno a carico del Fondo della quota pari al 13% del trattamento integrativo a suo tempo riscosso dall'attore in capitale. Anche se l'assicurato ha optato per la percezione di una quota capitale, essa rimane tuttavia "una quota della pensione integrativa spettante all'iscritto al Fondo". Secondo l'assunto del ricorrente, tale interpretazione è corroborata dall'art. 30 del citato Regolamento, il quale stabilisce che nel caso in cui operi la "clausola oro" ovvero si proceda a nuova liquidazione in base ad una retribuzione aggiornata, la pensione integrativa va calcolata sulla sola quota di rendita in corso e non anche sulla quota capitalizzata. L'art. 26 dispone a sua volta che la pensione di reversibilità va calcolata sull'intera pensione diretta spettante all'iscritto e non sulla quota capitalizzata.
11. Il motivo è infondato. Le due norme citate per il raffronto non ineriscono al caso concreto e confermano, se del caso, che ove l'assicurato opti per la riscossione in capitale di una parte dei contributi versati, essi non sono più utili per il computo della pensione integrativa. Appare peraltro evidente che, ove il Fondo sia tenuto a corrispondere una prestazione mediante assegno periodico, esso va rapportato al periodo di contribuzione maturato e diminuito di quanto il lavoratore abbia percepito in capitale, apparendo inammissibile che la stessa contribuzione venga utilizzata due volte:
una ai fini della riscossione del capitale, una per il computo della pensione.
12. Col quarto motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 20 e 24 del ripetuto Regolamento, sotto il profilo che è stata erroneamente calcolata dal consulente tecnico l'incidenza della contribuzione a fronte del lavoro prestato presso l'Inam rispetto alla contribuzione complessiva. Posto che il RC ha lavorato per 30 anni presso l'Inam e per 10 anni presso l'ENCI, il consulente tecnico avrebbe dovuto procedere al "riproporzionamento" della pensione INPS rispetto al primo dei due periodi sopra citati, non già mediante il rapporto di 30/40, ma conteggiando le retribuzioni percepite. Poiché dette retribuzioni percepite alla fine del periodo lavorativo sono certamente più elevate rispetto a quelle precedenti, i dieci anni di servizio presso l'ENCI hanno inciso in misura maggiore sull'ammontare della pensione INPS. La quota di pensione virtuale a carico del Fondo ex Inam avrebbe dovuto essere determinata in misura inferiore.
13. Il motivo è infondato. A sensi dell'art. 20 comma 3 del ridetto Regolamento, "qualora l'impiegato possa far valere nell'assicurazione obbligatoria periodi di contribuzione sostenuta in proprio o non compresi nel computo dei periodi di servizio effettivo presso l'Istituto e di quelli considerati tali, l'ammontare della stessa pensione integrativa viene rapportato o ai contributi versati o alla durata dei periodi di contribuzione e relativi al predetto servizio effettivo ed a quello considerato tale". Secondo l'interpretazione proposta dall'attore, nel caso in cui il dipendente ex Inam sia beneficiario di contribuzioni a fronte di un servizio non prestato presso detto istituto, egli avrebbe la scelta tra il riproporzionamento della pensione virtuale a carico del Fondo o in base ai contributi versati o alla durata del periodo suddetto. 14. Tale non appare essere la corretta interpretazione della norma considerata. In essa si distinguono due ipotesi: a) contributi sostenuti in proprio (ad es. una prosecuzione volontaria); b) periodo di contribuzione non a fronte del periodo di servizio presso l'Istituto e ad essi equiparati. Il computo dei contributi versati si riferisce alla ipotesi sub "a" (contributi versati in proprio) mentre il criterio della durata dei diversi periodi di contribuzione si riferisce al predetto servizio (quello non prestato alle dipendenze dell'Inam). Tale è l'unica lettura possibile della norma, nella quale alla dicitura "contribuzione sostenuta in proprio" corrisponde il rapporto ai "contributi versati", mentre alla dicitura "periodi non compresi nel computo dei periodi di servizio effettivo presso l'Istituto" corrisponde il riferimento alla "durata dei periodi di contribuzione e relativi al predetto servizio effettivo ed a quello considerato tale". Nè dal tenore della norma, secondo il senso fatto palese dalle parole, è possibile ipotizzare una sorta di facoltà di scelta attribuita al dipendente piuttosto che all'ente erogatore della pensione.
15. Ne consegue che del tutto correttamente il consulente tecnico ha computato la pensione virtuale a carico del Fondo e la quota di pensione a carico dell'INPS nella misura di 30/40 per il raffronto. 16. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Non avendo l'INPS svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere circa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2006