Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10097
CASS
Sentenza 2 maggio 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di trattamento pensionistico dei dirigenti a carico del fondo integrativo ex INAM, ove il dipendente sia beneficiario di contribuzioni a fronte di un servizio non prestato presso detto istituto, dal tenore letterale della disposizione dell'art. 20, comma 3, del decreto interministeriale 17 novembre 1969, secondo il senso fatto palese dalle parole, non è possibile ipotizzare una sorta di facoltà di scelta attribuita al dipendente, piuttosto che all'ente erogatore della pensione, tra il riproporzionamento della pensione virtuale a carico del Fondo o in base ai contributi versati o alla durata del periodo. Alla stregua dell'unica possibile lettura della richiamata disposizione - nella quale si distinguono le ipotesi a) contributi sostenuti in proprio e b) periodo di contribuzione non a fronte del periodo di servizio prestato presso l'Istituto e ad essi equiparati - il computo dei contributi versati si riferisce all'ipotesi "sub" a), mentre il criterio della durata dei diversi periodi di contribuzione si riferisce al servizio non prestato alle dipendenze dell'INAM; alla dicitura "contribuzione sostenuta in proprio" corrisponde il rapporto ai contributi versati, mentre alla dicitura "periodi non compresi nel computo dei periodi di servizio effettivo presso l'Istituto" corrisponde il riferimento alla "durata dei periodi di contribuzione e relativi al predetto servizio effettivo e a quello considerato tale".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/05/2006, n. 10097
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10097
    Data del deposito : 2 maggio 2006

    Testo completo