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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 10/04/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
n. 181/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 181/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO e MALTA GREGORIO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/2/2024, , dal 22/12/2014 fino al licenziamento Parte_1
del 8/1/2019, per inidoneità specifica alla mansione, dipendente di con Controparte_1
inquadramento al livello 4 CCNL dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari
– lamentava che, a seguito dell'incarico professionale conferito per i conteggi delle spettanze dovute, queste erano state quantificate in € 7.870,00, somma che dimostrava la mancata corresponsione di
13^ e 14^ mensilità, per cui la conveniva in giudizio perchè fosse condannata al pagamento di Pt_2
detta somma.
Si costituiva ed eccepiva la nullità e/o inammissibilità della domanda, perché il Controparte_1
ricorrente aveva omesso di indicare i motivi in fatto ed in diritto alla base della sua pretesa e di produrre le buste paga e il conteggio dal quale sarebbero emerse le differenze richieste. Eccepiva inoltre la prescrizione, essendo trascorsi oltre cinque anni dal 10/1/2019, data del licenziamento, al pagina 1 di 2 deposito del ricorso e infine, il pagamento di ogni spettanza a lui dovuta, compreso il TFR e le competenze di fine rapporto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso risulta nullo, per l'assoluta impossibilità di individuare adeguatamente nella parte narrativa, la causa petendi, in mancanza di una compiuta esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda.
Addabbo infatti, a sostegno della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, ha semplicemente richiamato dei conteggi, neppure allegati al ricorso, da cui sarebbero emerse delle differenze retributive, senza indicare in alcun modo le ragioni per cui avrebbe avuto diritto a percepire un importo superiore a quello effettivamente erogatogli dalla società e per quali voci in particolare.
Alla società resistente non è stato quindi consentito di difendersi in maniera compiuta rispetto all'oggetto della domanda.
Sul punto la giurisprudenza è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – addirittura la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia “accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (Cass. 21032/2008), conclusione che vale a maggior ragione, per la domanda del ricorrente che, come già detto, non ha neppure allegato i conteggi che dimostrerebbero il preteso credito.
Inoltre, in termini più generali, “la costituzione del convenuto, in sè considerata, nulla aggiunge al contenuto carente della citazione, . . . ; sicchè non può farsi applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3.
Nè può farsi applicazione dell'art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio, come si ricava dallo stesso testo novellato dell'art. 164 c.p.c..” (Cass. 17495/2011).
In mancanza della compiuta esposizione delle ragioni per cui il ricorrente avrebbe diritto a percepire delle differenze retributive e di quale genere, la richiesta CTU appare del tutto esplorativa.
PQM
1. dichiara la nullità del ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE II
Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 181/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELIA MARCO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti TOFFOLETTO Controparte_1 P.IVA_1
FRANCO, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, MORO EZIO e MALTA GREGORIO RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 8/2/2024, , dal 22/12/2014 fino al licenziamento Parte_1
del 8/1/2019, per inidoneità specifica alla mansione, dipendente di con Controparte_1
inquadramento al livello 4 CCNL dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privati e servizi fiduciari
– lamentava che, a seguito dell'incarico professionale conferito per i conteggi delle spettanze dovute, queste erano state quantificate in € 7.870,00, somma che dimostrava la mancata corresponsione di
13^ e 14^ mensilità, per cui la conveniva in giudizio perchè fosse condannata al pagamento di Pt_2
detta somma.
Si costituiva ed eccepiva la nullità e/o inammissibilità della domanda, perché il Controparte_1
ricorrente aveva omesso di indicare i motivi in fatto ed in diritto alla base della sua pretesa e di produrre le buste paga e il conteggio dal quale sarebbero emerse le differenze richieste. Eccepiva inoltre la prescrizione, essendo trascorsi oltre cinque anni dal 10/1/2019, data del licenziamento, al pagina 1 di 2 deposito del ricorso e infine, il pagamento di ogni spettanza a lui dovuta, compreso il TFR e le competenze di fine rapporto.
All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con lettura della presente sentenza.
Il ricorso risulta nullo, per l'assoluta impossibilità di individuare adeguatamente nella parte narrativa, la causa petendi, in mancanza di una compiuta esposizione dei fatti su cui si fonda la domanda.
Addabbo infatti, a sostegno della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, ha semplicemente richiamato dei conteggi, neppure allegati al ricorso, da cui sarebbero emerse delle differenze retributive, senza indicare in alcun modo le ragioni per cui avrebbe avuto diritto a percepire un importo superiore a quello effettivamente erogatogli dalla società e per quali voci in particolare.
Alla società resistente non è stato quindi consentito di difendersi in maniera compiuta rispetto all'oggetto della domanda.
Sul punto la giurisprudenza è particolarmente chiara nell'escludere – nel rito del lavoro – addirittura la sufficienza dell'indicazione della "mera allegazione" di documenti all'atto iniziale della controversia, ove questa non sia “accompagnata dalla specificazione dal loro recepimento, in tale atto, nelle parti idonee ad attestarne la rilevanza a fini decisori” (Cass. 21032/2008), conclusione che vale a maggior ragione, per la domanda del ricorrente che, come già detto, non ha neppure allegato i conteggi che dimostrerebbero il preteso credito.
Inoltre, in termini più generali, “la costituzione del convenuto, in sè considerata, nulla aggiunge al contenuto carente della citazione, . . . ; sicchè non può farsi applicazione dell'art. 156 c.p.c., comma 3.
Nè può farsi applicazione dell'art. 157 c.p.c., essendo la nullità in questione prevista in funzione di interessi che trascendono quelli del convenuto ed è, quindi, rilevabile anche d'ufficio, come si ricava dallo stesso testo novellato dell'art. 164 c.p.c..” (Cass. 17495/2011).
In mancanza della compiuta esposizione delle ragioni per cui il ricorrente avrebbe diritto a percepire delle differenze retributive e di quale genere, la richiesta CTU appare del tutto esplorativa.
PQM
1. dichiara la nullità del ricorso;
2. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 700,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 10/4/2025
Il giudice
(Giovanni Luca Ortore)
pagina 2 di 2