CA
Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/05/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2022 proposta avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
690/2022 pubblicata il 15 marzo 2022 da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Fiorentino
APPELLANTE nei confronti di
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Edmondo Speciale
e
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO PROCESSO
citava in riassunzione ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto [d'ora innanzi a seguito della Controparte_1 CP_1
declaratoria di incompetenza per valore pronunciata dal Giudice di Pace di Taranto n.
2235/2019, esponeva che: in data 31 ottobre 2017, intorno alle 10:15, al chilometro 13 della Strada Provinciale
580 (Ginosa - Marina di Ginosa) si era verificato un sinistro tra l'autovettura FI ND targata DM 440 XR, di proprietà del , Controparte_3 condotta da , e l'autovettura LA Y targata BG 649 BZ, di Persona_1
proprietà e condotta da ed assicurata da con a bordo la Controparte_2 CP_1
deducente , con cintura di sicurezza inserita sul sedile anteriore Parte_1
lato passeggero;
la LA Y, con la parte anteriore destra, aveva urtato la parte posteriore sinistra della
FI ND, che la precedeva sulla SP 580 con direzione verso Marina di Ginosa;
a seguito dell'urto la FI ND finiva nel terreno e la LA Y subiva la distruzione della parte anteriore destra;
sul posto intervenivano i Carabinieri di Castellaneta, seguiti dai sanitari del 118, che trasportavano la esponente in codice rosso presso l'Ospedale di Taranto, a causa delle gravissime lesioni riportate e, in pari data, veniva ivi sottoposta ad intervento chirurgico di urgenza di “sutura di lacerazione del diaframma”, per poi essere trasferita in rianimazione, ritrasferita il 2 novembre 2017 nel reparto di chirurgia del medesimo ospedale e dimessa l'8 novembre 2017, data dopo la quale si era sottoposta ad un ciclo di terapia riabilitativo- respiratoria presso la clinica Villa Verde in Taranto e presso l'istituto Maugeri di Cassano Murge;
compagnia assicuratrice della LA Y su cui la viaggiava come CP_1 Pt_1
trasportata, riconosceva solo parzialmente il risarcimento, corrispondendole in via stragiudiziale un acconto di euro 12.200,00, oltre ad euro 800,00 per spese legali;
tanto premesso, ritenuta tale somma insufficiente a coprire i danni effettivamente subiti, che comprendevano: danni biologici (per invalidità permanente e temporanea derivanti dalle lesioni riportate), danni morali e sofferenze psicologiche legate al trauma subito e danno patrimoniale per spese mediche, chiedeva la condanna di ai sensi CP_1 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, al pagamento in proprio favore della somma residua di euro 19.900,00, o del diverso importo accertato in causa e ritenuto di giustizia oltre quanto già versato in acconto, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro ed interessi sulla somma via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo nonché la pag. 2/14 condanna della Compagnia ex art. 96, co. 6, c.p.c. con trasmissione ex art. 148, co. 10, codice delle assicurazioni ad IVASS;
il tutto con vittoria di spese. si costituiva in giudizio eccependo la violazione del contraddittorio per CP_1
omessa citazione in giudizio del proprietario del veicolo responsabile dei danni oggetto di richiesta di risarcimento nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità
e l'infondatezza delle domande;
in subordine, chiedeva, per un verso, di accertare il concorso di colpa maggioritario della nella causazione delle lesioni riportate Pt_1
a seguito del sinistro poiché viaggiava quale terza trasportata senza indossare le cinture di sicurezza e dichiararsi congruo l'importo già corrisposto;
vinte le spese di lite.
Con ordinanza dell'11/13 gennaio 2020 il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario della LA Y, il quale si Controparte_2
costituiva il 29 aprile 2020, aderendo alla versione della Pt_1
Espletata la prova orale ammessa, veniva disposta c.t.u. medico-legale affidata al dott.
il quale, ritenuta la compatibilità con la dinamica del sinistro delle Persona_2 lesioni riportate dalla costituite da “Politrauma della strada: trauma toraco- Pt_1
addominale chiuso con fratture costali multiple a desta (VI, VII, IX), rottura diaframmatica sinistra con erniazione in torace dello stomaco e della milza, trattato chirurgicamente esitata in relaxatio diaframmatica, emotorace bilaterale, contusione renale sinistra con ematuria”, ravvisava un'invalidità permanente del 9% e 216 giorni di invalidità temporanea, di cui 66 giorni per ITT, 60 giorni per ITP al 50%, 90 giorni per ITP al 25% nonché la congruità delle spese mediche documentate per euro 1.041,00.
Completata l'istruttoria, con sentenza n. 690/2022 pubblicata in data 15 marzo 2022, il
Tribunale adito, accertata la responsabilità di ex art. 141 del Codice delle CP_1
Assicurazioni, determinava in complessivi euro 20.135,90 il risarcimento spettante alla e, detratto l'importo già versato stragiudizialmente, condannava la Pt_1
Compagnia al pagamento in favore dell'attrice dell'importo residuo di euro 7.935,90,
“maggiorato dei soli interessi la saggio legale, da computarsi sulla sorte devalutata al dì del sinistro e da lì decorrenti sino all'effettivo soddisfo”; condannava, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice; disponeva la compensazione delle spese tra quest'ultima ed il;
respingeva la richiesta di CP_2
condanna per lite temeraria e quella di trasmissione degli atti ad IVASS;
poneva le pag. 3/14 spese di c.t.u. a carico della Compagnia assicurativa, con diritto di rivalsa in favore della di quanto eventualmente versato a tale titolo. Pt_1
Il giudice a quo, per quanto ancora rileva, accertata la derivazione causale delle lesioni lamentate dalla dal sinistro oggetto di causa, recepiva le conclusioni della Pt_1
c.t.u. medico-legale e liquidava in euro 11.967,33 per i postumi permanenti stimati nella percentuale del 9%, euro 3.134,34 per i 66 giorni di ITT, euro 1.424,70 per i 60 giorni di IT al 50% ed euro 1.068,53 per i 90 giorni al 25% nonché euro 1.500,00 quale maggiorazione per la personalizzazione della sofferenza, ritenuta sufficiente a ristorare l'ulteriore patimento subito dalla tenuto conto della gravità delle lesioni, Pt_1
delle traversie cliniche della paziente, costretta anche ad intervento invasivo, e del lunghissimo periodo di degenza e di riabilitazione, ed infine euro 1.041,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., per un totale di euro 20.135,90, da cui andava detratto l'importo già versato dalla Compagnia, ammontante ad euro
12.200,00 per sorte capitale, operazione che conduceva ad un residuo ancora da corrispondere di euro 7.935,90, importo già ragguagliato all'attualità e da maggiorarsi dei soli interessi al tasso legale da computarsi sulla somma devalutata dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
regolamentava le spese di lite e di c.t.u. in base al principio di soccombenza tra la e la Compagnia mentre ne disponeva la compensazione Pt_1
rispetto al . CP_2
ha proposto appello svolgendo plurime censure che si Parte_1
illustreranno in seguito ed ha concluso chiedendo la condanna della Compagnia al risarcimento del danno biologico permanente nella percentuale del 13%, al risarcimento del danno biologico temporaneo commisurato a 170 giorni di inabilità temporanea totale
(170) e a 46 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% nonché al risarcimento del danno morale in una misura maggiore di euro 1.500,00, per un totale di euro 57.072,00 ottenuto applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, da cui andava detratto quanto versato in via stragiudiziale in data 3 ottobre 2018 ed accettato a titolo di acconto, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al giorno del sinistro e via via rivalutata sino al soddisfo;
chiedeva poi il ristoro di ulteriori euro 335,50, oltre interessi dal 20 settembre 2021, a titolo di danno patrimoniale, e la rifusione delle spese di lite in misura pag. 4/14 congrua;
in ogni caso con vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Non si è costituito Controparte_2
La causa, trattenuta la causa in decisione, è stata rimessa sul ruolo per la verifica di possibilità di bonario componimento tenuto conto di quanto risultante dalla c.t.u. espletata in ordine la parete addominale della periziata era stata sicuramente indebolita dalla laparotomia necessaria all'intervento in urgenza sul diaframma.
Il tentativo di definizione del giudizio in via concordata non ha sortito esito positivo pur avendo formulata l'appellante una proposta riduttiva rispetto a quanto preteso, oltre rideterminazione delle spese di primo grado e competenze del secondo grado e l'appellata una contropoposta avente ad oggetto il versamento di un'ulteriore somma ad integrazione del risarcimento liquidato in prime cure oltre ad una somma a titolo di spese di lite, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni già rassegnate e con rinuncia ad ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime doglianze riassunte Parte_1
come segue: con il primo motivo di appello ha lamentato l'errata determinazione del danno biologico permanente e temporaneo nonché del danno morale;
ha, in particolare, contestato la quantificazione dell'invalidità permanente (IP) nella misura del 9% giudicandola sottostimata rispetto alle lesioni subite posto che il giudice
a quo, recependo le valutazioni del c.t.u., aveva escluso dal danno biologico permanente gli esiti anatomici della lacerazione del diaframma, trattata mediante sutura, e si era limitato a riconoscere gli esiti invalidanti delle fratture costali (4 punti) e della cicatrice chirurgica addominale (6 punti), senza tener conto delle osservazioni del c.t.p. dott.
e della letteratura scientifica allegata secondo cui sussiste un danno Persona_3
biologico permanente in presenza degli esiti anatomici della lacerazione del diaframma anche se trattato mediante sutura, costituiti dagli esiti negativi provocati all'organo in sé
pag. 5/14 – il diaframma – fonte di rilassamento e gonfiori, distinti dall'aspetto funzionale non comportante difficoltà respiratorie;
ha dunque chiesto il riconoscimento dei postumi permanenti in percentuale pari al 13%, come stabilito dal proprio c.t.p., non senza segnalare che comunque i 4 punti stimati dal c.t.u. per le fratture costali costituivano una stima molto bassa che non teneva conto del politrauma riportato dalla esponente;
con riguardo al danno da invalidità temporanea, pur concordando con la durata massima di giorni 216, ha sostenuto che i giorni di ITT avrebbero dovuto essere determinati in
170, oltre a 46 giorni di ITP al 50%, lamentando che il c.t.u. non aveva tenuto conto che, tra i periodi di ricovero (il primo dal 31 ottobre 2017 all'8 novembre 2017 presso l'ospedale SS. Annunziata ove era stata trasportata d'urgenza dopo il sinistro per essere subito sottoposta a sutura di lacerazione del diaframma, poi trasferita in reparto di rianimazione e in data 2 novembre 2017 ritrasferita in reparto di chirurgia, il secondo presso la in Taranto sino al 6 dicembre 2017 per effettuare un ciclo Controparte_4
di terapia riabilitativo-respiratoria, il terzo dal 20 marzo 2018 al 18 aprile 2018 presso l'istituto Maugeri in Cassano per ulteriori cicli terapeutici e riabilitativi a cui avevano fatto seguito ulteriori cure e terapie eseguite sino alla guarigione con postumi in data 4 giugno 2018), la deducente aveva avuto necessità di ossigenoterapia intermittente per dispnea prevalentemente notturna;
ha censurato la liquidazione del danno morale in euro 1.500,00, nonostante l'apprezzamento delle gravi lesioni riportate dalla deducente e della grave sofferenza patita anche in ragione delle traversie cliniche, dell'intervento a cui era stata sottoposta e del lunghissimo periodo di degenza e di riabilitazione a cui era stata costretta;
ha domandato conclusivamente, in applicazione delle tabelle di Milano, il riconoscimento di postumi permanenti nella percentuale del 13%, con la maggiorazione del 46%, calcolata sul danno biologico;
ha, infine, chiesto rivalutazione ed interessi legali sulla somma residua devalutata al tempo del sinistro e via via rivalutata sino al soddisfo;
con il secondo motivo di appello ha eccepito la nullità della sentenza in parte qua poiché non si comprendeva quale tabella avesse utilizzato il primo giudice per la quantificazione delle c.d. micropermanenti;
pag. 6/14 con il terzo motivo di appello ha censurato la statuizione in punto accessori ed ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione delle somme spettanti a titolo di danno non patrimoniale dal dì del sinistro e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, trattandosi di debito di valore;
con il quarto motivo di appello ha lamentato l'omessa liquidazione dell'importo di euro
335,50, come da fattura quietanzata del proprio c.t.p. del 20 settembre 2021, che lo stesso c.t.u. aveva ritenuto congruo;
con il quinto motivo di appello ha lamentato l'assenza di motivazione sul tipo di soccombenza posta a base della condanna alle spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale (se totale di o reciproca) avendo il primo giudice unicamente CP_1 richiamato il principio di soccombenza e parametrato le spese di lite all'importo riconosciuto all'esito del giudizio, con compensazione delle spese quanto alla restante parte;
ha comunque lamentato la mancata motivazione dell'abbattimento dell'importo liquidato a titolo di spese, anche a ritenere ricorrente la soccombenza parziale per il riconoscimento di un risarcimento inferiore a quanto richiesto, rispetto alla nota spese del 3 marzo 2022.
Il primo motivo è fondato nei termini che si passano ad esporre.
In sintesi l'impugnante lamenta che il giudice a quo, recependo acriticamente quanto ritenuto dal c.t.u., non abbia tenuto conto del danno correlato alla lacerazione del diaframma che, se anche non costituisce fonte di disfunzioni respiratorie a seguito dell'intervento di sutura, ha tuttavia provocato esiti anatomici negativi a carico dell'organo in sé causandone il rilassamento e gonfiori.
Il c.t.u., nella stima dei postumi permanenti, ha motivato l'esclusione della lacerazione del diaframma dalla valutazione dei postumi, con conseguente limitazione della stima alle fratture costali multiple a destra (la VI, VII, VIII, IX) ed alla cicatrice addominale di cm 30 derivata dall'intervento di urgenza di suturazione del diaframma, stante l'assenza di un rilevante impatto funzionale provocato dalla lesione anatomica. In particolare, nella relazione di consulenza si legge che la relaxatio diaframmatica non influisce funzionalmente sul pregresso quadro di grave BCPO e che gli accertamenti strumentali e clinici, richiesti dallo stesso c.t.u. in accordo con le parti, non avevano messo in evidenza condizioni patologiche conseguenti al trauma toraco-addominale, se pag. 7/14 non la presenza di versamenti saccati in assenza di ricadute funzionali;
più in dettaglio,
l'ecografia polmonare aveva escluso condizionamenti negativi riguardanti la biomeccanica respiratoria da parte delle lesioni anatomiche prodotte dal trauma. Si legge, altresì, che la parete addominale, sicuramente indebolita dalla laparatomia necessaria all'intervento in urgenza di sutura del diaframma, non aveva prodotto erniazioni documentate “ad oggi”, i.e. al tempo della ecografia.
Tanto premesso, in via generale occorre distinguere tra lesione e menomazione. La lesione consiste nella alterazione dello stato fisico e psichico del danneggiato che consegue alla causa lesiva mentre la menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell'efficienza fisica e psichica nello svolgimento della vita vegetativa e di relazione. Oggetto di risarcimento è la menomazione e non la lesione in sé.
Ebbene, dalla relazione di consulenza, come si è visto, risulta il prodursi dell'indebolimento della parete addominale a seguito della laparatomia necessaria per suturare il diaframma, del quale il c.t.u. non ha tenuto conto. Ed invero il permanente indebolimento della parete addominale costituisce una conseguenza della lesione anatomica diaframmatica in sé considerata e si distingue da essa dando luogo ad una menomazione risarcibile. Ne consegue che non è giustificabile la sua esclusione dai postumi permanenti e tanto trova un riscontro scientifico nella guida orientativa per la valutazione del danno biologico di e Altri, di cui risulta allegato uno stralcio Per_4 alle osservazioni del c.t.p. dell'appellante, dott. tratto dal paragrafo Persona_3 relativo al deficit della funzionalità del diaframma ove si legge: “Nel caso di negatività delle prove di funzionalità respiratoria, in presenza di un esito anatomico consistente, si potrà desumere la sussistenza di una contenuta invalidità permanente”.
Quanto all'entità dei postumi, il ridetto c.t.p. ha documentato che nella guida e CP_5 per le “ernie diaframmatiche operate (senza disturbi apprezzabili)”, ipotesi Pt_2
assimilabile a quella qui in esame, viene indicata la percentuale del 5% ed è pervenuto, con applicazione della formula scalare, alla stima dei postumi permanenti nella percentuale complessiva del 13% (4% per la frattura scomposta di quattro costole + 6% per la cicatrice addominale da valutarsi con l'assegnazione di 2 punti percentuali ogni cm 10 di lunghezza + 5% per gli esiti della lacerazione addominale).
pag. 8/14 Tali conclusioni sono condivisibili. Ne deriva l'applicazione, in luogo delle tabelle previste dal codice delle assicurazioni per le c.d. micropermanenti, delle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno alla persona in uso negli Uffici giudiziari italiani, ed in particolare delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, strutturate come tabelle a punti ed in grado di assicurare la uniformità delle liquidazioni poiché aventi diffusione nazionale. In particolare, vanno adottate le Tabelle di Milano nella ultima edizione disponibile, i.e. quella del giugno 2024.
Tenuto conto del valore del punto previsto nelle tabelle in ragione della percentuale di invalidità e dell'età della all'epoca del sinistro (anni 68), comprensivo del Pt_1
danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, e cioè ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica accertata, si perviene al risultato di euro euro 33.144,00 (euro 25.693,00 + euro
7.451,00).
Va poi detto che il c.t.u. ha accertato che i postumi permanenti accertati non causano riflessi negativi sulla sfera individuale e relazionale né sull'espletamento delle normali attività quotidiane e che non incidono sulla sua aspettativa di vita o sulla sua attività lavorativa, trattandosi di soggetto in pensione;
ha anche evidenziato che il grave quadro respiratorio attuale legato al deficit costrittivo/restrittivo non dipende dagli esiti traumatici.
Tenuto conto delle considerazioni medico-legali riportate e considerato che non vi è allegazione né tanto meno vi è prova della sussistenza di specifiche e peculiari conseguenze lesive tali da giustificare la personalizzazione - invocata dall'impugnante - della somma volta a ristorare i postumi permanenti ordinari, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali sia quanto alla sofferenza soggettiva, a differenza di quanto si dirà per il danno da inabilità temporanea.
Passando all'esame di tale ultima tipologia di danno, si osserva in primo luogo che non può accogliersi la richiesta di risarcimento in relazione ad un maggior numero di giorni di inabilità assoluta. Il c.t.u. ha spiegato, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. della impugnante, di aver considerato quali giorni di inabilità assoluta quelli trascorsi in regime ospedaliero, sia presso l'Ospedale SS. Annunziata in Taranto, ove la predetta fu sottoposta a intervento chirurgico di suturazione del diaframma, sia presso la CP_4
pag. 9/14 Villa Verde sempre in Taranto ove la stessa si sottopose a terapie di riabilitazione respiratoria, sia ancora presso l'Istituto Maugeri in Cassano delle Murge ove le furono praticati altri cicli di terapia, mentre per il restante periodo ha riconosciuto 60 giorni al
50% e 90 giorni al 25%, tenuto conto della parziale autonomia posseduta dalla paziente in relazione alla storia naturale delle lesioni e ai piani di clivaggio fra invalidità temporanea e permanente. Nella sostanza il c.t.u. ha ritenuto che il ricorso all'ossigenazione, peraltro non in via continuativa, non avesse comportato di per sé
l'inabilità totale e non vi sono elementi di valutazione che giustificano il discostarsi dalle valutazioni del c.t.u..
Tuttavia, si impone anche con riguardo al danno da inabilità temporanea l'adozione delle Tabelle di Milano. Nell'ultima edizione l'ammontare giornaliero è pari ad euro
115,00, suscettibile di aumento in via di personalizzazione sino alla metà. A questo proposito si segnala che il c.t.u. ha valutato medio-grave il livello di sofferenza correlato al periodo di malattia caratterizzato da prognosi riservata con temporaneo ricovero in rianimazione, periodi di riabilitazione respiratoria nel corso del quale divenne palese un'insufficienza respiratoria latente.
Alla luce delle considerazioni appena riportate si giustifica l'aumento, in via di personalizzazione, del 20% dell'importo di euro 115,00, pervenendosi così all'importo giornaliero di euro 138,00. La liquidazione del danno in esame in base al parametro descritto nel totale è pari, quindi, ad euro 16.353,00 (euro 138 * 66 = euro 9.108,00; euro 69,00 * 60 = euro 4.140,00; euro 34,50 * 90 = euro 3.105,00).
La sommatoria del danno correlato ai postumi permanenti e del danno correlato all'inabilità temporanea conduce all'importo complessivo di euro 49.493,00, riferito all'attualità in quanto calcolato in applicazione delle tabelle di Milano edizione giugno
2024.
Per poter operare la decurtazione di quanto accettato a titolo di acconto in data 3 ottobre
2018, pari ad euro 12.200,00, occorre rendere i valori omogenei e, pertanto, dalla somma di euro 49.493,00 deve essere sottratto l'importo di euro 12.200,00 rivalutato ad oggi (o viceversa sottrarre la somma di euro 12.000,00 dall'importo di euro 49.493,00 devalutato al 3 ottobre 2018). Il descritto conteggio conduce al risultato di euro
35.023,80 (euro 49.493,00 – 14.469,20), arrotondato ad euro 35.024,00, costituente pag. 10/14 l'importo residuo spettante alla a titolo di danno alla persona in dipendenza Pt_1
del sinistro del 31 ottobre 2017.
Il secondo motivo di appello, con cui sono stati censurati – in subordine – gli errori in tesi commessi dal primo giudice nella liquidazione delle c.d. micropermanenti, rimane assorbito.
Passando all'esame del terzo motivo di appello, premesso che il primo giudice ha riconosciuto gli interessi legali computati sulla somma residua da risarcire devalutata al dì del sinistro ma non anche via via rivalutata, si è detto che l'impugnante ha richiesto il riconoscimento di interessi legali sulla somma residua via via rivalutata sino al soddisfo trattandosi di debito di valore. Detta rivendicazione non può trovare accoglimento.
Secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C. nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la diretta liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008,
n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa formulata con il terzo motivo di appello non è accoglibile, con la notazione che resta tuttavia ferma la liquidazione degli interessi nella modalità stabilita pag. 11/14 in prime cure poiché non modificabile in peius in difetto di censure della parte obbligata.
Con il quarto motivo di appello la ha lamentato il mancato riconoscimento Pt_1
del diritto ad essere ristorata dell'importo di euro 335,50 relativo alla fattura quietanzata del 20 settembre 2021, emessa dal c.t.p. della deducente per la redazione delle osservazioni alla bozza di c.t.u. nonostante si trattasse di spesa pertinente e utile ai fini del giudizio, ritenuta congrua dal c.t.u..
La censura è fondata.
Le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, fattispecie non ricorrente nella vicenda in esame (Cass. ord. 15 ottobre 2024,
n. 26729).
Infine, il quinto motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbito l'accoglimento dell'appello ne comporta la rinnovazione.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata a versare in favore di CP_1 [...]
la complessiva somma di euro 35.024,00. Tale somma è stata ottenuta, Parte_1 come si è visto, sottraendo l'importo versato dalla Compagnia a titolo di acconto ed in via stragiudiziale. Essa non tiene conto di quanto eventualmente versato in attuazione della sentenza di primo grado. Sulla detta somma, devalutata al dì del sinistro, vanno computati gli interessi al tasso legale da quel giorno decorrenti sino all'effettivo soddisfo, come stabilito in prime cure con statuizione non investita da censure dalla parte debitrice.
inoltre, va condannata a ristorare la della somma di euro 350,50, CP_1 Pt_1 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo.
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che quelle relative al processo di primo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in CP_1
dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia pari al decisum, una volta detratto l'acconto versato dalla pag. 12/14 Compagnia in via stragiudiziale, delle attività processuali svolte ed in linea con i parametri medi.
Restano a carico di le spese di c.t.u., per il medesimo principio di CP_1
soccombenza.
Le spese di lite del secondo grado seguono a loro volta la soccombenza tra l'impugnante e nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 e CP_1
sulla base dei medesimi parametri e criteri di cui sopra tenuto conto del fatto che il valore della causa in appello è pari alla somma eccedente rispetto a quanto liquidato in prime cure, non avendo la Compagnia proposto appello incidentale e non avendo quindi rimesso in discussione quanto riconosciuto dal giudice a quo.
Infine, vanno dichiarate compensate le spese di pese di lite di entrambi i gradi con riguardo al in assenza di conclusioni prese nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 690/2022 pubblicata il 15 marzo 2022, nel contraddittorio con e con così provvede: Controparte_6 Controparte_2 accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, l'importo complessivo di euro 35.024,00, già operata la decurtazione della somma versata in acconto pari ad euro 12.200,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma - devalutata al dì del sinistro (31 ottobre 2017) - decorrenti da quel giorno al soddisfo;
condanna al rimborso in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 335,50, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo;
pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. Controparte_1
espletata in primo grado;
condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro
[...]
pag. 13/14 264,00 per anticipazioni ed in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro
377,50 per anticipazioni ed in euro 6.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe Fiorentino, difensore antistatario;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi quanto a Controparte_2
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
ll Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto
Sezione Unica Civile composta dai magistrati
Dott.ssa Anna Maria Marra Presidente rel./est.
Dott. Michele Campanale Consigliere
Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 393 del ruolo generale degli affari civili contenziosi anno 2022 proposta avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n.
690/2022 pubblicata il 15 marzo 2022 da
(c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Giuseppe Fiorentino
APPELLANTE nei confronti di
(p. iva ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Edmondo Speciale
e
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._2
APPELLATI
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza da intendersi qui integralmente richiamato.
SVOLGIMENTO PROCESSO
citava in riassunzione ex art. 50 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Parte_1
Taranto [d'ora innanzi a seguito della Controparte_1 CP_1
declaratoria di incompetenza per valore pronunciata dal Giudice di Pace di Taranto n.
2235/2019, esponeva che: in data 31 ottobre 2017, intorno alle 10:15, al chilometro 13 della Strada Provinciale
580 (Ginosa - Marina di Ginosa) si era verificato un sinistro tra l'autovettura FI ND targata DM 440 XR, di proprietà del , Controparte_3 condotta da , e l'autovettura LA Y targata BG 649 BZ, di Persona_1
proprietà e condotta da ed assicurata da con a bordo la Controparte_2 CP_1
deducente , con cintura di sicurezza inserita sul sedile anteriore Parte_1
lato passeggero;
la LA Y, con la parte anteriore destra, aveva urtato la parte posteriore sinistra della
FI ND, che la precedeva sulla SP 580 con direzione verso Marina di Ginosa;
a seguito dell'urto la FI ND finiva nel terreno e la LA Y subiva la distruzione della parte anteriore destra;
sul posto intervenivano i Carabinieri di Castellaneta, seguiti dai sanitari del 118, che trasportavano la esponente in codice rosso presso l'Ospedale di Taranto, a causa delle gravissime lesioni riportate e, in pari data, veniva ivi sottoposta ad intervento chirurgico di urgenza di “sutura di lacerazione del diaframma”, per poi essere trasferita in rianimazione, ritrasferita il 2 novembre 2017 nel reparto di chirurgia del medesimo ospedale e dimessa l'8 novembre 2017, data dopo la quale si era sottoposta ad un ciclo di terapia riabilitativo- respiratoria presso la clinica Villa Verde in Taranto e presso l'istituto Maugeri di Cassano Murge;
compagnia assicuratrice della LA Y su cui la viaggiava come CP_1 Pt_1
trasportata, riconosceva solo parzialmente il risarcimento, corrispondendole in via stragiudiziale un acconto di euro 12.200,00, oltre ad euro 800,00 per spese legali;
tanto premesso, ritenuta tale somma insufficiente a coprire i danni effettivamente subiti, che comprendevano: danni biologici (per invalidità permanente e temporanea derivanti dalle lesioni riportate), danni morali e sofferenze psicologiche legate al trauma subito e danno patrimoniale per spese mediche, chiedeva la condanna di ai sensi CP_1 dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, al pagamento in proprio favore della somma residua di euro 19.900,00, o del diverso importo accertato in causa e ritenuto di giustizia oltre quanto già versato in acconto, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro ed interessi sulla somma via via rivalutata fino all'effettivo soddisfo nonché la pag. 2/14 condanna della Compagnia ex art. 96, co. 6, c.p.c. con trasmissione ex art. 148, co. 10, codice delle assicurazioni ad IVASS;
il tutto con vittoria di spese. si costituiva in giudizio eccependo la violazione del contraddittorio per CP_1
omessa citazione in giudizio del proprietario del veicolo responsabile dei danni oggetto di richiesta di risarcimento nonché l'inammissibilità, l'improcedibilità, l'improponibilità
e l'infondatezza delle domande;
in subordine, chiedeva, per un verso, di accertare il concorso di colpa maggioritario della nella causazione delle lesioni riportate Pt_1
a seguito del sinistro poiché viaggiava quale terza trasportata senza indossare le cinture di sicurezza e dichiararsi congruo l'importo già corrisposto;
vinte le spese di lite.
Con ordinanza dell'11/13 gennaio 2020 il Tribunale ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di proprietario della LA Y, il quale si Controparte_2
costituiva il 29 aprile 2020, aderendo alla versione della Pt_1
Espletata la prova orale ammessa, veniva disposta c.t.u. medico-legale affidata al dott.
il quale, ritenuta la compatibilità con la dinamica del sinistro delle Persona_2 lesioni riportate dalla costituite da “Politrauma della strada: trauma toraco- Pt_1
addominale chiuso con fratture costali multiple a desta (VI, VII, IX), rottura diaframmatica sinistra con erniazione in torace dello stomaco e della milza, trattato chirurgicamente esitata in relaxatio diaframmatica, emotorace bilaterale, contusione renale sinistra con ematuria”, ravvisava un'invalidità permanente del 9% e 216 giorni di invalidità temporanea, di cui 66 giorni per ITT, 60 giorni per ITP al 50%, 90 giorni per ITP al 25% nonché la congruità delle spese mediche documentate per euro 1.041,00.
Completata l'istruttoria, con sentenza n. 690/2022 pubblicata in data 15 marzo 2022, il
Tribunale adito, accertata la responsabilità di ex art. 141 del Codice delle CP_1
Assicurazioni, determinava in complessivi euro 20.135,90 il risarcimento spettante alla e, detratto l'importo già versato stragiudizialmente, condannava la Pt_1
Compagnia al pagamento in favore dell'attrice dell'importo residuo di euro 7.935,90,
“maggiorato dei soli interessi la saggio legale, da computarsi sulla sorte devalutata al dì del sinistro e da lì decorrenti sino all'effettivo soddisfo”; condannava, altresì, la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice; disponeva la compensazione delle spese tra quest'ultima ed il;
respingeva la richiesta di CP_2
condanna per lite temeraria e quella di trasmissione degli atti ad IVASS;
poneva le pag. 3/14 spese di c.t.u. a carico della Compagnia assicurativa, con diritto di rivalsa in favore della di quanto eventualmente versato a tale titolo. Pt_1
Il giudice a quo, per quanto ancora rileva, accertata la derivazione causale delle lesioni lamentate dalla dal sinistro oggetto di causa, recepiva le conclusioni della Pt_1
c.t.u. medico-legale e liquidava in euro 11.967,33 per i postumi permanenti stimati nella percentuale del 9%, euro 3.134,34 per i 66 giorni di ITT, euro 1.424,70 per i 60 giorni di IT al 50% ed euro 1.068,53 per i 90 giorni al 25% nonché euro 1.500,00 quale maggiorazione per la personalizzazione della sofferenza, ritenuta sufficiente a ristorare l'ulteriore patimento subito dalla tenuto conto della gravità delle lesioni, Pt_1
delle traversie cliniche della paziente, costretta anche ad intervento invasivo, e del lunghissimo periodo di degenza e di riabilitazione, ed infine euro 1.041,00 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., per un totale di euro 20.135,90, da cui andava detratto l'importo già versato dalla Compagnia, ammontante ad euro
12.200,00 per sorte capitale, operazione che conduceva ad un residuo ancora da corrispondere di euro 7.935,90, importo già ragguagliato all'attualità e da maggiorarsi dei soli interessi al tasso legale da computarsi sulla somma devalutata dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo;
regolamentava le spese di lite e di c.t.u. in base al principio di soccombenza tra la e la Compagnia mentre ne disponeva la compensazione Pt_1
rispetto al . CP_2
ha proposto appello svolgendo plurime censure che si Parte_1
illustreranno in seguito ed ha concluso chiedendo la condanna della Compagnia al risarcimento del danno biologico permanente nella percentuale del 13%, al risarcimento del danno biologico temporaneo commisurato a 170 giorni di inabilità temporanea totale
(170) e a 46 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% nonché al risarcimento del danno morale in una misura maggiore di euro 1.500,00, per un totale di euro 57.072,00 ottenuto applicando le Tabelle del Tribunale di Milano, da cui andava detratto quanto versato in via stragiudiziale in data 3 ottobre 2018 ed accettato a titolo di acconto, oltre interessi legali calcolati sulla somma devalutata al giorno del sinistro e via via rivalutata sino al soddisfo;
chiedeva poi il ristoro di ulteriori euro 335,50, oltre interessi dal 20 settembre 2021, a titolo di danno patrimoniale, e la rifusione delle spese di lite in misura pag. 4/14 congrua;
in ogni caso con vittoria delle spese del grado, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si è costituita contestando il fondamento dell'appello e chiedendone il CP_1
rigetto, con vittoria delle spese del grado.
Non si è costituito Controparte_2
La causa, trattenuta la causa in decisione, è stata rimessa sul ruolo per la verifica di possibilità di bonario componimento tenuto conto di quanto risultante dalla c.t.u. espletata in ordine la parete addominale della periziata era stata sicuramente indebolita dalla laparotomia necessaria all'intervento in urgenza sul diaframma.
Il tentativo di definizione del giudizio in via concordata non ha sortito esito positivo pur avendo formulata l'appellante una proposta riduttiva rispetto a quanto preteso, oltre rideterminazione delle spese di primo grado e competenze del secondo grado e l'appellata una contropoposta avente ad oggetto il versamento di un'ulteriore somma ad integrazione del risarcimento liquidato in prime cure oltre ad una somma a titolo di spese di lite, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione sulle conclusioni già rassegnate e con rinuncia ad ulteriori termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha rivolto alla sentenza impugnata plurime doglianze riassunte Parte_1
come segue: con il primo motivo di appello ha lamentato l'errata determinazione del danno biologico permanente e temporaneo nonché del danno morale;
ha, in particolare, contestato la quantificazione dell'invalidità permanente (IP) nella misura del 9% giudicandola sottostimata rispetto alle lesioni subite posto che il giudice
a quo, recependo le valutazioni del c.t.u., aveva escluso dal danno biologico permanente gli esiti anatomici della lacerazione del diaframma, trattata mediante sutura, e si era limitato a riconoscere gli esiti invalidanti delle fratture costali (4 punti) e della cicatrice chirurgica addominale (6 punti), senza tener conto delle osservazioni del c.t.p. dott.
e della letteratura scientifica allegata secondo cui sussiste un danno Persona_3
biologico permanente in presenza degli esiti anatomici della lacerazione del diaframma anche se trattato mediante sutura, costituiti dagli esiti negativi provocati all'organo in sé
pag. 5/14 – il diaframma – fonte di rilassamento e gonfiori, distinti dall'aspetto funzionale non comportante difficoltà respiratorie;
ha dunque chiesto il riconoscimento dei postumi permanenti in percentuale pari al 13%, come stabilito dal proprio c.t.p., non senza segnalare che comunque i 4 punti stimati dal c.t.u. per le fratture costali costituivano una stima molto bassa che non teneva conto del politrauma riportato dalla esponente;
con riguardo al danno da invalidità temporanea, pur concordando con la durata massima di giorni 216, ha sostenuto che i giorni di ITT avrebbero dovuto essere determinati in
170, oltre a 46 giorni di ITP al 50%, lamentando che il c.t.u. non aveva tenuto conto che, tra i periodi di ricovero (il primo dal 31 ottobre 2017 all'8 novembre 2017 presso l'ospedale SS. Annunziata ove era stata trasportata d'urgenza dopo il sinistro per essere subito sottoposta a sutura di lacerazione del diaframma, poi trasferita in reparto di rianimazione e in data 2 novembre 2017 ritrasferita in reparto di chirurgia, il secondo presso la in Taranto sino al 6 dicembre 2017 per effettuare un ciclo Controparte_4
di terapia riabilitativo-respiratoria, il terzo dal 20 marzo 2018 al 18 aprile 2018 presso l'istituto Maugeri in Cassano per ulteriori cicli terapeutici e riabilitativi a cui avevano fatto seguito ulteriori cure e terapie eseguite sino alla guarigione con postumi in data 4 giugno 2018), la deducente aveva avuto necessità di ossigenoterapia intermittente per dispnea prevalentemente notturna;
ha censurato la liquidazione del danno morale in euro 1.500,00, nonostante l'apprezzamento delle gravi lesioni riportate dalla deducente e della grave sofferenza patita anche in ragione delle traversie cliniche, dell'intervento a cui era stata sottoposta e del lunghissimo periodo di degenza e di riabilitazione a cui era stata costretta;
ha domandato conclusivamente, in applicazione delle tabelle di Milano, il riconoscimento di postumi permanenti nella percentuale del 13%, con la maggiorazione del 46%, calcolata sul danno biologico;
ha, infine, chiesto rivalutazione ed interessi legali sulla somma residua devalutata al tempo del sinistro e via via rivalutata sino al soddisfo;
con il secondo motivo di appello ha eccepito la nullità della sentenza in parte qua poiché non si comprendeva quale tabella avesse utilizzato il primo giudice per la quantificazione delle c.d. micropermanenti;
pag. 6/14 con il terzo motivo di appello ha censurato la statuizione in punto accessori ed ha chiesto il riconoscimento della rivalutazione delle somme spettanti a titolo di danno non patrimoniale dal dì del sinistro e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate, trattandosi di debito di valore;
con il quarto motivo di appello ha lamentato l'omessa liquidazione dell'importo di euro
335,50, come da fattura quietanzata del proprio c.t.p. del 20 settembre 2021, che lo stesso c.t.u. aveva ritenuto congruo;
con il quinto motivo di appello ha lamentato l'assenza di motivazione sul tipo di soccombenza posta a base della condanna alle spese di lite del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale (se totale di o reciproca) avendo il primo giudice unicamente CP_1 richiamato il principio di soccombenza e parametrato le spese di lite all'importo riconosciuto all'esito del giudizio, con compensazione delle spese quanto alla restante parte;
ha comunque lamentato la mancata motivazione dell'abbattimento dell'importo liquidato a titolo di spese, anche a ritenere ricorrente la soccombenza parziale per il riconoscimento di un risarcimento inferiore a quanto richiesto, rispetto alla nota spese del 3 marzo 2022.
Il primo motivo è fondato nei termini che si passano ad esporre.
In sintesi l'impugnante lamenta che il giudice a quo, recependo acriticamente quanto ritenuto dal c.t.u., non abbia tenuto conto del danno correlato alla lacerazione del diaframma che, se anche non costituisce fonte di disfunzioni respiratorie a seguito dell'intervento di sutura, ha tuttavia provocato esiti anatomici negativi a carico dell'organo in sé causandone il rilassamento e gonfiori.
Il c.t.u., nella stima dei postumi permanenti, ha motivato l'esclusione della lacerazione del diaframma dalla valutazione dei postumi, con conseguente limitazione della stima alle fratture costali multiple a destra (la VI, VII, VIII, IX) ed alla cicatrice addominale di cm 30 derivata dall'intervento di urgenza di suturazione del diaframma, stante l'assenza di un rilevante impatto funzionale provocato dalla lesione anatomica. In particolare, nella relazione di consulenza si legge che la relaxatio diaframmatica non influisce funzionalmente sul pregresso quadro di grave BCPO e che gli accertamenti strumentali e clinici, richiesti dallo stesso c.t.u. in accordo con le parti, non avevano messo in evidenza condizioni patologiche conseguenti al trauma toraco-addominale, se pag. 7/14 non la presenza di versamenti saccati in assenza di ricadute funzionali;
più in dettaglio,
l'ecografia polmonare aveva escluso condizionamenti negativi riguardanti la biomeccanica respiratoria da parte delle lesioni anatomiche prodotte dal trauma. Si legge, altresì, che la parete addominale, sicuramente indebolita dalla laparatomia necessaria all'intervento in urgenza di sutura del diaframma, non aveva prodotto erniazioni documentate “ad oggi”, i.e. al tempo della ecografia.
Tanto premesso, in via generale occorre distinguere tra lesione e menomazione. La lesione consiste nella alterazione dello stato fisico e psichico del danneggiato che consegue alla causa lesiva mentre la menomazione è la compromissione, dovuta alla lesione, dell'efficienza fisica e psichica nello svolgimento della vita vegetativa e di relazione. Oggetto di risarcimento è la menomazione e non la lesione in sé.
Ebbene, dalla relazione di consulenza, come si è visto, risulta il prodursi dell'indebolimento della parete addominale a seguito della laparatomia necessaria per suturare il diaframma, del quale il c.t.u. non ha tenuto conto. Ed invero il permanente indebolimento della parete addominale costituisce una conseguenza della lesione anatomica diaframmatica in sé considerata e si distingue da essa dando luogo ad una menomazione risarcibile. Ne consegue che non è giustificabile la sua esclusione dai postumi permanenti e tanto trova un riscontro scientifico nella guida orientativa per la valutazione del danno biologico di e Altri, di cui risulta allegato uno stralcio Per_4 alle osservazioni del c.t.p. dell'appellante, dott. tratto dal paragrafo Persona_3 relativo al deficit della funzionalità del diaframma ove si legge: “Nel caso di negatività delle prove di funzionalità respiratoria, in presenza di un esito anatomico consistente, si potrà desumere la sussistenza di una contenuta invalidità permanente”.
Quanto all'entità dei postumi, il ridetto c.t.p. ha documentato che nella guida e CP_5 per le “ernie diaframmatiche operate (senza disturbi apprezzabili)”, ipotesi Pt_2
assimilabile a quella qui in esame, viene indicata la percentuale del 5% ed è pervenuto, con applicazione della formula scalare, alla stima dei postumi permanenti nella percentuale complessiva del 13% (4% per la frattura scomposta di quattro costole + 6% per la cicatrice addominale da valutarsi con l'assegnazione di 2 punti percentuali ogni cm 10 di lunghezza + 5% per gli esiti della lacerazione addominale).
pag. 8/14 Tali conclusioni sono condivisibili. Ne deriva l'applicazione, in luogo delle tabelle previste dal codice delle assicurazioni per le c.d. micropermanenti, delle tabelle utilizzate per la liquidazione del danno alla persona in uso negli Uffici giudiziari italiani, ed in particolare delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, strutturate come tabelle a punti ed in grado di assicurare la uniformità delle liquidazioni poiché aventi diffusione nazionale. In particolare, vanno adottate le Tabelle di Milano nella ultima edizione disponibile, i.e. quella del giugno 2024.
Tenuto conto del valore del punto previsto nelle tabelle in ragione della percentuale di invalidità e dell'età della all'epoca del sinistro (anni 68), comprensivo del Pt_1
danno biologico/dinamico-relazionale e del danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, e cioè ordinariamente conseguente alla lesione dell'integrità psico- fisica accertata, si perviene al risultato di euro euro 33.144,00 (euro 25.693,00 + euro
7.451,00).
Va poi detto che il c.t.u. ha accertato che i postumi permanenti accertati non causano riflessi negativi sulla sfera individuale e relazionale né sull'espletamento delle normali attività quotidiane e che non incidono sulla sua aspettativa di vita o sulla sua attività lavorativa, trattandosi di soggetto in pensione;
ha anche evidenziato che il grave quadro respiratorio attuale legato al deficit costrittivo/restrittivo non dipende dagli esiti traumatici.
Tenuto conto delle considerazioni medico-legali riportate e considerato che non vi è allegazione né tanto meno vi è prova della sussistenza di specifiche e peculiari conseguenze lesive tali da giustificare la personalizzazione - invocata dall'impugnante - della somma volta a ristorare i postumi permanenti ordinari, sia quanto agli aspetti anatomo-funzionali sia quanto alla sofferenza soggettiva, a differenza di quanto si dirà per il danno da inabilità temporanea.
Passando all'esame di tale ultima tipologia di danno, si osserva in primo luogo che non può accogliersi la richiesta di risarcimento in relazione ad un maggior numero di giorni di inabilità assoluta. Il c.t.u. ha spiegato, nel rispondere alle osservazioni del c.t.p. della impugnante, di aver considerato quali giorni di inabilità assoluta quelli trascorsi in regime ospedaliero, sia presso l'Ospedale SS. Annunziata in Taranto, ove la predetta fu sottoposta a intervento chirurgico di suturazione del diaframma, sia presso la CP_4
pag. 9/14 Villa Verde sempre in Taranto ove la stessa si sottopose a terapie di riabilitazione respiratoria, sia ancora presso l'Istituto Maugeri in Cassano delle Murge ove le furono praticati altri cicli di terapia, mentre per il restante periodo ha riconosciuto 60 giorni al
50% e 90 giorni al 25%, tenuto conto della parziale autonomia posseduta dalla paziente in relazione alla storia naturale delle lesioni e ai piani di clivaggio fra invalidità temporanea e permanente. Nella sostanza il c.t.u. ha ritenuto che il ricorso all'ossigenazione, peraltro non in via continuativa, non avesse comportato di per sé
l'inabilità totale e non vi sono elementi di valutazione che giustificano il discostarsi dalle valutazioni del c.t.u..
Tuttavia, si impone anche con riguardo al danno da inabilità temporanea l'adozione delle Tabelle di Milano. Nell'ultima edizione l'ammontare giornaliero è pari ad euro
115,00, suscettibile di aumento in via di personalizzazione sino alla metà. A questo proposito si segnala che il c.t.u. ha valutato medio-grave il livello di sofferenza correlato al periodo di malattia caratterizzato da prognosi riservata con temporaneo ricovero in rianimazione, periodi di riabilitazione respiratoria nel corso del quale divenne palese un'insufficienza respiratoria latente.
Alla luce delle considerazioni appena riportate si giustifica l'aumento, in via di personalizzazione, del 20% dell'importo di euro 115,00, pervenendosi così all'importo giornaliero di euro 138,00. La liquidazione del danno in esame in base al parametro descritto nel totale è pari, quindi, ad euro 16.353,00 (euro 138 * 66 = euro 9.108,00; euro 69,00 * 60 = euro 4.140,00; euro 34,50 * 90 = euro 3.105,00).
La sommatoria del danno correlato ai postumi permanenti e del danno correlato all'inabilità temporanea conduce all'importo complessivo di euro 49.493,00, riferito all'attualità in quanto calcolato in applicazione delle tabelle di Milano edizione giugno
2024.
Per poter operare la decurtazione di quanto accettato a titolo di acconto in data 3 ottobre
2018, pari ad euro 12.200,00, occorre rendere i valori omogenei e, pertanto, dalla somma di euro 49.493,00 deve essere sottratto l'importo di euro 12.200,00 rivalutato ad oggi (o viceversa sottrarre la somma di euro 12.000,00 dall'importo di euro 49.493,00 devalutato al 3 ottobre 2018). Il descritto conteggio conduce al risultato di euro
35.023,80 (euro 49.493,00 – 14.469,20), arrotondato ad euro 35.024,00, costituente pag. 10/14 l'importo residuo spettante alla a titolo di danno alla persona in dipendenza Pt_1
del sinistro del 31 ottobre 2017.
Il secondo motivo di appello, con cui sono stati censurati – in subordine – gli errori in tesi commessi dal primo giudice nella liquidazione delle c.d. micropermanenti, rimane assorbito.
Passando all'esame del terzo motivo di appello, premesso che il primo giudice ha riconosciuto gli interessi legali computati sulla somma residua da risarcire devalutata al dì del sinistro ma non anche via via rivalutata, si è detto che l'impugnante ha richiesto il riconoscimento di interessi legali sulla somma residua via via rivalutata sino al soddisfo trattandosi di debito di valore. Detta rivendicazione non può trovare accoglimento.
Secondo gli ultimi condivisibili approdi della S.C. nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, costituente tipico debito di valore, la diretta liquidazione in valori attuali dell'importo dovuto può non reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo, ma in tal caso è onere del creditore allegare e provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata, ovvero quella liquidata in moneta attuale, sia inferiore rispetto a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo, effetto che dipende in principalità dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue che non vi è alcun automatismo nel riconoscimento degli interessi, c.d. compensativi, costituenti una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore (si vedano da ultimo Cass. 10 marzo 2025, n. 6351 e a ritroso in via non esaustiva Cass. 5 luglio 2023, n. 19063, Cass. ord. 26 novembre 2021 n. 36878, Cass. ord. 13 luglio 2018 n. 18564, Cass. 8 novembre 2016, n. 22607, Cass. 12 febbraio 2008,
n. 3268, Cass. 25 agosto 2003, n. 12452). Nel caso di specie la domanda non è stata corredata dalla necessaria allegazione e dalla prova del danno da ritardo effettivamente patito sicché la pretesa formulata con il terzo motivo di appello non è accoglibile, con la notazione che resta tuttavia ferma la liquidazione degli interessi nella modalità stabilita pag. 11/14 in prime cure poiché non modificabile in peius in difetto di censure della parte obbligata.
Con il quarto motivo di appello la ha lamentato il mancato riconoscimento Pt_1
del diritto ad essere ristorata dell'importo di euro 335,50 relativo alla fattura quietanzata del 20 settembre 2021, emessa dal c.t.p. della deducente per la redazione delle osservazioni alla bozza di c.t.u. nonostante si trattasse di spesa pertinente e utile ai fini del giudizio, ritenuta congrua dal c.t.u..
La censura è fondata.
Le spese per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, co. 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue, fattispecie non ricorrente nella vicenda in esame (Cass. ord. 15 ottobre 2024,
n. 26729).
Infine, il quinto motivo di appello, concernente la regolamentazione delle spese di lite, rimane assorbito l'accoglimento dell'appello ne comporta la rinnovazione.
Conclusivamente, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata a versare in favore di CP_1 [...]
la complessiva somma di euro 35.024,00. Tale somma è stata ottenuta, Parte_1 come si è visto, sottraendo l'importo versato dalla Compagnia a titolo di acconto ed in via stragiudiziale. Essa non tiene conto di quanto eventualmente versato in attuazione della sentenza di primo grado. Sulla detta somma, devalutata al dì del sinistro, vanno computati gli interessi al tasso legale da quel giorno decorrenti sino all'effettivo soddisfo, come stabilito in prime cure con statuizione non investita da censure dalla parte debitrice.
inoltre, va condannata a ristorare la della somma di euro 350,50, CP_1 Pt_1 oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo.
Con riguardo alle spese di lite, si osserva che quelle relative al processo di primo grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nella misura liquidata in CP_1
dispositivo in applicazione del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche tenuto conto del valore della controversia pari al decisum, una volta detratto l'acconto versato dalla pag. 12/14 Compagnia in via stragiudiziale, delle attività processuali svolte ed in linea con i parametri medi.
Restano a carico di le spese di c.t.u., per il medesimo principio di CP_1
soccombenza.
Le spese di lite del secondo grado seguono a loro volta la soccombenza tra l'impugnante e nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del d.m. n. 147/2022 e CP_1
sulla base dei medesimi parametri e criteri di cui sopra tenuto conto del fatto che il valore della causa in appello è pari alla somma eccedente rispetto a quanto liquidato in prime cure, non avendo la Compagnia proposto appello incidentale e non avendo quindi rimesso in discussione quanto riconosciuto dal giudice a quo.
Infine, vanno dichiarate compensate le spese di pese di lite di entrambi i gradi con riguardo al in assenza di conclusioni prese nei suoi confronti. CP_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Taranto n. 690/2022 pubblicata il 15 marzo 2022, nel contraddittorio con e con così provvede: Controparte_6 Controparte_2 accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna a pagare a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno, l'importo complessivo di euro 35.024,00, già operata la decurtazione della somma versata in acconto pari ad euro 12.200,00, oltre interessi al tasso legale sulla somma - devalutata al dì del sinistro (31 ottobre 2017) - decorrenti da quel giorno al soddisfo;
condanna al rimborso in favore di della somma Controparte_1 Parte_1
di euro 335,50, oltre interessi al tasso legale previsto dall'art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso al saldo;
pone definitivamente a carico di le spese della c.t.u. Controparte_1
espletata in primo grado;
condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi, liquidate, quanto al primo grado, in euro
[...]
pag. 13/14 264,00 per anticipazioni ed in euro 7.254,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a e c.p.a., e, quanto al presente grado, in euro
377,50 per anticipazioni ed in euro 6.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella percentuale del 15%, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore dell'Avv.
Giuseppe Fiorentino, difensore antistatario;
dichiara compensate le spese di lite di entrambi i gradi quanto a Controparte_2
Così deciso in Taranto nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.
ll Presidente est.
(dott.ssa Anna Maria Marra)
pag. 14/14