Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 03/06/2025, n. 1736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1736 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 01736/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00726/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 726 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Benintende e Giovanni Sapienza, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
la Questura di -OMISSIS- – Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l’annullamento
del provvedimento Cat. -OMISSIS-, promanante dal Questore “ pro tempore ” della Provincia di -OMISSIS-, con cui si “Decreta il respingimento dell’istanza di rinnovo della licenza per porto di fucile uso caccia presentata da -OMISSIS-”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Agendo in giudizio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego del rinnovo della licenza di porto fucile per uso caccia, fondato sull’intervenuta sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 69,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624 e 625 del c.p., “furto aggravato di energia elettrica” con sospensione condizionale della pena, irrogata con sentenza dal Tribunale di -OMISSIS- (divenuta irrevocabile il -OMISSIS-.
A sostegno del gravame, la parte ricorrente ha contestato l’idoneità e la sufficienza della condanna in esame a fondare un giudizio negativo in ordine alla sussistenza della buona condotta tenuto altresì conto che l’art. 445 comma 1- bis c.p.p. ha sancito l’irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giudiziario diverso da quello penale
L’amministrazione statale intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
All’udienza pubblica del 9 aprile 2025 – in vista della quale le parti hanno depositato memorie – la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi infra precisati.
Deve preliminarmente evidenziarsi come l’art. 43 t.u.l.p.s. nel prevedere il furto tra i reati ostativi la cui condanna implica l’automatica impossibilità di concedere il porto d’armi.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che la nozione di condanna rilevanti ai sensi dell’art. 43, comma 1, t.u.l.p.s., deve estendersi anche all'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. anche ove condizionalmente sospesa (Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2016, n. 1620).
Il predetto automatismo, ancorato anche alla sentenza ex artt. 444, c.p.p., deve ritenersi eliminato dal novellato (ad opera dell’art. 25, lett. b) del d.lgs. n. 150/2022) art. 445, comma 1- bis c.p.p. (secondo cui “ La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile ” e che per la giurisprudenza prevalente si applica anche alle sentenze di patteggiamento emesse prima della sua entrata in vigore [cfr. Cons. Stato, sez. I, parere 29 aprile 2024, n. 524]) che ha escluso ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna (T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 24 febbraio 2025, n. 295).
Venuto meno il predetto automatismo, il mero ed esclusivo riferimento al furto di energia elettrica non è idoneo a fondare il diniego, trattandosi di fattispecie di reato non immediatamente collegabile all’uso delle armi, non comportando attività violenta o comunque direttamente ipoteticamente incidente a tale uso.
La Sezione ha avuto modo di chiarire (cfr. T.a.r. per la Sicilia, Catania, sez. I, 13 dicembre 2024, n. 4096, 25 ottobre 2024, n. 3477) come allorché venga in rilievo un fatto che non è connesso all’uso delle armi e che obiettivamente non può essere considerato di per sé indicativo o sintomatico di una personalità violenta o di un carattere instabile o impulsivo, la possibilità di porlo a fondamento di un provvedimento di divieto di detenzione armi richiede l’indicazione di quelle “particolari contingenze” (T.a.r. per la Valle d’Aosta, 26 gennaio 2018, n. 8), nel caso di specie mancante.
E invero, non tutti i fatti penalmente rilevanti possono essere ugualmente significativi ai fini dell’applicazione dell’art. 43, comma 2, del T.u.l.p.s. onde escludere la buona condotta o l’affidamento di non abusare delle armi. E invero, qualora risultino reati commessi proprio mediante l’uso (o l’abuso) delle armi, l’inaffidabilità del soggetto emerge ictu oculi , sicché i provvedimenti ostativi non abbisognano, in genere, di altra motivazione, mentre quanto più ci si allontana da detta ipotesi, tanto più esauriente dovrà essere la motivazione con la quale si dia conto delle ragioni per cui un determinato fatto illecito sia stato ritenuto significativo (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Lombardia, sez. I, 27 novembre 2023, n. 2818; T.a.r. Veneto, sez. I, 8 luglio 2019, n. 812).
È stato condivisibilmente osservato, altresì, che il provvedimento di divieto di detenzione di armi è viziato laddove omette di motivare per quale ragione da reati commessi, nei quali difetta una diretta relazione con l’uso delle armi, si possa desumere l’inaffidabilità nella detenzione, nell’uso e nella custodia delle armi stesse, ovvero il possesso di una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo, (pericolosità generica o inidoneità) tale da escludere la sussistenza in capo al titolare dell’autorizzazione delle sufficienti garanzie di non abusare (cfr. T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 24 gennaio 2017, n. 83).
In altri termini, a prescindere dall’applicazione nel caso di specie, non essendo evidente la correlazione fra il reato ascritto all’interessato e il possibile abuso delle armi (né risultando riferita al deducente una personalità violenta, aggressiva o priva della normale capacità di autocontrollo) era necessario che l’Amministrazione, pur titolare di un ampio potere di valutazione, esprimesse con adeguata motivazione le ragioni che hanno determinato il divieto di detenzione delle armi.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato va annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni della P.A.
La natura interpretativa delle ragioni del ricorso consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.