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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3113-1/2022
TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto di dover confermare la valutazione già svolta in ordine all'assenza, nel caso di specie, di gravi e circostanziate ragioni atte a giustificare la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, assumendo dirimente rilievo – al di là di ogni considerazione in punto fumus – l'assenza di specifiche allegazioni in ordine al pericolo di danno che deriverebbe alla parte ricorrente dalla corresponsione della somma il cui pagamento è stato ingiunto, essendosi i ricorrenti limitati, nell'istanza con cui hanno reiterato la richiesta di sospensione, ad evidenziare il rischio di dover corrispondere l'importo ingiunto in maniera ingiusta, in virtù di una norma potenzialmente incostituzionale, il che, a ben vedere, finisce per far sovrapporre il requisito del fumus a quello del periculum, non essendo per contro state dedotte specifiche circostanze idonee a fondare l'esistenza di un pericolo imminente ed irreparabile derivante per i ricorrenti dal pagamento della somma ingiunta, tenuto conto peraltro che non sussiste nemmeno il rischio di non ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato, stante la natura pubblica dell'ente convenuto;
ritenuto, pertanto, che debba confermarsi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione impugnata;
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Macerata, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
Pagina 1
TRIBUNALE di MACERATA
Il Giudice, viste le note depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10.4.2025; ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ritenuto di dover confermare la valutazione già svolta in ordine all'assenza, nel caso di specie, di gravi e circostanziate ragioni atte a giustificare la richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, assumendo dirimente rilievo – al di là di ogni considerazione in punto fumus – l'assenza di specifiche allegazioni in ordine al pericolo di danno che deriverebbe alla parte ricorrente dalla corresponsione della somma il cui pagamento è stato ingiunto, essendosi i ricorrenti limitati, nell'istanza con cui hanno reiterato la richiesta di sospensione, ad evidenziare il rischio di dover corrispondere l'importo ingiunto in maniera ingiusta, in virtù di una norma potenzialmente incostituzionale, il che, a ben vedere, finisce per far sovrapporre il requisito del fumus a quello del periculum, non essendo per contro state dedotte specifiche circostanze idonee a fondare l'esistenza di un pericolo imminente ed irreparabile derivante per i ricorrenti dal pagamento della somma ingiunta, tenuto conto peraltro che non sussiste nemmeno il rischio di non ottenere la restituzione di quanto eventualmente versato, stante la natura pubblica dell'ente convenuto;
ritenuto, pertanto, che debba confermarsi il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione impugnata;
P.Q.M.
rigetta l'istanza.
Si comunichi.
Macerata, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandra Canullo
Pagina 1