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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Savona
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Alberto Princiotta Presidente
dr. Luigi Acquarone Giudice
dr. Laura Serra Giudice rel. est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo rubricato al numero di R.G. 445/2025 avverso l'ordinanza emessa ex art. 615 e 624 c.p.c., proposto
da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
MASSIMO PICCONE CASA
reclamanti
contro
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FERA Controparte_1
OR 2023 SP s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO CALABRESI
e ELISA GABOARDI
BP MORTGAGES s.r.l. contumace
reclamati
Pagina 1 Parte_3
e debitori esecutati nell'esecuzione immobiliare n.
[...] Parte_2
94/2021, hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il GE, pronunciando in fase cautelare sull'opposizione all'esecuzione promossa ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha ritenuto di non sospendere la procedura.
In particolare, i reclamanti hanno lamentato che:
- essi avevano contestato innanzi al GE il diritto della creditrice procedente CP_1
e delle intervenute BP MORTGAGES SRL e OR SP SRL a procedere ad
[...]
esecuzione forzata, ritenendo che tali società non avessero dimostrato di essere titolari dei diritti fatti valere poiché non avevano prodotto i contratti di cessione dei crediti in loro favore;
- il GE aveva ritenuto sufficienti a comprovare la legittimazione di , la CP_1
raccomandata con la quale aveva comunicato ai ricorrenti l'avvenuto acquisto CP_2
del credito da parte della cessionaria, il testo dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla GU;
la dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente.
Tuttavia, tali elementi, non erano indizi idonei e sufficienti a dimostrare la titolarità del
Cont credito. Inoltre, nella dichiarazione di cessione, aveva affermato di aver ceduto a anche il credito fondato sul mutuo del 5.6.2006, in relazione al quale invece CP_1
era intervenuta BP MORTGAGES, ritenendo a sua volta di essere titolare del medesimo. Tale contraddizione documentale comportava una evidente incertezza in relazione alla titolarità del credito.
- con l'ordinanza impugnata, il GE si era pronunciato unicamente sulla posizione della creditrice procedente, ma aveva totalmente omesso di indagare quella dei creditori intervenuti, ugualmente contestata.
Pagina 2 In particolare, quanto a BP MORTGAGES, le Gazzette Ufficiali prodotte non dimostravano che il mutuo del 5.6.2006 era stato ceduto alla società e quest'ultima non aveva prodotto ulteriori documenti atti a dimostrare la titolarità del credito;
Quanto ad AU 2023 SP s.r.l.: - nell'annuncio contenuto nella pubblicazione in GU,
non si rinvenivano identificativi che consentissero di risalire ai debitori;
inoltre, sul presupposto che il credito fosse stato ceduto da Banco BP, l'intervenuta aveva chiesto
Cont l'estromissione di tale istituto quando invece non era parte in causa (poiché era unicamente presente non in proprio ma in qualità di mandataria di BP MORTGAGES);
- la sospensione dell'esecuzione si rivelava tanto più opportuna, considerato che il valore dell'immobile, stimato in euro 268.366,00, era di molto superiore al credito residuo dei creditori, e che il bene, costituente l'unica proprietà dei reclamanti, era la loro abitazione familiare.
Conclusivamente, i signori e hanno chiesto riformare l'ordinanza Pt_1 Pt_2
impugnata e disporre la sospensione dell'esecuzione, con revoca della condanna alle spese processuali emessa dal giudice di prime cure e condanna della controparte al pagamento delle spese.
Si sono costituiti nella presente fase:
- , la quale ha sostenuto la temerarietà dell'opposizione, considerato che CP_1
per la pacifica giurisprudenza, ai fini di dimostrare la titolarità del credito, non era necessaria da parte della cessionaria la produzione del contratto di cessione, e che il creditore procedente aveva dimostrato la titolarità del credito sulla base di plurimi elementi indiziari,
Cont Se è vero che aveva dichiarato erroneamente che il credito derivante dal mutuo di
50.000,00 euro del 2006 era stato ceduto a , ciò non toglieva che la CP_1
cessionaria si era comportata con assoluta correttezza, poiché già il 22.9.2022, a seguito di accertamenti, la procedente aveva rinunciato ad agire per il recupero anche di tale
Pagina 3 credito avendo appurato di non essere titolare. In ogni caso, Banco BP aveva reso una dichiarazione in rettifica della precedente, dalla quale risultava che era CP_1
cessionaria del solo credito derivante dal mutuo contratto il 20.9.2010 per euro
127.352,00.
- OR 2023 SP ha affermato di essere titolare del credito derivante dal mutuo del 5.6.2006, a seguito di cessione da parte di BANCO BP. Infatti, dapprima, tale credito era stato ceduto a BP MORTGAGES, che era intervenuta nella procedura
Cont esecutiva per il tramite della mandataria . Successivamente, BP MORTGAGES
Cont aveva retrocesso il credito in favore di e quest'ultima a sua volta lo aveva ceduto ad OR 2023 SP. AU era pertanto intervenuta chiedendo l'estromissione del proprio dante causa.
Pertanto, non si era verificata alcuna duplicazione di credito, posto che i reclamanti erano ben consapevoli di aver stipulato due distinti contratti di mutuo, un primo per euro 50.000,00 nel 2006, ed un secondo per complessivi euro 127.352,00 che aveva dato origine a due linee di credito autonome.
Cont Inoltre, il fatto che AU avesse chiesto l'estromissione di non costituiva un
Cont errore, poiché era effettivo dante causa della società cessionaria e lo aveva a sua volta acquistato da BP MORTGAGES. L'intervenuta semplicemente non era a conoscenza che nell'esecuzione si fosse costituito solo l'originario dante causa BP
Cont Mortgages, dando per scontato che ad essa fosse già subentrato ex art. 111 c.p.c.
L'opposizione era pertanto strumentale e cercava artatamente di creare confusione.
Le reclamate hanno pertanto conclusivamente richiesto il rigetto integrale del reclamo.
Nessuno si è costituito per BP MORTGAGES.
All'udienza del 26.3.2025, i procuratori delle parti hanno discusso, richiamandosi agli atti ed il Collegio si è riservato di provvedere.
Pagina 4 RITENUTO CHE
Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
- In termini generali, va rammentato che la cessione del credito è negozio consensuale che si perfeziona tra cedente e cessionario. La notifica della cessione al debitore ceduto,
ai sensi dell'art. 1264 c.c., ha la sola funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 4713/2019). Il debitore non ha,
dunque, un proprio interesse a valutare la regolarità della cessione nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma ha il concreto interesse di conoscere il titolare del rapporto di credito e di pagare al legittimo creditore con efficacia liberatoria.
- dunque, in caso di contestazione, in base ai principi in tema di onere della prova, grava su colui che si affermi titolare del credito dimostrare la propria legittimazione ad agire per il relativo recupero.
- Come chiarito dalla Suprema Corte, con indirizzo che - al pari del giudice di prime cure - si condivide, per il raggiungimento di tale prova non è necessario che l'asserito cessionario produca in giudizio il contratto di cessione del credito, come richiesto da parte opponente, ma è sufficiente che questi fornisca diversi ed ulteriori elementi, pure di valore indiziario, purché valutati nel loro complesso consentano di “identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”.
- al riguardo, la Suprema Corte ha ad esempio ritenuto raggiunta la prova della titolarità
attiva in capo al cessionario “mediante la dichiarazione espressa del cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario” (Cass.
10200 del 16.3.2021).
Pagina 5 - Tanto premesso, sulla base dei criteri probatori sopra specificati, il Collegio ritiene che, mentre abbia idoneamente dimostrato la propria legittimazione a CP_1
procedere ad esecuzione forzata, lo stesso non possa allo stato ritenersi in relazione alla posizione di AU 2023 SP, sull'intervento della quale il GE non si è in effetti specificamente pronunciato;
- esaminando separatamente le singole posizioni, si osserva infatti che:
1) , allo stato degli atti, ha dato compiuta prova della propria CP_1
legittimazione ad agire in quanto: i) è incontestato che i reclamanti avessero stipulato un mutuo in data 20.9.2010 con per euro 127.352,00 e che Controparte_4
sia stata fusa per incorporazione a Banco BP, divenuta Controparte_4
pertanto titolare del credito;
ii) è documentato che nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n.65 del 7-6-2018 è stata pubblicata la cessione dei crediti da Banco BP a
, avente ad oggetto crediti derivanti da “finanziamenti ipotecari”, contratti CP_1
nel periodo ricompreso tra il 1962 e il 2017, sicché risulta rispettata la formalità prevista dall'art. 58 TUB;
iii) la circostanza che nell'ambito della Gazzetta Ufficiale i singoli crediti oggetto di cessione non fossero precisamente identificati, e neppure facilmente identificabili a mezzo del link comunicato nell'avviso è del tutto irrilevante nel caso di specie, tenuto conto che , in data 12.10.2018, ha comunicato CP_1
personalmente al debitore l'avvenuta cessione del credito (cfr. Welcome Parte_1
Letter e avviso di ricevimento sub doc. b) e c) di parte reclamata); tale comunicazione,
che indiscutibilmente produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., valutata unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (adempimento necessario in ragione della natura in blocco della cessione) corrobora in termini del tutto idonei la titolarità del credito in capo alla procedente;
iv) a ciò si aggiunga che la cedente, individuata in termini non contestati in Banco BP, ha reso dichiarazione (da ultimo in data 19 marzo 2025) con cui ha confermato che il credito ceduto afferisce a “mutuo stipulato in data 20/09/2010,
a rogito del Dott. Notaio in Albenga, Rep. n. 64.012, Racc. n. 17.165, tra Persona_1
Pagina 6 Banca AR di VA S.p.A. ed il Sig. , quale mutuatario e datore Parte_1
d'ipoteca, e dei Sig.ri e quali datori d'ipoteca, per Parte_2 Parte_4
l'importo originario pari ad € 127.352,00 di cui € 90.000,00 quale rinegoziazione di un mutuo del 2006 di originari €100.000 ed € 37.250,00 erogati per esigenze finanziarie diverse”; v) - la dichiarazione del cedente riveste un autonomo e proprio significato probatorio, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto il legittimato attivo della pretesa creditoria. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con specifico riferimento al valore probatorio della dichiarazione del cedente, la stessa “infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante,
potenzialmente decisivo” (Cass. 10200/2021).
- Del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo.
Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che: - i debitori non hanno pacificamente adempiuto nei confronti di alcuno alla obbligazione di pagamento,
tant'è vero che in sede esecutiva hanno chiesto la conversione del pignoramento e versato la somma di 70.000,00 euro;
- il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente;
- nonostante la risalenza del credito, non risulta che altri concorrenti cessionari abbiano promosso iniziative per il recupero.
2) quanto a AU 2023 SP, in relazione alla quale il GE non ha preso espressa posizione, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre la sospensione parziale dell'esecuzione, considerato che gli indici offerti a dimostrazione della titolarità del credito da parte dell'intervenuta appaiono non del tutto lineari, in alcuni passaggi contraddittori e tali da richiedere una disamina maggiormente approfondita nel giudizio di merito.
In particolare, si ritiene sufficiente in questa sede osservare che:
Pagina 7 - AU è intervenuta assumendosi titolare di un credito derivante dal contratto di mutuo fondiario Rep. 76043, Racc. 13.181, a rogito dott. del 5.6.2006, Persona_2
dell'importo originario di euro 50.000,00 concesso da per Controparte_4
averlo acquistato da Banco BP, che lo avrebbe a sua volta acquistato da BP
Mortgages, in tesi cessionaria di Controparte_4
- sennonché, in primo luogo, dall'annuncio pubblicitario contenuto nella Gazzetta
Ufficiale del 26.6.2007, BP Mortgages comunicava l'avvenuta cessione in suo favore di una serie di crediti da parte di individuati non singolarmente, Controparte_4
bensì attraverso il dettaglio di parametri di identificazione.
- sulla base di tali indici, il debito dei signori e appare prima facie non Pt_1 Pt_2
rientrare tra i rapporti ceduti, considerato che non era assistito da ipoteca di primo grado, né da ipoteca di grado successivo al primo “qualora in relazione alle ipoteche di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte del creditore garantito”;
- a fronte di tale specifica contestazione, l'interveniente non ha dato prova della ricomprensione del rapporto tra quelli ceduti;
- inoltre, anche nel caso in cui il credito fosse stato effettivamente ceduto da
[...]
a BP Mortgages, deve rilevarsi che – come documentato da parte Controparte_4
ricorrente in primo grado – nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19.3.2015, CP_5
comunicava di aver acquistato in blocco proprio i “crediti acquistati da BP
[...]
Mortgages S.r.l., pro soluto ed in blocco, in forza di, rispettivamente (i) un contratto di cessione stipulato in data 22 giugno 2007 con Banco AR di VA S.p.A. (ora
Banco AR Società Cooperativa) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385 il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Pagina 8 Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 26 giugno 2007, Parte II”, ovvero quello prodotto da BP Mortgages;
- già questi primi elementi rendono effettivamente incerti i passaggi iniziali necessari all'identificazione del soggetto in capo al quale si è trasferito nel tempo il rapporto creditorio;
- a ciò si aggiunga che tale incertezza risulta confermata da ulteriori successivi indici,
considerato che: - in un primo momento aveva ritenuto di essere titolare CP_1
del credito per averlo acquistato da Banco BP ma successivamente aveva rinunciato all'intervento appurando che il credito non risultava nel perimetro della cessione;
-
Banco BP aveva dichiarato, anche in tempi assai recenti (12 settembre 2024 doc. E),
di essere a sua volta titolare del medesimo credito e di averlo ceduto a , salvo CP_1
rettificare tale dichiarazione solo in vista del reclamo (dichiarazione datata 19 marzo
2025 – doc. G); - AU 2023 SP ha formulato il proprio intervento limitandosi a specificare un numero identificativo del credito e ad affermare di essere titolare del medesimo in forza di una cessione in blocco dell'8 novembre 2024, ma non ha offerto in prova, pur a fronte delle contestazioni avversarie, documentazione attestante i singoli passaggi di trasferimento che la renderebbero titolare attuale del credito.
Alla luce di tali contraddizioni, le comunicazioni di avvenuta cessione del credito ricevute dai debitori e le dichiarazioni del cedente (a più riprese modificate) meritano di essere vagliate con maggior attenzione nella fase di merito.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistere motivi gravi e sufficienti atti a rendere opportuna la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. limitatamente alla posizione di
OR 2023 SP.
Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, anch'essa oggetto di impugnazione, si procede alla integrale compensazione della prima e della seconda fase
Pagina 9 di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'accoglimento soltanto parziale del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto da e Parte_1
: Parte_2
1) Dispone la prosecuzione dell'esecuzione in relazione alla posizione creditoria vantata da , confermando sul punto l'ordinanza impugnata;
Controparte_1
2) Dispone la sospensione dell'esecuzione limitatamente alla posizione di
OR 2023 SP SRL;
3) Dispone la compensazione integrale tra le parti della prima e della seconda fase del procedimento.
Si comunichi.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente
dr. Alberto Princiotta
Il giudice est.
dr.ssa Laura Serra
Pagina 10
SEZIONE CIVILE
Il Collegio, composto dai magistrati:
dr. Alberto Princiotta Presidente
dr. Luigi Acquarone Giudice
dr. Laura Serra Giudice rel. est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26/03/2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Sul reclamo rubricato al numero di R.G. 445/2025 avverso l'ordinanza emessa ex art. 615 e 624 c.p.c., proposto
da
e rappresentati e difesi dall'avv. Parte_1 Parte_2
MASSIMO PICCONE CASA
reclamanti
contro
rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO FERA Controparte_1
OR 2023 SP s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti ROBERTO CALABRESI
e ELISA GABOARDI
BP MORTGAGES s.r.l. contumace
reclamati
Pagina 1 Parte_3
e debitori esecutati nell'esecuzione immobiliare n.
[...] Parte_2
94/2021, hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza con cui il GE, pronunciando in fase cautelare sull'opposizione all'esecuzione promossa ex art. 615 co. 2 c.p.c., ha ritenuto di non sospendere la procedura.
In particolare, i reclamanti hanno lamentato che:
- essi avevano contestato innanzi al GE il diritto della creditrice procedente CP_1
e delle intervenute BP MORTGAGES SRL e OR SP SRL a procedere ad
[...]
esecuzione forzata, ritenendo che tali società non avessero dimostrato di essere titolari dei diritti fatti valere poiché non avevano prodotto i contratti di cessione dei crediti in loro favore;
- il GE aveva ritenuto sufficienti a comprovare la legittimazione di , la CP_1
raccomandata con la quale aveva comunicato ai ricorrenti l'avvenuto acquisto CP_2
del credito da parte della cessionaria, il testo dell'avviso di cessione in blocco pubblicato sulla GU;
la dichiarazione di avvenuta cessione da parte del cedente.
Tuttavia, tali elementi, non erano indizi idonei e sufficienti a dimostrare la titolarità del
Cont credito. Inoltre, nella dichiarazione di cessione, aveva affermato di aver ceduto a anche il credito fondato sul mutuo del 5.6.2006, in relazione al quale invece CP_1
era intervenuta BP MORTGAGES, ritenendo a sua volta di essere titolare del medesimo. Tale contraddizione documentale comportava una evidente incertezza in relazione alla titolarità del credito.
- con l'ordinanza impugnata, il GE si era pronunciato unicamente sulla posizione della creditrice procedente, ma aveva totalmente omesso di indagare quella dei creditori intervenuti, ugualmente contestata.
Pagina 2 In particolare, quanto a BP MORTGAGES, le Gazzette Ufficiali prodotte non dimostravano che il mutuo del 5.6.2006 era stato ceduto alla società e quest'ultima non aveva prodotto ulteriori documenti atti a dimostrare la titolarità del credito;
Quanto ad AU 2023 SP s.r.l.: - nell'annuncio contenuto nella pubblicazione in GU,
non si rinvenivano identificativi che consentissero di risalire ai debitori;
inoltre, sul presupposto che il credito fosse stato ceduto da Banco BP, l'intervenuta aveva chiesto
Cont l'estromissione di tale istituto quando invece non era parte in causa (poiché era unicamente presente non in proprio ma in qualità di mandataria di BP MORTGAGES);
- la sospensione dell'esecuzione si rivelava tanto più opportuna, considerato che il valore dell'immobile, stimato in euro 268.366,00, era di molto superiore al credito residuo dei creditori, e che il bene, costituente l'unica proprietà dei reclamanti, era la loro abitazione familiare.
Conclusivamente, i signori e hanno chiesto riformare l'ordinanza Pt_1 Pt_2
impugnata e disporre la sospensione dell'esecuzione, con revoca della condanna alle spese processuali emessa dal giudice di prime cure e condanna della controparte al pagamento delle spese.
Si sono costituiti nella presente fase:
- , la quale ha sostenuto la temerarietà dell'opposizione, considerato che CP_1
per la pacifica giurisprudenza, ai fini di dimostrare la titolarità del credito, non era necessaria da parte della cessionaria la produzione del contratto di cessione, e che il creditore procedente aveva dimostrato la titolarità del credito sulla base di plurimi elementi indiziari,
Cont Se è vero che aveva dichiarato erroneamente che il credito derivante dal mutuo di
50.000,00 euro del 2006 era stato ceduto a , ciò non toglieva che la CP_1
cessionaria si era comportata con assoluta correttezza, poiché già il 22.9.2022, a seguito di accertamenti, la procedente aveva rinunciato ad agire per il recupero anche di tale
Pagina 3 credito avendo appurato di non essere titolare. In ogni caso, Banco BP aveva reso una dichiarazione in rettifica della precedente, dalla quale risultava che era CP_1
cessionaria del solo credito derivante dal mutuo contratto il 20.9.2010 per euro
127.352,00.
- OR 2023 SP ha affermato di essere titolare del credito derivante dal mutuo del 5.6.2006, a seguito di cessione da parte di BANCO BP. Infatti, dapprima, tale credito era stato ceduto a BP MORTGAGES, che era intervenuta nella procedura
Cont esecutiva per il tramite della mandataria . Successivamente, BP MORTGAGES
Cont aveva retrocesso il credito in favore di e quest'ultima a sua volta lo aveva ceduto ad OR 2023 SP. AU era pertanto intervenuta chiedendo l'estromissione del proprio dante causa.
Pertanto, non si era verificata alcuna duplicazione di credito, posto che i reclamanti erano ben consapevoli di aver stipulato due distinti contratti di mutuo, un primo per euro 50.000,00 nel 2006, ed un secondo per complessivi euro 127.352,00 che aveva dato origine a due linee di credito autonome.
Cont Inoltre, il fatto che AU avesse chiesto l'estromissione di non costituiva un
Cont errore, poiché era effettivo dante causa della società cessionaria e lo aveva a sua volta acquistato da BP MORTGAGES. L'intervenuta semplicemente non era a conoscenza che nell'esecuzione si fosse costituito solo l'originario dante causa BP
Cont Mortgages, dando per scontato che ad essa fosse già subentrato ex art. 111 c.p.c.
L'opposizione era pertanto strumentale e cercava artatamente di creare confusione.
Le reclamate hanno pertanto conclusivamente richiesto il rigetto integrale del reclamo.
Nessuno si è costituito per BP MORTGAGES.
All'udienza del 26.3.2025, i procuratori delle parti hanno discusso, richiamandosi agli atti ed il Collegio si è riservato di provvedere.
Pagina 4 RITENUTO CHE
Il reclamo è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
- In termini generali, va rammentato che la cessione del credito è negozio consensuale che si perfeziona tra cedente e cessionario. La notifica della cessione al debitore ceduto,
ai sensi dell'art. 1264 c.c., ha la sola funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e di regolare il conflitto tra cessionari (Cass. 4713/2019). Il debitore non ha,
dunque, un proprio interesse a valutare la regolarità della cessione nei rapporti interni tra cedente e cessionario, ma ha il concreto interesse di conoscere il titolare del rapporto di credito e di pagare al legittimo creditore con efficacia liberatoria.
- dunque, in caso di contestazione, in base ai principi in tema di onere della prova, grava su colui che si affermi titolare del credito dimostrare la propria legittimazione ad agire per il relativo recupero.
- Come chiarito dalla Suprema Corte, con indirizzo che - al pari del giudice di prime cure - si condivide, per il raggiungimento di tale prova non è necessario che l'asserito cessionario produca in giudizio il contratto di cessione del credito, come richiesto da parte opponente, ma è sufficiente che questi fornisca diversi ed ulteriori elementi, pure di valore indiziario, purché valutati nel loro complesso consentano di “identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione”.
- al riguardo, la Suprema Corte ha ad esempio ritenuto raggiunta la prova della titolarità
attiva in capo al cessionario “mediante la dichiarazione espressa del cedente, unitamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione e al fatto che la documentazione contrattuale originaria fosse nella disponibilità del cessionario” (Cass.
10200 del 16.3.2021).
Pagina 5 - Tanto premesso, sulla base dei criteri probatori sopra specificati, il Collegio ritiene che, mentre abbia idoneamente dimostrato la propria legittimazione a CP_1
procedere ad esecuzione forzata, lo stesso non possa allo stato ritenersi in relazione alla posizione di AU 2023 SP, sull'intervento della quale il GE non si è in effetti specificamente pronunciato;
- esaminando separatamente le singole posizioni, si osserva infatti che:
1) , allo stato degli atti, ha dato compiuta prova della propria CP_1
legittimazione ad agire in quanto: i) è incontestato che i reclamanti avessero stipulato un mutuo in data 20.9.2010 con per euro 127.352,00 e che Controparte_4
sia stata fusa per incorporazione a Banco BP, divenuta Controparte_4
pertanto titolare del credito;
ii) è documentato che nella Gazzetta Ufficiale Parte
Seconda n.65 del 7-6-2018 è stata pubblicata la cessione dei crediti da Banco BP a
, avente ad oggetto crediti derivanti da “finanziamenti ipotecari”, contratti CP_1
nel periodo ricompreso tra il 1962 e il 2017, sicché risulta rispettata la formalità prevista dall'art. 58 TUB;
iii) la circostanza che nell'ambito della Gazzetta Ufficiale i singoli crediti oggetto di cessione non fossero precisamente identificati, e neppure facilmente identificabili a mezzo del link comunicato nell'avviso è del tutto irrilevante nel caso di specie, tenuto conto che , in data 12.10.2018, ha comunicato CP_1
personalmente al debitore l'avvenuta cessione del credito (cfr. Welcome Parte_1
Letter e avviso di ricevimento sub doc. b) e c) di parte reclamata); tale comunicazione,
che indiscutibilmente produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c., valutata unitamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (adempimento necessario in ragione della natura in blocco della cessione) corrobora in termini del tutto idonei la titolarità del credito in capo alla procedente;
iv) a ciò si aggiunga che la cedente, individuata in termini non contestati in Banco BP, ha reso dichiarazione (da ultimo in data 19 marzo 2025) con cui ha confermato che il credito ceduto afferisce a “mutuo stipulato in data 20/09/2010,
a rogito del Dott. Notaio in Albenga, Rep. n. 64.012, Racc. n. 17.165, tra Persona_1
Pagina 6 Banca AR di VA S.p.A. ed il Sig. , quale mutuatario e datore Parte_1
d'ipoteca, e dei Sig.ri e quali datori d'ipoteca, per Parte_2 Parte_4
l'importo originario pari ad € 127.352,00 di cui € 90.000,00 quale rinegoziazione di un mutuo del 2006 di originari €100.000 ed € 37.250,00 erogati per esigenze finanziarie diverse”; v) - la dichiarazione del cedente riveste un autonomo e proprio significato probatorio, avendo la precipua funzione di rendere noto al debitore ceduto il legittimato attivo della pretesa creditoria. Come chiarito dalla Corte di Cassazione, con specifico riferimento al valore probatorio della dichiarazione del cedente, la stessa “infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante,
potenzialmente decisivo” (Cass. 10200/2021).
- Del resto, l'esigenza di notificare l'avvenuta cessione nei confronti del debitore ceduto risponde alla ratio di evitare che questi paghi a colui che non abbia titolo.
Ma nel caso di specie tale rischio risulta scongiurato, considerando che: - i debitori non hanno pacificamente adempiuto nei confronti di alcuno alla obbligazione di pagamento,
tant'è vero che in sede esecutiva hanno chiesto la conversione del pignoramento e versato la somma di 70.000,00 euro;
- il cedente stesso ha dichiarato di aver ceduto il credito nei confronti del creditore procedente;
- nonostante la risalenza del credito, non risulta che altri concorrenti cessionari abbiano promosso iniziative per il recupero.
2) quanto a AU 2023 SP, in relazione alla quale il GE non ha preso espressa posizione, il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per disporre la sospensione parziale dell'esecuzione, considerato che gli indici offerti a dimostrazione della titolarità del credito da parte dell'intervenuta appaiono non del tutto lineari, in alcuni passaggi contraddittori e tali da richiedere una disamina maggiormente approfondita nel giudizio di merito.
In particolare, si ritiene sufficiente in questa sede osservare che:
Pagina 7 - AU è intervenuta assumendosi titolare di un credito derivante dal contratto di mutuo fondiario Rep. 76043, Racc. 13.181, a rogito dott. del 5.6.2006, Persona_2
dell'importo originario di euro 50.000,00 concesso da per Controparte_4
averlo acquistato da Banco BP, che lo avrebbe a sua volta acquistato da BP
Mortgages, in tesi cessionaria di Controparte_4
- sennonché, in primo luogo, dall'annuncio pubblicitario contenuto nella Gazzetta
Ufficiale del 26.6.2007, BP Mortgages comunicava l'avvenuta cessione in suo favore di una serie di crediti da parte di individuati non singolarmente, Controparte_4
bensì attraverso il dettaglio di parametri di identificazione.
- sulla base di tali indici, il debito dei signori e appare prima facie non Pt_1 Pt_2
rientrare tra i rapporti ceduti, considerato che non era assistito da ipoteca di primo grado, né da ipoteca di grado successivo al primo “qualora in relazione alle ipoteche di grado anteriore sia stato prestato il consenso alla cancellazione da parte del creditore garantito”;
- a fronte di tale specifica contestazione, l'interveniente non ha dato prova della ricomprensione del rapporto tra quelli ceduti;
- inoltre, anche nel caso in cui il credito fosse stato effettivamente ceduto da
[...]
a BP Mortgages, deve rilevarsi che – come documentato da parte Controparte_4
ricorrente in primo grado – nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19.3.2015, CP_5
comunicava di aver acquistato in blocco proprio i “crediti acquistati da BP
[...]
Mortgages S.r.l., pro soluto ed in blocco, in forza di, rispettivamente (i) un contratto di cessione stipulato in data 22 giugno 2007 con Banco AR di VA S.p.A. (ora
Banco AR Società Cooperativa) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge 30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del decreto legislativo 1
settembre 1993 n. 385 il cui avviso di cessione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Pagina 8 Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 26 giugno 2007, Parte II”, ovvero quello prodotto da BP Mortgages;
- già questi primi elementi rendono effettivamente incerti i passaggi iniziali necessari all'identificazione del soggetto in capo al quale si è trasferito nel tempo il rapporto creditorio;
- a ciò si aggiunga che tale incertezza risulta confermata da ulteriori successivi indici,
considerato che: - in un primo momento aveva ritenuto di essere titolare CP_1
del credito per averlo acquistato da Banco BP ma successivamente aveva rinunciato all'intervento appurando che il credito non risultava nel perimetro della cessione;
-
Banco BP aveva dichiarato, anche in tempi assai recenti (12 settembre 2024 doc. E),
di essere a sua volta titolare del medesimo credito e di averlo ceduto a , salvo CP_1
rettificare tale dichiarazione solo in vista del reclamo (dichiarazione datata 19 marzo
2025 – doc. G); - AU 2023 SP ha formulato il proprio intervento limitandosi a specificare un numero identificativo del credito e ad affermare di essere titolare del medesimo in forza di una cessione in blocco dell'8 novembre 2024, ma non ha offerto in prova, pur a fronte delle contestazioni avversarie, documentazione attestante i singoli passaggi di trasferimento che la renderebbero titolare attuale del credito.
Alla luce di tali contraddizioni, le comunicazioni di avvenuta cessione del credito ricevute dai debitori e le dichiarazioni del cedente (a più riprese modificate) meritano di essere vagliate con maggior attenzione nella fase di merito.
Pertanto, il Collegio ritiene sussistere motivi gravi e sufficienti atti a rendere opportuna la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. limitatamente alla posizione di
OR 2023 SP.
Relativamente alla regolamentazione delle spese processuali, anch'essa oggetto di impugnazione, si procede alla integrale compensazione della prima e della seconda fase
Pagina 9 di giudizio, in ragione della peculiarità della vicenda e dell'accoglimento soltanto parziale del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in parziale accoglimento del reclamo proposto da e Parte_1
: Parte_2
1) Dispone la prosecuzione dell'esecuzione in relazione alla posizione creditoria vantata da , confermando sul punto l'ordinanza impugnata;
Controparte_1
2) Dispone la sospensione dell'esecuzione limitatamente alla posizione di
OR 2023 SP SRL;
3) Dispone la compensazione integrale tra le parti della prima e della seconda fase del procedimento.
Si comunichi.
Savona, così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2025.
Il Presidente
dr. Alberto Princiotta
Il giudice est.
dr.ssa Laura Serra
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