CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 10/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.338 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017, discussa e decisa all'udienza di discussione del
22.01.2025
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. )E C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli
[...] C.F._4
Avv.ti Francesco Galeone e Dario Salvatore Scaligina, in virtù di procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliate in Taranto al Corso Italia n. 170 presso lo studio dell'Avv. Francesco Galeone;
[...]
Parte_5
C.F. ),in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, alla via
[...] P.IVA_1
Versilia n. 2, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Sorcinelli n. 15 presso lo studio legale , Pt_6
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Marangi e Giuseppe Gaetano Marangi;
- APPELLATA-
All' udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.233\2017), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo l'eccezione sulla legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , rigettava la domanda proposta Parte_5
da , , e ,quali eredi di , nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
della società , diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale subito dal proprio Pt_5
congiunto e loro trasmesso iure hereditatis in conseguenza del carcinoma polmonare diagnosticatogli nel gennaio 2014 che ne aveva cagionato il decesso in data 29.10.2014 e che le ricorrenti assumevano eziologicamente riferibile all'esposizione alle sostanze geno tossiche presenti nell'ambiente lavorativo. Chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 978.967,50
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno biologico, per avere contratto una patologia cancerosa, di cui sarebbe stata vittima il de cuius nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, colpevole, quest'ultima, di avere omesso di approntare le necessarie misure al fine di prevenire il verificarsi dell'evento lesivo in violazione del disposto di cui all'art.2087 c.c.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma. Persona_1
Resisteva , in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_5
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di gravame, le appellanti lamentano l'errata valutazione del Tribunale circa la legittimazione passiva della che comportava l'omessa pronuncia nel merito da parte del primo Parte_5
giudice.
La doglianza coglie nel segno.
Le ricorrenti,nella loro qualità, premesso di avere lavorato il loro dante causa,alle dipendenze della (ora CP_1
) dal 08\11\1971 al 31.12\1994 nello stabilimento siderurgico di Taranto con qualifica di operaio Parte_5
addetto alla manutenzione elettrica presso l'area Servizi-Officine Elettriche (OFE) e di avere contratto il
[...]
, un carcinoma polmonare diagnosticato nel 2014 che assumevano eziologicamente riferibile Per_1 all'esposizione alle sostanze geno tossiche presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro, chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale differenziale in misura di euro 978.967,50 in proprio favore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituendosi in giudizio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_5
passiva e chiedeva dichiararsi nulla, inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
Il Tribunale pronunciava la decisione appellata, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Parte_5
Con ricorso in appello le ricorrenti censuravano la decisione del Tribunale chiedendo che fosse riformata preliminarmente nel senso di riconoscere la legittimazione e la responsabilità di e nel merito Parte_5
insistevano sull'accertamento del nesso di causalità tra l'esposizione a sostanze cancerogene e l'insorgenza della patologia denunciata nel ricorso introduttivo di cui in atti.
Ed allora,deve esaminarsi, dunque, l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo.
L'eccezione è infondata.
Invero, con atto del 29.7.1987, la , aveva conferito, con effetto dall'1.8.1987, “tutti i propri Controparte_2
complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda”, tra cui “il centro siderurgico di Taranto”, alla che CP_1
contestualmente aveva assunto la denominazione di;
con successivo atto del 31.12.1988, la CP_2 CP_2
C (ex ) liquidazione aveva poi conferito, con effetto dall'1.1.1989, il proprio complesso aziendale,
[...] CP_1
comprendente il centro siderurgico di Taranto, alla , incorporata poi dalla e infine dalla CP_1 CP_4
; con atto di scissione parziale della in data 21.12.1993, il centro siderurgico Parte_5 Parte_7
di Taranto è stato conferito alla (ora in amministrazione straordinaria). Parte_8 CP_1
In altri termini la , quale avente causa della , è stata datrice di lavoro dell'istante fino al 1993, Parte_5 CP_1
sicché, per tale periodo, è titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La domanda è stata inequivocabilmente formulata nei confronti della società convenuta sicché, secondo la prospettazione dell'attore, la titolarità del dovere di subire il giudizio (trattandosi di legittimazione passiva), in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non può che essere individuata in capo all'odierna convenuta costituita. ( cfr. Cass. Sez. III, 10 Luglio 2014 N° 15759)
Nel caso di specie,pertanto, deve ritenersi che l'eccezione sia inaccoglibile in primis in considerazione della formulazione, da parte di di difese incompatibili con tale negazione, avuto riguardo alla Parte_5
prospettazione di circostanze di fatto che – pur contrapponendosi alle asserzioni di parte ricorrente quanto alla esposizione a rischi per la salute e/o all'inadempimento degli obblighi ex art. 2087 cod. civ. – comunque presupponevano chiaramente la effettiva sussistenza e titolarità (fino al dicembre 1993) del rapporto di lavoro posto a base delle domande attoree. Inoltre, occorre rimarcare che, giusta la stessa prospettazione di Parte_5
l'asserita responsabilità esclusiva di sarebbe basata non su disposizioni normative
[...] CP_1
eventualmente operanti anche nei confronti del lavoratore, bensì solo su specifiche clausole contrattuali che sarebbero state stipulate tra le società nell'atto di scissione del 21 dicembre 1993.
In ogni caso, anche a prescindere da tali rilievi, non risulta che eventuali clausole negoziali stipulate tra le società
possano in questa sede comportare alcun effetto opponibile rispetto alla posizione del lavoratore (e, ovviamente,
dei suoi aventi causa), non essendo stato negato (anzi, essendo stato implicitamente ammesso, sulla base delle difese di merito svolte) che la titolarità dal lato passivo del rapporto di lavoro, fosse imputabile alla Parte_5
(in quanto succeduta alle altre società susseguitesi nella gestione dello stabilimento siderurgico, come del
[...]
resto risultante sulla base degli atti di causa e del materiale probatorio ritualmente raccolto).
D'altronde, occorre ovviamente avere riguardo anche alla inderogabilità delle norme che regolano la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2087 cod. civ., trattandosi di fattispecie finalizzata a evitare lesioni a diritti fondamentali della persona del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (si vedano Cass.. Lav. 7 Gennaio 2009
N° 45 e Cass.. Lav.. 12 Febbraio 2004 N° 2734).
Nel merito, la domanda è fondata.
In primis giova precisare che, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza del carcinoma polmonare, diagnosticato al de cuius dante causa delle ricorrenti nel febbraio 2014 che ne causò il decesso nell'ottobre 2014 eziologicamente riferibile all'esposizione alle sostanze genotossiche presenti nell'ambiente lavorativo.
Deve, a tale riguardo, premettersi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, “ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi;
quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”: cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13887; in senso conforme, Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 24.1.2014 n. 1477.
Ebbene, l'espletata prova testimoniale ha confermato che l'istante nell'eseguire le proprie mansioni di operaio nello stabilimento siderurgico di Taranto, è rimasto continuativamente esposto a varie sostanze nocive quali, in particolare, polveri in tutti i reparti con l'utilizzo di scope di saggina ad uso domestico. nello stabilimento in difetto di idonei presidi di protezione individuale quali mascherine o altri.
Sul punto, giova rilevare che, quando si contrae una malattia professionale non è necessario accertare l'esposizione ad una concentrazione di amianto superiore ad un certo limite per un numero di ore giornaliero, ma è sufficiente che vi sia stata una esposizione all'amianto che comunque sia stata sufficiente per determinare la malattia in un organismo predisposto. Nel caso di specie la malattia contratta, poi, ossia il carcinoma polmonare, è malattia che viene ricondotta dalla scienza e nelle stesse tabelle con elevata probabilità all'uso di amianto, CP_5
essendo scientificamente dimostrato che l'esposizione ad amianto causi tale tipo di tumore. E in effetti egli ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' . CP_5
A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti.
Si imponeva, dunque, anche per i periodi per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.
e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri”. In definitiva, deve affermarsi che l'insorgenza della malattia da cui è affetto l'istante è ascrivibile a colpa della convenuta, con conseguente diritto dell'istante medesimo al risarcimento del danno biologico e morale.
Nella liquidazione del danno biologico non coperto dalla liquidazione la espletata consulenza tecnica di CP_5
ufficio medico-legale – le cui conclusioni possono condividersi poiché congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici – ha evidenziato altresì la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della convenuta e la patologia da cui era affetto(carcinoma polmonare) precisando che
“ il sig. sia deceduto in data 29.10.2014 per carcinoma polmonare con metastasi polidistrettuali.” Persona_1
a concausa professionale con elevato grado di probabilità” ed è stata determinata in misura determinante ed efficiente dalla esposizione professionale agli agenti nocivi.
Le obiezioni al riguardo sollevate dal consulente di parte convenuta devono poi ritenersi superate alla luce delle puntuali ed esaustive argomentazioni del consulente di ufficio.
Risulta in atti che il il 5 febbraio 2014 era ricoverato presso la casa di cura con diagnosi Per_1 Persona_2
d'uscita: ”neoformazione polmonare apico-dorsale verosimile metastasi. Cardiopatia ipertensiva con stenosi coronaria destra (50%) stenosi coronaria sinistra (50 %).Diabete mellito”. In data 18.6.2014 Dimissioni dall'ospedale Istituo tumori Giovanni Paolo II di Bari con diagnosi di “multiple neoformazioni polmonari diffuse…”In data 9.7.2014 viene effettuata asportazione di nodulo polmonare con diagnosi istologica di
“..localizzazione carcinoma non ulteriormente tipizzabile”……In data 8.7.2014 il paziente è ricoverato presso la
S.C.di Oncologia dell'ospedale Moscati di Taranto.
E' deceduto in data 29.10.2014.
In tali casi la Cassazione ritiene congruo liquidare l'intero periodo applicando il valore giornaliero dell'invalidità
temporanea assoluta, da personalizzare in ragione della situazione concreta, mentre esclude il ricorso al criterio della liquidazione in base alla percentuale invalidante raggiunta, ritenendolo non pertinente alla peculiarità del caso, in cui la menomazione temporanea non è destinata a guarire e cristallizzarsi in una invalidità permanente, ma rimane temporanea fino al decesso. La Cassazione suggerisce di non considerare proprio la percentuale invalidante delle tabelle di Milano e liquidare l'intero periodo di sopravvivenza con l'indennità temporanea assoluta,
aumentandola in ragione della circostanza che all'invalidità temporanea sia seguita la morte.
In due recenti pronunce la Cassazione ha ribadito tale principio, sostenendo che “Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e
trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da
invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che
lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in
questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea
assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile
"exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità
del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto -
avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea,
incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)”1.
In sostanza “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito,
il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”2.
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura che ai sensi dell'art 13 L38/2000, copre il CP_5
danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea.
Si sostiene che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex CP_5
art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere
che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio
subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato
il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il CP_5
criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando
quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_5
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico
vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi
detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_5
il danno biologico permanente. 3
Venendo alla liquidazione in concreto di tale danno, la Cassazione ha chiarito che il danno terminale e il danno catastrofale riguardano due aspetti diversi del danno, riguardando il danno terminale l'aspetto materiale consistente nella menomazione dell'integrità fisica e può essere risarcito facendo ricorso ai valori dell'indennità
temporanea, come previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con la personalizzazione fino al 50%
consentita dalle stesse tabelle(valore giornaliero
€ 99,00 aumentabile fino ad € 149,00) mentre il danno catastrofale deve essere liquidato secondo il metodo equitativo puro.
Sul punto e con riferimento alla possibilità di riferirsi al parametro delle tabelle di Milano, essa ha di recente sostenuto che “con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della
"enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità
fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita,
anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato
“puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza
(vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017); osserva il Collegio che la disparità di trattamento in materia risulta tanto più irragionevole, perché
destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana;
proprio dal nucleo irriducibile di tale diritto discende il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell'individuo”4.
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale,
circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi,
tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”.
E allora occorre nel caso di specie trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene, nel caso di specie
La malattia è stata diagnosticata il 5/2/2014 a seguito di ricovero in data 17 gennaio 2014 e sin dall'inizio non è
stata data alcuna speranza di guarigione, è stato sottoposto a diversi periodi di chemioterapia e radioterapia per cercare di ridurre la massa e la sintomatologia connessa, al fine di allungargli la vita per quanto possibile. Enorme
dunque deve essere stato lo choc alla scoperta della malattia e della inesistenza di una cura risolutiva che assicurasse la guarigione. Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 80,000.Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che “tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”. Per i successivi si ritiene di personalizzare il valore giornaliero dell'inabilità assoluta assegnando la massima personalizzazione(€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché continui esami e terapie, come si evince dalla copiosa documentazione medica presentata,
che lo hanno fiaccato nel fisico e nello spirito.
Occorre precisare che anche l'indennità giornaliera comprende una quota che va a coprire il danno morale che senz'altro sussisteva in tale periodo. Le sue condizioni sono precipitate negli ultimi mesi di vita, in cui, come emerge dalla documentazione esibita e dalla CTU, per cui e senza dubbio ha preso coscienza della fine. imminente. Si ritiene equo pertanto negli ultimi due mesi, riconoscere fino al decesso e in aggiunta all'indennità per inabilità ordinaria, € 1000,00 al giorno per un totale di 60.000,00.
In conclusione,per i primi 100 giorni dal 5/2/2014 giorno in cui ha ricevuto la diagnosi della malattia, devono essere liquidati € 80.000,00, in applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio di Milano. Per i rimanenti 165 giorni la somma di € 24.585, considerando un valore giornaliero di € 149,00, periodo in cui come si è già detto ha dovuto sottoporsi a pesanti trattamenti chemioterapici e radioterapici. Infine a titolo di danno catastrofale negli ultimi 60 giorni devono attribuirsi
€ 60,000,00 per risarcire il de cuius dell'annullamento della vita, dovendo stare attaccato alla bombola di Per_1
ossigeno e ricorrendo alla morfine per combattere i dolori più forti. In totale spettano agli eredi € 164.585,00 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Le spese di giudizio del doppio grado, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale Parte_5
rappresentante al pagamento in favore delle appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
eredi di , ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, della somma di
[...] Persona_1
€ 164.585,00 già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal dovuto e fino al soddisfo. -Condanna alle spese del doppio grado che si liquidano in € 6000,00 per il primo grado ed in € Parte_5
9.000,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori anticipanti. Pone le spese occorse per l'espletata C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019, conforme Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 2 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 3 Cass. sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 4 Cassazione, sezione L, Ord. N. 36841/2022
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto
– Sezione Lavoro – composta dai Signori:
1) Dott. Annamaria LASTELLA - Presidente
2)Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Antonella GIALDINO - Consigliere Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di Lavoro e Previdenza in grado di appello iscritta al N.338 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2017, discussa e decisa all'udienza di discussione del
22.01.2025
TRA
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. )E C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli
[...] C.F._4
Avv.ti Francesco Galeone e Dario Salvatore Scaligina, in virtù di procura in calce al presente atto, elettivamente domiciliate in Taranto al Corso Italia n. 170 presso lo studio dell'Avv. Francesco Galeone;
[...]
Parte_5
C.F. ),in persona del legale rappresentante, con sede in Roma, alla via
[...] P.IVA_1
Versilia n. 2, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Sorcinelli n. 15 presso lo studio legale , Pt_6
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Marangi e Giuseppe Gaetano Marangi;
- APPELLATA-
All' udienza del 22.01.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come rassegnate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n.233\2017), il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, accogliendo l'eccezione sulla legittimazione passiva sollevata dalla convenuta , rigettava la domanda proposta Parte_5
da , , e ,quali eredi di , nei confronti Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Persona_1
della società , diretta ad ottenere il risarcimento del danno biologico e morale subito dal proprio Pt_5
congiunto e loro trasmesso iure hereditatis in conseguenza del carcinoma polmonare diagnosticatogli nel gennaio 2014 che ne aveva cagionato il decesso in data 29.10.2014 e che le ricorrenti assumevano eziologicamente riferibile all'esposizione alle sostanze geno tossiche presenti nell'ambiente lavorativo. Chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento, in proprio favore, della complessiva somma di € 978.967,50
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a titolo di risarcimento del danno biologico, per avere contratto una patologia cancerosa, di cui sarebbe stata vittima il de cuius nel corso del rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente, colpevole, quest'ultima, di avere omesso di approntare le necessarie misure al fine di prevenire il verificarsi dell'evento lesivo in violazione del disposto di cui all'art.2087 c.c.
Compensava le spese di lite.
Avverso tale decisione proponevano appello , in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
qualità di eredi di , lamentandone la erroneità e chiedendone la riforma. Persona_1
Resisteva , in persona del legale rappresentante, concludendo per il rigetto dell'avverso gravame. Parte_5
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente giudizio di gravame, le appellanti lamentano l'errata valutazione del Tribunale circa la legittimazione passiva della che comportava l'omessa pronuncia nel merito da parte del primo Parte_5
giudice.
La doglianza coglie nel segno.
Le ricorrenti,nella loro qualità, premesso di avere lavorato il loro dante causa,alle dipendenze della (ora CP_1
) dal 08\11\1971 al 31.12\1994 nello stabilimento siderurgico di Taranto con qualifica di operaio Parte_5
addetto alla manutenzione elettrica presso l'area Servizi-Officine Elettriche (OFE) e di avere contratto il
[...]
, un carcinoma polmonare diagnosticato nel 2014 che assumevano eziologicamente riferibile Per_1 all'esposizione alle sostanze geno tossiche presenti nell'ambiente lavorativo e della mancata adozione di cautele da parte del datore di lavoro, chiedevano la condanna della società convenuta al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale differenziale in misura di euro 978.967,50 in proprio favore, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Costituendosi in giudizio, la eccepiva la propria carenza di legittimazione Parte_5
passiva e chiedeva dichiararsi nulla, inammissibile o comunque rigettarsi la domanda.
Il Tribunale pronunciava la decisione appellata, accogliendo l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta . Parte_5
Con ricorso in appello le ricorrenti censuravano la decisione del Tribunale chiedendo che fosse riformata preliminarmente nel senso di riconoscere la legittimazione e la responsabilità di e nel merito Parte_5
insistevano sull'accertamento del nesso di causalità tra l'esposizione a sostanze cancerogene e l'insorgenza della patologia denunciata nel ricorso introduttivo di cui in atti.
Ed allora,deve esaminarsi, dunque, l'eccezione di carenza di titolarità del rapporto dal lato passivo.
L'eccezione è infondata.
Invero, con atto del 29.7.1987, la , aveva conferito, con effetto dall'1.8.1987, “tutti i propri Controparte_2
complessi aziendali costituenti l'intera sua azienda”, tra cui “il centro siderurgico di Taranto”, alla che CP_1
contestualmente aveva assunto la denominazione di;
con successivo atto del 31.12.1988, la CP_2 CP_2
C (ex ) liquidazione aveva poi conferito, con effetto dall'1.1.1989, il proprio complesso aziendale,
[...] CP_1
comprendente il centro siderurgico di Taranto, alla , incorporata poi dalla e infine dalla CP_1 CP_4
; con atto di scissione parziale della in data 21.12.1993, il centro siderurgico Parte_5 Parte_7
di Taranto è stato conferito alla (ora in amministrazione straordinaria). Parte_8 CP_1
In altri termini la , quale avente causa della , è stata datrice di lavoro dell'istante fino al 1993, Parte_5 CP_1
sicché, per tale periodo, è titolare dal lato passivo del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
La domanda è stata inequivocabilmente formulata nei confronti della società convenuta sicché, secondo la prospettazione dell'attore, la titolarità del dovere di subire il giudizio (trattandosi di legittimazione passiva), in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, non può che essere individuata in capo all'odierna convenuta costituita. ( cfr. Cass. Sez. III, 10 Luglio 2014 N° 15759)
Nel caso di specie,pertanto, deve ritenersi che l'eccezione sia inaccoglibile in primis in considerazione della formulazione, da parte di di difese incompatibili con tale negazione, avuto riguardo alla Parte_5
prospettazione di circostanze di fatto che – pur contrapponendosi alle asserzioni di parte ricorrente quanto alla esposizione a rischi per la salute e/o all'inadempimento degli obblighi ex art. 2087 cod. civ. – comunque presupponevano chiaramente la effettiva sussistenza e titolarità (fino al dicembre 1993) del rapporto di lavoro posto a base delle domande attoree. Inoltre, occorre rimarcare che, giusta la stessa prospettazione di Parte_5
l'asserita responsabilità esclusiva di sarebbe basata non su disposizioni normative
[...] CP_1
eventualmente operanti anche nei confronti del lavoratore, bensì solo su specifiche clausole contrattuali che sarebbero state stipulate tra le società nell'atto di scissione del 21 dicembre 1993.
In ogni caso, anche a prescindere da tali rilievi, non risulta che eventuali clausole negoziali stipulate tra le società
possano in questa sede comportare alcun effetto opponibile rispetto alla posizione del lavoratore (e, ovviamente,
dei suoi aventi causa), non essendo stato negato (anzi, essendo stato implicitamente ammesso, sulla base delle difese di merito svolte) che la titolarità dal lato passivo del rapporto di lavoro, fosse imputabile alla Parte_5
(in quanto succeduta alle altre società susseguitesi nella gestione dello stabilimento siderurgico, come del
[...]
resto risultante sulla base degli atti di causa e del materiale probatorio ritualmente raccolto).
D'altronde, occorre ovviamente avere riguardo anche alla inderogabilità delle norme che regolano la responsabilità del datore di lavoro, quale titolare della posizione di garanzia nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2087 cod. civ., trattandosi di fattispecie finalizzata a evitare lesioni a diritti fondamentali della persona del lavoratore, quale parte più debole del rapporto di lavoro, la cui posizione in via ordinaria viene disciplinata attraverso norme inderogabili, salvo che vi sia espressa previsione contraria (si vedano Cass.. Lav. 7 Gennaio 2009
N° 45 e Cass.. Lav.. 12 Febbraio 2004 N° 2734).
Nel merito, la domanda è fondata.
In primis giova precisare che, l'oggetto del presente giudizio è circoscritto alla richiesta di risarcimento del danno biologico e morale subito in conseguenza del carcinoma polmonare, diagnosticato al de cuius dante causa delle ricorrenti nel febbraio 2014 che ne causò il decesso nell'ottobre 2014 eziologicamente riferibile all'esposizione alle sostanze genotossiche presenti nell'ambiente lavorativo.
Deve, a tale riguardo, premettersi che, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questa Corte, “ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, grava sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la mancata adozione di determinate misure di sicurezza specifiche o generiche, e il nesso causale tra questi due elementi;
quando il lavoratore abbia provato tali circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno”: cfr. Cass. 23.7.2004 n. 13887; in senso conforme, Cass. 20.8.2014 n. 18041, Cass. 24.1.2014 n. 1477.
Ebbene, l'espletata prova testimoniale ha confermato che l'istante nell'eseguire le proprie mansioni di operaio nello stabilimento siderurgico di Taranto, è rimasto continuativamente esposto a varie sostanze nocive quali, in particolare, polveri in tutti i reparti con l'utilizzo di scope di saggina ad uso domestico. nello stabilimento in difetto di idonei presidi di protezione individuale quali mascherine o altri.
Sul punto, giova rilevare che, quando si contrae una malattia professionale non è necessario accertare l'esposizione ad una concentrazione di amianto superiore ad un certo limite per un numero di ore giornaliero, ma è sufficiente che vi sia stata una esposizione all'amianto che comunque sia stata sufficiente per determinare la malattia in un organismo predisposto. Nel caso di specie la malattia contratta, poi, ossia il carcinoma polmonare, è malattia che viene ricondotta dalla scienza e nelle stesse tabelle con elevata probabilità all'uso di amianto, CP_5
essendo scientificamente dimostrato che l'esposizione ad amianto causi tale tipo di tumore. E in effetti egli ha ottenuto il riconoscimento della malattia professionale da parte dell' . CP_5
A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro svolto, a tutelare l'integrità fisica dei dipendenti.
Si imponeva, dunque, anche per i periodi per cui è causa, l'adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.
e più specificamente al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21 ove si stabilisce, recependo le indicazioni prevenzionistiche già affermatesi, che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedirne o ridurne, per quanto è
possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, soggiungendosi che le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione, cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri”. In definitiva, deve affermarsi che l'insorgenza della malattia da cui è affetto l'istante è ascrivibile a colpa della convenuta, con conseguente diritto dell'istante medesimo al risarcimento del danno biologico e morale.
Nella liquidazione del danno biologico non coperto dalla liquidazione la espletata consulenza tecnica di CP_5
ufficio medico-legale – le cui conclusioni possono condividersi poiché congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici – ha evidenziato altresì la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente alle dipendenze della convenuta e la patologia da cui era affetto(carcinoma polmonare) precisando che
“ il sig. sia deceduto in data 29.10.2014 per carcinoma polmonare con metastasi polidistrettuali.” Persona_1
a concausa professionale con elevato grado di probabilità” ed è stata determinata in misura determinante ed efficiente dalla esposizione professionale agli agenti nocivi.
Le obiezioni al riguardo sollevate dal consulente di parte convenuta devono poi ritenersi superate alla luce delle puntuali ed esaustive argomentazioni del consulente di ufficio.
Risulta in atti che il il 5 febbraio 2014 era ricoverato presso la casa di cura con diagnosi Per_1 Persona_2
d'uscita: ”neoformazione polmonare apico-dorsale verosimile metastasi. Cardiopatia ipertensiva con stenosi coronaria destra (50%) stenosi coronaria sinistra (50 %).Diabete mellito”. In data 18.6.2014 Dimissioni dall'ospedale Istituo tumori Giovanni Paolo II di Bari con diagnosi di “multiple neoformazioni polmonari diffuse…”In data 9.7.2014 viene effettuata asportazione di nodulo polmonare con diagnosi istologica di
“..localizzazione carcinoma non ulteriormente tipizzabile”……In data 8.7.2014 il paziente è ricoverato presso la
S.C.di Oncologia dell'ospedale Moscati di Taranto.
E' deceduto in data 29.10.2014.
In tali casi la Cassazione ritiene congruo liquidare l'intero periodo applicando il valore giornaliero dell'invalidità
temporanea assoluta, da personalizzare in ragione della situazione concreta, mentre esclude il ricorso al criterio della liquidazione in base alla percentuale invalidante raggiunta, ritenendolo non pertinente alla peculiarità del caso, in cui la menomazione temporanea non è destinata a guarire e cristallizzarsi in una invalidità permanente, ma rimane temporanea fino al decesso. La Cassazione suggerisce di non considerare proprio la percentuale invalidante delle tabelle di Milano e liquidare l'intero periodo di sopravvivenza con l'indennità temporanea assoluta,
aumentandola in ragione della circostanza che all'invalidità temporanea sia seguita la morte.
In due recenti pronunce la Cassazione ha ribadito tale principio, sostenendo che “Il danno subito dalla vittima,
nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, è configurabile e
trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico "terminale", cioè di danno biologico da
invalidità temporanea assoluta, e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che
lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita;
la liquidazione equitativa del danno in
questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all'indennizzo da invalidità temporanea
assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile
"exitus". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che - accertata la responsabilità
del datore di lavoro per la malattia professionale sofferta dal dante causa in seguito ad esposizione all'amianto -
avevano utilizzato un criterio equitativo basato sul valore tabellare giornaliero della totale inabilità temporanea,
incrementato per la personalizzazione dovuta alle circostanze del caso concreto, avuto riguardo alla evoluzione della patologia e al grado di sofferenza patita dalla vittima)”1.
In sostanza “In tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito,
il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subìto dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall'apprezzabilità dell'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l'intensità della sofferenza medesima;
mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo”2.
Tali voci di danno non patrimoniale non rientrano nella copertura che ai sensi dell'art 13 L38/2000, copre il CP_5
danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica e il danno non patrimoniale consistente nella lesione permanente della integrità fisica, nel suo aspetto statico e dinamico ossia in relazione alle ripercussioni fisiche con cui il danneggiato deve convivere per il resto della vita(nella sua durata prevedibile), mentre il danno terminale è un danno temporaneo, anche se molto elevato, perché precede la morte e viene liquidato con riferimento alle tabelle relative alla invalidità temporanea.
Si sostiene che “in tema di danno cd. differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex CP_5
art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 ed il risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere
che le somme versate dall'istituto assicuratore possano considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio
subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato
il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall' secondo il CP_5
criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il danno biologico
permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando
quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; CP_5
successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico
vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi
detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare CP_5
il danno biologico permanente. 3
Venendo alla liquidazione in concreto di tale danno, la Cassazione ha chiarito che il danno terminale e il danno catastrofale riguardano due aspetti diversi del danno, riguardando il danno terminale l'aspetto materiale consistente nella menomazione dell'integrità fisica e può essere risarcito facendo ricorso ai valori dell'indennità
temporanea, come previsti dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, con la personalizzazione fino al 50%
consentita dalle stesse tabelle(valore giornaliero
€ 99,00 aumentabile fino ad € 149,00) mentre il danno catastrofale deve essere liquidato secondo il metodo equitativo puro.
Sul punto e con riferimento alla possibilità di riferirsi al parametro delle tabelle di Milano, essa ha di recente sostenuto che “con la pronuncia n. 12041/2020 ora citata, cui il Collegio intende dare continuità, si è chiarito che:
a) in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della
"enormità" del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014); b) si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
c) per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità
fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno "biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita,
anzi, nella morte;
d) invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato
“puro” − ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso – che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza
(vedi, tra le altre, Cass. n. 23183/2014); e) ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019); f) per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'art. 3 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n.
9950/2017); osserva il Collegio che la disparità di trattamento in materia risulta tanto più irragionevole, perché
destinata a consumarsi nella sfera protetta dal riconoscimento costituzionale del diritto alla salute quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona umana;
proprio dal nucleo irriducibile di tale diritto discende il principio dell'integrale riparazione del pregiudizio quale aspetto essenziale della tutela risarcitoria dei valori non patrimoniali dell'individuo”4.
Ebbene le ultime tabelle di Milano, approvate dall'osservatorio con riferimento al danno cd terminale,
circoscrivono la configurabilità del danno terminale ad una sopravvivenza di 100 giorni, affermando che la stessa definizione (terminale) esclude che il danno possa protrarsi per un tempo esteso. Esso sostiene che “Pur nella difficoltà di tipizzazione delle possibili variabili, si suggerisce l'individuazione di un numero massimo di giorni (allo stato individuato, convenzionalmente, in 100) al di là del quale il danno terminale non può prolungarsi,
tornando ad esser risarcibile il solo danno biologico temporaneo ordinario”.
E allora occorre nel caso di specie trovare un contemperamento, perché il criterio di liquidazione proposto dall'osservatorio di Milano, considera una sopravvivenza all'evento lesivo molto ridotta, contenuta nei 100 giorni e per questo riconosce una somma forfettaria svincolata dal parametro dell'inabilità giornaliera per i primi tre giorni dopo l'evento(fino a € 30.000), ritenendo che i primi giorni siano di profondo choc e dolore, dovendo assorbire la notizia della gravità delle condizioni di salute. Dal 4 giorno al centesimo propone di liquidare una somma partendo da 1000,00 euro il primo giorno, sempre più bassa fino a ricollegarsi al 100 giorno con l'importo di € 99,00 elaborato dallo stesso osservatorio per l'inabilità temporanea assoluta, come valore giornaliero. Per ogni altro giorno di sopravvivenza dopo il centesimo, rimanda ai criteri per la liquidazione dell'indennità giornaliera prevista per l'inabilità temporanea assoluta, eventualmente personalizzabile fino al 50%.
Ebbene, nel caso di specie
La malattia è stata diagnosticata il 5/2/2014 a seguito di ricovero in data 17 gennaio 2014 e sin dall'inizio non è
stata data alcuna speranza di guarigione, è stato sottoposto a diversi periodi di chemioterapia e radioterapia per cercare di ridurre la massa e la sintomatologia connessa, al fine di allungargli la vita per quanto possibile. Enorme
dunque deve essere stato lo choc alla scoperta della malattia e della inesistenza di una cura risolutiva che assicurasse la guarigione. Pertanto può riconoscersi per i primi 100 giorni dalla diagnosi il risarcimento così come liquidato dal Tribunale di Milano, nella misura complessiva di € 80,000.Occorre precisare che la liquidazione dell'osservatorio per i 100 giorni copre sia il danno terminale che quello catastrofale, tanto è vero che si discosta dai valori dell'inabilità temporanea ricorrendo appunto ad un criterio equitativo puro, così come precisato dallo stesso osservatorio, laddove ha chiarito che “tenendo conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite (sentenze gemelle SS.UU. nn. 26972/3/4/5 dell'11.11.2008, oltre alla citata n. 15350/2015) si è ritenuto di proporre una definizione onnicomprensiva del “danno terminale”, tale da ricomprendere al suo interno ogni aspetto biologico e sofferenziale connesso alla percezione della morte imminente. Onde evitare il pericolo di duplicazione di medesime poste di pregiudizio, la categoria del danno terminale deve intendersi dunque comprensiva dei pregiudizi altrove definiti come danno biologico terminale, da lucida agonia o morale catastrofale. Non solo: la liquidazione del danno terminale, proprio in quanto comprensiva di ogni voce di pregiudizio non patrimoniale patita in quel lasso di tempo, esclude la separata liquidazione del danno biologico temporaneo “ordinario”, da intendersi quindi assorbita”. Per i successivi si ritiene di personalizzare il valore giornaliero dell'inabilità assoluta assegnando la massima personalizzazione(€149,00), dal momento che egli ha dovuto affrontare continui cicli di chemioterapia e radioterapia, nonché continui esami e terapie, come si evince dalla copiosa documentazione medica presentata,
che lo hanno fiaccato nel fisico e nello spirito.
Occorre precisare che anche l'indennità giornaliera comprende una quota che va a coprire il danno morale che senz'altro sussisteva in tale periodo. Le sue condizioni sono precipitate negli ultimi mesi di vita, in cui, come emerge dalla documentazione esibita e dalla CTU, per cui e senza dubbio ha preso coscienza della fine. imminente. Si ritiene equo pertanto negli ultimi due mesi, riconoscere fino al decesso e in aggiunta all'indennità per inabilità ordinaria, € 1000,00 al giorno per un totale di 60.000,00.
In conclusione,per i primi 100 giorni dal 5/2/2014 giorno in cui ha ricevuto la diagnosi della malattia, devono essere liquidati € 80.000,00, in applicazione della tabella elaborata dall'osservatorio di Milano. Per i rimanenti 165 giorni la somma di € 24.585, considerando un valore giornaliero di € 149,00, periodo in cui come si è già detto ha dovuto sottoporsi a pesanti trattamenti chemioterapici e radioterapici. Infine a titolo di danno catastrofale negli ultimi 60 giorni devono attribuirsi
€ 60,000,00 per risarcire il de cuius dell'annullamento della vita, dovendo stare attaccato alla bombola di Per_1
ossigeno e ricorrendo alla morfine per combattere i dolori più forti. In totale spettano agli eredi € 164.585,00 somma già rivalutata all'attualità, sulla quale, previa devalutazione, devono calcolarsi gli interessi legali nei limiti di legge.
Le spese di giudizio del doppio grado, seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
-Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, condanna la in persona del legale Parte_5
rappresentante al pagamento in favore delle appellanti , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
eredi di , ciascuno in proporzione alla propria quota ereditaria, della somma di
[...] Persona_1
€ 164.585,00 già rivalutata all'attualità, oltre interessi legali sulla somma devalutata e via via rivalutata dal dovuto e fino al soddisfo. -Condanna alle spese del doppio grado che si liquidano in € 6000,00 per il primo grado ed in € Parte_5
9.000,00 per il secondo grado oltre accessori, con distrazione a favore dei procuratori anticipanti. Pone le spese occorse per l'espletata C.T.U. definitivamente a carico della convenuta.
Taranto, 22.1.2025
Il Consigliere Ausiliario rel. Il Presidente
Dott. Antonella GIALDINO Dott. Annamaria LASTELLA 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17577 del 28/06/2019, conforme Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 2 Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21837 del 30/08/2019 3 Cass. sez. L - , Sentenza n. 9112 del 02/04/2019 4 Cassazione, sezione L, Ord. N. 36841/2022