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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2725/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 2725/2021 promossa da:
(C.F. e P. IVA e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ) con l'avv. Carla Bertoni
[...] P.IVA_2
parte attrice contro
(c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_3
parte convenuta contumace
Conclusioni
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice dell'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Accertata la responsabilità di parte convenuta, per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di prestazione professionale, conclusi con a socio unico, in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore arch. con sede legale in Medole (MN), via Crocevia n. 29/B, C.F. e P. IVA CP_2
e con , in persona del legale rappresentante pro – tempore P.IVA_1 Parte_2
geom. con sede legale in Medole (MN), via Crocevia n. 29/B, C.F. e P.IVA CP_3
, come esposto in premessa dell'atto di citazione, inadempimento protrattosi oltre il P.IVA_2
termine essenziale per l'oggettivo interesse delle predette società, dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., per decorso del termine essenziale, risolti di diritto i predetti contratti, stipulati da in persona del legale rappresentante pro -tempore, e da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con il PROF. Parte_2 [...]
contratti di cui alle premesse dell'atto di citazione e con i quali Parte_3 quest'ultimo si obbligava verso le predette società attrici a svolgere attività professionali di consulenza, supervisione, assistenza, collaborazione, predisposizione e presentazione delle domande, finalizzate al conseguimento del finanziamento di cui al Progetto HORIZON 2020, a ricoprire la carica di Organo monocratico di vigilanza nonché ad effettuare il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo – IN VIA CP_4
SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuto applicabile l'art. 1457 c.c., sempre previo accertamento della responsabilità di parte convenuta, per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di prestazione professionali d cui sopra, conclusi con
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore, e con Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, il tutto per le ragioni Parte_2 esposte in premessa dell'atto di citazione, dichiararsi risolti e/o risolversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e successivi c.c., i predetti contratti, con i quali il PROF. DOTT. CP_1
i obbligava verso le predette società attrici a svolgere attività professionali di consulenza,
[...]
supervisione, assistenza e collaborazione, predisposizione e presentazione delle domande finalizzate al conseguimento del finanziamento di cui al Progetto HORIZON 2020, a ricoprire la carica di
Organo monocratico di vigilanza nonché ad effettuare il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo – M.O.G.C. IN OGNI CASO - Dichiararsi che, stante la risoluzione dei contratti di cui sopra, nulla devono in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore, e , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro - tempore, al PROF. DOTT. per alcuna ragione o Controparte_1
titolo. SEMPRE IN OGNI CASO - Stante la risoluzione dei contratti di cui sopra e per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione, condannarsi il PROF. DOTT. al Controparte_1
pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore, dell'importo di € 26.000,00, a titolo di restituzione e/o ripetizione dell'indebito oggettivo pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con interessi legali dal giorno dei pagamenti, della somma di
€ 19.784,00, a titolo di rimborso spese somme corrisposte o da corrispondere all'avv. Sandri e a T2
Advisory), di € 254.000,00 quale costo del lavoro (impiego di n. 4 dipendenti e amministratori nel periodo 2019-2020) per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. nonché CP_1 dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine o delle diverse somme, minori o maggiori, somme che il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali. SEMPRE IN OGNI CASO - Stante la risoluzione dei contratti di cui sopra e per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione, condannarsi il PROF. DOTT. al pagamento a favore di , in persona del Controparte_1 Pt_1 Parte_2
legale rappresentante pro - tempore, dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine o della diverse, minori o maggiori, somme che il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.9.2021, notificato in data 6.10.2021, Parte_4
convenivano in giudizio il prof. domandando che fosse
[...] Controparte_1
accertata la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento alle obbligazioni da lui assunte con i contratti di prestazione professionale conclusi con le due società e per sentire dichiarare risolti i contratti stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., per decorso del termine essenziale;
in via subordinata, le attrici domandavano che, previo accertamento della responsabilità di parte convenuta per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai citati contratti, fossero dichiarati risolti e/o fossero risolti i contratti medesimi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e successivi c.c.; in ogni caso, le società chiedevano che, stante la risoluzione dei contratti, nulla fosse dalle stesse dovuto al prof. e che quest'ultimo fosse condannato a pagare alla € CP_1 Parte_1
26.000,00, a titolo di restituzione e/o ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con interessi, € 19.784,00, a titolo di rimborso spese, € 254.000,00, quale costo del lavoro per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. nonché € 50.000,00, a titolo di CP_1
risarcimento del danno all'immagine o delle diverse somme, maggiori o minori, quantificate in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Parte attrice esponeva: che è società per azioni a socio unico, Parte_1
soggetta alla direzione ed al coordinamento della il Parte_2 CP_5
e la Prefabbricati operano nel settore dell'edilizia, producendo manufatti in cemento, Parte_1
solai, prefabbricati in genere, costruzioni di prefabbricati e svolgono commercio di materiali edili, ad uso industriale, logistico e commerciale, nonché realizzano altri prodotti similari quali le cellule bagno prefabbricate, come da visure C.C.I.A.A.; che, nel corso del 2015, in vista di una possibile operazione commerciale in Sardegna, l'agente del sig. operante CP_5 Testimone_1
nella zona di Bologna, aveva presentato alle società, ai rispettivi vertici ed ai dipendenti delle stesse nonché alla famiglia il prof. dott. docente di Economia Aziendale Pt_1 Controparte_1
presso la Facoltà di Economia – Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e tale incontro si teneva a Medole presso gli uffici della che, da quel momento, Parte_1 il docente aveva collaborato con il che, in più di un'occasione, gli aveva conferito CP_5
incarichi professionali;
che il prof. aveva svolto la propria attività professionale per CP_1 [...]
e, più in generale, per il recandosi appositamente presso la sede delle Parte_1 CP_5
predette società, in Medole (MN) via Crocevia n. 29/B; che, dal dicembre 2015 sino al momento
(risalente al mese di febbraio 2021) in cui ha interrotto bruscamente i propri rapporti con il CP_5 il prof. aveva effettuato prestazioni di consulenza aziendale/fiscale per la
[...] CP_1 [...]
e la controllante , presso la sede di tali Società, come da Parte_1 Parte_2
fatture dalla n. 24 del 11.11.16 alla n. 39 del 11.08.20, prodotte in atti, regolarmente saldate;
che, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs n. 231/8.6.2001, il sin dall'anno 2019, aveva posto CP_5
in essere un complesso ed articolato sistema di monitoraggio per la prevenzione del rischio di responsabilità delle società, con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, denominato che, nel mese di giugno 2019, il prof. nel corso di uno degli incontri CP_4 CP_1 che si svolgevano presso la sede dell'azienda in Medole, si era confrontato con i responsabili del consultandosi con essi ed offrendo la propria disponibilità a svolgere tutte le attività CP_5
professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale finalizzata alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del M.O.G.C.; che nel corso dello stesso incontro di cui al precedente punto, il prof. si era dichiarato pronto ad accettare l'incarico per CP_1
lo svolgimento delle dette attività, incarico che contestualmente, gli conferiva;
Parte_1 che, in forza dell'incarico professionale affidatogli, il prof. aveva inviato mail in data CP_1
14.6.2019, cui facevano seguito le comunicazioni con l'indicazione dei cosiddetti razionali di intervento del 16.10.19 e 18.11.19, esponendo sinteticamente le caratteristiche del M.O.G.C. ed evidenziando come tale modello: “possa superare indenne la verifica dell'Autorità Competente, in caso di accadimento su rischio – reato di specie” e come la “possibilità di sottoporre il M.O.G.C., una volta progettato, strutturato, implementato e adottato, ad una attestazione formale e indipendente da parte di una entità terza a forte valore e visibilità istituzionale, come l'
[...]
” costituisse “il naturale esito finale di un percorso di Controparte_6 strutturazione…”; che tale era un'attestazione proposta dal docente, propria dell' CP_6
finalizzata, a suo dire, a dare maggiore forza e fondatezza ai modelli da adottare;
che, nelle
[...] citate comunicazioni, il docente aveva esposto il cosiddetto “razionale di intervento”, ossia la definizione delle fasi e delle azioni, nonché dei passaggi operativi in sequenza, dalla formazione del gruppo di lavoro allo studio della tassonomia dei rischi – reato, dalla eventuale revisione del codice etico alla predisposizione del M.O.G.C. ed alla strutturazione degli organi interni di controllo, fino alla attestazione formale che, secondo le previsioni del professionista, si sarebbe dovuta effettuare nel mese di maggio 2020; che, in sintesi, aveva prospettato di esaminare i vari aspetti delle CP_1
attività delle società attraverso interrogazioni ai vari soggetti apicali (sicurezza; ufficio acquisti, uffici tecnici e produzione – sia dei prefabbricati che dei bagni –; amministrazione;
ufficio legale) per individuare le aree di rischio ed i possibili reati verificabili in modo da adottare i sistemi più idonei a garantire le esimenti o, quanto meno, a ridurre le eventuali responsabilità in caso di commissione dei reati;
che, facendo seguito all'incarico conferito, il Consiglio di Amministrazione della Parte_1 nella riunione del giorno 12.7.2019, aveva deliberato di “proseguire nell'analisi per
[...]
la formalizzazione ed implementazione del M.O.G.C. sotto la supervisione e la responsabilità scientifico – professionale del Prof. Dott. ” nonché di “conferire mandato Persona_1 all'amministratore sig.ra affinché individui le persone da inserire nel gruppo di CP_2 lavoro” e di “prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia collegiale e composto da tre membri…”; che, terminato l'iter di preparazione per la formalizzazione e l'implementazione del il CP_4
Consiglio di Amministrazione della nella seduta del giorno 4.2.2020, Parte_1
aveva deliberato di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ( , CP_4
redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001; che gli incontri con il prof. si erano CP_1
tenuti a Medole, prevalentemente presso gli uffici amministrativi, ma anche presso gli uffici tecnici,
e presso la sede produttiva delle cellule bagno prefabbricate, inizialmente per valutare gli scopi dei modelli della Legge 231 ed, in seguito, per individuare i possibili rischi esistenti per prevenire la verificazione di reati e/o per limitarne gli effetti;
che tali colloqui erano avvenuti in molteplici occasioni, con quei dipendenti i quali, in ragione dei propri ruoli e competenze, avrebbero dovuto individuare le cd. “aree di rischio”, riassunte in alcuni schemi così come voluti da che, CP_1
sempre nel mese di febbraio 2020, in occasione di uno degli incontri avvenuti a Medole, CP_1
aveva proposto alla per la stessa e per di aderire Parte_1 Parte_2
al programma cosiddetto Horizon 2020, al fine di ottenere finanziamenti europei per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo 2016 – 2020, nell'ambito della “call” “Factories of the Future” e si era offerto di predisporre le relative domande di partecipazione. (le domande sarebbero state 2: una per e l'altra per ); che il predetto programma Horizon 2020 Parte_1 Parte_2
aveva per oggetto un finanziamento a fondo perduto, consistente sia nel rimborso delle spese già sostenute per gli interventi eseguiti, sia nel finanziamento dei costi da sostenere in ragione dei preventivi che si sarebbero dovuti presentare con la domanda;
che il prof. non aveva CP_1
consegnato alle società del documenti specifici del bando, gestendo o dicendo di CP_5 gestire il tutto in prima persona e chiedendo a addetto all'amministrazione, di Persona_2
precisare tutti i costi affrontati nel corso degli anni 2016-2017-2018-2019 per ristrutturazione, migliorie aziendali sia per che per;
che, inoltre, il prof. aveva Parte_1 Pt_2 CP_1
fatto predisporre dal responsabile acquisti, sig. , una serie di preventivi per futuri Persona_3 investimenti che avrebbero permesso un'ulteriore ristrutturazione dell'azienda e che anch'essi sarebbero stati oggetto del finanziamento europeo;
che tali documenti erano stati trasmessi, in ultima versione, da a il 20.01.2021; che tale finanziamento consisteva, sostanzialmente, Per_2 CP_1
nel rimborso pari al 100% di tutte le spese effettuate dal 2016 al 2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica;
che il finanziamento predetto richiedeva la presentazione di un progetto e l'adesione al relativo bando e il progetto e la redazione delle domande di partecipazione al bando sarebbero stati oggetto delle prestazioni affidate a il quale aveva confermato di CP_1
partecipare al bando e si era proposto di predisporre quanto necessario per depositare la relativa domanda;
che l'incarico era stato affidato verbalmente al docente in Medole e si era poi tradotto nell'impegno di cui al “razionale di intervento operativo” del 05.02.2020; che l'adesione al progetto di finanziamento Horizon 2020 richiedeva, inoltre, opportune modifiche al ed, anche per CP_4 tale incombenza, nel mese di febbraio 2020, aveva assegnato l'incarico Parte_1
al prof. l quale, durante un incontro presso la sede della in Medole CP_1 Parte_1
(MN), tenutosi nel mese di febbraio 2020, aveva dichiarato espressamente di accettarlo, alla presenza di della Presidente arch. e dell'avv. OL TI;
che, a Persona_2 CP_2 seguito dell'accettazione ed in ottemperanza all'incarico professionale affidatogli, il prof. CP_1 aveva inviato mail 5.2.2020, esponendo il cosiddetto “razionale di intervento”, ossia descrivendo sinteticamente il percorso strutturato, con l'indicazione delle varie fasi;
che, con mail 5.2.2020 ed anche verbalmente, il prof. aveva affermato che vi era stata una proroga alla scadenza di CP_1
presentazione del Progetto Horizon 2020 a metà maggio 2020 e, inoltre, nella mail 5.2.2020, aveva richiesto un fondo spese di € 15.000,00, oltre ad IVA;
che la partecipazione al progetto di finanziamento Horizon 2020, a detta del prof. rendeva necessaria la modifica del CP_1 CP_4
e tale asserita necessità veniva da lui evidenziata e formalizzata con le variazioni contenute sempre nella mail del 05.02.2020; che, secondo le indicazioni del professionista, non si sarebbe trattato di un nuovo incarico bensì di una “rivisitazione” delle attività, resasi necessarie per la proroga della scadenza Horizon, anche se lo stesso non aveva spiegato al quale fosse il nesso fra CP_5
scadenza per la presentazione della domanda di adesione al programma Horizon e tale modifica del che, comunque, il prof. aveva inviato la citata mail 5.2.2020, individuato le CP_4 CP_1 modifiche del a lui ritenute necessarie ed esposto il “razionale del percorso operativo” in CP_4 variazione ai precedenti “razionali di intervento” del 16.10.2019 e 18.11.2019; che, sia per l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 che per le attività strumentali all'adesione al bando Horizon, aveva coinvolto i sigg.ri (addetto all'amministrazione CP_1 Persona_2
per entrambi i progetti), , (addetto all'ufficio acquisti e produzione prefabbricati, sempre Persona_3
per entrambi i progetti), (adibito all'ufficio acquisti e produzione divisione bagni, Parte_5
per l'osservanza e l'applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 231) e responsabile Parte_6
per l'osservanza del citato D.Lgs. n. 231); che il prof. aveva concluso la mail 5.2.2020 CP_1 fissando il contributo economico al progetto di collaborazione in complessivi € 40.000,00, oltre ad
IVA e spese, richiedendo un iniziale fondo spese di € 10.000,00, oltre ad IVA;
che il Consiglio di
Amministrazione della nella riunione del giorno 25.6.2020 aveva Parte_1 deliberato l'adozione “di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ( ” e, “in CP_4
deroga a quanto previsto deliberato in data 19.7.2019 ove si prevedeva un Organo di Vigilanza
Collegiale”, aveva altresì deliberato di attribuire la vigilanza ad un “Organo Monocratico affidato al
Prof. Dott. ”; che, successivamente la aveva Persona_1 Parte_1
effettuato i pagamenti al prof. per la di lui attività professionale, concernente i sopra citati CP_1 fondi spese, relativi al Progetto per un importo di € 10.000,00, oltre ad IVA ed accessori, CP_4 ed al Progetto Horizon, per un ammontare di € 15.000,00, oltre ad IVA ed accessori, per i quali il professionista aveva emesso nei confronti della società rispettivamente fattura quietanzata n. 35 del
13.7.2020 e fattura quietanzata n. 39 del 11.8.2020; che, con mail 17.1.2021, la aveva Parte_1
chiesto al prof. quale autore dei modelli 231 e come tale apparentemente dotato di una CP_1
maggiore competenza, la disponibilità a ricoprire la carica di Organo di Vigilanza Monocratico ed il prof. aveva risposto testualmente “Ben volentieri… per il e per Voi ci sono CP_1 CP_5 sempre…”; che, con mail 20.1.2021, il sig. sempre in funzione del progetto Persona_2
Horizon 2020, aveva inviato, in allegato, al prof. le “matrici aggiornate (con le tabelle del CP_1
costo del personale) per i costi sostenuti 2016 – 2020 per le società TI Holding – TI
Prefabbricati”, richiedendo “dettagli (con fonte) riguardo la scadenza – proroga del bando”; che, in particolare, il sig. dopo un lungo e impegnativo lavoro di ricerca e verifica, sintetizzava, Per_2
nello schema (chiamato matrice), tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Parte_1
e dalla che, secondo il prof. potevano rientrare nella richiesta del Parte_2 CP_1 finanziamento;
che il sig. , invece, aveva interpellato diversi fornitori per l'ottenimento Persona_3
di preventivi per investimenti futuri che il avrebbe potuto realizzare;
che, a seguito CP_5
di ulteriori mail, nel periodo fra il 27 gennaio 2021 ed il febbraio 2021, il prof. aveva CP_1 proposto, con mail 12.2.2021, una “data di incontro” al fine di trattare i seguenti argomenti: - “bando
H2020” (proroga scadenza ed altro) - “insediamento e avvio dell'attività dell'O.d.V. monocratico
(con il primo verbale di insediamento…) ai sensi del D.Lgs 231/2001”; - “valutazione del marchio”;
- “video – call con ; - “primo esito documentale, post definizione formale del Controparte_7
i sensi del D.Lgs. 231/2001, dell'attività di Control Risk Self Assessment (C.R.S.A.), con CP_4
avvenuta prima definizione e compilazione delle schede di mappatura (definizione sostanziale del
e con avvio della compilazione dei reati–presupposto (definizione del/i profilo/i CP_4 criminologico/i del ”; che, durante tale incontro, da tenersi alla presenza del prof. CP_4 CP_1 dell'avv. OL TI, dell'arch. e del sig. gli argomenti da CP_2 Persona_2
trattare avrebbero riguardato la redazione dei bilanci e lo sviluppo dei due progetti (231 e Horizon); che il prof. aveva dichiarato, altresì, che la scadenza del termine per la presentazione del CP_1
progetto e della domanda di adesione al programma Horizon era stata prorogata al 16.2.2021, a causa, a suo dire, della pandemia in corso;
che il giorno 16.02.2021, non avendo avuto dal prof. CP_1 riscontri sull'avvenuta presentazione della relativa domanda, l'arch. legale CP_2
rappresentante della aveva inviato al docente la mail del seguente tenore: Pt_1 Parte_1
“Ho ritrovato un appunto del ns incontro nel quale è riportata la data da te indicataci quale termine di proroga per HH2020: il 16 febbraio 2021 (mai confermata dalle fonti ufficiali comunque). Bene.
Oggi è il 16 febbraio 2021. Non hai risposto alle nostre richieste e messaggi degli ultimi giorni e il mio timore di aver bruciato la scadenza oggi si è concretizzato. Abbiamo perso l'importante opportunità di crescere. Molto bene. Ad oggi nessun obiettivo di aggiornamento e di crescita aziendali è stato raggiunto;
di contro abbiamo sostenuto un enorme dispendio di energie con
CP_ l'impegno costante di , , e nel predisporre documentazione, flussi e Pt_5 Per_2 Pt_6 quant'altro tu chiedessi. Ora non so quando sarai in zona, ma tra la perdita dell'HH2020 e la tua carente redazione dei documenti per la 231 sicurezza, risaputi urgenti per il procedimento in corso
(abbiamo dovuto affidare ad altro consulente il completamento e la revisione con evidenti oneri aggiuntivi!), occorre che rivediamo l'eventuale prosieguo dei lavori… e la contabilità già intercorsa…”; che, con mail 22.2.202, il prof. aveva inviato la sua ultima comunicazione CP_1
alla riguardante la riduzione dei tassi INAIL OT23; che, fra il mese di Parte_1
febbraio ed il mese di marzo 2021, il sig. si era accordato telefonicamente con il Persona_2 prof. per un incontro con quest'ultimo, ma quell'incontro non era avvenuto in quanto il prof. CP_1 non aveva più dato notizie di sé e si era reso irreperibile;
che l'arch. aveva CP_1 CP_2
inviato mail in data 8.3.2021 con la quale sollecitava ulteriori notizie a fronte del silenzio del professionista, ma non aveva ricevuto alcunché; che il sig. in mail in data Persona_2
26.3.2021, anch'essa destinata al prof. aveva rinnovato l'invito a prendere urgente contatto CP_1
con la società che era rimasta ancora senza alcun riscontro;
che, il sig. aveva Persona_2 inviato ulteriore mail in data 7.4.2021 al prof. del seguente contenuto: “… ho avuto CP_1 personalmente conferma dall'università e da un tuo cliente che con loro hai rapporti continui e recenti da cui la conferma che non hai problemi di salute (di cui eravamo preoccupati). Continuo a non capire l'atteggiamento nei miei confronti, nei confronti delle ditte del gruppo e Pt_1 soprattutto nei confronti della famiglia e aveva rinnovato l'invito a prendere contatti “per Pt_1 evitare spiacevoli conseguenze in virtù degli impegni presi…”; che, il giorno successivo, il sig. aveva inviato al professionista altra mail con la quale aveva convocato il professionista per Per_2
“martedì 13/4 ore 9,30 presso il mio ufficio in Medole per riunione chiusura bilanci 2020” in alternativa chiedendo la “disponibilità in video – call…”, ma neppure tale invito aveva alcun riscontro;
che, pertanto, il si era rivolto al legale, il quale aveva inviato al prof. CP_5
a ben quattro diversi indirizzi, una lettera raccomandata a.r., al fine di Controparte_1 sollecitare un incontro, ma il convenuto non aveva più dato notizie di sé, omettendo qualsivoglia riscontro ai solleciti;
che anche la mail
3.6.2021 del legale delle attrici non aveva alcun seguito, nonostante fosse stata prospettata al professionista la possibilità di una azione legale;
che il comportamento omissivo del prof. aveva causato, sia alla che CP_1 Parte_1
alla Holding ingenti danni ed in particolare: A) danno emergente per omissioni, negligenza ed imperizia nella attività di collaborazione e/o assistenza nella predisposizione del nuovo M.O.G.C., consistente nelle spettanze del professionista cui la società si vedeva costretta a rivolgersi, stante la non collaborazione del prof. per l'importo di € 4.784,00 oltre iva, dell'avv. Rinaldo Sandri;
CP_1
B) danno emergente per omissioni, negligenza ed imperizia nella attività di collaborazione e/o assistenza nella revisione e nell'aggiornamento del M.O.G.C., consistente nei costi da corrispondere all'impresa, , alla quale si rivolgeva la al fine di Controparte_9 Parte_1 ottenere assistenza professionale nella revisione con una spesa di € 15.000,00 oltre ad IVA ed accessori, come da proposta di assistenza e collaborazione professionale, nonché da fatture di acconto;
C) danno emergente, corrispondente al costo di lavoro per le attività richieste dal prof.
e svolte dai collaboratori e finalizzate alla predisposizione di schemi riassuntivi di costi CP_1
sostenuti da e per la predisposizione dei modelli di cui alla L. Parte_1 Parte_2
n. 231/2001, corrispondente al costo del lavoro svolto da n. 4 dipendenti e dagli amministratori delle
Società nell'arco dei due anni 2019-2020 e quantificato, allo stato, in euro 254.000,00 salvo miglior determinazione;
D) danno all'immagine quantificato in via equitativa in euro 50.000,00. Parte attrice concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'udienza di comparizione del 19.4.2022, rilevato che il convenuto non si era costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia. Accolte parzialmente le istanze istruttorie di parte attrice, alle udienze 6.6.2023 e 10.10.2023 venivano sentiti i testi indicati dalle società. Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 17.9.2024 e, sulla nota scritta depositata dalle attrici con cui le stesse ribadivano le proprie richieste, la causa era trattenuta in decisione con concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata.
Sono agli atti i documenti da cui risulta l'incarico professionale conferito al convenuto dalle società.
E' noto che il rapporto d'opera professionale presuppone che al prestatore sia conferito un incarico e, in ossequio al principio di liberta della forma, il cliente può avvalersi di qualunque mezzo tecnico- giuridico per manifestare all'esterno la propria volontà negoziale di concludere il contratto, potendo il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. (Cass.
Civ. n. 4705/2011; Tribunale Pavia, 25.9.2023 n. 1149). Per quanto rileva nel caso di specie, emerge dagli atti che, nel mese di giugno 2019, il prof. CP_1
già consulente delle attrici dal 2015, durante uno degli incontri che si svolgevano presso la sede dell'azienda in Medole, ha offerto la propria disponibilità a svolgere tutte le attività professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale finalizzata alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del e che, in ragione dell'incarico conferitogli, il CP_4
Consiglio di Amministrazione della nella riunione del giorno 12.7.2019, Parte_1 ha deliberato di “proseguire nell'analisi per la formalizzazione ed implementazione del CP_4
sotto la supervisione e la responsabilità scientifico – professionale del Prof. Dott. Persona_1
” (doc. n. 3 di parte attrice) Terminato l'iter di preparazione per la formalizzazione e
[...]
l'implementazione del il Consiglio di Amministrazione della CP_4 Parte_1
nella seduta del giorno 4.2.2020, ha deliberato di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ( , redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Sempre nel mese CP_4
di febbraio 2020, il prof. in occasione di uno degli incontri avvenuti a Medole, ha proposto CP_1
alla nell'interesse della stessa e della di aderire Parte_1 Parte_2
al programma cosiddetto Horizon 2020 (programma che aveva per oggetto un finanziamento a fondo perduto con rimborso delle spese già sostenute per gli interventi eseguiti, sia il finanziamento dei costi da sostenere in ragione dei preventivi che si sarebbero dovuti presentare con la domanda), al fine di ottenere finanziamenti europei per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo 2016 –
2020, offrendosi il convenuto di predisporre le relative domande di partecipazione per
[...]
e per . Deducono le attrici che tale finanziamento consisteva, Parte_1 Parte_2
sostanzialmente, nel rimborso di tutte le spese effettuate dal 2016 al 2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica e che tale rimborso sarebbe stato pari al 100%. L'incarico è stato affidato verbalmente al docente e da lui accettato per essere quindi trasposto nell'impegno di cui al
“razionale di intervento operativo” del 05.02.2020 (doc. n. 9 di parte attrice). Anche con riferimento a quest'ulteriore incarico, dai documenti versati agli atti risulta che il Consiglio di Amministrazione della nella riunione del giorno 25.6.2020, ha deliberato l'adozione “di Parte_1
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.)” ed, “in deroga a quanto previsto deliberato in data 19.7.2019 ove si prevedeva un Organo di Vigilanza Collegiale”, ha deliberato altresì di attribuire la vigilanza ad un “Organo Monocratico affidato al Prof. Dott. Persona_1
”.
[...]
Il conferimento degli incarichi trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali. Sentito all'udienza del 6.6.2023, sui capitoli ammessi di cui alla memoria n. 2) ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, dipendente della dal 2018, responsabile Persona_2 Parte_2
amministrativo e finanziario della e di tutto il gruppo ha confermato: che, nel mese Pt_2 Pt_1 di giugno 2019, il prof. si era impegnato a svolgere in prima persona tutte le attività CP_1
professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale, finalizzate alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del e, nell'occasione, le società CP_4 attrici avevano conferito l'incarico in questione ed era stato pattuito un compenso;
che, nel febbraio
2020, le incombenze inerenti alla presentazione del progetto e all'adesione al bando relativo al predetto finanziamento di cui al programma Horizon 2020, unitamente alla redazione ed al deposito delle domande di partecipazione al bando stesso, venivano affidate dalle attrici al prof. il CP_1
quale si impegnava espressamente a compiere tutte le prestazioni e la documentazione richieste nonché a depositare la domanda di partecipazione al bando medesimo;
che, in tale ultima occasione, il prof. aveva riferito ai legali rappresentanti di CP_1 Parte_4
, alla presenza dell'avv. OL TI e del sig. come, per l'adesione
[...] Persona_2
al progetto di finanziamento Horizon 2020, dovessero essere effettuate modifiche al Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo – e, quindi, e CP_4 Parte_1 [...]
tramite i rispettivi legali rappresentanti e l'avv. OL TI, avevano conferito Parte_2
l'incarico al prof. che lo aveva accettato, dando la propria disponibilità a seguire CP_1
personalmente la presentazione della domanda e dei relativi documenti nei tempi previsti dal bando.
Il teste ha confermato che la aveva chiesto al prof. la disponibilità a ricoprire Parte_1 CP_1
la carica di Organo di Vigilanza Monocratico ed il prof. aveva risposto affermativamente e CP_1 per iscritto e si era impegnato a farlo, Sentito sui capitolo 31) della memoria (“vero che le Società accettavano tale incontro e il prof. riferiva telefonicamente all'avv. OL TI nonché CP_1 all'arch. ed al sig. che la scadenza del termine per la CP_2 Persona_2
presentazione del progetto e della domanda di adesione al programma Horizon era stata prorogata al 16.2.2021 a causa della pandemia in corso”), il teste ha dichiarato: “Capitolo 31) è stato tutto riferito sempre solo telefonicamente e verbalmente;
non ci sono riscontri documentali, confermo”.
Tutte le dette circostanze sono state confermate da altro testimone, TI OL, che ha precisato di far parte del consiglio di amministrazione di entrambe le società a partire dagli anni '90, di avere conosciuto il prof. collaboratore esterno dal 2016 con compiti di ausilio al responsabile CP_1
amministrativo, geom. poi sostituito dal dott. presente presso la sede della società CP_10 Per_2
a Medole quasi una volta a settimana. In particolare, sentita sul Capitolo 14) della memoria (“vero che, sempre nel mese di febbraio 2020, il prof. nell'incontro avvenuto a Medole, proponeva CP_1 all'arch. e all'avv. OL TI, nonché al sig. di far aderire CP_2 Persona_2
e al programma cosiddetto “Horizon 2020”, per Parte_1 Parte_2
ottenere finanziamenti europei a fondo perduto per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo
2016 – 2020, impegnandosi a predisporre le domande di partecipazione e tutta la documentazione per entrambe le società”) ha confermato la circostanza nei seguenti termini: “ confermo la circostanza per il bando Horizon è lui che ha avanzato la proposta, si trattava di un bando per un finanziamento
a fondo perduto;
si era impegnato a predisporre le domande e la documentazione;
confermo, era febbraio 2020 circa”.
Documentati sono i pagamenti che, successivamente, la ha effettuato al Parte_1
prof. er la di lui attività professionale in questione, sia con riferimento al Progetto CP_1 CP_4
che riguardo al Progetto Horizon: pagamenti in relazione ai quali il professionista ha emesso nei confronti della società quietanze di pagamento;
infine, è provato che con mail 17.1.2021 (doc. n.
14), la ha chiesto al prof. la disponibilità a ricoprire la carica di Organo di Parte_1 CP_1
Vigilanza Monocratico ed il prof. ha accettato anche tale incarico. CP_1
In primo luogo, le attrici allegano il mancato rispetto del termine essenziale del 16.2.2021 per l'esecuzione della prestazione e chiedono che, per l'effetto, sia accertata e dichiarata la risoluzione.
Va detto al riguardo che, secondo l'orientamento costante e consolidato della Suprema Corte, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti, inequivocabilmente, la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi soltanto dall'uso di espressioni quali «entro e non oltre» e simili, né da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (tra le molte, Cass. 17/04/2002, n. 5509; Cass. 17/03/2005, n. 5759; Cass.
06/12/2007, n. 25549; Cass. 15/07/2016, n. 14426). Nel caso di specie, non vi è scritto alcuno da cui risulti il termine per l'esecuzione della prestazione del professionista fissato al 16.2.2021, le comunicazioni relative a detta data essendo state esclusivamente verbali;
inoltre, risulta che la detta scadenza sarebbe stata oggetto di precedente proroga secondo quanto riferito verbalmente dallo stesso convenuto;
altro non emergendo dagli atti, la scadenza in questione, già prorogata secondo quanto prospettato, non appare esattamente precisata e risulta determinata approssimativamente solo per indicazione comunicata verbalmente dal professionista: elementi, tutti, che la rendono inconciliabile con la natura essenziale del termine (Cass. n. 3823/1983; n. 5621/1979). Parte attrice allega, inoltre, che, dopo la detta scadenza, più volte si è cercato di contattare inutilmente il professionista anche per sollecitare l'adempimento di ulteriori compiti allo stesso affidati nell'ambito di un rapporto di collaborazione che proseguiva da anni (il giorno 8.4.2021, “il sig. inviava al professionista Per_2
altra mail (doc. n. 24), con la quale il primo convocava il secondo per “martedì 13/4 ore 9,30 presso il mio ufficio in Medole per riunione chiusura bilanci 2020” o, in alternativa, si chiedeva la
“disponibilità in video – call…””). Non risulta, pertanto, l'inequivocabile la volontà delle parti di attribuire al detto termine del 16.2.2021 valenza essenziale. Ne consegue che la domanda di risoluzione per mancato rispetto di termine essenziale ex art. 1457 c.c. non può essere accolta.
Le attrici, comunque, lamentano il grave inadempimento del convenuto, dal momento che il professionista non avrebbe eseguito l'attività di consulenza, supervisione ed assistenza per l'aggiornamento del costringendo a rivolgersi, dapprima, ad altro CP_4 Parte_1
consulente per la predisposizione del Sistema di Gestione Sicurezza ed, in seguito, ad altra società, per il completamento e/o la rielaborazione dei modelli e delle procedure operative ex L. n. 231/2001; ancora, il professionista non avrebbe eseguito attività di consulenza, supervisione ed assistenza per la preparazione e redazione delle domande di partecipazione al bando di finanziamento Horizon 2020, mentre il lavoro preteso dai dipendenti veniva effettuato e si concludeva con gli elaborati Pt_1
schemi di costi e preventivi.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Se. III, 15 gennaio
2001, n. 499), “in tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ.
è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave”. Tale regola non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, ma resta circoscritta ai casi di imperizia, per l'appunto ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare (Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 1996, n. 6937). Grava sul committente l'onere di provare l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo, incombendo al professionista l'onere di dimostrarne l'adeguatezza, ovvero che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (cfr.: Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17871. Come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2006, n. 17306), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e
l'attività del professionista” (Cass. civ., n. 17306/2006; n. 7410/2017). Nel caso di specie, il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato a qualsivoglia difesa. Se ne deve desumere che, ferma la sussistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale comprovato dalle rese dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione versata agli atti dalle attrici,
a fronte dell'allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, il professionista non ha assolto all'onere di provare, né l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile, né l'esatto adempimento della prestazione stessa.
Stante la dedotta gravità dell'inadempimento indicata nella mancata presentazione della domanda nei termini previsti, in assenza di rilievi al riguardo da parte del convenuto, deve ritenersi che ben è configurabile la non scarsa importanza delle mancanze attribuite al professionista, con la conseguente necessità di dichiarare risolti i contratti che vincolavano le parti. Del resto, avuto riguardo al contenuto degli incarichi allegati dalle attrici, emerge che il convenuto è venuto meno alle obbligazioni fondamentali dei contratti, non dando esecuzione all'impegno espressamente assunto di predisporre la documentazione necessaria per portarli a termine. Va rammentato sul punto che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato, come nel caso di specie, con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Sez. 1, Sentenza n. 22521 del 28/10/2011; Sez. 2, Sentenza n.
17328 del 17/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006).
Il venir meno con effetto retroattivo della causa del vincolo contrattuale non può che portare all'accoglimento della domanda delle attrici di restituzione delle somme versate in ragione degli incarichi conferiti e non portati a termine dal convenuto, pagamenti che risultano documentalmente provati con le fatture quietanzate. Si osserva al riguardo che, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 28838/2024), ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass., n. 6911/2018; Cass., n.18518/2004). Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda delle attrici, il convenuto va condannato al pagamento della somma di €
26.000,00 oltre interessi dalla domanda di risoluzione al saldo.
Ciò detto, le attrici chiedono il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del convenuto. Occorre premettere che, come noto, il risarcimento del danno non consegue sempre ed automaticamente alla risoluzione, ma deve essere sempre provato e l'onere della prova incombe sulla parte adempiente che il risarcimento pretenda di ottenere. Ed invero, posto che i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ., sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata della condotta denunciata e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza (cfr.: Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 1999, n. 8278). Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632, in motivazione, che richiama Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
Orbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente individuato nelle somme che le attrici hanno dovuto versare per la predisposizione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo – si ritiene che il pagamento delle somme per il conferimento dei nuovi CP_4
incarichi professionali, di natura e contenuto sovrapponibili a quelli conferiti al prof si sia CP_1
imposto alle società come inevitabile e diretta conseguenza degli inadempimenti del convenuto. Il danno è stato dimostrato in giudizio a mezzo di produzione documentale e prove orali. Sentiti sui capitoli 39 e 40 della memoria n. 2) ex art. 183 comma VI, ( “39) vero che, stante il mancato intervento del prof. nella predisposizione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione CP_1
e Controllo – la si rivolgeva all'avv. Rinaldo Sandri, per le CP_4 Parte_1 cui prestazioni, consistenti nell'assistenza per la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) lo stesso emetteva fattura n. 27/2021, per un importo complessivo di € 4.784,00 oltre a IVA, pagato dalla predetta società all'avv. Sandri mediante bonifico doc. n. 27, prodotto in atti e rammostrata al teste;
40) vero che, stante il mancato intervento del prof. nella CP_1
predisposizione di un aggiornato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – nel CP_4
mese di giugno 2021, come da proposta di assistenza e collaborazione professionale prodotta in atti
(doc. n. 28) e rammostrata al teste, la si rivolgeva alla Parte_1 CP_11
per le cui prestazioni quest'ultima emetteva le fatture n. 22/21 del 30.6.2021, n. 26/21
[...]
del 30.7.2021, n. 30/21 del 30.9.2021 e n. 39/21 del 29.12.2021 di complessivi euro 15.000,00 oltre ad iva, tutte saldate con bonifico come da documenti n. 29, 29 bis, 41 e 42 prodotte in atti e rammostrate al teste”), il teste ha dichiarato: “ Sul Capitolo 40) confermo la circostanza, Per_2 abbiano dovuto rivedere completamente il lavoro già fatto;
questo sempre per quanto riguarda il
MOGC; Sul Capitolo 41) confermo la circostanza, come ho detto”; del pari, la teste OL
TI ha dichiarato: “Sul capitolo 39) confermo la circostanza, con riferimento alla predisposizione dei modello MOG avevamo necessità, specie per la sicurezza dovevamo essere coperti e il consulente lo sapeva;
ci siamo rivolti all'avv. Sandri che conoscevo;
ho parlato CP_1 con lui;
si era dovuto rifare sostanzialmente l'attività svolta da perché, secondo quanto CP_1 dall'avv. Sandri riferito, come era stata predisposta la documentazione, non andava bene;
Sul capitolo 40) confermo la circostanza, anche quelli della sono dovuti intervenire e Controparte_11 hanno riferito che l'attività precedentemente svolta non andava bene”. Per tale voce di danno, la domanda delle attrici va pertanto accolta e il convenuto va condannato a versare alle attrici la somma di € 19.784,00. Su tale somma dovuta a titolo di risarcimento per illecito contrattuale, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. ordinanza n. 37798/2022).
Parte attrice allega ulteriori danni che individua nel costo del lavoro (impiego di n. 4 dipendenti e amministratori nel periodo 2019-2020) per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. (€ 254.000,00) nonché nell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_1 all'immagine “o della diverse, minori o maggiori, sommehe il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali”, di cui si domanda il pagamento in favore di ciascuna delle società attrici.
Ritiene il Tribunale che, quanto a tali ulteriori danni lamentati, parte attrice non abbia adeguatamente assolto agli oneri di prova che sulla stessa incombevano. In particolare, non risulta che il lavoro svolto dai dipendenti che sarebbero stati distolti da altre mansioni per prestare la propria attività in funzione dei progetti che dovevano essere portati a termine dal convenuto, possa avere determinato un pregiudizio per le società, se si tiene conto del contenuto delle prestazioni eseguite dai lavoratori e della loro intrinseca utilità per la società. Neppure allegata è la circostanza che i risultati del detto lavoro non siano stati oggetto di impiego per l'attività successivamente svolta dagli altri professionisti incaricati di svolgere prestazioni del tutto analoghe a quelle che avrebbe dovuto portare a termine
. Non dimostrata la totale inutilità del detto lavoro, non può ritenersi provato il Controparte_1
pregiudizio lamentato. Si osserva come le prestazioni richieste dal professionista ai dipendenti della siano indicate nei molteplici colloqui avvenuto nel corso degli anni volti ad in individuare i Pt_1 possibili rischi esistenti per prevenire la verificazione di reati e/o per limitarne gli effetti, colloqui che hanno avuto luogo con dipendenti i quali, “in ragione dei propri ruoli e competenze”, avrebbero dovuto individuare le cd. “aree di rischio”, riassunte in alcuni schemi voluti dal convenuto;
va detto che la stessa attività diretta alla formalizzazione ed implementazione del M.O.G.C., (per la quale si assume siano stati impiegati n. 3 dipendenti della ossia i sig.ri Parte_1 Pt_6
, nonché un dipendente della , sig. , è stata Per_3 Pt_5 Parte_2 Per_2 successivamente svolta dagli alti professionisti incaricati in luogo del convenuto sia dell'assistenza per la “redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.)” che della
“predisposizione di un aggiornato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – M.O.G.C.”, non essendovi ragione di escludere che l'attività svolta dai dipendenti sotto la direzione del prof.
sia stata comunque necessaria per le società attrici e dalla stessa proficuamente impiegata CP_1
anche in relazione agli incarichi professionali successivamente conferiti, aventi contenuto e finalità del tutto analoghi. A quanto esposto deve aggiungersi che l'adibizione dei dipendenti a queste mansioni sotto la direzione di non può che essere avvenuta su scelta e Testimone_2 disposizione del datore di lavoro, nell'interesse delle società e nella prospettiva della realizzazione di un loro preciso interesse. Se ne deve desumere che non solo non vi è prova del rapporto di conseguenzialità diretta ed immediata tra il danno nello specifico lamentato e la condotta omissiva attribuita al convenuto, ma neppure può ritenersi dimostrato lo stesso rapporto di causalità materiale tra il danno stesso e la condotta. Ancora deve rimarcarsi come del tutto indeterminato sia il quantum del risarcimento per questa voce preteso, solo se si considera come le ore lavorative indicate, nei prospetti allegati per ciascun dipendente coinvolto, fanno riferimento indifferentemente agli anni
2019-2020, laddove l'incarco conferito al convenuto per gestire la pratica non è CP_12
anteriore al febbraio 2020. Per tale voce di danno, pertanto, la domanda delle attrici non può essere accolta.
Solo genericamente allegato e non dimostrato è il danno all'immagine che le attrici assumono di aver subito “per il mancato conseguimento dell'obiettivo di innovazione tecnologica”. Come noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento ma pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez.
3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614;
Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Per insegnamento costante della Corte di Cassazione, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447), la valutazione equitativa non potendo assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né potendo pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393). Ne consegue che anche le domande delle due società volte a conseguire il risarcimento del detto danno non patrimoniale non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate per ciascuna delle società attrici, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147/2022, considerato il valore effettivo della controversia, nella misura di € 6.164,00 per onorario, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: accertato il grave inadempimento del convenuto , dichiara risolti i contratti di Controparte_1
opera professionale conclusi tra le attrici e Parte_1 Parte_2
e il convenuto;
[...] Controparte_1
condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma l'importo di € 26.000,00, con interessi legali dal giorno della domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna a pagare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma di € 19.784,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria
[...]
e interessi compensativi dalla data dell'evento dannoso ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite, spese che liquida, in favore di ciascuna delle società attrici, nella misura
[...] di € 6.164,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 24.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Nicolò Pavoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.r.g. 2725/2021 promossa da:
(C.F. e P. IVA e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. e P.IVA ) con l'avv. Carla Bertoni
[...] P.IVA_2
parte attrice contro
(c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_1 P.IVA_3
parte convenuta contumace
Conclusioni
Per parte attrice: Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice dell'On.le Tribunale adito, reiectis adversis, così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - Accertata la responsabilità di parte convenuta, per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di prestazione professionale, conclusi con a socio unico, in persona del legale rappresentante pro - Parte_1
tempore arch. con sede legale in Medole (MN), via Crocevia n. 29/B, C.F. e P. IVA CP_2
e con , in persona del legale rappresentante pro – tempore P.IVA_1 Parte_2
geom. con sede legale in Medole (MN), via Crocevia n. 29/B, C.F. e P.IVA CP_3
, come esposto in premessa dell'atto di citazione, inadempimento protrattosi oltre il P.IVA_2
termine essenziale per l'oggettivo interesse delle predette società, dichiararsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., per decorso del termine essenziale, risolti di diritto i predetti contratti, stipulati da in persona del legale rappresentante pro -tempore, e da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, con il PROF. Parte_2 [...]
contratti di cui alle premesse dell'atto di citazione e con i quali Parte_3 quest'ultimo si obbligava verso le predette società attrici a svolgere attività professionali di consulenza, supervisione, assistenza, collaborazione, predisposizione e presentazione delle domande, finalizzate al conseguimento del finanziamento di cui al Progetto HORIZON 2020, a ricoprire la carica di Organo monocratico di vigilanza nonché ad effettuare il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo – IN VIA CP_4
SUBORDINATA - Nella denegata ipotesi in cui non sia ritenuto applicabile l'art. 1457 c.c., sempre previo accertamento della responsabilità di parte convenuta, per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai contratti di prestazione professionali d cui sopra, conclusi con
[...]
in persona del legale rappresentante pro - tempore, e con Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, il tutto per le ragioni Parte_2 esposte in premessa dell'atto di citazione, dichiararsi risolti e/o risolversi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e successivi c.c., i predetti contratti, con i quali il PROF. DOTT. CP_1
i obbligava verso le predette società attrici a svolgere attività professionali di consulenza,
[...]
supervisione, assistenza e collaborazione, predisposizione e presentazione delle domande finalizzate al conseguimento del finanziamento di cui al Progetto HORIZON 2020, a ricoprire la carica di
Organo monocratico di vigilanza nonché ad effettuare il conseguente aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo – M.O.G.C. IN OGNI CASO - Dichiararsi che, stante la risoluzione dei contratti di cui sopra, nulla devono in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore, e , in persona del legale Parte_2
rappresentante pro - tempore, al PROF. DOTT. per alcuna ragione o Controparte_1
titolo. SEMPRE IN OGNI CASO - Stante la risoluzione dei contratti di cui sopra e per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione, condannarsi il PROF. DOTT. al Controparte_1
pagamento a favore di in persona del legale rappresentante pro Parte_1
- tempore, dell'importo di € 26.000,00, a titolo di restituzione e/o ripetizione dell'indebito oggettivo pagamento, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con interessi legali dal giorno dei pagamenti, della somma di
€ 19.784,00, a titolo di rimborso spese somme corrisposte o da corrispondere all'avv. Sandri e a T2
Advisory), di € 254.000,00 quale costo del lavoro (impiego di n. 4 dipendenti e amministratori nel periodo 2019-2020) per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. nonché CP_1 dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine o delle diverse somme, minori o maggiori, somme che il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali. SEMPRE IN OGNI CASO - Stante la risoluzione dei contratti di cui sopra e per le ragioni di cui in premessa dell'atto di citazione, condannarsi il PROF. DOTT. al pagamento a favore di , in persona del Controparte_1 Pt_1 Parte_2
legale rappresentante pro - tempore, dell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno all'immagine o della diverse, minori o maggiori, somme che il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22.9.2021, notificato in data 6.10.2021, Parte_4
convenivano in giudizio il prof. domandando che fosse
[...] Controparte_1
accertata la responsabilità di quest'ultimo per inadempimento alle obbligazioni da lui assunte con i contratti di prestazione professionale conclusi con le due società e per sentire dichiarare risolti i contratti stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c., per decorso del termine essenziale;
in via subordinata, le attrici domandavano che, previo accertamento della responsabilità di parte convenuta per grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dai citati contratti, fossero dichiarati risolti e/o fossero risolti i contratti medesimi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1453 e successivi c.c.; in ogni caso, le società chiedevano che, stante la risoluzione dei contratti, nulla fosse dalle stesse dovuto al prof. e che quest'ultimo fosse condannato a pagare alla € CP_1 Parte_1
26.000,00, a titolo di restituzione e/o ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., con interessi, € 19.784,00, a titolo di rimborso spese, € 254.000,00, quale costo del lavoro per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. nonché € 50.000,00, a titolo di CP_1
risarcimento del danno all'immagine o delle diverse somme, maggiori o minori, quantificate in corso di causa, eventualmente anche in via equitativa.
Parte attrice esponeva: che è società per azioni a socio unico, Parte_1
soggetta alla direzione ed al coordinamento della il Parte_2 CP_5
e la Prefabbricati operano nel settore dell'edilizia, producendo manufatti in cemento, Parte_1
solai, prefabbricati in genere, costruzioni di prefabbricati e svolgono commercio di materiali edili, ad uso industriale, logistico e commerciale, nonché realizzano altri prodotti similari quali le cellule bagno prefabbricate, come da visure C.C.I.A.A.; che, nel corso del 2015, in vista di una possibile operazione commerciale in Sardegna, l'agente del sig. operante CP_5 Testimone_1
nella zona di Bologna, aveva presentato alle società, ai rispettivi vertici ed ai dipendenti delle stesse nonché alla famiglia il prof. dott. docente di Economia Aziendale Pt_1 Controparte_1
presso la Facoltà di Economia – Dipartimento di Scienze Aziendali dell'Università di Bologna e tale incontro si teneva a Medole presso gli uffici della che, da quel momento, Parte_1 il docente aveva collaborato con il che, in più di un'occasione, gli aveva conferito CP_5
incarichi professionali;
che il prof. aveva svolto la propria attività professionale per CP_1 [...]
e, più in generale, per il recandosi appositamente presso la sede delle Parte_1 CP_5
predette società, in Medole (MN) via Crocevia n. 29/B; che, dal dicembre 2015 sino al momento
(risalente al mese di febbraio 2021) in cui ha interrotto bruscamente i propri rapporti con il CP_5 il prof. aveva effettuato prestazioni di consulenza aziendale/fiscale per la
[...] CP_1 [...]
e la controllante , presso la sede di tali Società, come da Parte_1 Parte_2
fatture dalla n. 24 del 11.11.16 alla n. 39 del 11.08.20, prodotte in atti, regolarmente saldate;
che, alla luce di quanto disposto dal D.Lgs n. 231/8.6.2001, il sin dall'anno 2019, aveva posto CP_5
in essere un complesso ed articolato sistema di monitoraggio per la prevenzione del rischio di responsabilità delle società, con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, denominato che, nel mese di giugno 2019, il prof. nel corso di uno degli incontri CP_4 CP_1 che si svolgevano presso la sede dell'azienda in Medole, si era confrontato con i responsabili del consultandosi con essi ed offrendo la propria disponibilità a svolgere tutte le attività CP_5
professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale finalizzata alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del M.O.G.C.; che nel corso dello stesso incontro di cui al precedente punto, il prof. si era dichiarato pronto ad accettare l'incarico per CP_1
lo svolgimento delle dette attività, incarico che contestualmente, gli conferiva;
Parte_1 che, in forza dell'incarico professionale affidatogli, il prof. aveva inviato mail in data CP_1
14.6.2019, cui facevano seguito le comunicazioni con l'indicazione dei cosiddetti razionali di intervento del 16.10.19 e 18.11.19, esponendo sinteticamente le caratteristiche del M.O.G.C. ed evidenziando come tale modello: “possa superare indenne la verifica dell'Autorità Competente, in caso di accadimento su rischio – reato di specie” e come la “possibilità di sottoporre il M.O.G.C., una volta progettato, strutturato, implementato e adottato, ad una attestazione formale e indipendente da parte di una entità terza a forte valore e visibilità istituzionale, come l'
[...]
” costituisse “il naturale esito finale di un percorso di Controparte_6 strutturazione…”; che tale era un'attestazione proposta dal docente, propria dell' CP_6
finalizzata, a suo dire, a dare maggiore forza e fondatezza ai modelli da adottare;
che, nelle
[...] citate comunicazioni, il docente aveva esposto il cosiddetto “razionale di intervento”, ossia la definizione delle fasi e delle azioni, nonché dei passaggi operativi in sequenza, dalla formazione del gruppo di lavoro allo studio della tassonomia dei rischi – reato, dalla eventuale revisione del codice etico alla predisposizione del M.O.G.C. ed alla strutturazione degli organi interni di controllo, fino alla attestazione formale che, secondo le previsioni del professionista, si sarebbe dovuta effettuare nel mese di maggio 2020; che, in sintesi, aveva prospettato di esaminare i vari aspetti delle CP_1
attività delle società attraverso interrogazioni ai vari soggetti apicali (sicurezza; ufficio acquisti, uffici tecnici e produzione – sia dei prefabbricati che dei bagni –; amministrazione;
ufficio legale) per individuare le aree di rischio ed i possibili reati verificabili in modo da adottare i sistemi più idonei a garantire le esimenti o, quanto meno, a ridurre le eventuali responsabilità in caso di commissione dei reati;
che, facendo seguito all'incarico conferito, il Consiglio di Amministrazione della Parte_1 nella riunione del giorno 12.7.2019, aveva deliberato di “proseguire nell'analisi per
[...]
la formalizzazione ed implementazione del M.O.G.C. sotto la supervisione e la responsabilità scientifico – professionale del Prof. Dott. ” nonché di “conferire mandato Persona_1 all'amministratore sig.ra affinché individui le persone da inserire nel gruppo di CP_2 lavoro” e di “prevedere che l'Organismo di Vigilanza sia collegiale e composto da tre membri…”; che, terminato l'iter di preparazione per la formalizzazione e l'implementazione del il CP_4
Consiglio di Amministrazione della nella seduta del giorno 4.2.2020, Parte_1
aveva deliberato di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ( , CP_4
redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001; che gli incontri con il prof. si erano CP_1
tenuti a Medole, prevalentemente presso gli uffici amministrativi, ma anche presso gli uffici tecnici,
e presso la sede produttiva delle cellule bagno prefabbricate, inizialmente per valutare gli scopi dei modelli della Legge 231 ed, in seguito, per individuare i possibili rischi esistenti per prevenire la verificazione di reati e/o per limitarne gli effetti;
che tali colloqui erano avvenuti in molteplici occasioni, con quei dipendenti i quali, in ragione dei propri ruoli e competenze, avrebbero dovuto individuare le cd. “aree di rischio”, riassunte in alcuni schemi così come voluti da che, CP_1
sempre nel mese di febbraio 2020, in occasione di uno degli incontri avvenuti a Medole, CP_1
aveva proposto alla per la stessa e per di aderire Parte_1 Parte_2
al programma cosiddetto Horizon 2020, al fine di ottenere finanziamenti europei per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo 2016 – 2020, nell'ambito della “call” “Factories of the Future” e si era offerto di predisporre le relative domande di partecipazione. (le domande sarebbero state 2: una per e l'altra per ); che il predetto programma Horizon 2020 Parte_1 Parte_2
aveva per oggetto un finanziamento a fondo perduto, consistente sia nel rimborso delle spese già sostenute per gli interventi eseguiti, sia nel finanziamento dei costi da sostenere in ragione dei preventivi che si sarebbero dovuti presentare con la domanda;
che il prof. non aveva CP_1
consegnato alle società del documenti specifici del bando, gestendo o dicendo di CP_5 gestire il tutto in prima persona e chiedendo a addetto all'amministrazione, di Persona_2
precisare tutti i costi affrontati nel corso degli anni 2016-2017-2018-2019 per ristrutturazione, migliorie aziendali sia per che per;
che, inoltre, il prof. aveva Parte_1 Pt_2 CP_1
fatto predisporre dal responsabile acquisti, sig. , una serie di preventivi per futuri Persona_3 investimenti che avrebbero permesso un'ulteriore ristrutturazione dell'azienda e che anch'essi sarebbero stati oggetto del finanziamento europeo;
che tali documenti erano stati trasmessi, in ultima versione, da a il 20.01.2021; che tale finanziamento consisteva, sostanzialmente, Per_2 CP_1
nel rimborso pari al 100% di tutte le spese effettuate dal 2016 al 2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica;
che il finanziamento predetto richiedeva la presentazione di un progetto e l'adesione al relativo bando e il progetto e la redazione delle domande di partecipazione al bando sarebbero stati oggetto delle prestazioni affidate a il quale aveva confermato di CP_1
partecipare al bando e si era proposto di predisporre quanto necessario per depositare la relativa domanda;
che l'incarico era stato affidato verbalmente al docente in Medole e si era poi tradotto nell'impegno di cui al “razionale di intervento operativo” del 05.02.2020; che l'adesione al progetto di finanziamento Horizon 2020 richiedeva, inoltre, opportune modifiche al ed, anche per CP_4 tale incombenza, nel mese di febbraio 2020, aveva assegnato l'incarico Parte_1
al prof. l quale, durante un incontro presso la sede della in Medole CP_1 Parte_1
(MN), tenutosi nel mese di febbraio 2020, aveva dichiarato espressamente di accettarlo, alla presenza di della Presidente arch. e dell'avv. OL TI;
che, a Persona_2 CP_2 seguito dell'accettazione ed in ottemperanza all'incarico professionale affidatogli, il prof. CP_1 aveva inviato mail 5.2.2020, esponendo il cosiddetto “razionale di intervento”, ossia descrivendo sinteticamente il percorso strutturato, con l'indicazione delle varie fasi;
che, con mail 5.2.2020 ed anche verbalmente, il prof. aveva affermato che vi era stata una proroga alla scadenza di CP_1
presentazione del Progetto Horizon 2020 a metà maggio 2020 e, inoltre, nella mail 5.2.2020, aveva richiesto un fondo spese di € 15.000,00, oltre ad IVA;
che la partecipazione al progetto di finanziamento Horizon 2020, a detta del prof. rendeva necessaria la modifica del CP_1 CP_4
e tale asserita necessità veniva da lui evidenziata e formalizzata con le variazioni contenute sempre nella mail del 05.02.2020; che, secondo le indicazioni del professionista, non si sarebbe trattato di un nuovo incarico bensì di una “rivisitazione” delle attività, resasi necessarie per la proroga della scadenza Horizon, anche se lo stesso non aveva spiegato al quale fosse il nesso fra CP_5
scadenza per la presentazione della domanda di adesione al programma Horizon e tale modifica del che, comunque, il prof. aveva inviato la citata mail 5.2.2020, individuato le CP_4 CP_1 modifiche del a lui ritenute necessarie ed esposto il “razionale del percorso operativo” in CP_4 variazione ai precedenti “razionali di intervento” del 16.10.2019 e 18.11.2019; che, sia per l'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 231/2001 che per le attività strumentali all'adesione al bando Horizon, aveva coinvolto i sigg.ri (addetto all'amministrazione CP_1 Persona_2
per entrambi i progetti), , (addetto all'ufficio acquisti e produzione prefabbricati, sempre Persona_3
per entrambi i progetti), (adibito all'ufficio acquisti e produzione divisione bagni, Parte_5
per l'osservanza e l'applicazione delle disposizioni ex D.Lgs. n. 231) e responsabile Parte_6
per l'osservanza del citato D.Lgs. n. 231); che il prof. aveva concluso la mail 5.2.2020 CP_1 fissando il contributo economico al progetto di collaborazione in complessivi € 40.000,00, oltre ad
IVA e spese, richiedendo un iniziale fondo spese di € 10.000,00, oltre ad IVA;
che il Consiglio di
Amministrazione della nella riunione del giorno 25.6.2020 aveva Parte_1 deliberato l'adozione “di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ( ” e, “in CP_4
deroga a quanto previsto deliberato in data 19.7.2019 ove si prevedeva un Organo di Vigilanza
Collegiale”, aveva altresì deliberato di attribuire la vigilanza ad un “Organo Monocratico affidato al
Prof. Dott. ”; che, successivamente la aveva Persona_1 Parte_1
effettuato i pagamenti al prof. per la di lui attività professionale, concernente i sopra citati CP_1 fondi spese, relativi al Progetto per un importo di € 10.000,00, oltre ad IVA ed accessori, CP_4 ed al Progetto Horizon, per un ammontare di € 15.000,00, oltre ad IVA ed accessori, per i quali il professionista aveva emesso nei confronti della società rispettivamente fattura quietanzata n. 35 del
13.7.2020 e fattura quietanzata n. 39 del 11.8.2020; che, con mail 17.1.2021, la aveva Parte_1
chiesto al prof. quale autore dei modelli 231 e come tale apparentemente dotato di una CP_1
maggiore competenza, la disponibilità a ricoprire la carica di Organo di Vigilanza Monocratico ed il prof. aveva risposto testualmente “Ben volentieri… per il e per Voi ci sono CP_1 CP_5 sempre…”; che, con mail 20.1.2021, il sig. sempre in funzione del progetto Persona_2
Horizon 2020, aveva inviato, in allegato, al prof. le “matrici aggiornate (con le tabelle del CP_1
costo del personale) per i costi sostenuti 2016 – 2020 per le società TI Holding – TI
Prefabbricati”, richiedendo “dettagli (con fonte) riguardo la scadenza – proroga del bando”; che, in particolare, il sig. dopo un lungo e impegnativo lavoro di ricerca e verifica, sintetizzava, Per_2
nello schema (chiamato matrice), tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalla Parte_1
e dalla che, secondo il prof. potevano rientrare nella richiesta del Parte_2 CP_1 finanziamento;
che il sig. , invece, aveva interpellato diversi fornitori per l'ottenimento Persona_3
di preventivi per investimenti futuri che il avrebbe potuto realizzare;
che, a seguito CP_5
di ulteriori mail, nel periodo fra il 27 gennaio 2021 ed il febbraio 2021, il prof. aveva CP_1 proposto, con mail 12.2.2021, una “data di incontro” al fine di trattare i seguenti argomenti: - “bando
H2020” (proroga scadenza ed altro) - “insediamento e avvio dell'attività dell'O.d.V. monocratico
(con il primo verbale di insediamento…) ai sensi del D.Lgs 231/2001”; - “valutazione del marchio”;
- “video – call con ; - “primo esito documentale, post definizione formale del Controparte_7
i sensi del D.Lgs. 231/2001, dell'attività di Control Risk Self Assessment (C.R.S.A.), con CP_4
avvenuta prima definizione e compilazione delle schede di mappatura (definizione sostanziale del
e con avvio della compilazione dei reati–presupposto (definizione del/i profilo/i CP_4 criminologico/i del ”; che, durante tale incontro, da tenersi alla presenza del prof. CP_4 CP_1 dell'avv. OL TI, dell'arch. e del sig. gli argomenti da CP_2 Persona_2
trattare avrebbero riguardato la redazione dei bilanci e lo sviluppo dei due progetti (231 e Horizon); che il prof. aveva dichiarato, altresì, che la scadenza del termine per la presentazione del CP_1
progetto e della domanda di adesione al programma Horizon era stata prorogata al 16.2.2021, a causa, a suo dire, della pandemia in corso;
che il giorno 16.02.2021, non avendo avuto dal prof. CP_1 riscontri sull'avvenuta presentazione della relativa domanda, l'arch. legale CP_2
rappresentante della aveva inviato al docente la mail del seguente tenore: Pt_1 Parte_1
“Ho ritrovato un appunto del ns incontro nel quale è riportata la data da te indicataci quale termine di proroga per HH2020: il 16 febbraio 2021 (mai confermata dalle fonti ufficiali comunque). Bene.
Oggi è il 16 febbraio 2021. Non hai risposto alle nostre richieste e messaggi degli ultimi giorni e il mio timore di aver bruciato la scadenza oggi si è concretizzato. Abbiamo perso l'importante opportunità di crescere. Molto bene. Ad oggi nessun obiettivo di aggiornamento e di crescita aziendali è stato raggiunto;
di contro abbiamo sostenuto un enorme dispendio di energie con
CP_ l'impegno costante di , , e nel predisporre documentazione, flussi e Pt_5 Per_2 Pt_6 quant'altro tu chiedessi. Ora non so quando sarai in zona, ma tra la perdita dell'HH2020 e la tua carente redazione dei documenti per la 231 sicurezza, risaputi urgenti per il procedimento in corso
(abbiamo dovuto affidare ad altro consulente il completamento e la revisione con evidenti oneri aggiuntivi!), occorre che rivediamo l'eventuale prosieguo dei lavori… e la contabilità già intercorsa…”; che, con mail 22.2.202, il prof. aveva inviato la sua ultima comunicazione CP_1
alla riguardante la riduzione dei tassi INAIL OT23; che, fra il mese di Parte_1
febbraio ed il mese di marzo 2021, il sig. si era accordato telefonicamente con il Persona_2 prof. per un incontro con quest'ultimo, ma quell'incontro non era avvenuto in quanto il prof. CP_1 non aveva più dato notizie di sé e si era reso irreperibile;
che l'arch. aveva CP_1 CP_2
inviato mail in data 8.3.2021 con la quale sollecitava ulteriori notizie a fronte del silenzio del professionista, ma non aveva ricevuto alcunché; che il sig. in mail in data Persona_2
26.3.2021, anch'essa destinata al prof. aveva rinnovato l'invito a prendere urgente contatto CP_1
con la società che era rimasta ancora senza alcun riscontro;
che, il sig. aveva Persona_2 inviato ulteriore mail in data 7.4.2021 al prof. del seguente contenuto: “… ho avuto CP_1 personalmente conferma dall'università e da un tuo cliente che con loro hai rapporti continui e recenti da cui la conferma che non hai problemi di salute (di cui eravamo preoccupati). Continuo a non capire l'atteggiamento nei miei confronti, nei confronti delle ditte del gruppo e Pt_1 soprattutto nei confronti della famiglia e aveva rinnovato l'invito a prendere contatti “per Pt_1 evitare spiacevoli conseguenze in virtù degli impegni presi…”; che, il giorno successivo, il sig. aveva inviato al professionista altra mail con la quale aveva convocato il professionista per Per_2
“martedì 13/4 ore 9,30 presso il mio ufficio in Medole per riunione chiusura bilanci 2020” in alternativa chiedendo la “disponibilità in video – call…”, ma neppure tale invito aveva alcun riscontro;
che, pertanto, il si era rivolto al legale, il quale aveva inviato al prof. CP_5
a ben quattro diversi indirizzi, una lettera raccomandata a.r., al fine di Controparte_1 sollecitare un incontro, ma il convenuto non aveva più dato notizie di sé, omettendo qualsivoglia riscontro ai solleciti;
che anche la mail
3.6.2021 del legale delle attrici non aveva alcun seguito, nonostante fosse stata prospettata al professionista la possibilità di una azione legale;
che il comportamento omissivo del prof. aveva causato, sia alla che CP_1 Parte_1
alla Holding ingenti danni ed in particolare: A) danno emergente per omissioni, negligenza ed imperizia nella attività di collaborazione e/o assistenza nella predisposizione del nuovo M.O.G.C., consistente nelle spettanze del professionista cui la società si vedeva costretta a rivolgersi, stante la non collaborazione del prof. per l'importo di € 4.784,00 oltre iva, dell'avv. Rinaldo Sandri;
CP_1
B) danno emergente per omissioni, negligenza ed imperizia nella attività di collaborazione e/o assistenza nella revisione e nell'aggiornamento del M.O.G.C., consistente nei costi da corrispondere all'impresa, , alla quale si rivolgeva la al fine di Controparte_9 Parte_1 ottenere assistenza professionale nella revisione con una spesa di € 15.000,00 oltre ad IVA ed accessori, come da proposta di assistenza e collaborazione professionale, nonché da fatture di acconto;
C) danno emergente, corrispondente al costo di lavoro per le attività richieste dal prof.
e svolte dai collaboratori e finalizzate alla predisposizione di schemi riassuntivi di costi CP_1
sostenuti da e per la predisposizione dei modelli di cui alla L. Parte_1 Parte_2
n. 231/2001, corrispondente al costo del lavoro svolto da n. 4 dipendenti e dagli amministratori delle
Società nell'arco dei due anni 2019-2020 e quantificato, allo stato, in euro 254.000,00 salvo miglior determinazione;
D) danno all'immagine quantificato in via equitativa in euro 50.000,00. Parte attrice concludeva nei termini in epigrafe indicati.
All'udienza di comparizione del 19.4.2022, rilevato che il convenuto non si era costituito in giudizio nonostante la regolarità della notificazione, ne veniva dichiarata la contumacia. Accolte parzialmente le istanze istruttorie di parte attrice, alle udienze 6.6.2023 e 10.10.2023 venivano sentiti i testi indicati dalle società. Veniva quindi fissata udienza di precisazione delle conclusioni al 17.9.2024 e, sulla nota scritta depositata dalle attrici con cui le stesse ribadivano le proprie richieste, la causa era trattenuta in decisione con concessione di termine per il deposito di comparsa conclusionale.
La domanda è parzialmente fondata.
Sono agli atti i documenti da cui risulta l'incarico professionale conferito al convenuto dalle società.
E' noto che il rapporto d'opera professionale presuppone che al prestatore sia conferito un incarico e, in ossequio al principio di liberta della forma, il cliente può avvalersi di qualunque mezzo tecnico- giuridico per manifestare all'esterno la propria volontà negoziale di concludere il contratto, potendo il giudice, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza, ammettere l'interessato a provare, anche con testimoni, sia il contratto che il suo contenuto. (Cass.
Civ. n. 4705/2011; Tribunale Pavia, 25.9.2023 n. 1149). Per quanto rileva nel caso di specie, emerge dagli atti che, nel mese di giugno 2019, il prof. CP_1
già consulente delle attrici dal 2015, durante uno degli incontri che si svolgevano presso la sede dell'azienda in Medole, ha offerto la propria disponibilità a svolgere tutte le attività professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale finalizzata alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del e che, in ragione dell'incarico conferitogli, il CP_4
Consiglio di Amministrazione della nella riunione del giorno 12.7.2019, Parte_1 ha deliberato di “proseguire nell'analisi per la formalizzazione ed implementazione del CP_4
sotto la supervisione e la responsabilità scientifico – professionale del Prof. Dott. Persona_1
” (doc. n. 3 di parte attrice) Terminato l'iter di preparazione per la formalizzazione e
[...]
l'implementazione del il Consiglio di Amministrazione della CP_4 Parte_1
nella seduta del giorno 4.2.2020, ha deliberato di approvare il Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ( , redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001. Sempre nel mese CP_4
di febbraio 2020, il prof. in occasione di uno degli incontri avvenuti a Medole, ha proposto CP_1
alla nell'interesse della stessa e della di aderire Parte_1 Parte_2
al programma cosiddetto Horizon 2020 (programma che aveva per oggetto un finanziamento a fondo perduto con rimborso delle spese già sostenute per gli interventi eseguiti, sia il finanziamento dei costi da sostenere in ragione dei preventivi che si sarebbero dovuti presentare con la domanda), al fine di ottenere finanziamenti europei per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo 2016 –
2020, offrendosi il convenuto di predisporre le relative domande di partecipazione per
[...]
e per . Deducono le attrici che tale finanziamento consisteva, Parte_1 Parte_2
sostanzialmente, nel rimborso di tutte le spese effettuate dal 2016 al 2020 nel settore della ricerca e dell'innovazione tecnologica e che tale rimborso sarebbe stato pari al 100%. L'incarico è stato affidato verbalmente al docente e da lui accettato per essere quindi trasposto nell'impegno di cui al
“razionale di intervento operativo” del 05.02.2020 (doc. n. 9 di parte attrice). Anche con riferimento a quest'ulteriore incarico, dai documenti versati agli atti risulta che il Consiglio di Amministrazione della nella riunione del giorno 25.6.2020, ha deliberato l'adozione “di Parte_1
un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (M.O.G.C.)” ed, “in deroga a quanto previsto deliberato in data 19.7.2019 ove si prevedeva un Organo di Vigilanza Collegiale”, ha deliberato altresì di attribuire la vigilanza ad un “Organo Monocratico affidato al Prof. Dott. Persona_1
”.
[...]
Il conferimento degli incarichi trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali. Sentito all'udienza del 6.6.2023, sui capitoli ammessi di cui alla memoria n. 2) ex art. 183 comma VI c.p.c. di parte attrice, dipendente della dal 2018, responsabile Persona_2 Parte_2
amministrativo e finanziario della e di tutto il gruppo ha confermato: che, nel mese Pt_2 Pt_1 di giugno 2019, il prof. si era impegnato a svolgere in prima persona tutte le attività CP_1
professionali di supervisione, assistenza e consulenza scientifica e professionale, finalizzate alla predisposizione, alla adozione ed all'implementazione del e, nell'occasione, le società CP_4 attrici avevano conferito l'incarico in questione ed era stato pattuito un compenso;
che, nel febbraio
2020, le incombenze inerenti alla presentazione del progetto e all'adesione al bando relativo al predetto finanziamento di cui al programma Horizon 2020, unitamente alla redazione ed al deposito delle domande di partecipazione al bando stesso, venivano affidate dalle attrici al prof. il CP_1
quale si impegnava espressamente a compiere tutte le prestazioni e la documentazione richieste nonché a depositare la domanda di partecipazione al bando medesimo;
che, in tale ultima occasione, il prof. aveva riferito ai legali rappresentanti di CP_1 Parte_4
, alla presenza dell'avv. OL TI e del sig. come, per l'adesione
[...] Persona_2
al progetto di finanziamento Horizon 2020, dovessero essere effettuate modifiche al Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo – e, quindi, e CP_4 Parte_1 [...]
tramite i rispettivi legali rappresentanti e l'avv. OL TI, avevano conferito Parte_2
l'incarico al prof. che lo aveva accettato, dando la propria disponibilità a seguire CP_1
personalmente la presentazione della domanda e dei relativi documenti nei tempi previsti dal bando.
Il teste ha confermato che la aveva chiesto al prof. la disponibilità a ricoprire Parte_1 CP_1
la carica di Organo di Vigilanza Monocratico ed il prof. aveva risposto affermativamente e CP_1 per iscritto e si era impegnato a farlo, Sentito sui capitolo 31) della memoria (“vero che le Società accettavano tale incontro e il prof. riferiva telefonicamente all'avv. OL TI nonché CP_1 all'arch. ed al sig. che la scadenza del termine per la CP_2 Persona_2
presentazione del progetto e della domanda di adesione al programma Horizon era stata prorogata al 16.2.2021 a causa della pandemia in corso”), il teste ha dichiarato: “Capitolo 31) è stato tutto riferito sempre solo telefonicamente e verbalmente;
non ci sono riscontri documentali, confermo”.
Tutte le dette circostanze sono state confermate da altro testimone, TI OL, che ha precisato di far parte del consiglio di amministrazione di entrambe le società a partire dagli anni '90, di avere conosciuto il prof. collaboratore esterno dal 2016 con compiti di ausilio al responsabile CP_1
amministrativo, geom. poi sostituito dal dott. presente presso la sede della società CP_10 Per_2
a Medole quasi una volta a settimana. In particolare, sentita sul Capitolo 14) della memoria (“vero che, sempre nel mese di febbraio 2020, il prof. nell'incontro avvenuto a Medole, proponeva CP_1 all'arch. e all'avv. OL TI, nonché al sig. di far aderire CP_2 Persona_2
e al programma cosiddetto “Horizon 2020”, per Parte_1 Parte_2
ottenere finanziamenti europei a fondo perduto per investimenti in ricerca ed innovazione nel periodo
2016 – 2020, impegnandosi a predisporre le domande di partecipazione e tutta la documentazione per entrambe le società”) ha confermato la circostanza nei seguenti termini: “ confermo la circostanza per il bando Horizon è lui che ha avanzato la proposta, si trattava di un bando per un finanziamento
a fondo perduto;
si era impegnato a predisporre le domande e la documentazione;
confermo, era febbraio 2020 circa”.
Documentati sono i pagamenti che, successivamente, la ha effettuato al Parte_1
prof. er la di lui attività professionale in questione, sia con riferimento al Progetto CP_1 CP_4
che riguardo al Progetto Horizon: pagamenti in relazione ai quali il professionista ha emesso nei confronti della società quietanze di pagamento;
infine, è provato che con mail 17.1.2021 (doc. n.
14), la ha chiesto al prof. la disponibilità a ricoprire la carica di Organo di Parte_1 CP_1
Vigilanza Monocratico ed il prof. ha accettato anche tale incarico. CP_1
In primo luogo, le attrici allegano il mancato rispetto del termine essenziale del 16.2.2021 per l'esecuzione della prestazione e chiedono che, per l'effetto, sia accertata e dichiarata la risoluzione.
Va detto al riguardo che, secondo l'orientamento costante e consolidato della Suprema Corte, il termine per l'adempimento può essere ritenuto essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cod. civ., solo quando, all'esito di indagine riservata al giudice di merito, da condursi alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti e, soprattutto, della natura e dell'oggetto del contratto, risulti, inequivocabilmente, la volontà delle parti di ritenere perduta l'utilità economica del contratto con l'inutile decorso del termine medesimo. Tale volontà non può desumersi soltanto dall'uso di espressioni quali «entro e non oltre» e simili, né da una generica necessità prospettata durante le trattative quando non risulti dall'oggetto del negozio o da specifiche indicazioni delle parti che queste hanno inteso considerare perduta l'utilità prefissasi nel caso di conclusione del negozio stesso oltre la data considerata (tra le molte, Cass. 17/04/2002, n. 5509; Cass. 17/03/2005, n. 5759; Cass.
06/12/2007, n. 25549; Cass. 15/07/2016, n. 14426). Nel caso di specie, non vi è scritto alcuno da cui risulti il termine per l'esecuzione della prestazione del professionista fissato al 16.2.2021, le comunicazioni relative a detta data essendo state esclusivamente verbali;
inoltre, risulta che la detta scadenza sarebbe stata oggetto di precedente proroga secondo quanto riferito verbalmente dallo stesso convenuto;
altro non emergendo dagli atti, la scadenza in questione, già prorogata secondo quanto prospettato, non appare esattamente precisata e risulta determinata approssimativamente solo per indicazione comunicata verbalmente dal professionista: elementi, tutti, che la rendono inconciliabile con la natura essenziale del termine (Cass. n. 3823/1983; n. 5621/1979). Parte attrice allega, inoltre, che, dopo la detta scadenza, più volte si è cercato di contattare inutilmente il professionista anche per sollecitare l'adempimento di ulteriori compiti allo stesso affidati nell'ambito di un rapporto di collaborazione che proseguiva da anni (il giorno 8.4.2021, “il sig. inviava al professionista Per_2
altra mail (doc. n. 24), con la quale il primo convocava il secondo per “martedì 13/4 ore 9,30 presso il mio ufficio in Medole per riunione chiusura bilanci 2020” o, in alternativa, si chiedeva la
“disponibilità in video – call…””). Non risulta, pertanto, l'inequivocabile la volontà delle parti di attribuire al detto termine del 16.2.2021 valenza essenziale. Ne consegue che la domanda di risoluzione per mancato rispetto di termine essenziale ex art. 1457 c.c. non può essere accolta.
Le attrici, comunque, lamentano il grave inadempimento del convenuto, dal momento che il professionista non avrebbe eseguito l'attività di consulenza, supervisione ed assistenza per l'aggiornamento del costringendo a rivolgersi, dapprima, ad altro CP_4 Parte_1
consulente per la predisposizione del Sistema di Gestione Sicurezza ed, in seguito, ad altra società, per il completamento e/o la rielaborazione dei modelli e delle procedure operative ex L. n. 231/2001; ancora, il professionista non avrebbe eseguito attività di consulenza, supervisione ed assistenza per la preparazione e redazione delle domande di partecipazione al bando di finanziamento Horizon 2020, mentre il lavoro preteso dai dipendenti veniva effettuato e si concludeva con gli elaborati Pt_1
schemi di costi e preventivi.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Se. III, 15 gennaio
2001, n. 499), “in tema di responsabilità professionale la relazione tra gli artt. 1176 e 2236 cod. civ.
è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, cosicché vale come regola generale quella della diligenza del buon professionista (art. 1176, comma secondo) con riguardo alla natura dell'attività prestata, mentre quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà opera la successiva norma dell'art. 2236 cod. civ., delimitando la responsabilità professionale al dolo o alla colpa grave”. Tale regola non trova applicazione ai danni ricollegabili a negligenza ed imprudenza, ma resta circoscritta ai casi di imperizia, per l'appunto ricollegabili alla particolare difficoltà di problemi tecnici che l'attività professionale, in concreto, renda necessario affrontare (Cass. civ., Sez. III, 1 agosto 1996, n. 6937). Grava sul committente l'onere di provare l'erroneità o l'inadeguatezza della prestazione professionale ricevuta, il danno ed il nesso di causalità tra la prima ed il secondo, incombendo al professionista l'onere di dimostrarne l'adeguatezza, ovvero che l'imperfetta esecuzione della prestazione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore (cfr.: Cass. civ., sez. II, 24 novembre 2003, n. 17871. Come ritenuto da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 31 luglio 2006, n. 17306), “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione intellettuale, grava sul professionista la dimostrazione dell'adempimento o dell'esatto adempimento della prestazione, sia sotto il profilo dell'obbligo di diligenza e perizia, sia della conformità quantitativa o qualitativa dei risultati che ne sono derivati, mentre sono a carico del committente l'onere di allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento e la dimostrazione del pregiudizio subito ed il nesso causale tra tale pregiudizio e
l'attività del professionista” (Cass. civ., n. 17306/2006; n. 7410/2017). Nel caso di specie, il convenuto, rimanendo contumace, ha rinunciato a qualsivoglia difesa. Se ne deve desumere che, ferma la sussistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale comprovato dalle rese dichiarazioni testimoniali e dalla documentazione versata agli atti dalle attrici,
a fronte dell'allegazione dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento, il professionista non ha assolto all'onere di provare, né l'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile, né l'esatto adempimento della prestazione stessa.
Stante la dedotta gravità dell'inadempimento indicata nella mancata presentazione della domanda nei termini previsti, in assenza di rilievi al riguardo da parte del convenuto, deve ritenersi che ben è configurabile la non scarsa importanza delle mancanze attribuite al professionista, con la conseguente necessità di dichiarare risolti i contratti che vincolavano le parti. Del resto, avuto riguardo al contenuto degli incarichi allegati dalle attrici, emerge che il convenuto è venuto meno alle obbligazioni fondamentali dei contratti, non dando esecuzione all'impegno espressamente assunto di predisporre la documentazione necessaria per portarli a termine. Va rammentato sul punto che, in tema di risoluzione contrattuale per inadempimento, la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 c.c., della non scarsa importanza dell'inadempimento deve ritenersi implicita, ove l'inadempimento stesso si sia verificato, come nel caso di specie, con riguardo alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto (Sez. 1, Sentenza n. 22521 del 28/10/2011; Sez. 2, Sentenza n.
17328 del 17/08/2011; Sez. 3, Sentenza n. 1227 del 23/01/2006).
Il venir meno con effetto retroattivo della causa del vincolo contrattuale non può che portare all'accoglimento della domanda delle attrici di restituzione delle somme versate in ragione degli incarichi conferiti e non portati a termine dal convenuto, pagamenti che risultano documentalmente provati con le fatture quietanzate. Si osserva al riguardo che, secondo quanto condivisibilmente statuito dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 28838/2024), ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., alla risoluzione del contratto consegue sia un effetto liberatorio, per le obbligazioni che ancora debbono essere eseguite, sia un effetto restitutorio, per quelle che siano, invece, già state oggetto di esecuzione ed in relazione alle quali sorge, per l'accipiens, il dovere di restituzione, anche se le prestazioni risultino ricevute dal contraente non inadempiente. Se tale obbligo restitutorio ha per oggetto somme di denaro, il ricevente è tenuto a restituirle maggiorate degli interessi calcolati dal giorno della domanda di risoluzione e non da quello in cui la prestazione pecuniaria venne eseguita dall'altro contraente (Cass., n. 6911/2018; Cass., n.18518/2004). Ne consegue che, in accoglimento della relativa domanda delle attrici, il convenuto va condannato al pagamento della somma di €
26.000,00 oltre interessi dalla domanda di risoluzione al saldo.
Ciò detto, le attrici chiedono il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento del convenuto. Occorre premettere che, come noto, il risarcimento del danno non consegue sempre ed automaticamente alla risoluzione, ma deve essere sempre provato e l'onere della prova incombe sulla parte adempiente che il risarcimento pretenda di ottenere. Ed invero, posto che i criteri da applicare per la determinazione del danno sono quelli di cui all'art. 1223 cod. civ., sono risarcibili i danni conseguenza diretta e immediata della condotta denunciata e il danno può essere liquidato se la parte che si assume danneggiata fornisce la prova della sua effettiva esistenza (cfr.: Cass. civ., Sez. II, 30 luglio 1999, n. 8278). Ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno dovuto all'inadempimento deve comprendere sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno
(lucro cessante), in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. Quindi, per il sorgere del diritto al ristoro dei danni ed alla reintegrazione patrimoniale, in tema di responsabilità civile da inadempimento di contratto, non è sufficiente la prova dell'inadempimento del debitore, ma deve esser provato il pregiudizio effettivo e reale incidente nella sfera patrimoniale del contraente danneggiato e la sua entità (Cass. civ., Sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24632, in motivazione, che richiama Cass., 5 marzo 1973, n. 608).
Orbene, quanto alla richiesta di risarcimento del danno emergente individuato nelle somme che le attrici hanno dovuto versare per la predisposizione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo – si ritiene che il pagamento delle somme per il conferimento dei nuovi CP_4
incarichi professionali, di natura e contenuto sovrapponibili a quelli conferiti al prof si sia CP_1
imposto alle società come inevitabile e diretta conseguenza degli inadempimenti del convenuto. Il danno è stato dimostrato in giudizio a mezzo di produzione documentale e prove orali. Sentiti sui capitoli 39 e 40 della memoria n. 2) ex art. 183 comma VI, ( “39) vero che, stante il mancato intervento del prof. nella predisposizione di un nuovo Modello di Organizzazione, Gestione CP_1
e Controllo – la si rivolgeva all'avv. Rinaldo Sandri, per le CP_4 Parte_1 cui prestazioni, consistenti nell'assistenza per la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.) lo stesso emetteva fattura n. 27/2021, per un importo complessivo di € 4.784,00 oltre a IVA, pagato dalla predetta società all'avv. Sandri mediante bonifico doc. n. 27, prodotto in atti e rammostrata al teste;
40) vero che, stante il mancato intervento del prof. nella CP_1
predisposizione di un aggiornato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – nel CP_4
mese di giugno 2021, come da proposta di assistenza e collaborazione professionale prodotta in atti
(doc. n. 28) e rammostrata al teste, la si rivolgeva alla Parte_1 CP_11
per le cui prestazioni quest'ultima emetteva le fatture n. 22/21 del 30.6.2021, n. 26/21
[...]
del 30.7.2021, n. 30/21 del 30.9.2021 e n. 39/21 del 29.12.2021 di complessivi euro 15.000,00 oltre ad iva, tutte saldate con bonifico come da documenti n. 29, 29 bis, 41 e 42 prodotte in atti e rammostrate al teste”), il teste ha dichiarato: “ Sul Capitolo 40) confermo la circostanza, Per_2 abbiano dovuto rivedere completamente il lavoro già fatto;
questo sempre per quanto riguarda il
MOGC; Sul Capitolo 41) confermo la circostanza, come ho detto”; del pari, la teste OL
TI ha dichiarato: “Sul capitolo 39) confermo la circostanza, con riferimento alla predisposizione dei modello MOG avevamo necessità, specie per la sicurezza dovevamo essere coperti e il consulente lo sapeva;
ci siamo rivolti all'avv. Sandri che conoscevo;
ho parlato CP_1 con lui;
si era dovuto rifare sostanzialmente l'attività svolta da perché, secondo quanto CP_1 dall'avv. Sandri riferito, come era stata predisposta la documentazione, non andava bene;
Sul capitolo 40) confermo la circostanza, anche quelli della sono dovuti intervenire e Controparte_11 hanno riferito che l'attività precedentemente svolta non andava bene”. Per tale voce di danno, la domanda delle attrici va pertanto accolta e il convenuto va condannato a versare alle attrici la somma di € 19.784,00. Su tale somma dovuta a titolo di risarcimento per illecito contrattuale, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli (Cass. ordinanza n. 37798/2022).
Parte attrice allega ulteriori danni che individua nel costo del lavoro (impiego di n. 4 dipendenti e amministratori nel periodo 2019-2020) per la predisposizione della documentazione richiesta dal prof. (€ 254.000,00) nonché nell'importo di € 25.000,00 a titolo di risarcimento del danno CP_1 all'immagine “o della diverse, minori o maggiori, sommehe il Giudice riterrà di dover quantificare, eventualmente anche in via quantitativa, il tutto con interessi legali”, di cui si domanda il pagamento in favore di ciascuna delle società attrici.
Ritiene il Tribunale che, quanto a tali ulteriori danni lamentati, parte attrice non abbia adeguatamente assolto agli oneri di prova che sulla stessa incombevano. In particolare, non risulta che il lavoro svolto dai dipendenti che sarebbero stati distolti da altre mansioni per prestare la propria attività in funzione dei progetti che dovevano essere portati a termine dal convenuto, possa avere determinato un pregiudizio per le società, se si tiene conto del contenuto delle prestazioni eseguite dai lavoratori e della loro intrinseca utilità per la società. Neppure allegata è la circostanza che i risultati del detto lavoro non siano stati oggetto di impiego per l'attività successivamente svolta dagli altri professionisti incaricati di svolgere prestazioni del tutto analoghe a quelle che avrebbe dovuto portare a termine
. Non dimostrata la totale inutilità del detto lavoro, non può ritenersi provato il Controparte_1
pregiudizio lamentato. Si osserva come le prestazioni richieste dal professionista ai dipendenti della siano indicate nei molteplici colloqui avvenuto nel corso degli anni volti ad in individuare i Pt_1 possibili rischi esistenti per prevenire la verificazione di reati e/o per limitarne gli effetti, colloqui che hanno avuto luogo con dipendenti i quali, “in ragione dei propri ruoli e competenze”, avrebbero dovuto individuare le cd. “aree di rischio”, riassunte in alcuni schemi voluti dal convenuto;
va detto che la stessa attività diretta alla formalizzazione ed implementazione del M.O.G.C., (per la quale si assume siano stati impiegati n. 3 dipendenti della ossia i sig.ri Parte_1 Pt_6
, nonché un dipendente della , sig. , è stata Per_3 Pt_5 Parte_2 Per_2 successivamente svolta dagli alti professionisti incaricati in luogo del convenuto sia dell'assistenza per la “redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.L.)” che della
“predisposizione di un aggiornato Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – M.O.G.C.”, non essendovi ragione di escludere che l'attività svolta dai dipendenti sotto la direzione del prof.
sia stata comunque necessaria per le società attrici e dalla stessa proficuamente impiegata CP_1
anche in relazione agli incarichi professionali successivamente conferiti, aventi contenuto e finalità del tutto analoghi. A quanto esposto deve aggiungersi che l'adibizione dei dipendenti a queste mansioni sotto la direzione di non può che essere avvenuta su scelta e Testimone_2 disposizione del datore di lavoro, nell'interesse delle società e nella prospettiva della realizzazione di un loro preciso interesse. Se ne deve desumere che non solo non vi è prova del rapporto di conseguenzialità diretta ed immediata tra il danno nello specifico lamentato e la condotta omissiva attribuita al convenuto, ma neppure può ritenersi dimostrato lo stesso rapporto di causalità materiale tra il danno stesso e la condotta. Ancora deve rimarcarsi come del tutto indeterminato sia il quantum del risarcimento per questa voce preteso, solo se si considera come le ore lavorative indicate, nei prospetti allegati per ciascun dipendente coinvolto, fanno riferimento indifferentemente agli anni
2019-2020, laddove l'incarco conferito al convenuto per gestire la pratica non è CP_12
anteriore al febbraio 2020. Per tale voce di danno, pertanto, la domanda delle attrici non può essere accolta.
Solo genericamente allegato e non dimostrato è il danno all'immagine che le attrici assumono di aver subito “per il mancato conseguimento dell'obiettivo di innovazione tecnologica”. Come noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento ma pur sempre un danno- conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa (Cass., sez. U, 11/11/2008, n. 26972; Cass., sez.
3, 08/10/2007, n. 20987; Cass., sez. 3, 13/05/2011, n. 10527; Cass., sez. 3, 21/06/2011, n. 13614;
Cass., sez. 1, 14/05/2012, n. 7471). Per insegnamento costante della Corte di Cassazione, la valutazione equitativa presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza ontologica (Cass. 19/12/2011, n. 27447), cioè che «la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata» (Cass. 04/04/2017, n. 8662). Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione del danno richiesto (Cass. 04/08/2017, n. 19447), la valutazione equitativa non potendo assumere valenza surrogatoria della prova del danno, né potendo pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita, che ne sta alla base, e il danno (Cass. 27/04/2017, n. 10393). Ne consegue che anche le domande delle due società volte a conseguire il risarcimento del detto danno non patrimoniale non possono trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate per ciascuna delle società attrici, in virtù del D.M. Giustizia 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147/2022, considerato il valore effettivo della controversia, nella misura di € 6.164,00 per onorario, di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede: accertato il grave inadempimento del convenuto , dichiara risolti i contratti di Controparte_1
opera professionale conclusi tra le attrici e Parte_1 Parte_2
e il convenuto;
[...] Controparte_1
condanna a restituire a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma l'importo di € 26.000,00, con interessi legali dal giorno della domanda
[...]
giudiziale al saldo;
condanna a pagare a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
la somma di € 19.784,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre a rivalutazione monetaria
[...]
e interessi compensativi dalla data dell'evento dannoso ed interessi legali sul capitale rivalutato dalla data della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
rigetta ogni altra domanda di parte attrice;
condanna a rifondere a e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite, spese che liquida, in favore di ciascuna delle società attrici, nella misura
[...] di € 6.164,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge.
Mantova, 24.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni