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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/05/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 2547 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.POTENZA SIMONA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero CP_ dell'indebito operato dall' con comunicazione del 10.8.2022 nella quale si chiedeva la restituzione della somma di €.2.931,60 indebitamente riscossa a titolo di integrazione al trattamento al minimo sulla
Pensione IO ART 34033424 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.8.2022, a causa del superamento dei limiti reddituali.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità del debito e chiede dichiararsi l'infondatezza della richiesta con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
Dagli atti emerge che il sig. nell'anno 2019 aveva conseguito redditi da partecipazione Pt_1
CP_ societaria per €.18.558,00, per complessivi €.26.138,00, ma non lo aveva dichiarato all' sebbene tenuto alle comunicazioni annuali. CP_ Tale indebito, quindi, non è dipeso da errore dell' ma dall'omissione del pensionato su cui grava l'onere di collaborazione.
Come evidenziato dall' l'indebito sussiste ed è del tutto ripetibile in quanto rientrante nei CP_1 parametri di cui all'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260,
L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto IN CASO DI ERRORE DELL' – CP_1
CHE QUI NON SI È VERIFICATO- e si esclude comunque nell'ipotesi di OMESSA
DICHIARAZIONE DI FATTI INCIDENTI SUL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
l'articolo 35, comma 10 bis del D.lgs. n.207/2008 dispone che i “i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
[...] che erogano la prestazione”. CP_2
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La normativa di riferimento, quindi, prevede una DECADENZA dalla prestazione come
CONSEGUENZA diretta dell'omessa comunicazione, anno per anno, dei dati reddituali - positivi o negativi che siano (quindi anche nell'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate) - da parte dell'interessato, sui cui grava un preciso obbligo, a prescindere dalla preventiva CP_ richiesta dell'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1700,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 25/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta , pronuncia,
, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 2547 /2023 vertente tra:
, rappr. e dif. dall' avv.POTENZA SIMONA presso il cui studio in Napoli è Parte_1 elettivamente dom.to, giusta mandato a margine del ricorso ricorrente e
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti MOSCARIELLO CP_1
CARMEN elettivamente domiciliata in Napoli
Convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recupero CP_ dell'indebito operato dall' con comunicazione del 10.8.2022 nella quale si chiedeva la restituzione della somma di €.2.931,60 indebitamente riscossa a titolo di integrazione al trattamento al minimo sulla
Pensione IO ART 34033424 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.8.2022, a causa del superamento dei limiti reddituali.
Eccepisce l'illegittimità del provvedimento per irrecuperabilità del debito e chiede dichiararsi l'infondatezza della richiesta con vittoria di spese.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso CP_1
Dagli atti emerge che il sig. nell'anno 2019 aveva conseguito redditi da partecipazione Pt_1
CP_ societaria per €.18.558,00, per complessivi €.26.138,00, ma non lo aveva dichiarato all' sebbene tenuto alle comunicazioni annuali. CP_ Tale indebito, quindi, non è dipeso da errore dell' ma dall'omissione del pensionato su cui grava l'onere di collaborazione.
Come evidenziato dall' l'indebito sussiste ed è del tutto ripetibile in quanto rientrante nei CP_1 parametri di cui all'art.52 comma 2 della legge 88/1989 letto secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art.13 della L.412/1991, che così prevede: “Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.”
Infatti, la sanatoria prevista da tali norme si applica, ai sensi dell'articolo 1, comma 260,
L.662/1996 e dell'articolo 38, comma 7, L.442/2001, soltanto IN CASO DI ERRORE DELL' – CP_1
CHE QUI NON SI È VERIFICATO- e si esclude comunque nell'ipotesi di OMESSA
DICHIARAZIONE DI FATTI INCIDENTI SUL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE.
l'articolo 35, comma 10 bis del D.lgs. n.207/2008 dispone che i “i titolari di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli
[...] che erogano la prestazione”. CP_2
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La normativa di riferimento, quindi, prevede una DECADENZA dalla prestazione come
CONSEGUENZA diretta dell'omessa comunicazione, anno per anno, dei dati reddituali - positivi o negativi che siano (quindi anche nell'ipotesi di omessa dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle
Entrate) - da parte dell'interessato, sui cui grava un preciso obbligo, a prescindere dalla preventiva CP_ richiesta dell'
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
PQM
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1700,00 oltre iva e cpa come per legge
Napoli, 25/05/2025 Il Giudice
(dott.ssa Simona D'Auria)