Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 09/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott. Alessandro Petronzi Giudice
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1822/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANTONELLA ATTUBATO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata negli STATI UNITI D'AMERICA Controparte_1 C.F._2
il 09/06/1969, con il patrocinio dell'avv. PIETRO BASSI, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 12.3.2025
Per : Parte_1
Nel merito:
- rigettare la domanda di addebito avanzata dalla Sig.ra nei confronti del Controparte_1
coniuge Sig. perché totalmente infondata in fatto ed in diritto Parte_1
- nulla a provvedere in merito alla assegnazione della casa coniugale, di proprietà del marito, in assenza di figli minori e/o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti
- nulla a provvedere con specifico riferimento alla richiesta di assegno al mantenimento a carico del marito ed in favore della moglie
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
Per (note dell'8.1.2023): Controparte_1
1. Autorizzi sin da ora i due coniugi a vivere separati;
2. Disporre a carico del sig. un assegno di mantenimento in favore della Parte_1
sig.ra non inferiore ad euro 1.500,00=, da versarsi sul conto corrente della Controparte_1
signora entro e non oltre il giorno 12 di ogni mese;
3. Disporre in favore della sig.ra il diritto di abitazione e residenza nella casa Controparte_1
sita in via Meucci n. 22 di 22100 Como;
4. In ogni caso concedere i termini ex art. 183 c.p.c., nei modi e tempi che l'adito Giudice riterrà di assegnare.
Nella denegata, e quindi in subordine: in ogni caso, il sottoscritto difensore insiste per l'accoglimento delle richieste come svolte con i punti
1), 2) e con l'assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., per dare modo di dimostrare la fondatezza delle richieste di cui alle memorie difensive della sig.ra , nonché con le richieste Controparte_1
anche svolte nelle udienze già effettuate e come da verbali di udienza, ma ove il Giudice non ritenga di accogliere la richiesta di cui al su indicato punto 3), conceda comunque un lungo termine, non inferiore a mesi 6, affinché la sig.ra possa occupare la casa di via Meucci 22 Controparte_1
di 22100 Como per consentirle di trovare una abitazione ove possa poi trasferirsi, in quanto, essendo cittadina Statunitense, non ha alcun parente né persona che possa ospitarla, disponendo che il sig. effettui i pagamenti dell'affitto dell'abitazione ove la sig.ra Parte_1 Controparte_1
andrà a trasferirsi.
[...]
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
DANIMARCA il 24.5.2018, atto trascritto nei registri di matrimonio del Comune di Como (atto n. 257, part II, serie C, anno 2018).
2. Dal matrimonio non nascevano figli.
3. Con ricorso depositato il 16.5.2022 chiedeva la separazione Parte_1
giudiziale ex art. 151 comma 1° c.c., l'assegnazione a sé della casa coniugale, nonché la determinazione in € 1.200 del contributo mensile da porsi a proprio carico per il mantenimento della moglie o, in alternativa, il versamento in favore di quest'ultima di un contributo una tantum di € 40.000, con assegnazione alla resistente dei cavalli dalla stessa acquistati.
4. Con memoria difensiva depositata il 10.10.2022 si costituiva in giudizio Controparte_1
che aderiva alla domanda sullo status e domandava l'addebito della separazione al marito;
[...]
chiedeva altresì il riconoscimento di un assegno di mantenimento in proprio favore nella misura di € 6.000 mensili o, in via subordinata, un importo una tantum di € 300.000.
5. All'udienza presidenziale del 25.10.2022 veniva sentito il solo ricorrente, il quale meglio illustrava la propria situazione personale e familiare, anche sotto il profilo economico;
la causa veniva rinviata al 6.12.2022 per l'audizione della resistente alla presenza di un interprete in lingua inglese.
6. In quella sede veniva sentita la ma la causa veniva ulteriormente rinviata al 10.1.2023 per CP_1
consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore, vista l'avvenuta rinuncia al mandato di quello esistente.
7. Il 4.1.2023 la si costituiva con un nuovo difensore che, con note scritte dell'8.1.2023, CP_1
chiedeva la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 1.500 mensili, oltre al diritto di abitazione e residenza nella casa familiare.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.1.2023, trattata in forma scritta, con ordinanza del 16.1.2023 il Presidente adottava i provvedimenti provvisori: autorizzava i coniugi a vivere separati e poneva a carico del marito il contributo di mantenimento mensile per la moglie nella misura di € 2.300 mensili non essendovi alcun margine per disporre l'assegnazione della casa familiare in favore della resistente in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
9. All'udienza del 7.6.2023, innanzi al Giudice Istruttore, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e la causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza parziale sullo status, come da richiesta dei procuratori delle parti. 10. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 694/2023, emessa in data 9.6.2023 e pubblicata il 16.6.2023, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse.
11. All'udienza dell'8.11.2023 il difensore della resistente dava atto dell'irreperibilità della propria assistita;
il Giudice disponeva l'esibizione di tutta la documentazione economica delle parti, fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni per il 18.12.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
12. Il solo ricorrente precisava le conclusioni con note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del 18.12.2024; la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale come la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia. Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della
Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 694/2023 emessa dal Tribunale di Como in data 9.6.2023 e pubblicata il 16.6.2023.
c) SULLA DOMANDA DI ADDEBITO
Quanto alla domanda di addebito della separazione, la resistente l'ha formulata solo in sede di prima comparsa di costituzione, senza tuttavia reiterarla successivamente, né ha formulato capitoli di prova al riguardo. La resistente non ha ribadito tale domanda neppure al momento della precisazione delle conclusioni né ha trattato l'argomento in sede di memorie conclusive, non depositate, dal momento che la stessa si è resa irreperibile nei confronti del proprio legale - il quale risulta infatti aver rimesso il mandato, come comunicato in data 10.3.2024.
Tanto premesso, reputa il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla resistente debba intendersi dalla stessa rinunciata, tenuto conto del suo complessivo comportamento processuale
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Quanto alla domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della moglie, con ordinanza presidenziale emessa in data 16.1.2023 è stato posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 2.300 quale assegno di mantenimento.
Si richiama sul punto l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità in base alla quale (cfr.:
Cass. n. 14840 del 27.06.2006), “al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 cod. civ., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze – ai sensi del secondo comma del citato art. 156 – consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
Sempre in sede di giurisprudenza di legittimità (cfr.: Cass. n. 13592 del 12.06.2006), è stato ritenuto che “in tema di separazione personale tra i coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici
a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituale dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.”
Orbene, sotto il profilo economico lavora per la R.P.F. S.P.A., con Parte_1
un contratto da Dirigente Generale Industriale che prevede un R.A.L. di 160.000 euro annui, oltre ad ulteriori benefits (telefono, auto e buoni pasto); dalla documentazione in atti, il medesimo risulta aver percepito un reddito mensile netto, calcolato su dodici mensilità, pari a € 8.678 nel
2022 (CU 2023) di € 8.756 nel 2023 (CU 2024), mentre nel 2024 ha percepito una busta paga di
€ 11.521 mensili (media buste paga 2024, compresi premi). Il ricorrente percepisce inoltre ulteriori € 500 mensili circa a titolo di provento da locazione relativo a un immobile di proprietà, come rinvenibile dagli estratti conto in atti (seppur solo parziali); il medesimo risulta titolare di un conto titoli con saldo di € 128.929 al 31.12.2022 e di un conto corrente personale con saldo di € 206.908 al 31.12.2023. Lo stesso vive nell'ex casa coniugale, di sua proprietà, avendo la resistente lasciato tale immobile a giugno 2023 a seguito di sentenza del Tribunale di Como per occupazione senza titolo. veva invece dichiarato in sede di udienza presidenziale di aver avuto Controparte_1
qualche esperienza lavorativa in vari settori negli Stati Uniti (“In passato avevo lavorato per quattro anni in un'altra azienda. Ho avuto anche una mia attività di prodotti cosmetici naturali, ho lavorato nel settore della demolizione di case, in uno studio di un avvocato e ho insegnato in una scuola materna”), l'ultima della quali risalente al 2014 (“Ho lavorato da ultimo per un anno in un'azienda che si occupa della costruzione di pezzi per imbarcazioni, fino 2014. Sono stata licenziata. (…) Non ho lavorato da quando sono sposata perché mio marito mi ha detto che non dovevo lavorare.” – cfr. verbale d'udienza del 6.12.2022). La resistente ha riferito anche di problematiche di salute, di cui si occupa prioritariamente, dichiarando di non avere la possibilità di intraprendere allo stato un'attività lavorativa, ma di voler proseguire il proprio percorso di formazione, eventualmente anche all'estero (“La mia occupazione prioritaria è comunque occuparmi della mia salute. Esibisco un certificato medico da cui risulta che ho problemi reumatologici che devono essere approfonditi. La mia aspettativa è quella che mio marito mi mantenga. Io ho rinunciato a tutto per venire in Italia perché ero innamorata di lui. Il mio futuro
è in Italia. Non mi è rimasto nulla in America dove non intendo tornare. Nel programma di prosecuzione dei miei studi potrei dopo, nei prossimi tre anni, spostarmi in Francia e/o in Spagna dove ci sono i miei istruttori, sempre che la mia salute me lo consenta” - – cfr. verbale d'udienza del 6.12.2022).
Nelle more del giudizio, la resistente si è totalmente resa irreperibile dal rilascio della casa coniugale a giugno 2023, pertanto nulla ad oggi si conosce circa la sua situazione personale, abitativa e reddituale.
Quanto al ricorrente, la documentazione prodotta dallo stesso appare lacunosa e parziale, come già evidenziato nelle more del giudizio, non essendo state depositate in particolare le dichiarazioni dei redditi e gli estratti del conto corrente integrali, che ben avrebbero potuto dare un quadro più completo della situazione patrimoniale e reddituale della parte.
In ogni caso, risulta evidente e significativo lo squilibrio reddituale tra i coniugi in danno alla resistente, tale da giustificare il riconoscimento di un contributo mensile dal marito in favore della moglie;
si ravvisa infatti la necessità di accompagnare il coniuge economicamente più debole così da consentirgli il mantenimento, per quanto possibile, del medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Pertanto - sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto della significativa disparità reddituale tra i coniugi, nonché dell'ingente disponibilità economica di cui il ricorrente dispone - reputa il Collegio congruo confermare quanto disposto in sede presidenziale, ponendo dunque a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente un contributo mensile pari a € 2.300,00 a titolo di contributo al mantenimento.
e) SPESE PROCESSUALI
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio e la soccombenza reciproca rispetto alle domande in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione emessa in data 9.6.2023 con sentenza non definitiva n. 694/2023, pubblicata il 16.6.2023, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. CONFERMA a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento di quest'ultima, l'importo mensile di €
[...]
2.300,00 -somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in data 12.3.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Barbara Cao