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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2024, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N.. 6771/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.6.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana/svizzera
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Filippo Massimo Maria Tornambè e Raffaella Maria Elena Arena presso i quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato TÀ (Colombia) il 15 marzo 1950 cittadino: colombiano ed italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli Avv.ti Filippo Massimo Maria Tornambè e Raffaella Maria Elena Arena presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano in data 17/09/1994
(anno 1994 atto n. 456 reg. 01 Comune di Milano parte 1 serie //)
X separati consensualmente con verbale in data 07/10/2019 omologato con decreto del 20/11/2019 □ separati con sentenza n.
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli maggiorenni: nata a [...] Parte_3 in data 26/02/1999, di cittadinanza italiana e svizzera
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I coniugi, che godono di adeguate capacità reddituali, rinunciano reciprocamente al diritto al mantenimento, impegnandosi, con la sottoscrizione del presente ricorso, a non richiedere nulla all'altro a tale titolo.
2. Entrambi i coniugi si impegnano, di comune accordo, a provvedere in pari misura al mantenimento della figlia Parte_3
3. I coniugi danno atto di non essere titolari di conti correnti cointestati né di altri beni in comune, avendo già provveduto ad ogni divisione prima della separazione, dichiarando, pertanto, di non aver nulla a che pretendere l'uno dall'altro e, comunque, di rinunciare a qualsiasi azione o domanda avente contenuto patrimoniale.
4. Le parti rinunciano a impugnare la emananda sentenza di scioglimento del matrimonio.
5. Ciascuna parte provvederà al pagamento delle proprie spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano in data 17/09/1994 tra e Parte_1 [...]
Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.9.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG