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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1675/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1675/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADALINI Parte_1 C.F._1
NICOLÒ
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADALINI NICOLÒ CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I sigg.r vivranno separati, con obbligo di reciproco Parte_1 CP_1
rispetto, alle condizioni stabilite dalla Legge e dai seguenti patti, che entrambi si impegnano ad interpretare secondo buona fede, anche in funzione dell'attuazione in concreto dell'obbligo di reciproco rispetto;
2) Entrambe le Parti manterranno la proprietà esclusiva delle vetture, mentre l'immobile sito in
Concordia sul Secchia (MO), Via Arturo Toscanini n.18, verrà trasferito a mezzo di Atto
notarile al sig. entro giorni novanta dall'Omologa della separazione, con Parte_1
contestuale accollo della quota di mutuo in capo alla sig.ra la quale rinuncia a CP_1
qualsivoglia pretesa sull'immobile, entro giorni novanta dal provvedimento di Omologa della separazione;
3) L'abitazione familiare, sita Concordia sul Secchia (MO), Via Arturo Toscanini n.18, verrà
assegnata al sig. che continuerà a viverci e della quale diventerà unico Parte_1
proprietario, mentre la sig.ra si trasferirà definitivamente nell'immobile sito in CP_1
Concordia sul Secchia, loc. Vallalta (MO), Via Rocca n.19, assieme al nuovo compagno,
cointestatario del contratto di locazione;
4) Il sig. si impegna sin da ora ad accollarsi interamente le rate del mutuo Parte_1
afferente all'immobile cointestato, al fine di pagare la quota pari al 100% del mutuo acceso presso , con espresso obbligo di pagare l'intera rata, evitando ritardi e/o CP_2
segnalazioni in CRIF e CR a carico di entrambi i mutuatari, sino a quando non diverrà unico proprietario ed unico titolare del mutuo.
A mezzo di tale obbligazione a carico de le Parti pattuiscono che nulla è dovuto Parte_1
a titolo di mantenimento. 5) I sigg.r ffermano all'uopo di non voler richiedere reciprocamente Parte_1 CP_1
l'attribuzione di assegno personale di contributo di mantenimento;
6) Le Parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emanando provvedimento di omologa,
rinunciando ai termini per l'impugnazione;
7) Spese legali di procedura a carico del sig Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a BOLOGNA Parte_1
il 25/06/1997 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2022, atto n. 9, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE FERIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1675/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADALINI Parte_1 C.F._1
NICOLÒ
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NADALINI NICOLÒ CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/04/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, quest'ultime hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I sigg.r vivranno separati, con obbligo di reciproco Parte_1 CP_1
rispetto, alle condizioni stabilite dalla Legge e dai seguenti patti, che entrambi si impegnano ad interpretare secondo buona fede, anche in funzione dell'attuazione in concreto dell'obbligo di reciproco rispetto;
2) Entrambe le Parti manterranno la proprietà esclusiva delle vetture, mentre l'immobile sito in
Concordia sul Secchia (MO), Via Arturo Toscanini n.18, verrà trasferito a mezzo di Atto
notarile al sig. entro giorni novanta dall'Omologa della separazione, con Parte_1
contestuale accollo della quota di mutuo in capo alla sig.ra la quale rinuncia a CP_1
qualsivoglia pretesa sull'immobile, entro giorni novanta dal provvedimento di Omologa della separazione;
3) L'abitazione familiare, sita Concordia sul Secchia (MO), Via Arturo Toscanini n.18, verrà
assegnata al sig. che continuerà a viverci e della quale diventerà unico Parte_1
proprietario, mentre la sig.ra si trasferirà definitivamente nell'immobile sito in CP_1
Concordia sul Secchia, loc. Vallalta (MO), Via Rocca n.19, assieme al nuovo compagno,
cointestatario del contratto di locazione;
4) Il sig. si impegna sin da ora ad accollarsi interamente le rate del mutuo Parte_1
afferente all'immobile cointestato, al fine di pagare la quota pari al 100% del mutuo acceso presso , con espresso obbligo di pagare l'intera rata, evitando ritardi e/o CP_2
segnalazioni in CRIF e CR a carico di entrambi i mutuatari, sino a quando non diverrà unico proprietario ed unico titolare del mutuo.
A mezzo di tale obbligazione a carico de le Parti pattuiscono che nulla è dovuto Parte_1
a titolo di mantenimento. 5) I sigg.r ffermano all'uopo di non voler richiedere reciprocamente Parte_1 CP_1
l'attribuzione di assegno personale di contributo di mantenimento;
6) Le Parti dichiarano di prestare acquiescenza all'emanando provvedimento di omologa,
rinunciando ai termini per l'impugnazione;
7) Spese legali di procedura a carico del sig Parte_1
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
- Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
- La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
- Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi ato a BOLOGNA Parte_1
il 25/06/1997 e nata a [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2022, atto n. 9, Parte I).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della sezione feriale civile in data 18/08/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale