Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Antonio Ansalone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado n. 9137/18 R.G. iscritta a ruolo il 24/10/2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2276/18 emesso in data 04.09.2018 dal Tribunale di Salerno.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Adriano Santoro;
Parte_1
- OPPONENTE -
E
IN PERSONA DEL SUO LEGALE Controparte_1
RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE, rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Di Marco;
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo la chiedeva ed otteneva Controparte_1 dal Tribunale di Salerno il decreto n. 2276/2018 con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di euro 32.130,26 oltre interessi richiesti e Parte_1 spese di giudizio.
In particolare, la ricorrente deduceva che in data 01/06/2016 avrebbe stipulato un contratto di appalto con l'odierno opponente, avente ad oggetto l'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato sito nel Comune di Eboli, alla
1
che nel corso dei lavori, il committente, supportato dai tecnici incaricati, avrebbe richiesto l'esecuzione di ulteriori opere che avrebbero determinato l'aumento dei costi, solo indicativamente determinati in contratto;
che il costo dei lavori effettivamente eseguiti e contabilizzati dalla ricorrente ammonterebbe ad un totale complessivo di € 83.830,26, compreso IVA;
che il sig. avrebbe ad ella Parte_1 corrisposto, previa emissione di regolari fatture n. 12 del 20.06.2016, n. 18 del 13.08.2016 e n. 22 del 02.11.2016, acconti per complessivi € 51.700,00; che, pertanto, ella sarebbe stata creditrice delle somme di cui alle fatture n. 28/16 del 30.11.2016, dell'importo di € 17.151,54, compreso IVA, regolarmente consegnata a mezzo raccomandata a.r. in data 22.12.2016; n. 01/17 del 20.01.2017, dell'importo di € 14.978,72, compreso IVA, regolarmente consegnata a mezzo raccomandata a.r. in data 25.01.2017.
Con atto di citazione in opposizione, regolarmente notificato, , Parte_1 opponendosi al predetto decreto ingiuntivo, conveniva in giudizio la
[...]
rappresentando che i lavori per i quali venivano emesse le dette CP_1 fatture sarebbero stati lavori ulteriori, in quanto tali soggetti a necessaria specifica autorizzazione da parte del committente e/o del direttore dei lavori, previa definizione dei relativi prezzi unitari e della redazione di un atto aggiuntivo al contratto originariamente stipulato, in base a quanto previsto dall'art. 4 del contratto medesimo;
che tale autorizzazione non sarebbe mai pervenuta all'appaltatore da parte dei soggetti a ciò deputati, né che comunque si sarebbe provveduto alla redazione dell'atto aggiuntivo.
Rilevava, inoltre, di aver dato corso, mediante deposito di ricorso ex art. 696 c.p.c., ad un procedimento per A.T.P. al fine di far accertare e verificare quale fosse lo stato dei luoghi e delle opere eseguite e la qualità e le condizioni dell'immobile oggetto dei lavori in prospettiva di un'azione giudiziaria di risoluzione contrattuale e di risarcimento danni;
che tale procedimento avrebbe visto la costituzione di tutte le parti coinvolte;
che uno dei quesiti sottoposti dal giudice al C.T.U. avrebbe riguardato proprio l'accertamento e la quantificazione delle opere effettuate dalla odierna opposta, distinguendo tra opere dedotte in contratto ed opere extracontrattuali;
che un altro quesito avrebbe riguardato l'accertamento e la sussistenza di vizi e difformità sull'opera medesima.
In ordine a tali quesiti, l'opponente esponeva che il C.T.U. avrebbe avuto modo di evidenziare che le lavorazioni ritenute da eseguire e non previste in contratto non sarebbero state oggetto di specifica autorizzazione e di redazione di atto aggiuntivo al contratto;
che i pagamenti effettuati dal sig. in favore dell'opposta Parte_1
2 avrebbero ammontato a complessivi euro 47.000,00 iva esclusa;
che i lavori considerabili contrattuali avrebbero avuto un valore pari ad euro 39.617,63, mentre quelli extra-contrattuali pari ad euro 17.398,02.
In considerazione di ciò, sul presupposto di aver versato la complessiva somma di euro 47.000,00 alla opposta e in considerazione del fatto che i lavori definibili contrattuali avrebbero avuto un valore pari ad euro 39.617,63, l'opponente spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione di euro 8.698,72 pari alla differenza tra la somma complessivamente versata alla e la somma Controparte_1 riferibile ai lavori contrattualmente previsti.
Parte opponente esponeva, inoltre, che nelle more dell'A.T.P. il cantiere sarebbe rimasto nella detenzione dell'impresa esecutrice dei lavori, la quale, dopo una prima missiva del 09/04/2018 inviatale dall'opponente, alla quale non avrebbe dato riscontro, avrebbe liberato il cantiere solo in data 29/05/2018, dopo una seconda missiva, inviatale in data 16/04/2018 dall'opponente, a cui dava seguito con nota del 24/04/2018.
Sulla scorta di una relazione tecnica redatta da un consulente tecnico di sua fiducia, l'opponente rappresentava che l'opposta, nonostante fosse a ciò onerata, avrebbe omesso di custodire e di impedire il deterioramento dell'opera eseguita;
che, a causa di ciò, l'opera si sarebbe resa vulnerabile agli attacchi degli agenti atmosferici compromettendo il loro stato di conservazione.
Spiegava, pertanto, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni subiti in suo favore.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“1) Accertare e dichiarare l'inesistenza di ragioni di credito da parte della
[...] nei confronti del signor revocando per l'effetto CP_1 Parte_1
l'opposto decreto ingiuntivo n. 2276/2018 D.I. (7109/2018 R.G.) reso dal Tribunale di Salerno;
2) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare il diritto del signor ad ottenere la restituzione da parte della Parte_1 [...] della somma di € 8.698,72, per le maggiori somme pagate rispetto a quelle CP_1 oggetto di contratto di appalto ed effettivamente eseguite (lavori contrattuali), con condanna della l relativo pagamento;
Controparte_1
3) In accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare i danni subiti dal signor dipendenti dalla omessa custodia del cantiere da parte Parte_1 della e dagli ulteriori vizi delle opere da essa eseguite, indicati Controparte_1 nella misura di € 15.000,00 ovvero la maggiore o minore somma che il Tribunale adito riterrà di
3 giustizia liquidare, anche in via equitativa, condannando la l Controparte_1 relativo pagamento;
4) Compensare le rispettive ragioni di credito che dovessero emergere in esito alla decisione, determinando la parte creditrice e la misura del suo credito;
5) In ogni caso con condanna della al pagamento delle spese e Controparte_1 competenze di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio la la quale impugnava l'atto di Controparte_1 citazione e ne chiedeva il rigetto, perché infondato in fatto e in diritto.
Nel merito deduceva che nel giudizio di A.T.P. il consulente avrebbe omesso di tener conto nei conteggi effettuati delle opere di demolizione da lei eseguite preliminarmente agli interventi di ristrutturazione, di tal ché il decreto ingiuntivo sarebbe dovuto essere stato dotato della provvisoria esecutività e confermato.
In ordine alla domanda riconvenzionale spiegate dall'opponente e volta all'ottenimento della restituzione delle somme indebitamente versatele, rilevava come, sulla base della consulenza svolta in sede di A.T.P., fosse emerso che l'esecuzione delle opere extra-contrattuali sarebbe stata autorizzata dal direttore dei lavori. Tale circostanza, in particolare, si sarebbe evinta, in base a quanto il consulente medesimo avrebbe riferito nella sua relazione, sulla base della documentazione allegata.
In ordine all'ulteriore domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente e volta all'ottenimento del risarcimento danni per l'omessa o non corretta custodia del cantiere e dell'opera eseguita a partire dal giorno di sospensione dei lavori (28/11/2016) al giorno dell'effettivo rilascio (29/05/2018), ne contestava la debenza. A tal riguardo, esponeva che al verbale del 04/07/2017 di inizio delle operazioni peritali, sui luoghi di causa ed alla presenza del Consulente nonché di tutte le parti costituite, dei difensori e dei consulenti di parte nominati, avrebbe offerto all'attore la restituzione immediata del cantiere e che, nella medesima circostanza, l'opponente avrebbe fatto annotare il suo rifiuto a riceverne la consegna.
Chiedevano, pertanto:
“- preliminarmente concedere, ex art. 648 cpc, la provvisoria esecutorietà al decreto opposto atteso che ne ricorrono i presupposti per non essere l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta e facile soluzione e, conseguentemente, voglia ordinare alla Cancelleria di apporre la formula esecutiva sul decreto opposto;
4 - nel merito respingere le domande riconvenzionali dell'opponente perché infondate in fatto ed in diritto;
- confermare il decreto opposto e per l'effetto, attesa la pretestuosità nonché temerarietà del giudizio, condannare lo stesso opponente, ex art. 96 cpc, per lite temeraria”.
Con ordinanza del 19/06/2019, ritenuti insussistenti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Giudice rigettava l'istanza dell'opposto.
Con ordinanza del 02/09/2021, il Giudice riteneva inammissibile la prova testimoniale richiesta sia dall'opponente che dall'opposta e inconferente ai fini del decidere l'espletamento di C.T.U. Pertanto, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16/10/2023.
Con ordinanza del 04/11/2024 il Giudice assegnava la causa in decisione concedendo i termini (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Prima di passare al merito della controversia, occorre osservare che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di tale giudizio non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe sul medesimo l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Nel caso di specie, dunque, era onere della provare l'esistenza del Controparte_1 credito vantato, mentre incombeva sul sig. provare un fatto estintivo, Parte_1 modificativo o impeditivo della pretesa creditoria azionata da controparte.
Ciò premesso, l'opposizione proposta dal sig. va accolta per le ragioni Parte_1 che seguono.
Il rapporto sorto fra il sig. e l' trae origine da un Parte_1 Controparte_1 contratto di appalto stipulato fra le parti in data 01/06/2016. Tale contratto,
5 pienamente valido ed efficace, in quanto regolarmente sottoscritto dalle parti e recante tutti gli elementi essenziali legalmente previsti, ha ad oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato situato in Eboli, alla località Cioffi. Nello specifico, per quel che concerne la presente controversia, l'art. 3 del contratto rubricato “Importo del contratto” stabilisce che:
“Il presente contratto è da intendersi a misura, mediante l'applicazione dei prezzi unitari, offerti dall'appaltatore con lista delle lavorazioni del 13/04/2016 redatta dal COMMITTENTE, alle quantità effettivamente eseguite dall'APPALTATORE e misurate congiuntamente al COMMITTENTE e al DIRETTORE DEI LAVORI con le modalità di cui al successivo art. 4.
La lista delle lavorazioni di cui al precedente comma costituisce parte integrante del presente contratto.
[…]
L'importo presunto dei lavori del presente contratto, ottenuto considerando le quantità riportate dal
nella lista delle lavorazioni di cui al primo comma, è in via indicativa e non Parte_2 limitativa pari ad € 42.610,71 (Euroquarantaduemilaseicentodieci/71), oltre gli oneri per la sicurezza da computare.
I prezzi contrattualmente definiti tra le PARTI sono proposti ed accettati dall'APPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro da eseguire.
Eventuali lavorazioni da eseguire e non previste nella lista delle lavorazioni di cui al primo comma, dovranno essere autorizzate all'APPALTATORE dal COMMITTENTE e/o dal DIRETTORE DEI LAVORI previa definizione dei relativi prezzi unitari e della redazione di un atto aggiuntivo al presente contratto”.
Orbene, circostanza evidenziata dalla stessa parte opposta in sede di ricorso a decreto ingiuntivo è che le fatture n. 28/16 del 30.11.2016, dell'importo di € 17.151,54, compreso IVA, e n. 01/17 del 20.01.2017, dell'importo di € 14.978,72, compreso IVA – fatture per le quali è stato azionato il procedimento di ingiunzione
– si riferiscono a lavorazioni ulteriori, resesi necessarie durante il corso dei lavori;
lavorazioni che sarebbero state eseguite dall'appaltatore in quanto richieste dal committente.
Preme a tal riguardo evidenziare come, a mente del succitato art. 3 del contratto di appalto fossero necessari, per eventuali lavorazioni da eseguire e non previste nella lista delle lavorazioni, l'autorizzazione da parte del committente e/o dal direttore dei lavori e la previa definizione dei relativi prezzi unitari e della redazione di un atto aggiuntivo.
6 In particolare, in sede di A.T.P., il Consulente tecnico, rilevando una generale disapplicazione del contratto da parte di opponente e opposta, accertava come “le lavorazioni ritenute da eseguire e non previste in contratto non erano oggetto di specifica autorizzazione da parte del committente e/o del direttore dei lavori, previa definizione dei relativi prezzi unitari e redazione di un atto aggiuntivo al contratto” (cfr. p. 39 della consulenza).
In effetti, agli atti non risulta alcun documento dal quale si deduca una specifica autorizzazione proveniente da parte del committente o da parte del direttore dei lavori per l'esecuzione delle ulteriori lavorazioni, né risulta presente un atto scritto, aggiuntivo rispetto al contratto, nel quale vengano stabiliti dalle parti i relativi prezzi unitari degli interventi ulteriori da eseguire sul fabbricato oggetto di controversia. Se ne deduce che, anche ove effettivamente delle lavorazioni ulteriori siano state effettuate da parte della , queste ultime non siano state autorizzate Controparte_1 dal committente o dal direttore dei lavori e che, comunque, esse non fossero state oggetto di previo accordo scritto fra le parti, così come contrattualmente stabilito.
Pertanto, la pretesa azionata dalla in sede di ricorso a decreto Controparte_1 ingiuntivo, in assenza delle menzionate condizioni, non risulta sorretta da idoneo titolo, avendo il sig. dimostrato il fatto impeditivo rappresentato Parte_1 dall'assenza di autorizzazione alle lavorazioni ulteriori e di previa redazione del richiesto atto scritto aggiuntivo.
Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Rigetto della domanda riconvenzionale volta alla restituzione di somme indebitamente versate.
Parte opponente spiega, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la restituzione della somma di euro 8.698,72, sull'asserito presupposto di aver versato all'opposta una somma eccedente rispetto a quella riferibile ai lavori definiti
“contrattuali” dal consulente in sede di A.T.P.
In sostanza, parte opponente, postulando di aver eseguito un pagamento non dovuto, perché eccedente rispetto a quello che avrebbe dovuto eseguire, ritiene di aver diritto, ex art. 2033 c.c., a ripetere la somma di euro 8.698,72, risultante dalla differenza dell'importo effettivamente versato all'opposta (47.000,00 euro) e della somma che le avrebbe dovuto versare in base a quanto risultante dalla consulenza tecnica esperita nel giudizio di accertamento preventivo a titolo di lavori definibili
“contrattuali” (39.617,63 euro).
Nella sua relazione, infatti, il Consulente procede alla divisione dei lavori effettuati dalla opposta sull'edificio dell'opponente, differenziando le lavorazioni contrattualmente previste, da quelle “extra-contrattuali”.
7 Ebbene, il consulente riferisce che i lavori definibili “contrattuali” eseguiti dalla avrebbero avuto un valore pari ad euro 39.617,63, di modo che, Controparte_1 sembrerebbe che la somma di euro 47.000,00 effettivamente versata da parte del sig. all'odierna opposta sia eccedente rispetto a quella che le avrebbe Parte_1 dovuto versare, pari, per l'appunto, ad euro 39.617,93.
Tuttavia, è necessario evidenziare come la valutazione operata dal consulente tecnico si pone in aperto contrasto con quanto le stesse parti hanno contrattualmente stabilito in ordine all'importo dei lavori da eseguirsi sul fabbricato oggetto di controversia.
È necessario evidenziare, infatti, come il sig. e la Parte_1 Controparte_1 definivano “in via indicativa e non limitativa” un prezzo per le lavorazioni da effettuarsi sul fabbricato situato in Eboli alla località Cioffi pari ad euro 42.610,71, “oltre oneri per la sicurezza da computare” (cfr. art. 3 contratto di appalto). In tal senso, non vi è chi non veda come la somma versata dal sig. alla , pari Parte_1 Controparte_1 ad euro 47.000,00, sia assolutamente compatibile con l'importo che parte opponente si era contrattualmente obbligato a riconoscere a parte opposta.
Pertanto, il presente giudicante intende distanziarsi dalla specifica risultanza cui è pervenuto il consulente tecnico. E, infatti, in base ad un orientamento che può dirsi oramai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il “principio iudex peritus peritorum comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche” (Cass., sez. II, n. 30733 del 21/12/2017; cfr. anche Cass., sez. L., n, 17757 del 07/08/2014 la quale precisa che “In ambedue i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto”).
Inoltre, appare utile richiamare l'oramai consolidato principio formatosi in tema di indebito oggettivo secondo cui “L'art. 2033 c.c., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento ab origine indebito, è applicabile per analogia anche all'ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto, per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento la causa debendi” (Cass., S.U., n. 5624 del 09/03/2009). È pacifico, inoltre, che “Nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi” (Cass., sez. II, n. 30713 del 27/11/2018).
8 Nel caso di specie, non si ritiene tuttavia ci si trovi dinanzi ad un pagamento sfornito della relativa causa debendi, posto che, nel caso di specie, il diritto dell'accipiens, ovvero della a trattenere la somma così come Controparte_1 liquidatale dal sig. deriva dallo stesso contenuto del contratto stipulato Parte_1 dalle parti, all'interno del quale si prevedeva il versamento di un importo
“indicativo” e “non limitativo” per i lavori da eseguirsi pari ad euro 42.610,71, “oltre oneri per la sicurezza da computare”.
Illegittima e del tutto sfornita di ragioni giustificatrici appare, dunque, la pretesa restitutoria azionata dal sig. Parte_1
La relativa domanda va, pertanto, rigettata.
3. Rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata da parte opponente.
Parte opponente, inoltre, chiede di vedersi risarciti i danni derivanti dalla omessa custodia del fabbricato e dai vizi su di esso presenti;
danni e vizi che sarebbero derivati da un'asserita condotta negligente e imperita della . Controparte_1
In ordine al primo profilo (danni da omessa custodia del bene immobile), è bene precisare che le lavorazioni sul bene immobile dell'opponente venivano sospese dal direttore dei lavori nello stato in cui si trovavano in data 28/11/2016, attesa l'emersione di circostanze impreviste ed imprevedibili che richiedevano lavorazioni e valutazioni tecniche ulteriori non previste nell'originario progetto architettonico. In tale occasione, il direttore invitava l'impresa a mettere in sicurezza l'area di cantiere e a porre in atto quanto necessario per impedire l'accesso all'area da parte di personale non autorizzato (cfr. verbale di sospensione lavori del 28/11/2016, allegato alla relazione del consulente tecnico).
Orbene, all'interno della sua relazione, il consulente, all'atto del descrivere lo stato dei luoghi, rilevava come l'edificio presentasse “un degrado dovuto essenzialmente alle intemperie […] atteso che, dopo i lavori sostanzialmente strutturali appaltati all'impresa
occorreva comunque procedere all'appalto degli ulteriori lavori necessari per il CP_1 completamento delle opere secondo il progetto di cui al permesso di costruire rilasciato al ricorrente” (v. pp. 25-26 della relazione tecnica).
Da tale rilievo emerge, dunque, come non sia attribuibile all'impresa opposta alcuna responsabilità nella determinazione del deterioramento del fabbricato, in quanto tale negativa sopravvenuta alterazione dello stato dei luoghi risultava essere stata causata dal mancato completamento delle opere previste da progetto;
mancato completamento derivante dalla sospensione dei lavori ordinata dal direttore nell'interesse del committente medesimo.
9 Il fabbricato oggetto di causa, in effetti, al momento della sospensione dei lavori, si presentava ancora in uno stato incompleto, perché sprovvisto di porte e finestre ed ancora allo stato grezzo in diverse sue parti (cfr. foto allegate dal consulente alla sua relazione).
In tal senso, posto che il deterioramento del fabbricato, come accertato dal consulente, è stato causato dalle intemperie cui lo stabile era soggetto e posto che il medesimo si presentava ancora incompleto, in ragione della sospensione dei lavori ordinata dal direttore nell'interesse del committente, non può essere imputata alla alcuna responsabilità nella causazione degli asseriti danni da Controparte_1 deterioramento.
Peraltro, è necessario evidenziare che, in data 04/07/2017, in occasione dell'inizio delle operazioni peritali, come risultante dal verbale redatto dal consulente nel medesimo giorno, l offrì di lasciare libero il cantiere e di restituirlo Controparte_1 al sig. Parte_1
Pertanto, se il sig. avesse davvero voluto salvaguardare l'integrità dello Parte_1 stabile di sua proprietà, lo avrebbe potuto fare almeno a partire da tale data.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, essendosi il sig. espressamente rifiutato di Parte_1 prendere in consegna l'edificio per ragioni di opportunità, al fine di garantire l'integrità dello stato dei luoghi oggetto di accertamento.
Per quanto attiene, invece, ai presunti vizi dell'opera, il consulente tecnico evidenzia come le opere strutturali presentassero “solo vizi e difetti lievi (quali tratti di muri in c.a. non perfettamente a piombo e tratti di getti con copriferro non adeguato) che potevano essere eliminati anche nel prosieguo dei lavori in base ad ordini di servizio del direttore dei lavori” (v. p. 26 della relazione tecnica).
È evidente, dunque, come nulla esclude che i lievi vizi e difetti rilevati dal consulente sull'opera eseguita dalla avrebbero potuto essere Controparte_1 successivamente sanati dalla medesima, una volta ordinata la ripresa dei lavori da parte del committente.
Pertanto, nemmeno in ordine a tale profilo risulta raggiunta la prova – incombente su parte opponente – di effettiva sussistenza del danno.
Per le ragioni su esposte, la domanda riconvenzionale proposta dal sig. Parte_1 volta all'ottenimento del risarcimento dei danni da parte della , va Controparte_1 rigettata, in quanto infondata in fatto e in diritto.
4. Spese di lite
10 In considerazione della reciproca soccombenza e della controvertibilità in fatto delle questioni affrontate le spese del giudizio meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, seconda unità operativa, in persona del giudice dott. Antonio Ansalone, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da contro nel giudizio n. Parte_1 Controparte_1
9137/2018 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 2276/18 emesso dal Tribunale di Salerno in data 04/09/2018;
2) rigetta le domande riconvenzionali spiegate dall'opponente;
3) rigetta le spese di lite.
Salerno, lì 17/02/2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ansalone
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