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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Maria Casaregola Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4047 dell'anno 2021, vertente tra
, (C.F. ) in persona della Commissione Straordinaria p.t e del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rapp.te p.t., dott.ssa Gabriella , rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, Pt_2 dall'avv. Assunta Di Stefano;
CP_1
e
[...]
C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata Controparte_2 P.IVA_2
e difesa dall'Avv. Massimo Ferrari, giusta delega presente in atti;
-APPELLATA -
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, il impugnava la sentenza del Tribunale Parte_1 di Napoli Nord n. 2309/2021, pubblicata il 28.7.2021, contenente il rigetto dell'opposizione avverso il D.I. n. 2654/18 emesso dal Tribunale di Napoli Nord, con il quale gli era stato ingiunto di pagare in favore della quale cessionaria della l'importo di euro Controparte_2 Controparte_3
262.697,98, oltre interessi come richiesti e spese del procedimento.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione.
All'udienza del 29.10.2025 nessuno è comparso e il consigliere istruttore ha rinviato la causa all'udienza del 05.11.2025, ai sensi dell'art. 309 c.p.c..
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2021, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 05/11/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi