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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 28/05/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
VG 694/2025
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17.03.2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Professione Addetto vendita al supermercato con l'Avv. Claudia Mangano
e
2) Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
Professione Ausiliare presso ospedale con l'Avv. Claudia Mangano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello, in data 12.10.2006
(anno 2006, atto n. 51, parte 1)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 622/2017 del 18.4.2017 emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 3806/2012
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] in [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.03.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• confermare l'affidamento del figlio minorenne all'Ente affidatario del Comune di Cantù, in regime di affidamento etero familiare, in modo da consentire al figlio le modalità più tutelanti Persona_1 nel preminente interesse del minorenne;
Modificare le condizioni della Sentenza di separazione nel seguente modo:
1) confermare l'erogazione della somma di €. 175,00 all'Ente affidatario competente a carico del sig.
, a parziale rimborso delle spese per la collazione etero familiare del figlio minore , da Parte_1 Per_1 versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della maggiore età;
2) Revocare alla signora l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di Controparte_2 separazione di cui sopra;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
2 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.10.2006, in Pioltello
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pioltello
(anno 2006, atto n. 51, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
4
Repubblica Italiana N. _______/______, R.G. DIV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 17.03.2025, da
1) Parte_1
nato a [...] il [...]
cittadino: Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
residente in [...]
Professione Addetto vendita al supermercato con l'Avv. Claudia Mangano
e
2) Controparte_2
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._2
1 residente in [...]
Professione Ausiliare presso ospedale con l'Avv. Claudia Mangano
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Pioltello, in data 12.10.2006
(anno 2006, atto n. 51, parte 1)
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n. 622/2017 del 18.4.2017 emessa dal Tribunale di Como nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 3806/2012
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti FIGLI MINORI:
- nato il [...] in [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 17.03.2025 hanno richiesto pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
• Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
• confermare l'affidamento del figlio minorenne all'Ente affidatario del Comune di Cantù, in regime di affidamento etero familiare, in modo da consentire al figlio le modalità più tutelanti Persona_1 nel preminente interesse del minorenne;
Modificare le condizioni della Sentenza di separazione nel seguente modo:
1) confermare l'erogazione della somma di €. 175,00 all'Ente affidatario competente a carico del sig.
, a parziale rimborso delle spese per la collazione etero familiare del figlio minore , da Parte_1 Per_1 versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, sino al raggiungimento della maggiore età;
2) Revocare alla signora l'assegno di mantenimento indicato nella sentenza di Controparte_2 separazione di cui sopra;
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
2 DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di divorzio, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.10.2006, in Pioltello
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pioltello
(anno 2006, atto n. 51, parte 1),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
3 5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pioltello perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 22.5.2025
Il Giudice rel. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Dott.ssa Barbara Cao
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