Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9016 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIO90 1 6 / 01 LA CORTE SUPREMARICAS Oggetto Lavoro Composta dagli Ilf.mi Sigg ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO - Presidente R.G.N. 4710/99 Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Cro n.20542 - Rel. Consigliere Dott. OL STILE Rep. Dott. Gabriella COLETTI Consigliere Ud. 16/05/01 Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COVIELLO 291 presso lo studio dell'avvocato GALLITTO NICOTERA che lo rappresenta e difende, giusta delega BARTOLO, in atti;
ricorrente
contro
FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI FFSS SPA - E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliatarappresentante in ROMA CSO V EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato SCOGNAMIGLIO RENATO, che la rappresenta 2001 e difende, giusta delega in atti;
2373 -1
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 413/98 del Tribunale di BARI, depositata il 21/03/98 R.G.N. 2605/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/01 dal Consigliere Dott. OL STILE;
udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 luglio 1991, OL LL conveniva innanzi al PR di Bari l'Ente Ferrovie dello Stato e, premesso di avere inutilmente proposto la relativa domanda in via amministrativa, chiedeva di dichiarare indennizzabile l'infortunio subito il 18 luglio 1990 e di condannare l'Ente alla costituzione in suo favore di una rendita per infortunio contratto a causa del lavoro svolto, rendita da unificarsi a quella già in godimento. Si costituiva il convenuto, deducendo l'infondatezza della avversa pretesa e chiedendo il rigetto del ricorso. Con sentenza del 26 ottobre 1997, l'adito PR rigettava la domanda. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il LL, il quale chiedeva la riforma della decisione pretorile e l'accoglimento della domanda;
si doleva, in particolare, del fatto che il PR non aveva tenuto conto della c.t.u. e dell'esame testimoniale attestanti il nesso eziologico tra l'infortunio e la lavorazione svolta;
che, pertanto, erroneamente il PR aveva rigettato la domanda con cui si chiedeva di dichiarare indennizzabile l'infortunio; contestava altresì, a mezzo consulenza di parte, i risultati della c.t.u., chiedendone il rinnovo. Resisteva al gravame l'appellata per sentire invece confermare la sentenza di primo grado e rigettare l'appello. Con sentenza del 5 febbraio-21 marzo 1998 l'adito Tribunale di Bari rigettava il gravame, osservando che il LL non aveva fornito la dimostrazione, come era suo onere, che il sinistro si era verificato in “occasione di lavoro", come richiesto dalla legge ai fini del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Per la cassazione di tale decisione ricorre il LL con un unico motivo. Resistono le Ferrovie dello Stato con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2697 e 2727 e ss. c.c. nonché degli artt.2, 3, 52, 66, 68, 74 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., osserva preliminarmente che la richiesta da lui avanzata in primo grado concerneva il riconoscimento sia dell'infortunio sul lavoro, contestato dalle Ferrovie dello Stato, sia la costituzione della rendita per i postumi derivanti dallo stesso infortunio. Orbene, avendo il PR respinto la domanda relativa alla rendita per infortunio sulla base delle risultanze della consulenza di ufficio che escludevano che in seguito all'infortunio fossero residuati postumi valutabili, il ricorrente argomenta che la sentenza di primo grado non aveva messo in dubbio, e tanto meno negato, la sussistenza dell'infortunio, giacché altrimenti sarebbe stato inutile soffermarsi sulla ricorrenza o meno di postumi valutabili. Pertanto, erroneamente il Giudice di appello, anziché soffermarsi su una questione ormai risolta, avrebbe dovuto prendere in considerazione le lagnanze mosse dal ricorrente alle valutazioni medico-legali. Inoltre, ed in ogni caso, il Tribunale di Bari avrebbe dovuto considerare che, allorché, alle ore 14 e 40 circa del 18 luglio 1990, subì l'infortunio, era y b sicuramente in servizio e che, per le mansioni svolte era assoggettato all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ex T.U. 1124/1965. Ciò sempre ad avviso del ricorrente- sarebbe emerso incontestabilmente dagli atti dei ricorsi di primo e di secondo grado e dalle dichiarazioni dei testi nonché dall'annotazione apportata sul registro dell'infermeria subito dopo l'avvenuto infortunio. Ininfluenti, per converso, erano da ritenere le circostanze che l'annotazione dell'infortunio fosse stata effettuata su un registro dell'infermeria diverso da quello prescritto e che la denunzia dell'infortunio era avvenuta in ritardo;
e doveva tenersi conto semmai del fatto che le stesse FS avevano 2 riconosciuto in un primo tempo che si trattasse di infortunio sul lavoro, anche se successivamente avevano negato la circostanza. La censura, pur valutata nelle sue diverse articolazioni, non può essere condivisa. Il Giudice d'appello ha, infatti, confermato la sentenza del PR sul punto rilevante del rigetto della domanda diretta ad ottenere l'indennizzo per un infortunio sul lavoro, ancorché all'esito di un'argomentazione di tipo diverso da quello adottato dal primo Giudice, osservando in proposito che “quand'anche si volesse affermare che il PR nella motivazione della sentenza abbia dato atto dell'esistenza di prova circa il nesso di causalità tra l'infortunio ed il lavoro svolto, ritiene il Collegio di non condividere tale ragionamento". Si tratta, all'evidenza, di un'affermazione meramente ipotetica, alla quale il Tribunale mostra di non voler dare alcun credito, essendo formulata al solo fine di affrontare la questione alla stregua di un più coerente percorso logico, costituito dal preliminare accertamento della sussistenza del primo e fondamentale presupposto della domanda: la sussistenza, appunto, del predetto nesso di causalità. Accertamento, su cui -come esplicitamente precisato dallo stesso LL nel ricorso in oggetto- non vi è stata alcuna espressa pronuncia da parte del Giudice di primo grado, con conseguente esclusione della formazione del giudicato sul punto. Questa Corte ha, invero, in più occasioni affermato il principio (specie in tema di benefici in materia di previdenza ed assistenza sociale, v., ex plurimis, Cass. 7 giugno 1996 n. 5317; Cass 13 aprile 1995 n.4217) secondo cui, allorché più siano gli elementi costitutivi di un diritto fatto valere in giudizio, la mancanza di uno di essi è deducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Tali deducibilità e rilevabilità d'ufficio, tuttavia, debbono essere rapportate alle preclusioni che possono determinarsi nel processo e, in particolare, a ove il giudice di primoquella derivante dal giudicato interno, formatosi - 3 grado abbia accolto la domanda all'esito della verifica di uno solo dei requisiti - per effetto della mancata impugnazione della decisione implicita (in quanto relativa ad una indispensabile premessa o ad un presupposto logico-giuridico della pronuncia) in ordine all'esistenza degli ulteriori requisiti. Ma, ove il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda (senza alcuna pronuncia sugli altri requisiti) e l'interessato abbia appellato in ordine all'esclusione della sussistenza del requisito espressamente negata dal giudice, la carenza degli ulteriori requisiti è deducibile (anche) per la prima volta in appello o è rilevabile d'ufficio dal giudice di secondo grado. Ciò chiarito, giova rimarcare che, in relazione al "nesso di causalità" il Giudice a quo ha tenuto ad evidenziare che il mero riferimento da parte del periziando al consulente di circostanze relative alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa era da ritenersi insufficiente ai fini probatori;
entrambi i testi escussi avevano avuto notizia dell'asserito infortunio dallo stesso lavoratore interessato, non essendo stati presenti all'infortunio lamentato dal lavoratore e da tali dichiarazioni non potevano trarsi elementi probatori affidanti;
appariva significativa la circostanza che il LL aveva presentato la denunzia al datore di lavoro soltanto nel giorno successivo a quello in cui l'evento si era verificato. Ed ha escluso, per converso, che un peso rilevante potesse attribuirsi al fatto che l'Ente aveva corrisposto al LL l'indennità per invalidità temporanea, poi recuperandola mediante detrazioni sulla busta paga, essendosi trattato evidentemente di un errore, di cui il datore di lavoro si è reso conto in seguito ad un supplemento dell'indagine. Cosi' argomentando, il giudice ha espresso il suo convincimento circa la mancanza di prova del nesso di causalità tra l'infortunio ed il lavoro svolto, convincimento che, implicando un giudizio di fatto, non puo' essere censurabile in questa sede, in quanto esente da vizi di illogicita', opponendo allo stesso, 4 la parte ricorrente, esclusivamente una diversa e personale opinione che non e' tale da inficiare quella (diversa) formulata con la decisione impugnata. Né può sostenersi che la sentenza impugnata abbia disapplicato il disposto degli artt. 2727 e ss. sulla rilevanza delle presunzioni come mezzo di prova con il conseguente spostamento dell'onere della prova a carico delle Ferrovie dello Stato. Tali presunzioni si ricaverebbero secondo il ricorrente- dalla normativa antinfortunistica di cui al T.U. n.1124 del 1965, a cui "è tutt'altro che estraneo il principio della presunzione giuridica a favore del lavoratore"; dalla circostanza che alle malattie non tabellate, e tuttavia coperte da assicurazione obbligatoria in forza della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988, potrebbe assimilarsi, agli effetti probatori, l'infortunio sul lavoro;
che, una volta accertata la causa violenta in occasione di lavoro, l'infortunio sul lavoro debba ritenersi provato, perché la prova potrebbe risultare troppo difficile per il lavoratore quando l'infortunio avvenga dove il lavoratore svolga la sua attività da solo o eventualmente in luogo distante da quello di lavoro. Si tratta di argomentazioni tutt'altro che convincenti, poiché, per un verso, sembrano discendere da una mera difficoltà probatoria gravante sul lavoratore, da compensare a mezzo della reclamata presunzione, e, per altro ed assorbente verso, presupponenti, pur sempre come testualmente affermato in ricorso- che "risultino accertati ... gli elementi che sono alla base dell'infortunio sul lavoro assoggettato alla indennizzabilità ex art.2 del T.U. (causa violenta in occasione di lavoro;
morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
astensione dal lavoro per più di tre giorni)". Nella specie, tuttavia, contrariamente all'assunto del ricorrente, il Tribunale ha rigettato il gravame del LL e, per ciò stesso, la domanda da lui proposta, 5 proprio perché risultava "indimostrata la occasione di lavoro", richiesta dalla legge ai fini del riconoscimento dell'infortunio sul lavoro. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma, 16 maggio 2001. Il Consigliere est. Il Presidente Vebly retin maison I D A , S 0 O S 1 L o IL CANCELLIERE A . L o T T O G , Depositato in Cancelleria R B A . A I S ' E D L P LUG. 2001 L S A 0 E T I oggt, 7 D S - N I 0 O G S - P O IL CANCELLIERE 1 N M 1 E A I S D A I My E D A O , O E G O T R O T T N L T S I E I R S G I A E E L D R L O E D 6