Ordinanza cautelare 27 ottobre 2016
Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/11/2022, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01746/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01365/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1365 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Agricola LL S.s., in persona dell'Amministratrice e legale rappresentante sig.ra AN LL, rappresentata e difesa dall'avvocato Costantino Ventura, con domicilio eletto presso lo studio IE TA in Lecce, via Zanardelli, 66;
contro
Comune di Ginosa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Dionigi, domiciliato presso la Segreteria Tar in Lecce, via F. Rubichi 23 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Brunella Volini e Nadia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NS AO OS, non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione n. 542 in data 25 maggio 2016 del Responsabile del 1° Settore - Area AA.GG. - Servizio Uff. Agricoltura del Comune di Ginosa, pubblicata all'Albo Pretorio dal 7 al 22 giugno 2016 e notificata in data 24 agosto 2016, avente ad oggetto: " Presa atto esito istruttoria
pratiche aziende agricole calamità "Piogge alluvionali 7 e 8 ottobre 2013 " - Contributi art. 5 comma 3 D. Lgs. n. 102/2004 nel testo modificato dal D. Lgs. n. 82/2008” , che ha ritenuto non ammissibile l’istanza di contributo finanziario, ex art. 5 comma 3 Decreto Lgs. n. 102/2004 e ss.mm., presentata dalla Società odierna ricorrente;
- nonché di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso, compresi:
- la p.e.c. del 24 agosto 2016 di comunicazione del rigetto della domanda;
- il verbale di procedimento istruttorio del 27 dicembre 2015;
- il preavviso di rigetto del 24 febbraio 2016;
- la risposta alle osservazioni del 18 aprile 2016;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti da Società Agricola LL S.s. l’11/4/2022:
per l’annullamento:
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1497 del 10 settembre 2020, avente ad oggetto: “ D. Lgs. n. 102/2004. Declaratorie di eccezionali avversità atmosferiche. Accesso al Fondo di Solidarietà Nazionale. Applicazione Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ”, con la quale gli iter amministrativi sono stati riattivati;
della deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 449 in data 22 marzo 2021, avente ad oggetto: “ Fondo di solidarietà Nazionale. Variazione al bilancio per l’esercizio 2020 per iscrizione risorse con vincolo di destinazione assegnate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per danni causati da Piogge Alluvionali 2013. D.M. 1851/2014 – Applicazione dell’Avanzo di amministrazione ai sensi dell’art. 42, comma 8, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii” , con la quale è stato approvato il riparto dell’ammontare complessivo di € 983.350,77 in favore dei beneficiari della calamità, di cui € 570.760,08 per i danni ricadenti nel territorio di Ginosa;
della determinazione del Dirigente della Sezione Competitività della Filiera Agroalimentare della Regione Puglia n. 83 del 31.3.2021, con cui è stata liquidata la somma anzidetta di € 983.350,77;
della nota del Dirigente dello stesso Servizio in data 15.4.2021 Prot. n. 4026 con cui si precisa che le somme liquidate con la citata D.D.S. n. 83/2021 andranno erogate dal Comuni in favore delle ditte beneficiarie secondo criteri di riparto proporzionale;
della determinazione del Dirigente Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 116 del 18.5.2021, con la quale si rettifica la precedente determina n. 83/2021 con l’inserimento e conseguente riparto anche dei danni verificatisi nel Comune di Palagianello per € 40.950,50;
della nota dello stesso Dirigente della Regione Puglia in data 24.5.2021 prot. n. 5276, con la quale si comunica l’anzidetta rettifica;
della determinazione del Responsabile del Settore I^ Area Affari Generali del Comune di Ginosa n. 2289 dell’8.11.2021, ad oggetto; “ Calamità piogge alluvionali 7 – 8 ottobre 2013 – Liquidazioni provvidenze” ;
della determinazione del Responsabile del Settore I^ Area Affari Generali del Comune di Ginosa n. 2429 del 22.11.2021, ad oggetto: “ Liquidazione sovvenzioni “aiuti de minimis” piogge alluvionali ottobre 2013 ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ginosa e della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori avv.to D. Mastrolia, in sostituzione dell'avv.to C. Ventura, e avv.to N. Valentini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. A causa delle piogge alluvionali verificatesi nei giorni 7 e 8 ottobre 2013 nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, con deliberazione di G.R. n. 2355 del 04/12/2013, chiedeva al Ministero delle Politiche Agricole l'emissione di un decreto recante la " declaratoria dell'eccezionalità dell'evento...calamitoso” e, per l'effetto, concedeva " l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite, per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all’attività agricola di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 102/2004” .
Con decreto del 24/01/2014, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dichiarava, quindi, l'esistenza del carattere eccezionale dell'evento calamitoso suindicato e, per l'effetto, concedeva " l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite, per le STRUTTURE AZIENDALI e alle INFRASTRUTTURE CONNESSE ALL’ATTIVITA' AGRICOLA " di cui all'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 102/2004.
In data 12 febbraio 2014, il Sindaco del Comune di Ginosa (il cui territorio era stato incluso nel Decreto Ministeriale innanzi richiamato) "rendeva nota" l'intervenuta declaratoria ministeriale del carattere eccezionale dell'evento calamitoso de quo, specificando che " le provvidenze riconosciute alle imprese agricole...sono quelle previste dall'art. 5 comma .3 del D. Lgs n. 29.03.2004 n. 102 ", nonché stabilendo il termine perentorio del 24 marzo 2014 per la presentazione delle domande di richiesta dei relativi benefici.
La Società ricorrente, assumendo di aver subito danni alle strutture aziendali a causa del suindicato evento calamitoso, presentava il 24/03/2014, istanza di provvidenze per complessivi €. 155.000,00.
Il Comune di Ginosa, dopo aver concluso l'istruttoria comunicava alla Società odierna ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis L. n. 241/1990, il preavviso di rigetto dell'istanza proposta, in quanto carente dei requisiti previsti dall'art. 5 D. Lgs n. 102/2004 e ss.mm., rilevando che il danno "strutturale" subito e dichiarato dalla Società agricola LL, (pari ad € 155.000,00 circa) non raggiungeva o superava la soglia del 30% "della produzione vendibile lorda media- PLI" (calcolata sulla base delle precedenti produzioni, in € 1.372.794,00) e, con determinazione n. 542 del 25/05/2016 a firma del Responsabile del I Settore ( recante "Presa atto esito istruttoria pratiche aziende agricole calamità "Piogge alluvionali 7 e 8 ottobre 2013. Contributi art. 5 comma 3 D.lgs 102/2004 nel testo modificato dal D. Lgs n. 82/2008 "), la rigettava definitivamente eccependo " il mancato raggiungimento della percentuale di danno del 30% sulla PLF prevista dalla legge per aver accesso al beneficio richiesto ".
1.1. Avverso i suindicati provvedimenti è insorta la Società ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, rassegnando le censure di seguito rubricate.
Violazione dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 102/2004.
1.2. Rispettivamente, il 17 e il 19 ottobre 2016 si sono costituiti in giudizio il Comune di Ginosa e la Regione Puglia eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
1.3. Con ordinanza collegiale n. 550/2016, pronunciata in esito all’udienza in Camera di Consiglio del 25 ottobre 2016, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla Società ricorrente.
1.4. Con motivi aggiunti notificati l’8 aprile 2022 e depositati l’11 aprile 2022, a seguito della produzione documentale esibita in giudizio dalle controparti, la Società ricorrente ha anche impugnato i provvedimenti consequenziali (indicati in epigrafe) di conclusione del procedimento riguardante le provvidenze previste dall’art. 5 comma 3 del D. Lgs. n. 102/2004, di conferma della sua non ammissione, nonché di riparto e liquidazione degli indennizzi citati in favore dei beneficiari ammessi, deducendo i medesimi motivi di gravame già articolati nel ricorso introduttivo del giudizio.
1.5. Le parti, successivamente, hanno rispettivamente illustrato e ribadito le proprie posizioni.
Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, è sicuramente infondato nel merito e deve essere integralmente respinto; può, pertanto, per ragioni di economia processuale (c.d. ragione più liquida), prescindersi dall’esaminare le eccezioni di inammissibilità del gravame sollevate dalle Amministrazioni resistenti; del pari irrilevanti sono le eccezioni di irricevibilità dei motivi aggiunti.
2.1. Con un unico e articolato motivo di ricorso la Società ricorrente sostiene di aver ampiamente dimostrato che i danni oggetto della richiesta di provvidenze finanziarie per le calamità atmosferiche indicate in premessa dovevano ritenersi pacificamente ammissibili, avendo gli stessi una incidenza concreta di gran lunga superiore al 30% della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile ordinaria), considerata dall'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n.102/2004 e ss.mm. quale indispensabile requisito minimo per essere ammessi ai benefici economici ivi previsti.
In particolare, secondo la ricorrente, dalle fatture di vendita nn. 19 - 24 e 26 risulterebbe un quantitativo complessivo di Kg. 1.168.930 (pari a quintali 11.689) di uva da tavola venduta per essere destinata ad estrazione di succhi, con la conseguente dimostrazione di aver subito un danno al frutto pendente pari ad € 584.465,00 - € 68.843,45 = 515.621,22; sommando a tale danno quello di € 160.951,30 subito dalle strutture aziendali, la stessa assume di aver subito un danno totale di € 676.572,85, che rapportato alla P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile) ordinaria dell'Azienda corrisponderebbe ad una percentuale del 49,28%, superiore al 30% anche se non si sommasse il danno alle strutture.
2.2. La tesi non è convincente.
Ritiene, in proposito il Tribunale di confermare integralmente il contenuto della citata ordinanza cautelare n. 550/2016 (non appellata) con la quale si è rilevato che “ la società odierna ricorrente ha indicato espressamente nella domanda di contributo presentata ex art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 102/2004 e nell’apposita “scheda segnalazione danni” unicamente l’importo di euro 155.000,00 quale danno subito alle strutture aziendali (dando dimostrazione tramite relazione tecnica e computo metrico estimativo solo di tale danno), inferiore, dunque, al 30% della P.L.V. (euro 1.372.794,00) e solo in sede di memoria ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 ha quantificato e documentato il danno subito al frutto pendente (che, peraltro, non riguarda le strutture aziendali); in ogni caso, la delibera di Giunta Regionale n. 2355 del 4 dicembre 2013 (rimasta inoppugnata in parte qua) ha motivato la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali proprio in virtù del ravvisato rapporto superiore al 30% tra valore del danno alle strutture e P.V.L.; non appare conferente il richiamo agli invocati punti 11.3.1 e 11.3.2 degli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo ”.
2.3. A tanto vi è solo da aggiungere sia che la domanda di contributo di che trattasi è stata presentata dalla Società odierna ricorrente espressamente ai sensi del terzo comma dell’art. 5 del Decreto Lgs. n. 102/2004 (inerente i danni alle strutture aziendali), sia che la suindicata deliberazione di G.R. n. 2355 del 04/12/2013 (rimasta inoppugnata), statuiva che “ per i danni alle produzioni la normativa di riferimento nel caso, il Piano Assicurativo Agricolo Nazionale 2013, prevede che la totalità delle coltivazioni in atto ed alcune strutture aziendali siano assicurabili in forma agevolata, pertanto non sussistono gli estremi per avvalersi della deroga al Piano Assicurativo come stabilito dal comma 4 dell’art. 5 ”.
Quest’ultima disposizione precisa, inoltre che: “ Sono esclusi dalle agevolazioni previste al presente articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata .” (art. 5, comma 4, primo periodo del D. Lgs. n. 102/2004).
Appare pertanto evidente che i danni alla produzione (frutti pendenti) non potevano - expressis verbis - essere indennizzabili, in quanto assicurabili in forma agevolata e, tanto, al fine di evitare inammissibili duplicazioni di inennizzi.
Nella medesima deliberazione giuntale la Regione Puglia riconosceva la sussistenza delle condizioni per provvedere in ordine ai danni riportati dalle strutture aziendali a seguito delle calamità atmosferiche citate, in quanto “ rapportando il valore del danno alle strutture inficiate dalle piogge alluvionali al valore della produzione lorda vendibile ordinaria (P.L.V.) si ottiene un’entità di danno superiore al 30%, limite previsto dalla normativa vigente che consente di dar corso alla richiesta di declaratoria ”.
2.4. In ogni caso, ribadisce il Collegio che la Società LL S.s., entro i termini di presentazione dell’istanza (24/03/2014), ha indicato l’esistenza di soli danni “strutturali”, aggiungendo (inammissibilmente in data 12.04.2016, oltre il termine di scadenza fissato al 24 marzo 2014) quelli legati alla produzione, solo in sede di osservazioni/memorie ex art. 10 bis della L. n. 241/1990.
Da tanto discende la piena legittimità delle ragioni ostative espresse nel rigetto della richiesta dei benefici economici invocati dalla Società ricorrente, in quanto “il danno "strutturale" subito e dichiarato (pari ad € 155.000,00 circa) dalla stessa istante non raggiungeva o superava la soglia del 30% " della produzione vendibile lorda media- P.L.I." (calcolata sulla base delle precedenti produzioni, in € 1.372.794,00), esplicitamente prevista dalla richiamata norma quale condizione di ammissibilità della domanda di benefici economici e, comunque, gli ulteriori danni ai frutti pendenti (il cui importo avrebbe consentito di raggiungere la percentuale minima del 30%) non potevano essere indennizzabili ex art.5 comma 4 del D. Lgs. n. 102/2004, in quanto assicurabili in forma agevolata.
2.5. La legittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio comporta la reiezione anche dei motivi aggiunti in quanto fondati sulle medesime censure (sostanzialmente, viene dedotta da parte ricorrente l’illegittimità derivata degli stessi).
3. In definitiva il ricorso e i motivi aggiunti devono essere integralmente respinti.
3.1. Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese processuali in favore delle Amministrazioni resistenti, liquidate in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge in favore del Comune di Ginosa ed in € 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge in favore della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 12 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO