Articolo 19 della Legge 28 marzo 1968, n. 437
Articolo 18Articolo 20
Versione
21 aprile 1968
Art. 19. (Copertura degli stanziamenti)

Per la copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, negli anni finanziari 1967 e 1968, con corrispondenti riduzioni del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per ciascuno degli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1968
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente