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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/12/2024, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 4236/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4236/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
a BE LI (Marocco) il 22.06.1995, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ascea (SA), alla via CodiceFiscale_1
Moli o lo studio dell'avv. Irma Sgroi dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di memoria di costituzione nuovo difensore
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con 14 maggio 2012 in Controparte_1
Marocco e che dall'unione coniu i, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che, con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, trascorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la conferma dei provvedimenti di separazione e con il riconoscimento in suo favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
2. All'udienza del 12 novembre 2024, la sola ricorrente era comparsa dinanzi al Giudice delegato che, rilevata la mancata costituzione di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Assegno divorzile Occorre valutare la richiesta della ricorrente di riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame determina il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, occorre rilevare che, all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, mi aiutano un mio cugino e gli amici, inoltre la mia famiglia mi manda i soldi dal Marocco;
mio marito lavora nell'agricoltura, prende anche € 1.500,00 al mese;
lavora vicino a Santa Cecilia;
durante il matrimonio non ho mai lavorato perché mio marito non voleva” (cfr. verbale udienza del 12.11.2024). In particolare, il Tribunale in primo luogo rileva che deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che la ricorrente, a sostegno della domanda di assegno divorzile, ha dedotto di essere priva di occupazione e di non aver mai lavorato per concorde volontà del marito, attualmente costretta a chiedere aiuti economici ai familiari in Marocco. Invece, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato invece adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio, concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie e tenuto conto altresì del riconoscimento della sola componente assistenziale dell'assegno divorzile e che nella quantificazione della relativa misura non può considerarsi il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a € 150,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1
come indicati in epigrafe, così provvede:
[...] iara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia lo sciogliment tto in data 14 maggio 2012 in Marocco tra , nata a [...] il Parte_1
22.06.1995 ed , nato a [...] il Controparte_1
26.03.1981; C) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di og 150,00 oltre rival secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4236/2024 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
a BE LI (Marocco) il 22.06.1995, Parte_1
, elettivamente domiciliata in Ascea (SA), alla via CodiceFiscale_1
Moli o lo studio dell'avv. Irma Sgroi dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di memoria di costituzione nuovo difensore
RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 3 giugno 2024, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio civile con 14 maggio 2012 in Controparte_1
Marocco e che dall'unione coniu i, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che, con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, il Tribunale di Salerno aveva pronunciato la separazione dei coniugi. Pertanto, trascorso oltre un anno dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione, terminato con sentenza n. 3303/2023 pubblicata il 14.07.2023, la ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso, in particolare con la conferma dei provvedimenti di separazione e con il riconoscimento in suo favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile.
2. All'udienza del 12 novembre 2024, la sola ricorrente era comparsa dinanzi al Giudice delegato che, rilevata la mancata costituzione di parte resistente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione in mancanza di istruttoria da compiersi.
3. La domanda e fondata e merita accoglimento. In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di che, Controparte_1 regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Tanto premesso, occorre rilevare che dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n. 55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione giudiziale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Assegno divorzile Occorre valutare la richiesta della ricorrente di riconoscimento in proprio favore del diritto di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame determina il riconoscimento in favore della ricorrente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile. Al riguardo, occorre rilevare che, all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato: “non lavoro, mi aiutano un mio cugino e gli amici, inoltre la mia famiglia mi manda i soldi dal Marocco;
mio marito lavora nell'agricoltura, prende anche € 1.500,00 al mese;
lavora vicino a Santa Cecilia;
durante il matrimonio non ho mai lavorato perché mio marito non voleva” (cfr. verbale udienza del 12.11.2024). In particolare, il Tribunale in primo luogo rileva che deve essere riconosciuta la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che la ricorrente, a sostegno della domanda di assegno divorzile, ha dedotto di essere priva di occupazione e di non aver mai lavorato per concorde volontà del marito, attualmente costretta a chiedere aiuti economici ai familiari in Marocco. Invece, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato invece adeguatamente provato il contributo prestato dalla stessa alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio, concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832
<Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e delle risultanze istruttorie e tenuto conto altresì del riconoscimento della sola componente assistenziale dell'assegno divorzile e che nella quantificazione della relativa misura non può considerarsi il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo a carico di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a € 150,00, oltre rivalutazione annuale Parte_1 secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso di Parte_1
come indicati in epigrafe, così provvede:
[...] iara la contumacia di;
Controparte_1
B) pronunzia lo sciogliment tto in data 14 maggio 2012 in Marocco tra , nata a [...] il Parte_1
22.06.1995 ed , nato a [...] il Controparte_1
26.03.1981; C) dispone l'obbligo di di corrispondere a , Controparte_1 Parte_1 entro il giorno 5 di og 150,00 oltre rival secondo gli indici ISTAT, a titolo di assegno divorzile;
D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 9 dicembre 2024
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi