Ordinanza presidenziale 21 gennaio 2019
Ordinanza collegiale 9 marzo 2021
Sentenza 26 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 26/03/2021, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 00396/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00629/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 629 del 2005, proposto da
Comune di Arzignano (Vi), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Trivellato, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, viale Mazzini 79-83;
contro
Officine Doriguzzi S.p.A.; S.I.A.C. S.r.l., Fallimento F.lli Poletto Officine Meccaniche S.p.A., Giorio S.r.l., Cogim S.p.A., Marcello Dal Maso, BA LA di Verona, BA Antonveneta, non costituiti in giudizio;
nei confronti
per l’accertamento
del diritto del Comune di Arzignano ad ottenere una sentenza costituiva ex art. 2932 c.c., e quindi pronunciare tale sentenza nei confronti dei resistenti in solido tra loro, che produca gli effetti dei contratti non conclusi con le ditte che hanno sottoscritto la convenzione in data 22.02.1985 n. 76153 di rep. e n. 12574 di racc. Notaio dott. Mario Pagani in Arzignano e successivi aventi causa dalle stesse, in riferimento: sia ai contratti di cessione gratuita, ex art. 3 della convenzione, delle aree da destinare a verde e parcheggi (per mq. 7009) e strade e marciapiedi (per mq. 3183, così come evidenziate nella planimetria allegata all'atto di convenzione sotto la lettera h) e quindi al doc. n. 5 allegato al presente ricorso; sia ai contratti di costituzione di servitù perpetue di uso pubblico, ex art. 11 della convenzione, di transito su strade piazze e parcheggi e di pubblico uso sulle aree destinate a verde attrezzato, non comprese nell'articolo 3 della convenzione stessa.
In subordine, per la condanna dei resistenti in solido tra loro al risarcimento per equivalente del danno cagionato al Comune ricorrente, per il mancato adempimento dell'obbligo di sottoscrizione dei suddetti contratti di gratuito trasferimento delle aree e costituzione di servitù, valutandosi, anche con ricorso ad idonea CTU, sia il danno emergente con riferimento al pieno valore delle aree, sia il lucro cessante per il mancato godimento delle stesse.
Per la condanna dei resistenti in solido tra loro alla corretta esecuzione di tutte le opere previste nella convenzione urbanistica di cui al punto 1, sistemando e completando quelle già realizzate e realizzando quelle mai eseguite. Subordinatamente, condannarsi i resistenti in solido tra loro al risarcimento per equivalente del danno cagionato al Comune ricorrente, per il mancato adempimento dell'obbligo di completa e perfetta realizzazione di tutte le opere previste dalla convenzione.
Per la condanna dei resistenti in solido tra loro al risarcimento del danno, sia subito che subendo, cagionato al Comune ricorrente, in ragione del loro inadempimento, per il mancato godimento dei beni non trasferiti e delle servitù non costituite, per gli oneri sostenuti per la manutenzione delle aree e per il collaudo.
Con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alla condanna alla rifusione delle spese, diritti e onorari di causa.
In via istruttoria si chiede sia esperita CTU al fine di accertare, qualora il Giudice adito lo ritenga necessario, l'esatta individuazione delle aree oggetto di trasferimento gratuito e di costituzione di servitù pubblica gratuita perpetua di cui alla domanda al punto 1, nonché l'esatto ammontare delle condanne per equivalente, qualora non siano possibili quelle in fonica specifica, e l'esatto ammontare del danno come da domanda di cui al punto 3 delle conclusioni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica straordinaria del giorno 9 marzo 2021, tenutasi da remoto, mediante videoconferenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso depositato in data 22 marzo 2005, il Comune di Arzignano ha convenuto in giudizio le società Officine Doriguzzi S.p.a. (d’ora in poi Doriguzzi), S.I.A.C. S.r.l. (d’ora in poi Siac), Giorio S.r.l. (d’ora in poi Giorio), Cogim S.p.a. (d’ora in poi Cogim), il Fallimento F.lli Poletto Officine Meccaniche S.p.a., nonché Marcello Dal Maso, la BA LA di Verona, e la BA Antonveneta per sentire accogliere le domande indicate analiticamente in epigrafe.
A sostegno delle proprie pretese il Comune resistente ha dedotto che in data 22.02.1985 era stata sottoscritta la "Convenzione per l'attuazione del Piano Particolareggiato esecutivo su area sita in Comune di Arzignano in adiacenza alla strada per Vicenza", altrimenti detto “Piano S.I.A.C” (atto n. 76153 di rep. e n. 12574 di racc. Notaio dott. Mario Pagani in Arzignano); si tratta di convenzione sottoscritta dal Comune di Arzignano, quale soggetto pianificatore, e da Doriguzzi, Siac, Poletto (prima del fallimento), Cogim, e Marcello Dal Maso, quali proprietari delle aree ricomprese nel piano, e interessati alla realizzazione dello stesso.
Il Comune ha lamentato, quindi, che le obbligazioni assunte dalle ditte convenzionate, per la maggior parte, non sarebbero state attuate, in violazione dell'art. 3 della citata convenzione in forza del quale le ditte lottizzanti <<si impegnano in solido a cedere e trasferire gratuitamente al comune le aree da destinare a verde e parcheggi (per mq. 7009) strade e marciapiedi (per mq. 3183), così come evidenziate nella planimetria allegata all'atto, sotto la lettera h)>>; a tale obbligo primario, peraltro, secondo il Comune, si associa l’inadempimento relativo agli obblighi previsti dagli artt. da 5 a 10 della medesima Convenzione.
Il Comune, pertanto, ha esperito tanto l’azione ex art. 2932 c.c., per l’adempimento in forma specifica degli obblighi di cessione e costituzione di servitù previsti dalla Convenzione, quanto quella risarcitoria per i danni subiti in conseguenza della mancata puntuale applicazione delle previsioni convenzionali, compreso, in caso di mancato accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., il pregiudizio conseguente all’omesso adempimento dell’obbligo di cessione delle aree previste in convenzione.
Proprio con riferimento alle domande risarcitorie azionate, il Comune ha chiesto la condanna di BA LA di Verona e BA Antonveneta, “azionando”, in particolare, le fideiussioni dalle stesse rilasciate in applicazione dell’art. 19 della convenzione, ai sensi del quale <<le Ditte lottizzanti costituiscono, quale garanzia finanziaria per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, fidejussione bancaria ……>>.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti resistenti.
Parte ricorrente ha depositato memorie difensive.
All’esito dell’udienza straordinaria del 9 marzo 2021 è stato concesso alle parti termine di giorni dieci per depositare memoria ex art. 73, comma 3, c.p.a., al fine di prendere posizione sulla questione di giurisdizione sollevata d’ufficio dal Collegio.
Alla scadenza del termine accordato parte ricorrente ha depositato memoria difensiva.
All’esito della camera di consiglio riconvocata per il giorno 23 marzo 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con memoria depositata in data 29 febbraio 2020, il Comune ricorrente ha dato atto che, medio tempore , sono stati conclusi accordi transattivi con le società resistenti sia con riferimento alla cessione delle aree oggetto di pattuizioni convenzionali, sia con riguardo ai lamentati ulteriori inadempimenti alle obbligazioni dedotte in convenzione.
A quest’ultimo riguardo, però, parte ricorrente ha precisato che il credito risarcitorio vantato dal Comune nei confronti della società Officine Meccaniche F.lli Poletto spa non è stato oggetto di transazione, a causa del fallimento della ditta (preesistente, peraltro, all’instaurazione del presente giudizio), e tuttora sussiste, quindi, l’interesse all’accoglimento della domanda azionata ne confronti di BA LA di Verona in qualità di fideiussore.
Per quanto concerne, quindi, tutti i resistenti ad eccezione di BA LA di Verona, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo lo stesso Comune ricorrente dato atto della soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere nel presente giudizio.
Con riferimento alla domanda formulata nei confronti del suddetto Istituto di credito, invece, il Collegio ha sollevato d’ufficio una questione pregiudiziale di difetto di giurisdizione.
Al riguardo, infatti, le domande tutte esperite dal Comune, nel presente giudizio, nei confronti dei soggetti sottoscrittori della convenzione urbanistica rientravano, al momento della notifica e deposito del ricorso, nell’ambito della giurisdizione esclusiva dell’intestato TAR ai sensi dell’art. 11, comma 5, l. 241 del 1990.
Diversamente, però, è a dirsi per le domande con le quali il Comune ha inteso escutere la garanzia fideiussoria nei confronti di BA LA di Verona, chiedendo la condanna del garante al pagamento di quanto dovuto dal soggetto garantito a titolo di risarcimento del danno per il mancato adempimento dell’obbligo di completa e perfetta realizzazione di tutte le opere previste dalla convenzione.
In merito, infatti, va rammentato l’insegnamento giurisprudenziale secondo il quale <<la controversia avente ad oggetto l'escussione, da parte del Comune, di una polizza fideiussoria concessa a garanzia di somme dovute per oneri di urbanizzazione e a titolo di penali, pattuite in una convenzione di lottizzazione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella esclusiva del giudice amministrativo in materia di urbanistica ed edilizia, attesa l'autonomia tra i rapporti in questione, nonché la circostanza che, nella specie, la P.A. agisce nell'ambito di un rapporto privatistico, senza esercitare, neppure mediatamente, pubblici poteri>> (Cass. civ., Sez. Un., 28 luglio 2016, n. 15666; Cass. civ., sez. un., 13 giugno 2012, n. 9592, m. 623047, Cass. civ., sez. un., 23 febbraio 2010, n. 4319, m. 611803; C. Stato, Sez. IV, 18 aprile 2014, n. 1998; C. Stato, sez. II, 02 dicembre 2020, n. 7629).
Del resto, l’istituto di credito resistente non ha sottoscritto la convenzione urbanistica e il rapporto fideiussorio, per quanto connesso, non rientra nell’ambito del rapporto giuridico sorto in forza della convenzione medesima.
Al riguardo, si rammenta, altresì, che la connessione non è idonea a influire sul riparto di giurisdizione (sul principio generale dell'inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione si veda ex multis , Cass. civ., sez. un., 07 giugno 2012, n. 9185).
Pertanto, pur a fronte del principio di effettività della tutela, deve essere dichiarato, in parte qua , il difetto di giurisdizione dell’intestato TAR e la giurisdizione del Giudice ordinario, con la precisazione che, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., <<quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato>>.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate, attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara cessata la materia del contendere e in parte dichiara il difetto di giurisdizione dell’intestato TAR con giurisdizione del Giudice ordinario.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 9 marzo 2021 e 23 marzo 2021, con l'intervento dei magistrati:
Marco Rinaldi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Marco Rinaldi |
IL SEGRETARIO