Decreto cautelare 13 luglio 2018
Ordinanza cautelare 1 agosto 2018
Ordinanza collegiale 9 maggio 2019
Sentenza 3 febbraio 2025
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- 1. Accesso difensivo, riservatezza e trasparenza amministrativaCristina Fragomeni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 30 settembre 2025
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Il conflitto tra accesso difensivo e riservatezza nel quadro dell'attuazione della trasparenza amministrativa (nota a TAR Lazio, Sez. III bis, 7 aprile 2025, n. 6878) di Cristina Fragomeni Sommario: 1. Il contesto fattuale – 2. Cenni ricostruttivi sull'accesso ai documenti amministrativi. Le tensioni tra trasparenza e segretezza – 3. La decisione del TAR Lazio – 4. Rilievi conclusivi. 1. Il contesto fattuale La controversia in commento trae le mosse da un episodio noto alla cronaca. Nel corso di una lezione sul conflitto in atto tra israeliani e palestinesi, un insegnante di un istituto scolastico di secondo grado assegna agli studenti una traccia avente ad oggetto «le ragioni di …
Leggi di più… - 3. Accesso difensivo, riservatezza e trasparenza amministrativaCristina Fragomeni · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 03/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00218/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00949/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 949 del 2018, proposto da
Gelpa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Donato e Giovanni Spataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spataro in Cosenza, via Carlo Bilotti n. 35;
contro
Il Comune di Soverato, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Saitta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Saitta Fabio in Catanzaro, c/o Avv. Colosimo via Milano, 15/B;
Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, in persona del responsabile, e la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituiti in giudizio;
L’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34.
nei confronti
La società Qm Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
della determina n. 92 del 15.06.2018; del provvedimento n. 8452 del 25.6.2018; della nota prot. 187096/SIAR del 28.5.2018; della comunicazione prot. n. 5002 del 12.4.2018; della ulteriore nota prot. n. 6412 del 11.5.2018; della nota assunta al prot. n. 6435 del 24.5.2017; ove occorrente, della nota prot. n. 7035 del 6.6.2017; della nota assunta al prot. n. 3056 del 27.2.2018, successivamente notificata; per quanto di ragione ed ove occorrente della relazione di sopralluogo n. 1411 del 7.2.2017 e la n. 2358 del 23.2.2017, nonché le note dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato prot. n. 1194 del 23.2.2017 (atti prot.n. 2454 del 27.02.2017) e prot. n. 2294 del 7.4.2017 (atti prot. n. 4390 del 7.04.2017); di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Soverato e dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
a. La società ricorrente ha proposto ricorso contro il Comune di Soverato, in persona del sindaco in carica, e nei confronti dell’Agenzia del Demanio di Catanzaro, Direzione Territoriale Calabria, sede di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Regione Calabria, Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio, Settore n. 10 Demanio Marittimo, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro in carica e la società QM Services s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per l’annullamento e/o la riforma, previa adozione di provvedimenti cautelari, della determina n. 92 del 15.6.2018, successivamente notificata, con cui il Responsabile del Settore n. 5 – Lavori Pubblici, Demanio, Protezione Civile del Comune di Soverato, unitamente al Responsabile del Servizio n. 11 nonché Responsabile Unico del Procedimento, hanno disposto la decadenza della concessione demaniale marittima n. 24 del 7.7.2009 rep. 33/2009 rilasciata dal Comune di Soverato alla ditta Gelpa sas, oggi GELPA s.r.l., riferita al complesso balneare (mq 3.245) denominato “ RE ”; del provvedimento n. 8452 del 25.6.2018 del Responsabile del Settore n. 5 – Lavori Pubblici, Demanio, Protezione Civile del Comune di Soverato e del Responsabile del Servizio n. 11 e Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto “ sgombero area demaniale marittima ex CDM n. 29.2009 rep 33.2009 – “RE” – ditta Gelpa Sas decaduta con determina 92 del 15.6.2018 ”; della nota prot. 187096/SIAR del 28.5.2018, del Dirigente del Settore n. 10 Demanio Marittimo del Dipartimento n. 11 Ambiente e Territorio della Regione Calabria, avente ad oggetto “ Avvio procedimento di decadenza ai sensi art. 47 codice della navigazione, ditta Gelpa sas, Comune di Soverato. Riscontro Vs note prot. n. 5002 del 12.04.2018 e 6412 del 11.05.2018 ”; della comunicazione prot. n. 5002 del 12.4.2018, con cui è stato dato avvio al procedimento di decadenza della suddetta concessione per “ inadempimento all’obbligo di pagamento del canone demaniale addizionale regionale”; della ulteriore nota prot. n. 6412 del 11.5.2018 contenente “Avviso di avvio procedimento decadenza CDM 24.2009 rep 33.2009 – Struttura denominata “RE ”. Attivazione art. 11 della L. 241/1990 – accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento”; della nota prot. n. 6435 del 24.5.2017, avente ad oggetto “ Prima richiesta di pagamento canone ed indennizzi relativi ai periodi dal primo semestre 2006 al secondo semestre 2016 ” e, ove occorrente, della nota prot. n. 7035 del 6.6.2017 del Responsabile del Settore V – Lavori Pubblici, Demanio, Protezione Civile del Comune di Soverato, della nota prot. n. 3056 del 27.2.2018 avente ad oggetto “ seconda richiesta di pagamento canone ed indennizzi relativi ai periodi dal primo semestre 2006 al secondo semestre 2016. Ditta Gelpa Srl, concessione 4 demaniale marittima n. 325 del 2005 e n. 24 del 2009 ”, per quanto di ragione ed ove occorrente, della relazione di sopralluogo n. 1411 del 7.2.2017 e la n. 2358 del 23.2.2017, nonché le note dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Soverato prot. n. 1194 del 23.2.2017 (atti prot.n. 2454 del 27.2.2017) e prot. n. 2294 del 7.4.2017 (atti prot. n. 4390 del 7.4.2017) nonché di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, potesse ledere gli interessi della ricorrente.
A sostegno della domanda la ricorrente, quale titolare di una concessione demaniale marittima, avente ad oggetto una superficie complessiva pari a mq. 3.245,00 su cui insistono manufatti, aree asservite e spiaggia, tutti destinati ad un complesso balneare, denominato “ RE ”, ubicato nel comune di Soverato sul lungomare Europa (l’autorizzazione ad occupare detto compendio rilasciata con iniziale licenza n. 69/1999 della Capitaneria di Porto di Crotone, seguita dalla concessione demaniale n. 325/2005, poi rinnovata con altra concessione n. 24 del 2009), ha dedotto di essere, sin dal momento della prima occupazione, il compendio immobiliare dato in concessione costituito da fabbricati completamente diruti, tanto da avere dovuto eseguire opere di ristrutturazione (tra le quali la ricostruzione del fabbricato destinato allo svolgimento delle attività di ristorazione) il cui costo sarebbe stato pari, a partire dal 1998, a Lire 608.185.218 (che attualizzato sarebbe pari ad € 1.350.846,62); di essere stato fissato il canone demaniale annuale, proprio in ragione dello stato precario degli immobili facenti parte dell’intero compendio dato in concessione, in Lire 14.000.000 e di essere stato aggiornato, a far data dalla concessione prot. n. 325 del 2005, in € 14.000,00; di avere la ricorrente, con atto del 6.4.2011, concesso in affitto i rami di azienda correlati alle attività di bar, gelateria, pasticceria, ristorante, pizzeria e discoteca, alla società QM Services Srl, determinandone il relativo canone tenendo conto degli importi previsti nella succitata concessione demaniale; di avere il Comune di Soverato, con nota del 24.5.2017, prot. n. 6435 e con successivi atti del 27.2. 2018, prot. n. 3056 e 12.4.2018, prot. n. 5002, richiesto, per la prima volta, il pagamento di una integrazione dei canoni concessori, ai sensi dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) effettuandone la relativa liquidazione in ragione di ciascun anno (dal 2006 al 2016), in base ai valori OMI, previa applicazione dei coefficienti e delle riduzioni contemplate nella anzidetta disposizione normativa; di avere il Comune di Soverato quantificato la somma dovuta in € 917.328,18, avviando, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di decadenza della concessione demaniale 7 luglio 2009 n. 24, rep. 33/2009, ai sensi dell’art. 47 del Codice della Navigazione in ragione dell’omesso versamento di quanto preteso; di essere la pretesa illegittima sia perchè contraria ai principi individuati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 2017 e sia perché sarebbe sopravvenuta la prescrizione delle pretese creditorie azionate dall’ente comunale.
c. Nel costituirsi l’Agenzia del Demanio di Catanzaro, Direzione Territoriale Calabria, sede di Catanzaro, ha chiesto rigettarsi le avverse domande richiamando le note e i documenti depositati dall’amministrazione.
d. Nel costituirsi il Comune di Soverato ha eccepito, pregiudizialmente, la carenza di giurisdizione del Tribunale adito avendo la controversia ad oggetto soltanto la verifica della corretta applicazione, da parte del Comune, dei parametri predeterminati dalla legge per la rideterminazione del canone concessorio, investendo, altresì, la giurisdizione del Giudice Ordinario anche l’impugnativa del provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 24/1999, perché fondato esclusivamente sull’omesso pagamento del canone (nella concessione demaniale marittima n. 24/1999 è, infatti, espressamente previsto che “[ a]i fini del punto «d» dell’art. 47 C.N., l’omesso pagamento di due rate di canone costituisce motivo di decadenza ”).
Nel merito ha chiesto rigettarsi l’avversa domanda in quanto, pur a fronte della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2017, secondo la giurisprudenza amministrativa la disciplina introdotta dall’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) non opererebbe distinzioni tra nuove concessioni e concessioni in precedenza rilasciate, onde i nuovi canoni si applicherebbero anche per le concessioni già in corso alla data dell’1.1.2007 e, comunque, l’immobile avrebbe natura di pertinenza demaniale. Inoltre i canoni sarebbero stati correttamente calcolati e non sarebbe maturata alcuna prescrizione in danno del Comune di Soverato.
e. Con ordinanza presidenziale dell’1.8.2018, n. 341, sul presupposto che i provvedimenti impugnati di decadenza e conseguente sgombero di un rilevante complesso balneare, si basavano sul preteso inadempimento nel pagamento dei canoni, da parte del concessionario, che il sindacato sull’entità delle somme eventualmente dovute sarebbe spettata, nel caso concreto, alla autorità giudiziaria ordinaria (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 23 novembre 2017 n. 5469), rimanendo incardinata la giurisdizione presso il Tribunale adito sull’atto di decadenza e di sgombero, è stata sospesa l’efficacia dei provvedimenti di decadenza e sgombero.
f. Questo Tribunale, con ordinanza del 9.5.2019, n. 875, sul presupposto che il fatto oggetto del giudizio incardinato dinanzi al giudice ordinario (quantum dell’obbligazione e sua eventuale conseguenziale estinzione) costituisse l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della presente causa pregiudicata (decadenza adottata sul presupposto del contestato inadempimento) ed il cui accertamento è richiesto con efficacia di giudicato, ha sospeso il presente giudizio sino alla definizione del giudizio civile introdotto con atto di citazione depositato in data 21.2.2019 innanzi al Tribunale di Catanzaro, nell'interesse di Gelpa srl nei confronti del Comune di Soverato.
g. Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, con la sentenza del 10.9.2024, n. 1739, a fronte della domanda proposta da GELPA S.r.l. nei confronti del Comune di Soverato “ affinché venisse accertata e dichiarata in via preliminare, l’intervenuta prescrizione delle somme dovute dalla medesima società al Comune di Soverato, a titolo di canoni di concessione demaniale marittima, relativi agli anni 2006 – 2011; in via principale affinché venisse determinata l’esatta corrispondenza tra le somme dovute a titolo di canone concessorio, della GELPA s.r.l. al Comune di Soverato e le somme effettivamente corrisposte dalla stessa per le annualità 2011-2017 e, per l’effetto, venisse dichiarato ed accertato che nulla era più dovuto al Comune di Soverato dalla GELPA s.r.l. per i canoni annuali intercorrenti tra il 2011 ed il 2017 a titolo di canoni di concessione; in subordine, nell’ipotesi di accertamento della debenza di maggiori somme rispetto a quelle già pagate dalla GELPA s.r.l., venisse dichiarata la debenza dell’importo pari alla differenza tra quanto già corrisposto e quanto accertato, ovvero, in caso di accertamento di un indebito in favore dell’attrice, venisse dichiarata la compensazione con i canoni successivi, con vittoria di spese e competenze di giudizio ”, ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei canoni concessori demaniali relativamente alle annualità 2006-2011; ha dichiarato dovuti dalla GELPA s.r.l., al Comune di Soverato i canoni di concessione demaniale relativi alle annualità 2012-2016 e, per l’effetto, ha condannato la società GELPA s.r.l. a pagare al Comune di Soverato la somma di € 53.402,98 al netto delle somme già versate; ha compensato le spese di giudizio.
1. L’eccezione di carenza di giurisdizione formulata dal Comune di Soverato, per quanto fondata in ordine al sindacato sull’entità delle somme eventualmente dovute tanto da essere stata emessa dal Tribunale di Catanzaro la pronuncia n. 1739/2024 (passata in giudicato coma da certificazione prodotta), non è condivisibile quanto alla individuazione del giudice munito di giurisdizione sull’atto di decadenza e di sgombero.
Per quanto di interesse il collegio osserva che la parte ricorrente impugna i provvedimenti di decadenza e conseguente sgombero di un rilevante complesso balneare, adottati ex art. 47 del Codice della Navigazione, sul presupposto dell’inadempimento nel pagamento dei canoni da parte del concessionario per come rideterminati dall’amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 251, della L. 27 dicembre 2006 n. 296.
1.1. Conseguentemente in relazione alla impugnativa dell’atto di decadenza e di sgombero deve affermarsi la giurisdizione di questo Tribunale posto che “ Secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità «per consolidato orientamento della Corte regolatrice della giurisdizione, si ritiene che la connessione non costituisca valido strumento per derogare alle regole sulla giurisdizione. Fermo restando il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione, essendo il criterio di riparto fondato sulla separazione imposta dall’art. 103 Cost., comma 1, che rimette al giudice amministrativo la giurisdizione per la tutela nei confronti della PA degli interessi legittimi e, solo per le particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi (vds. Sez. unite, 28 dicembre 2007, n. 27169; Sez. unite, 20 aprile 2007, n. 9358; Sez. unite, 13 giugno 2006, n. 13659; Sez. unite, 15 maggio 2003, n. 7621), nel caso di domande e cause tra di loro connesse soggette a diverse giurisdizioni la via da seguire è in via di principio quella di attribuire ciascuna delle cause contraddistinte da diversità di petitum al giudice che ha il potere di conoscerne, secondo una valutazione da effettuarsi sulla base della domanda (vds. Cass. Civ., Sez. Un., 24 giugno 2009, n. 14805 in motivazione, con richiamo a Cass. Civ., Sez. Un., 18 luglio 2008, n. 19805 e, più di recente: Cass. Civ., Sez. Un, 7 giugno 2012, n. 9185) » (in termini, cfr. Ad Plen., 25 febbraio 2014, n. 9 e, ancora, Cass. Civ., Sez. Un., 19 aprile 2013, n. 9534).
2. Con il primo motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 251, della legge finanziaria 29 dicembre 2006, n. 296. manifesta violazione del legittimo affidamento. violazione dei principi di trasparenza, correttezza, ragionevolezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Arbitrarieta’. Violazione degli artt. 41 e 97 cost. Violazione dei principi di uguaglianza e di concorrenzialita’. Eccesso di potere per presupposto erroneo. carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta’, illogicita’ ed irragionevolezza. sviamento ” la parte ricorrente si è lamentata del fatto che l’amministrazione non avrebbe considerato che, sulla base della sentenza n. 29 del 2017 della Corte Costituzionale, l’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 dovrebbe essere interpretato in modo da escluderne un’applicazione generalizzata ed indifferenziata a tutte le concessioni rilasciate prima del 2007. Inoltre il criterio della media dei valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare si applicherebbe, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 come convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, alle concessioni demaniali marittime comprensive di strutture permanenti costituenti « pertinenze demaniali marittime 12 destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi »; i criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risulterebbero applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali laddove nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò potrebbe avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso del rapporto (nel caso di specie seppure la concessione demaniale marittima fosse stata rilasciata in favore della ricorrente, essa aveva avuto ad oggetto anche un manufatto demaniale, bene risultato totalmente fatiscente e in rovina).
Il motivo è infondato.
2.1. Occorre premettere che la società ricorrente è intestataria della concessione demaniale marittima n. 24 del 7.7.2009 rep. 33/2009 rilasciata dal Comune di Soverato, riferita al complesso balneare (mq 3245) denominato “ RE ” con bar, ristorante, pizzeria, discoteca, uffici, deposito, servizi igienici, cabine oltre area per la posa di sdraio e ombrelloni.
2.2. Ciò premesso il collegio osserva che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, l’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 non pone alcuna distinzione tra nuove concessioni e concessioni in precedenza rilasciate sicchè la norma è applicabile anche ai nuovi canoni per le concessioni già in corso alla data del 1.1.2007 (Consiglio di Stato, Sez. VI, 19 gennaio 2018, n. 340; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 9 ottobre 2009, n. 1513).
Tanto premesso il Collegio ritiene che, avuto riguardo sia alla dizione letterale dell’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (“ Le misure dei canoni … si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ”), e sia alla sua ratio , chiaramente da individuarsi nella volontà del legislatore di correggere l’evidente sproporzione dei canoni concessori relativi al demanio marittimo, la suddetta normativa si applica anche alle concessioni rilasciate – al pari di quella in esame – prima del 1° gennaio 2007, ferma restando l’operatività dei nuovi criteri di determinazione del canone demaniale soltanto per i periodi successivi a tale data (vds in tal senso T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I, 13 ottobre 2014, n. 2479;.
2.3. Del pari la sentenza n. 29/2017 della Corte Costituzionale, nell’esaminare la ratio della previsione del canone commisurato al valore di mercato ai fini della compatibilità con la Costituzione ha evidenziato che la norma in esame inerisce le opere costituenti pertinenze demaniali marittime, come qualificate dall’art. 29 del codice della navigazione.
2.3.1. Per quanto di interesse nella nota del 28.5.2018 n. 187096 della Regione Calabria emerge che il compendio di cui alla struttura denominata “ RE ” “ fu incamerato già nel 1984 (testimoniale di stato del 26 gennaio 1984, iscritto al n. 59 del Registro Mod. 23/D: all. 5), divenendo così pertinenza demaniale e quindi proprietà statale ai sensi dell’art. 49 del codice della navigazione ”.
Parimenti si osserva che le modifiche strutturali eseguite dalla ricorrente sulla struttura in concessione non rilevano ai fini del decidere atteso che la ricorrente non ha fornito prova che le medesime fossero state autorizzate nel titolo concessorio.
2.3.2. Secondo la costante interpretazione giurisprudenziale, il diritto del concessionario di beni demaniali sulle opere costruite è qualificabile in termini di superficie, sicché la proprietà pubblica demaniale subentrerà solo con il successivo incameramento; tanto ciò vero che l’art. 41 del Codice della Navigazione facoltizza il concessionario a costituire ipoteca sulle opere da lui costruite sui beni demaniali. Il concetto è ben esplicitato nella sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2017 ove la Corte afferma che “ al fine di stabilire la proprietà statale dei beni di difficile rimozione edificati su suolo demaniale marittimo in concessione, è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale. I criteri di calcolo dei canoni commisurati ai valori di mercato, in quanto riferiti alle opere realizzate sul bene e non solo alla sua superficie, risultano applicabili, quindi, soltanto a quelle che già appartengano allo Stato e che già possiedano la qualità di beni demaniali. Nelle concessioni di opere da realizzare a cura del concessionario, ciò può avvenire solo al termine della concessione, e non già nel corso della medesima ” (vds. TAR Toscana, Sez. II, 20 febbraio 2020, n. 220).
Ne segue che la natura di “ pertinenza demaniale ” della originaria struttura non è stata modificata dai successivi interventi di manutenzione straordinaria non essendo emersa prova che il concessionario fosse titolare di alcun potere in tal senso; il Comune di Soverato è, quindi, legittimato ad applicare dal 1.1.2007, ai fini della determinazione del canone demaniale marittimo (impregiudicati gli accertamenti di cui alla sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1739/2024), i valori OMI come stabiliti dall’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296.
3. Con il secondo motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 251, della l. 27 dicembre 2006 n. 296. Arbitrarieta’ e travisamento. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo. carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta’, illogicita’ ed irragionevolezza. sviamento ” la ricorrente ha denunciato il fatto che, pur applicando i criteri di cui all’art. 1, comma 251, L. 27 dicembre 2006 n. 296, nulla avrebbe dovuto corrispondere all’ente comunale a fronte degli investimenti sostenuti dal 1998 e ben superiori rispetto alle somme pretese.
La doglianza è infondata.
3.1. Nella sentenza n. 29 del 2017 la Corte Costituzionale ha concluso che “ va esclusa l’applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007 ”.
Nella sentenza n. 29 del 2017 la Corte Costituzionale ha stabilito ancora: “ La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che «non tutti i manufatti insistenti su aree demaniali partecipano della natura pubblica – e dell’inerente qualificazione demaniale – della titolarità del sedime, poiché solo ad alcuni, nella stessa dizione della legge, appartiene la natura pertinenziale. Per gli altri (che la legge indica come impianti di difficile o non difficile rimozione: definizione che appare inadatta a stabilire una differenza di categoria, dato che anche gli immobili pertinenziali sono o possono essere, di per sé, rimovibili con facilità o con difficoltà) si deve allora riconoscere, per esclusione, la qualificazione di cose immobili di proprietà privata fino a tutta la durata della concessione, evidentemente in forza di un implicito diritto di superficie » (Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3308; nello stesso senso, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 giugno 2013, n. 3307 e Consiglio di Stato, sez. VI, 10 giugno 2013, n. 3196)”.
Da tutto ciò discende che le opere del concessionario solo se autorizzate nel titolo hanno consistenza di diritto superficiario e acquistano natura pubblica alla conclusione del rapporto.
Per quanto di interesse, come già rilevato sopra (§ 2.3.2.) la ricorrente non ha fornito prova né che i lavori eseguiti rientrassero nel titolo concessorio né che fossero stati autorizzati a favore del concessionario né tantomeno ha dimostrato i costi effettivamente sostenuti, al di là di un generico richiamo al libro cespiti ammortizzabili, per addivenire alla quantificazione finale delle somme spese.
4. Con il terzo motivo del ricorso, rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 251, della l. 27 dicembre 2006 n. 296. Errata applicazione dei valori omi. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod civ. Arbitrarieta’ e travisamento. Violazione dell’art. 97 cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo. carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta’, illogicita’ ed irragionevolezza. sviamento. ” la ricorrente si è lamentata del fatto che, ai fini di una corretta applicazione dei criteri Omi, il Comune di Soverato – applicando la metodologia di calcolo indicata dall’art. 1, comma 251 della L. 27 dicembre 2006 n. 29 – avrebbe dovuto anzitutto individuare la fascia territoriale su cui insiste il fabbricato, poi individuare la giusta categoria (commerciale, terziaria, produttiva, ecc.), suddividere i diversi ambienti a seconda della destinazione d’uso, e per stabilire ciò, avrebbe dovuto verificare l’effettiva abitabilità ed utilizzabilità dei singoli locali.
La doglianza è infondata.
4.1. Nella Nota del 24.5.2017 n. 6435 e in quella del 27.2.2018, n. 3056 il Comune di Soverato, nel formulare la richiesta di pagamento dei canoni relativi ai periodi dal primo semestre 2006 al secondo semestre 2016 ha indicato i criteri di calcolo adottati (sup mq, valore medio OMI, coefficiente, riduzione) distinguendo, altresì, le pertinenze, le aree scoperte e quelle coperte.
Del resto la stessa ricorrente, nella attestazione in ordine ai pagamenti giù eseguiti in favore dell’ente comunale allegati (doc. 11), ha utilizzato gli stessi criteri di cui alle suddette Note per quantificare il vantato credito nei confronti dell’ente comunale.
4.1.1. Né tantomeno è condivisibile la tesi della difesa della ricorrente secondo la quale la struttura marittima non potrebbe qualificarsi come commerciale ma dovrebbe inquadrarsi nell’attività terziaria con conseguente inapplicabilità dei dati OMI.
Nel ricorso è la stessa ricorrente a riconoscere la natura commerciale della concessione avendo dichiarato che “ con atto del 6 aprile 2011, la ricorrente ha concesso in fitto i rami di azienda correlati alle attività di bar, gelateria, pasticceria, ristorante, pizzeria e discoteca, alla QM Services Srl, determinandone il relativo canone tenendo conto degli importi previsti nella succitata concessione demaniale ” (pagg. 6 e 7).
4.2. Come stabilito dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa nella stima dei canoni demaniali, i dati OMI ascrivono l’attività di albergo, bar e ristorante nell’attività commerciale, mentre confinano l’attività terziaria-direzionale, alla gestione-locazione d’uffici che nella specie è inconfigurabile (vds. Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1194; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 febbraio 2018, n. 1195).
5. Con il quarto motivo del ricorso, rubricato “ Prescrizione dei diritti aventi ad oggetto i canoni concessori relativi agli anni 2006/2011. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 cod civ. arbitrarieta’ e travisamento. Violazione dell’art. 97 cost. eccesso di potere per presupposto erroneo. Carenza di istruttoria e di motivazione. Contraddittorieta’, illogicita’ ed irragionevolezza. sviamento ” la ricorrente ha denunciato il fatto che i diritti aventi ad oggetto i canoni concessori, relativi agli anni 2006-2011, risulterebbero prescritti stante l’intervenuto decorso del termine quinquennale previsto dalla legge.
Il motivo è fondato.
5.1. A seguito della dichiarata sospensione del presente giudizio, stante la pregiudizialità di quello incardinato innanzi al Tribunale ordinario di Catanzaro (R.G. 923/2019), è sopravvenuta la sentenza del 10.9.2024, n. 1739, passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dei canoni concessori demaniali relativamente alle annualità 2006-2011, ritenendo dovuti dalla GELPA s.r.l. al Comune di Soverato esclusivamente i canoni di concessione demaniale relativi alle annualità 2012-2016 con conseguente condanna della società al pagamento in favore dell’ente comunale della somma di € 53.402,98 al netto delle somme già versate.
5.2. Per quanto di interesse l’importo dovuto dalla parte ricorrente in favore del Comune di Soverato a titolo di canoni di concessione demaniale deve essere, quindi, limitato alle sole annualità 2012-2016 per un totale di € 53.402,98 al netto delle somme già versate dalla stessa ricorrente all’ente comunale.
6. Con il quinto motivo del ricorso, rubricato “ Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241/1990. Difetto di motivazione. difetto di istruttoria. Violazione dell’art. 97 cost. travisamento dei fatti. Manifesta illogicita’ ed irragionevolezza. Sviamento .” la ricorrente si è lamentata del fatto che il provvedimento di decadenza adottato dal Comune di Soverato risulterebbe essere stato adottato con un evidente difetto di motivazione, in violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
La doglianza è infondata.
6.1. Secondo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa l’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ormai inteso in un’accezione funzionale, in virtù della quale, rifuggendosi da posizioni di carattere formalistico, sono rispettosi della disposizione in esame i provvedimenti contenenti l’esternazione di ragioni in misura e con modalità tali da consentire al cittadino la ricostruzione dell'iter logico e giuridico attraverso cui l’amministrazione si è determinata ad adottare un dato provvedimento (da ultimo: Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6026; Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 maggio 2014, n. 2502; Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 gennaio 2014, n. 137; Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 luglio 2013, n. 3670; Consiglio di Stato, Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3402; Consiglio di Stato, Sez. V, Sez. VI, 15 ottobre 2013, n. 5008).
6.2. Nell’impugnato provvedimento l’amministrazione comunale ha indicato le ragioni di fatto ossia genesi e l’evoluzione del rapporto tra le parti nonché quelle di diritto che hanno determinato la scelta decadenziale del rapporto concessorio quanto all’omesso pagamento dei canoni inerenti la concessione demaniale, richiamando altresì la documentazione predisposta all’uopo sia dal Comune stesso che dalla Regione Calabria.
Resta inteso che, pur non emergendo alcun difetto della motivazione, il provvedimento deve essere parzialmente riformato quanto agli importi effettivamente dovuti dalla ricorrente in favore dell’ente comunale, limitatamente alle sole annualità 2012-2016, per un totale di € 53.402,98 al netto delle somme già versate dalla stessa ricorrente al Comune di Soverato.
7. Con il sesto motivo del ricorso, rubricato “ Illegittimita’ derivata ” la ricorrente si duole del fatto che l’illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione demaniale marittima n. 24 del 7.7.2009, nonché l’ erroneità ed insussistenza delle somme pretese dal Comune di Soverato avrebbero determinato l’illegittimità derivata del provvedimento di sgombero già adottato dal Responsabile del Settore n. 5 – Lavori Pubblici, Demanio, Protezione Civile del Comune di Soverato e Responsabile del Servizio n. 11 unitamente al Responsabile Unico del Procedimento.
Nella memoria depositata in data 31.12.2024 la difesa della ricorrente ha, altresì, dedotto che la sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Catanzaro del 10.9.2024, n. 1739 sarebbe idonea a provare che non sussisterebbe un inadempimento di entità tale da giustificare la decadenza della concessione perché, anche aderendo alla tesi secondo la quale la decadenza sarebbe giustificata dall’omesso pagamento di due rate di canone, l’importo accertato nel titolo giudiziale sarebbe inferiore a siffatta soglia. Infatti - come si evincerebbe in particolare dalla nota del Comune di Soverato prot. 6435 del 24.5.2017 – l’ammontare di ciascun canone annuale asseritamente dovuto dal 2012 al 2016 avrebbe superato l’importo di € 50.000,00.
La doglianza è fondata.
7.1. L’art. 47, comma 1, lett. d) del Codice della Navigazione (recante decadenza dalla concessione) dispone che l’amministrazione può dichiarare la decadenza del concessionario, “ per omesso pagamento del canone per il numero di rate fissato a questo effetto dall'atto di concessione ”.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 agosto 2023, n. 7585) la decadenza di cui all’art. 47 del Codice della Navigazione è un provvedimento amministrativo di risoluzione unilaterale della concessione per inadempimento, posto che tutti i casi elencati dalla richiamata disposizione codicistica – tra cui l’ipotesi al punto d)- costituiscono reazione a condotte inadempienti del concessionario ritenute lesive per la tutela dell’interesse pubblico connesso alla gestione del bene demaniale concesso in uso.
7.2. Trattasi di prescrizione che è imposta dalla legge con lo scopo di fissare un criterio per stabilire, anche per esigenze di trasparenza del rapporto concessorio, l’importanza dell’inadempimento, sull’assunto che non sia sufficiente omettere di pagare una porzione qualsiasi di canone per incorrere nella decadenza dal titolo e che ha un’evidente portata sostanziale e non meramente formale (come l’altra richiamata disposizione regolamentare che postula il coinvolgimento preventivo dell’intendenza di finanza) nella misura in cui impone all’amministrazione di fissare già nel titolo concessorio il numero di rate di canone il cui mancato pagamento dà luogo alla decadenza del concessionario e si correla al principio di matrice civilistica secondo cui la risoluzione di un rapporto giuridico postula che l’inadempimento di una parte non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. (Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 novembre 2016, n. 5043).
Secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della valutazione del requisito della non scarsa importanza dell’inadempimento rispetto alla risoluzione del rapporto ex art. 1455 c.c., per valutarne la gravità, occorre tener conto di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, dalle quali sia possibile desumere l'alterazione dell'equilibrio contrattuale tenendo conto dell’interesse all’adempimento della parte non inadempiente (vds. Cass. Civ. Sez. II, ordinanza del 17 maggio 2025, n. 13784; Cass. Civ. Sez. III, sentenza del 4 marzo 2022 n. 7187).
7.1. L’art. 47, comma 1, lett. d) del Codice della Navigazione deve, quindi, essere interpretato unitamente all’art. 1455 c.c.
7.2. Come si evince dall’ordinanza di sgombero del 25.6.2018, n. 8452, nell’atto di concessione n. 24 del 2009 era stata attribuita all’amministrazione comunale la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione e, in specie, “ Ai fini del punto “d” dell’art. 47 C.N., l’omesso pagamento di due rate del canone costituisce motivo di decadenza ”.
Per quanto di interesse deve osservarsi che il Comune di Soverato con la Nota prot. 6435 del 24.5.2017 ha ricalcolato il pagamento dei canoni richiedendone la integrazione, per le annualità dei canoni dal 2012 al 2016, quantificandola in € 917.328,18 (somma poi ridotta dal Tribunale di Catanzaro nella sentenza del 10.9.2024, n. 1739).
7.3. Pertanto l’omesso pagamento contestato dal Comune di Soverato alla parte ricorrente non concerne l’importo del canone originario ma una somma dovuta a titolo di integrazione che è stata determinata unilateralmente dall’ente comunale e che è stata anche oggetto di riforma da parte del Tribunale di Catanzaro.
7.4. Conseguentemente il mancato pagamento della integrazione del canone non costituisce un inadempimento rimproverabile ex art. 1455 c.c. a carico della parte ricorrente non essendo detto importo indicato nell’atto di concessione n. 24 del 2009 che si riferisce solo al canone originariamente stabilito dalle parti.
7.5. Del pari deve rilevarsi che la quantificazione degli importi dovuti dalla parte ricorrente nel provvedimento n. 92 del 15.6.2018 è erronea stante la minor somma come quantificata nella sentenza del Tribunale di Catanzaro del 10.9.2024, n. 1739.
7.6. L’accertata illegittimità della determina n. 92 del 15.6.2018 adottata dal Comune di Soverato per le ragioni sopra indicate determina, conseguentemente, l’invalidità derivata dell’ordinanza di sgombero n. 8452 del 25.6.2018.
8. In conclusione il ricorso è fondato limitatamente all’illegittimità della determina n. 92 del 15.6.2018 adottata dal Comune di Soverato - quanto alla dichiarata decadenza della concessione marittima n. 24.2009 rep. 33.2009 in riferimento all’accertato inadempimento e quanto agli importi richiesti a titolo di integrazione del canone (da intendersi dovuti per le sole annualità 2012-2016 e da quantificarsi in € 53.402,98 al netto delle somme già versate dalla stessa ricorrente al Comune di Soverato) - e alla conseguente illegittimità derivata dell’ordinanza di sgombero n. 8452 del 25.6.2018.
9 Il parziale accoglimento dell’eccezione di giurisdizione e il parziale rigetto dei motivi del ricorso giustifica la integrale compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e l’Agenzia del Demanio di Catanzaro, Direzione Territoriale Calabria, sede di Catanzaro.
9.1. Il parziale accoglimento dell’eccezione di giurisdizione e l’accoglimento parziale dei motivi del ricorso quanto ai profili specifici di competenza dell’ente comunale giustifica la parziale compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e il Comune di Soverato nella misura di ½; per il restante ½ le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto in motivazione e, per l’effetto, annulla la determina del Comune di Soverato n. 92 del 15.6.2018 e, conseguentemente, l’ordinanza di sgombero n. 8452 del 25.6.2018.
Compensa le spese di lite tra la parte ricorrente e l’Agenzia del Demanio di Catanzaro, Direzione Territoriale Calabria, sede di Catanzaro.
Compensa le spese di lite nella misura di ½ tra la parte ricorrente e il Comune di Soverato.
Condanna il Comune di Soverato a corrispondere alla parte ricorrente le spese di lite nella restante misura di ½ che quantifica in € 2.000,00 per compensi oltre oneri e accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Pennetti, Presidente
Nicola Ciconte, Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Giancarlo Pennetti |
IL SEGRETARIO