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Sentenza 20 febbraio 2024
Sentenza 20 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 20/02/2024, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 789/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 789/ 2021 promossa da:
(CF: ) e (CF: con il Email_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFORIO GIUSEPPE (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Perugia alla via Barolo n. 10, presso il difensore
APPELLANTI
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MORICHELLI PIETRO (CF:
) elettivamente domiciliato in Piazza Pietro Fontana 3, SPOLETO , presso il C.F._4
difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 5 Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione della sentenza n. 1502 del Tribunale di Perugia, depositata il 03.11.2021 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, (padre) Parte_2 CP_2
e (IG), al fine di sentir dichiarare la revocatoria dell'atto di donazione ex art. 2901 c.c., intervenuto Parte_1 tra i convenuti in data 23.04.2018, con atto a rogito del Notaio dott. n. rep. 1238/617, con Persona_1 ordine al Conservatore dei registri immobiliari dell' di Perugia di provvedere alla Organizzazione_1 trascrizione della sentenza.
In particolare, la Banca deduceva che era debitore verso la in ragione di fideiussione concessa CP_2 CP_3 il 12.7.2007 per l'importo di € 60.000,00, successivamente ampliata, con lettera aggiuntiva del 13.1.2010 fino all'importo di € 110.000,00, e con lettera aggiuntiva del 17.12.2010 fino all'importo di € 630.000,00 di Euro
446.865,32, quale garante della società per il saldo debitore del conto corrente n. 1264; in Organizzazione_2 data 23.4.2018 aveva donato alla IG , unità immobiliari site in Perugia, riservandosene CP_2 Parte_1 il diritto di abitazione, ponendo in essere un atto dispositivo a contenuto patrimoniale, a titolo gratuito, in consapevole pregiudizio delle ragioni creditorie.
Unitamente costituiti, i convenuti contestavano integralmente le domande di eccependo in Parte_2 particolare la non sussistenza dell'eventus damni, mancando lesione della garanzia patrimoniale offerta alla Banca,
e conseguentemente l'assenza della scientia damni,
Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1502/2021, così disponeva: “Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di donazione stipulato in data 23.04.2018 tra il sig. Parte_2 [...]
e la sig.ra , a rogito Notaio dott. n. rep. 1238/617; Ordina l'annotazione CP_2 Parte_1 Persona_1 della presente sentenza al competente Conservatore dei registri immobiliari;
Condanna in solido tra loro, i sig.ri
e la sig.ra , a rifondere in favore di le spese legali CP_2 Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 518,00 per spese ed in € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
Con atto di appello e impugnano la sentenza n. 1502/2021 del Tribunale di Perugia, Parte_3 Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
costituito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Parte_2 gravata.
Con il primo motivo di appello e deducono illegittimità e/o erroneità della CP_2 Parte_1 sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito dell'esistenza del credito, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Sostengono gli appellanti che il diritto di credito pari ad €
446.865,32, vantato dalla verso il sig. , in ragione della fidejussione del 12.07.2007 CP_3 CP_2 pagina 2 di 5 e successive integrazioni, prestata in favore di non è esigibile ed infondato in quanto Organizzazione_2
oggetto di accertamento davanti al Tribunale di Spoleto, nel giudizio attivato in opposizione al decreto ingiuntivo n. 829/2015. Oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è anche l'eccepita nullità della fidejussione per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.. ed in particolare per violazione dei regolamenti Antitrust e dell'art. 2 della L. n. 287/1990, delle singole clausole contrattuali, di reviviscenza
(art.2), di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6), di sopravvivenza (art. 8), derivanti dallo schema ABI. Tale nullità, ribadita anche in questa sede giudiziaria, comporta il venir meno del presupposto su cui si fonda l'azione revocatoria della Banca. Ne consegue che la qualità di garante di verso non è CP_2 Organizzazione_2 certa.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza, già presente negli scritti di primo grado e rigettata con ampia motivazione dal Tribunale di Perugia
(punto 2.1) , non evidenzia specifiche censure in riferimento alla sentenza gravata.
Ad ogni modo la Corte rileva che il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria di atti dispositivi del patrimonio del debitore è autonomo ed a sé stante rispetto al giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di credito.
L'orientamento costante della Corte di Cassazione, conforme alla pronuncia delle SSUU sentenza n. 9440/2004, graniticamente sancisce che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto fra giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (conformi Cassazione civ. sez. 6-3, ordinanza n. 3369 del 5.02.2019; sez.3, sentenza n. 2673 del 10.02.2016; sez. 1, sentenza n. 17257 del
12.07.2013; sez. 3, sentenza n. 11573 del 14.05.2013).
Con il secondo motivo gli appellanti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. ed illegittimità
e/o erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'eventus damni.
Ad avviso degli appellanti, poiché i beni oggetto di donazione erano già stati, fin dall'anno 2000 (quindi in epoca antecedente la costituzione delle fidejussioni assunte da ), vincolati alle esigenze familiari con la CP_2 costituzione di un fondo patrimoniale, la donazione non rappresenterebbe una pregiudizievole diminuzione patrimoniale del debitore garante: nella tesi impugnatoria, erra il Tribunale di Perugia quando valorizza ai fini della decisione la variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore, considerando che anche una maggiore difficoltà e/o incertezza nell'azione coattiva del credito sarebbero elementi sufficienti ad integrare pregiudizio per il creditore, perché la donazione in favore della IG è atto espressivo ed a tutela dei bisogni del nucleo familiare, non pregiudizievole per il creditore che sin dalle origini del diritto di credito non avrebbe potuto ritenere che tali beni facessero parte della garanzia patrimoniale offerta dal fidejussore garante.
Il motivo è infondato.
I beni immobili donati erano stati posti nel fondo patrimoniale a tutela delle esigenze della famiglia, ma ciò non esclude in astratto ed in radice la possibilità per il creditore di di aggredire gli stessi in via esecutiva: CP_2
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo solo per debiti che il creditore conosceva essere pagina 3 di 5 stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), “ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cassazione civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021).
Nello specifico è socio unico e amministratore della dal 2005, società per la quale CP_2 Org_2 ha prestato fidejussione nel 2007 per il saldo debitore del conto corrente n. 1264 intestato alla società (doc. 1 dichiarazione ex art. 50 L.B e doc. 2 estratti conto). Spetta al debitore, in eventuale sede di opposizione all'esecuzione, dimostrare che il debito contratto era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, al momento dell'insorgenza del credito era a conoscenza di ciò; In generale, che la fideiussione acceda alla garanzia di obbligazioni sorte nell'esercizio di attività d'impresa non consente di escludere, di per sé, la riconducibilità del debito alla soddisfazione dell'interesse familiare, occorrendo valutare caso per caso, secondo le specifiche circostanze (Cassazione civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 2023).
Inoltre va evidenziato che dalla nota di trascrizione immobiliare dell'atto di donazione (doc. 2 della produzione di parti convenute nel giudizio di primo grado), si evince quanto segue: “ , riservandosene il diritto di CP_2 abitazione vitalizio donava a la proprietà gravata dal suddetto diritto di abitazione sui beni meglio Parte_1 descritti al quadro B della presente nota” …. “Le parti dichiaravano che il bene è stato costituito in fondo patrimoniale con atto ai rogiti del Notaio di Marsciano in data 16.02.2000, trascritto a Perugia Persona_2 il 17.02.2000 al n. 2569 di formalità, atto in cui si prevedeva la possibilità di alienare i beni in fondo con il solo consenso dei coniugi, in mancanza di figli minori;
A tale scopo, e , tra loro tutt'ora CP_2 Controparte_4 coniugati, e senza figli minori, dichiaravano di esprimere il consenso all'alienazione della proprietà di cui all'atto, dando atto che sul diritto alienato il vincolo veniva quindi a cessare”.
E' dunque evidente che i coniugi hanno concordemente deciso di far uscire il bene dal fondo;
una volta svincolati dal fondo patrimoniale il debitore avrebbe potuto e dovuto disporne solo in considerazione della sua complessiva situazione debitoria, in quel momento senz'altro già gravata dalla fidejussione.
Nel caso di specie, la fidejussione è stata prestata in favore della società di cui il donante è socio unico ed amministratore;
l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. (se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni;
peraltro vi sono anche requisiti di opponibilità formali, quali la regolare annotazione sull'atto di matrimonio); l' onere della prova della non ricorrenza delle suddette circostanze (quali eccezioni al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni presenti e futuri del debitore) è in capo al debitore;
la non ricorrenza non può ritenersi dimostrata per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023): dunque, in linea astratta l'esistenza del fondo non escludeva l'aggredibilità dei beni, mentre la donazione fa definitivamente fuoriuscire il bene dall'alveo dalla garanzia patrimoniale, così determinando una sicura deminutio.
pagina 4 di 5 Al riguardo, gli appellanti, al fine di giustificare la pretesa assenza di riduzione di garanzia patrimoniale, sostengono di aver comunque posto in essere un “atto dispositivo circoscritto al nucleo familiare, effettuato nell'ottica della tutela dei bisogni della famiglia, in particolare della IG ”. Pt_1
In realtà, con l'atto dispositivo i coniugi hanno escluso l'immobile dalla garanzia patrimoniale (attenuata ma non esclusa dall'esistenza del fondo), ed è questo ciò che conta ai fini revocatori, restando del tutto irrilevante la finalità di tutela dei bisogni economici della IG: si rammenta che in questa sede oggetto della revocatoria è un atto di donazione, non già la costituzione del fondo, e che la valutazione della esistenza del fondo viene fatta esclusivamente a fini di valutare se l'atto dispositivo abbia ridotto la garanzia patrimoniale (eventus damni), nonché per esaminare il terzo motivo di appello, con il quale e deducono assenza di CP_2 Parte_1 scientia damni: la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore è evidente nel momento in cui gli immobili sono stati consensualmente svincolati dal fondo patrimoniale da parte dei coniugi nel 2018 ed in quella stessa sede ceduti a titolo gratuito da , unico proprietario, alla IG, con riserva del diritto di CP_2 abitazione.
In realtà l'esistenza del fondo, costituito peraltro allorché la IG era già maggiorenne, già costituiva una forma di tutela dei bisogni economici della IG, garantiti anche dall'inclusione nel fondo di altro bene immobile, di proprietà esclusiva della moglie e di pari valore economico;
ancora, sul bene il padre si riservava il diritto di abitazione (non espropriabile) dovendosi quindi escludere che il trasferimento avvenisse al fine di creare un autonomo titolo reale di godimento del bene;
la finalità, pertanto, era quella di far uscire il bene dal patrimonio di quello, tra i due coniugi, gravato da esposizione debitoria e il fatto di avere disposto del bene pur esistendo già il fondo patrimoniale comprova la conoscenza del danno che ragionevolmente poteva derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021) .
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti, in solido fra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 07.02.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Claudia Matteini Presidente dott. Claudio Baglioni Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 789/ 2021 promossa da:
(CF: ) e (CF: con il Email_1 C.F._1 Parte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. CAFORIO GIUSEPPE (CF: ), elettivamente domiciliato in C.F._3
Perugia alla via Barolo n. 10, presso il difensore
APPELLANTI
contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. MORICHELLI PIETRO (CF:
) elettivamente domiciliato in Piazza Pietro Fontana 3, SPOLETO , presso il C.F._4
difensore
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
pagina 1 di 5 Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. – Impugnazione della sentenza n. 1502 del Tribunale di Perugia, depositata il 03.11.2021 sulle
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Perugia, (padre) Parte_2 CP_2
e (IG), al fine di sentir dichiarare la revocatoria dell'atto di donazione ex art. 2901 c.c., intervenuto Parte_1 tra i convenuti in data 23.04.2018, con atto a rogito del Notaio dott. n. rep. 1238/617, con Persona_1 ordine al Conservatore dei registri immobiliari dell' di Perugia di provvedere alla Organizzazione_1 trascrizione della sentenza.
In particolare, la Banca deduceva che era debitore verso la in ragione di fideiussione concessa CP_2 CP_3 il 12.7.2007 per l'importo di € 60.000,00, successivamente ampliata, con lettera aggiuntiva del 13.1.2010 fino all'importo di € 110.000,00, e con lettera aggiuntiva del 17.12.2010 fino all'importo di € 630.000,00 di Euro
446.865,32, quale garante della società per il saldo debitore del conto corrente n. 1264; in Organizzazione_2 data 23.4.2018 aveva donato alla IG , unità immobiliari site in Perugia, riservandosene CP_2 Parte_1 il diritto di abitazione, ponendo in essere un atto dispositivo a contenuto patrimoniale, a titolo gratuito, in consapevole pregiudizio delle ragioni creditorie.
Unitamente costituiti, i convenuti contestavano integralmente le domande di eccependo in Parte_2 particolare la non sussistenza dell'eventus damni, mancando lesione della garanzia patrimoniale offerta alla Banca,
e conseguentemente l'assenza della scientia damni,
Il Tribunale di Perugia con sentenza n. 1502/2021, così disponeva: “Dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti di dell'atto di donazione stipulato in data 23.04.2018 tra il sig. Parte_2 [...]
e la sig.ra , a rogito Notaio dott. n. rep. 1238/617; Ordina l'annotazione CP_2 Parte_1 Persona_1 della presente sentenza al competente Conservatore dei registri immobiliari;
Condanna in solido tra loro, i sig.ri
e la sig.ra , a rifondere in favore di le spese legali CP_2 Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 518,00 per spese ed in € 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge”.
Con atto di appello e impugnano la sentenza n. 1502/2021 del Tribunale di Perugia, Parte_3 Parte_1 chiedendone l'integrale riforma.
costituito, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza Parte_2 gravata.
Con il primo motivo di appello e deducono illegittimità e/o erroneità della CP_2 Parte_1 sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito dell'esistenza del credito, in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. Sostengono gli appellanti che il diritto di credito pari ad €
446.865,32, vantato dalla verso il sig. , in ragione della fidejussione del 12.07.2007 CP_3 CP_2 pagina 2 di 5 e successive integrazioni, prestata in favore di non è esigibile ed infondato in quanto Organizzazione_2
oggetto di accertamento davanti al Tribunale di Spoleto, nel giudizio attivato in opposizione al decreto ingiuntivo n. 829/2015. Oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è anche l'eccepita nullità della fidejussione per violazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c.. ed in particolare per violazione dei regolamenti Antitrust e dell'art. 2 della L. n. 287/1990, delle singole clausole contrattuali, di reviviscenza
(art.2), di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c. (art. 6), di sopravvivenza (art. 8), derivanti dallo schema ABI. Tale nullità, ribadita anche in questa sede giudiziaria, comporta il venir meno del presupposto su cui si fonda l'azione revocatoria della Banca. Ne consegue che la qualità di garante di verso non è CP_2 Organizzazione_2 certa.
Il motivo è inammissibile.
La doglianza, già presente negli scritti di primo grado e rigettata con ampia motivazione dal Tribunale di Perugia
(punto 2.1) , non evidenzia specifiche censure in riferimento alla sentenza gravata.
Ad ogni modo la Corte rileva che il giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria di atti dispositivi del patrimonio del debitore è autonomo ed a sé stante rispetto al giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto di credito.
L'orientamento costante della Corte di Cassazione, conforme alla pronuncia delle SSUU sentenza n. 9440/2004, graniticamente sancisce che la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto fra giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (conformi Cassazione civ. sez. 6-3, ordinanza n. 3369 del 5.02.2019; sez.3, sentenza n. 2673 del 10.02.2016; sez. 1, sentenza n. 17257 del
12.07.2013; sez. 3, sentenza n. 11573 del 14.05.2013).
Con il secondo motivo gli appellanti deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. ed illegittimità
e/o erroneità della sentenza in ordine alla ritenuta sussistenza dell'eventus damni.
Ad avviso degli appellanti, poiché i beni oggetto di donazione erano già stati, fin dall'anno 2000 (quindi in epoca antecedente la costituzione delle fidejussioni assunte da ), vincolati alle esigenze familiari con la CP_2 costituzione di un fondo patrimoniale, la donazione non rappresenterebbe una pregiudizievole diminuzione patrimoniale del debitore garante: nella tesi impugnatoria, erra il Tribunale di Perugia quando valorizza ai fini della decisione la variazione qualitativa e/o quantitativa del patrimonio del debitore, considerando che anche una maggiore difficoltà e/o incertezza nell'azione coattiva del credito sarebbero elementi sufficienti ad integrare pregiudizio per il creditore, perché la donazione in favore della IG è atto espressivo ed a tutela dei bisogni del nucleo familiare, non pregiudizievole per il creditore che sin dalle origini del diritto di credito non avrebbe potuto ritenere che tali beni facessero parte della garanzia patrimoniale offerta dal fidejussore garante.
Il motivo è infondato.
I beni immobili donati erano stati posti nel fondo patrimoniale a tutela delle esigenze della famiglia, ma ciò non esclude in astratto ed in radice la possibilità per il creditore di di aggredire gli stessi in via esecutiva: CP_2
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo solo per debiti che il creditore conosceva essere pagina 3 di 5 stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.), “ancorché intesi in senso lato ovvero volti non soltanto al soddisfacimento delle necessità cd. essenziali o indispensabili della famiglia ma anche ad esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della medesima, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa ed al miglioramento del suo benessere economico, restando escluse ragioni voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi” (Cassazione civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2904 del 08/02/2021).
Nello specifico è socio unico e amministratore della dal 2005, società per la quale CP_2 Org_2 ha prestato fidejussione nel 2007 per il saldo debitore del conto corrente n. 1264 intestato alla società (doc. 1 dichiarazione ex art. 50 L.B e doc. 2 estratti conto). Spetta al debitore, in eventuale sede di opposizione all'esecuzione, dimostrare che il debito contratto era estraneo ai bisogni familiari e che il creditore, al momento dell'insorgenza del credito era a conoscenza di ciò; In generale, che la fideiussione acceda alla garanzia di obbligazioni sorte nell'esercizio di attività d'impresa non consente di escludere, di per sé, la riconducibilità del debito alla soddisfazione dell'interesse familiare, occorrendo valutare caso per caso, secondo le specifiche circostanze (Cassazione civ. Sez. 3, Ordinanza n. 31575 del 2023).
Inoltre va evidenziato che dalla nota di trascrizione immobiliare dell'atto di donazione (doc. 2 della produzione di parti convenute nel giudizio di primo grado), si evince quanto segue: “ , riservandosene il diritto di CP_2 abitazione vitalizio donava a la proprietà gravata dal suddetto diritto di abitazione sui beni meglio Parte_1 descritti al quadro B della presente nota” …. “Le parti dichiaravano che il bene è stato costituito in fondo patrimoniale con atto ai rogiti del Notaio di Marsciano in data 16.02.2000, trascritto a Perugia Persona_2 il 17.02.2000 al n. 2569 di formalità, atto in cui si prevedeva la possibilità di alienare i beni in fondo con il solo consenso dei coniugi, in mancanza di figli minori;
A tale scopo, e , tra loro tutt'ora CP_2 Controparte_4 coniugati, e senza figli minori, dichiaravano di esprimere il consenso all'alienazione della proprietà di cui all'atto, dando atto che sul diritto alienato il vincolo veniva quindi a cessare”.
E' dunque evidente che i coniugi hanno concordemente deciso di far uscire il bene dal fondo;
una volta svincolati dal fondo patrimoniale il debitore avrebbe potuto e dovuto disporne solo in considerazione della sua complessiva situazione debitoria, in quel momento senz'altro già gravata dalla fidejussione.
Nel caso di specie, la fidejussione è stata prestata in favore della società di cui il donante è socio unico ed amministratore;
l'azione esecutiva sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale è ammissibile alle condizioni indicate dall'art. 170 c.c. (se l'obbligazione è strumentale ai bisogni della famiglia e se il creditore non ne conosceva l'estraneità rispetto a tali bisogni;
peraltro vi sono anche requisiti di opponibilità formali, quali la regolare annotazione sull'atto di matrimonio); l' onere della prova della non ricorrenza delle suddette circostanze (quali eccezioni al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni presenti e futuri del debitore) è in capo al debitore;
la non ricorrenza non può ritenersi dimostrata per il solo fatto dell'insorgenza del debito nell'esercizio dell'impresa
(cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 36312 del 28/12/2023; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 31575 del 13/11/2023): dunque, in linea astratta l'esistenza del fondo non escludeva l'aggredibilità dei beni, mentre la donazione fa definitivamente fuoriuscire il bene dall'alveo dalla garanzia patrimoniale, così determinando una sicura deminutio.
pagina 4 di 5 Al riguardo, gli appellanti, al fine di giustificare la pretesa assenza di riduzione di garanzia patrimoniale, sostengono di aver comunque posto in essere un “atto dispositivo circoscritto al nucleo familiare, effettuato nell'ottica della tutela dei bisogni della famiglia, in particolare della IG ”. Pt_1
In realtà, con l'atto dispositivo i coniugi hanno escluso l'immobile dalla garanzia patrimoniale (attenuata ma non esclusa dall'esistenza del fondo), ed è questo ciò che conta ai fini revocatori, restando del tutto irrilevante la finalità di tutela dei bisogni economici della IG: si rammenta che in questa sede oggetto della revocatoria è un atto di donazione, non già la costituzione del fondo, e che la valutazione della esistenza del fondo viene fatta esclusivamente a fini di valutare se l'atto dispositivo abbia ridotto la garanzia patrimoniale (eventus damni), nonché per esaminare il terzo motivo di appello, con il quale e deducono assenza di CP_2 Parte_1 scientia damni: la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore è evidente nel momento in cui gli immobili sono stati consensualmente svincolati dal fondo patrimoniale da parte dei coniugi nel 2018 ed in quella stessa sede ceduti a titolo gratuito da , unico proprietario, alla IG, con riserva del diritto di CP_2 abitazione.
In realtà l'esistenza del fondo, costituito peraltro allorché la IG era già maggiorenne, già costituiva una forma di tutela dei bisogni economici della IG, garantiti anche dall'inclusione nel fondo di altro bene immobile, di proprietà esclusiva della moglie e di pari valore economico;
ancora, sul bene il padre si riservava il diritto di abitazione (non espropriabile) dovendosi quindi escludere che il trasferimento avvenisse al fine di creare un autonomo titolo reale di godimento del bene;
la finalità, pertanto, era quella di far uscire il bene dal patrimonio di quello, tra i due coniugi, gravato da esposizione debitoria e il fatto di avere disposto del bene pur esistendo già il fondo patrimoniale comprova la conoscenza del danno che ragionevolmente poteva derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9192 del 02/04/2021) .
Pertanto, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe,
-rigetta l'appello;
-condanna gli appellanti, in solido fra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro
3.473,00 per compenso al difensore, oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Perugia, 07.02.2024.
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott.ssa Claudia Matteini
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