TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 10/02/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Chiorboli Federica e dell'avvocato Cescon Parte_1
Rosanna
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Salmaso Perla Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“chiedono che il Tribunale adito Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3 la casa familiare, unitamente agli arredi e corredi in essa presenti, viene assegnata alla IGnora
che vi abiterà con il figlio;
Pt_1 Per_1
4. riguardo al diritto di visita del padre, trascorrerà con il padre un fine settimana ogni Per_1
quindici giorni, dal sabato mattina entro le 9:00, fino alla domenica sera prima di cena, quando lo
pagina 1 di 5 riaccompagnerà dalla madre, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì, dal termine dell'orario scolastico, o comunque dalle ore 16:00, fino alle ore 20:00 ed il giovedì dal termine dell'orario scolastico, o comunque dalle ore 16:00, sino al mattino successivo, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali ed altre festività, il figlio Per_1
starà ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, con un genitore e, dal 31 dicembre al 06 gennaio, e comunque fino alla ripresa della scuola, con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che, in base al principio di bigenitorialità, le parti potranno concordare orari e giorni diversi tenendo conto delle eIGenze del minore e delle parti stesse;
5. il IGnor verserà il contributo nel mantenimento ordinario del figlio di euro 300,00 entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio, di cui al protocollo del Tribunale di Padova, saranno ripartite al 50% fra i genitori;
7. ove i genitori concordino sulla necessità di avvalersi del servizio della baby-sitter, il padre si impegna a contribuire alla spesa nella misura non superiore ad euro 100,00 mensili;
8. la IGnora percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
Pt_1
9. le parti concordano che l'introduzione di nuove figure affettive nella vita del figlio debba in ogni caso avvenire con gradualità, soltanto allorquando la relazione abbia raggiunto stabilità e, comunque, nel rispetto della sensibilità di;
Per_1
10. per quanto concerne il mutuo cointestato e gravante sulla casa familiare, il IGnor si CP_1
impegna a pagarne in via esclusiva la rata fino ad agosto 2025 compreso;
dal mese di settembre 2025 la IGnora contribuirà a tale rata nella misura del 30% (mentre il 70% sarà a carico del IGnor Pt_1
). Successivamente, dal mese di gennaio 2026, i IGnori e verseranno ciascuno il CP_1 Pt_1 CP_1
50% della rata stessa;
11. la rata del finanziamento acceso per l'acquisto dei mobili della casa familiare verrà pagata per intero e fino ad estinzione dal IGnor;
CP_1
12. le spese relative alle utenze e le spese ordinarie della casa familiare saranno a carico della IGnora
Pt_1
pagina 2 di 5 13. il IGnor dovrà trasferire la residenza entro e non oltre la fine del 2025, con obbligo di CP_1
comunicazione della stessa alla IGnora Il padre, frattanto, comunicherà il domicilio Pt_1
provvisorio, ove pernotterà con il figlio;
14. le parti si impegnano a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non appena saranno decorsi i termini di legge;
15. i IGnori e dichiarano di essere economicamente indipendenti;
Pt_1 CP_1
16. le parti rinunciano reciprocamente alle spiegate domande di addebito della separazione, così come all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Albignasego (PD) con in data 31.5.2015 e che dal matrimonio era Controparte_1
nato il figlio in data 13.11.2018, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi Per_1
con addebito al marito alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione personale dei Controparte_1
coniugi con addebito alla moglie e concludendo, quanto al resto, come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 10.5.2024, su proposta del Giudice delegato, le parti dichiaravano di raggiungere il seguente accordo, in via temporanea, sulle condizioni di separazione: “1. affidamento condiviso del figlio , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocazione prevalente e residenza di presso la Per_1
madre, cui si assegna la casa familiare in via Roma n. 287/d Albignasego;
3. il IGnor vedrà il CP_1
figlio due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 19:30 e il sabato pomeriggio, previo accordo dei genitori su modalità e orari;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con 15 giorni, anche non consecutivi, con Per_1
comunicazione del reciproco piano ferie entro il 31.5 di ogni anno;
nel periodo delle vacanze natalizie,
7 giorni alterando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
nel periodo delle vacanze pasquali, 3 giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori;
4. il IG. si impegna a sostenere in via esclusiva la spesa CP_1
per il mutuo cointestato sulla casa familiare e la spesa per il finanziamento dei mobili;
le utenze della casa familiare saranno invece a carico della IG.ra ;
5. il IG. contribuirà al mantenimento Pt_1 CP_1
pagina 3 di 5 del figlio minore con la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
il padre si impegna, nel caso in cui la madre abbia fatto ricorso alla baby sitter, a contribuire a tale spesa in una misura non superiore ad € 100,00 mensili;
6. le parti concordano che l'introduzione di nuove figure affettive nella vita della madre e/o del padre avvenga per con gradualità e soltanto nel caso in cui la relazione Per_1 affettiva abbia acquisito stabilità”.
Alla stessa udienza le parti precisavano altresì le conclusioni in punto status come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice delegato, ritenuto l'accordo privo di profili di illegittimità e conforme agli interessi del figlio minore, in via temporanea e urgente, disponeva in conformità all'accordo stesso e, vista la precisazione delle conclusioni in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n.1292/2024, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza in data 8.11.2024 il Giudice delegato, dato atto che l'udienza in pari data era stata trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, con cui le stesse precisavano le conclusioni conformi sulle condizioni di separazione riportate in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, dando atto della rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
******
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 8, 10, 11 e
12, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Chiorboli Federica e dell'avvocato Cescon Parte_1
Rosanna
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Salmaso Perla Controparte_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“chiedono che il Tribunale adito Voglia dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre;
3 la casa familiare, unitamente agli arredi e corredi in essa presenti, viene assegnata alla IGnora
che vi abiterà con il figlio;
Pt_1 Per_1
4. riguardo al diritto di visita del padre, trascorrerà con il padre un fine settimana ogni Per_1
quindici giorni, dal sabato mattina entro le 9:00, fino alla domenica sera prima di cena, quando lo
pagina 1 di 5 riaccompagnerà dalla madre, nonché due pomeriggi infrasettimanali, indicativamente il martedì, dal termine dell'orario scolastico, o comunque dalle ore 16:00, fino alle ore 20:00 ed il giovedì dal termine dell'orario scolastico, o comunque dalle ore 16:00, sino al mattino successivo, quando il padre lo riaccompagnerà a scuola. Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane, anche non consecutive, con comunicazione del piano ferie entro il 31 maggio di ogni anno. Nel periodo delle vacanze natalizie e pasquali ed altre festività, il figlio Per_1
starà ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre, con un genitore e, dal 31 dicembre al 06 gennaio, e comunque fino alla ripresa della scuola, con l'altro genitore e ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il Lunedì dell'Angelo. Resta inteso che, in base al principio di bigenitorialità, le parti potranno concordare orari e giorni diversi tenendo conto delle eIGenze del minore e delle parti stesse;
5. il IGnor verserà il contributo nel mantenimento ordinario del figlio di euro 300,00 entro il CP_1
giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie nell'interesse del figlio, di cui al protocollo del Tribunale di Padova, saranno ripartite al 50% fra i genitori;
7. ove i genitori concordino sulla necessità di avvalersi del servizio della baby-sitter, il padre si impegna a contribuire alla spesa nella misura non superiore ad euro 100,00 mensili;
8. la IGnora percepirà in via esclusiva l'assegno unico;
Pt_1
9. le parti concordano che l'introduzione di nuove figure affettive nella vita del figlio debba in ogni caso avvenire con gradualità, soltanto allorquando la relazione abbia raggiunto stabilità e, comunque, nel rispetto della sensibilità di;
Per_1
10. per quanto concerne il mutuo cointestato e gravante sulla casa familiare, il IGnor si CP_1
impegna a pagarne in via esclusiva la rata fino ad agosto 2025 compreso;
dal mese di settembre 2025 la IGnora contribuirà a tale rata nella misura del 30% (mentre il 70% sarà a carico del IGnor Pt_1
). Successivamente, dal mese di gennaio 2026, i IGnori e verseranno ciascuno il CP_1 Pt_1 CP_1
50% della rata stessa;
11. la rata del finanziamento acceso per l'acquisto dei mobili della casa familiare verrà pagata per intero e fino ad estinzione dal IGnor;
CP_1
12. le spese relative alle utenze e le spese ordinarie della casa familiare saranno a carico della IGnora
Pt_1
pagina 2 di 5 13. il IGnor dovrà trasferire la residenza entro e non oltre la fine del 2025, con obbligo di CP_1
comunicazione della stessa alla IGnora Il padre, frattanto, comunicherà il domicilio Pt_1
provvisorio, ove pernotterà con il figlio;
14. le parti si impegnano a chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio non appena saranno decorsi i termini di legge;
15. i IGnori e dichiarano di essere economicamente indipendenti;
Pt_1 CP_1
16. le parti rinunciano reciprocamente alle spiegate domande di addebito della separazione, così come all'impugnazione dell'emananda sentenza.
17. Spese compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente depositato premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in Albignasego (PD) con in data 31.5.2015 e che dal matrimonio era Controparte_1
nato il figlio in data 13.11.2018, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi Per_1
con addebito al marito alle condizioni indicate in ricorso.
si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione personale dei Controparte_1
coniugi con addebito alla moglie e concludendo, quanto al resto, come da comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza ex art.473 bis.21 c.p.c. del 10.5.2024, su proposta del Giudice delegato, le parti dichiaravano di raggiungere il seguente accordo, in via temporanea, sulle condizioni di separazione: “1. affidamento condiviso del figlio , con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale sulle Per_1
questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocazione prevalente e residenza di presso la Per_1
madre, cui si assegna la casa familiare in via Roma n. 287/d Albignasego;
3. il IGnor vedrà il CP_1
figlio due pomeriggi a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dalle 17:30 alle 19:30 e il sabato pomeriggio, previo accordo dei genitori su modalità e orari;
nel periodo delle vacanze scolastiche estive, il padre potrà trascorrere con 15 giorni, anche non consecutivi, con Per_1
comunicazione del reciproco piano ferie entro il 31.5 di ogni anno;
nel periodo delle vacanze natalizie,
7 giorni alterando di anno in anno il giorno di Natale e quello di Capodanno;
nel periodo delle vacanze pasquali, 3 giorni alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; restano salvi diversi e più ampi accordi tra genitori;
4. il IG. si impegna a sostenere in via esclusiva la spesa CP_1
per il mutuo cointestato sulla casa familiare e la spesa per il finanziamento dei mobili;
le utenze della casa familiare saranno invece a carico della IG.ra ;
5. il IG. contribuirà al mantenimento Pt_1 CP_1
pagina 3 di 5 del figlio minore con la somma di € 300,00 mensili annualmente rivalutabili secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Padova;
il padre si impegna, nel caso in cui la madre abbia fatto ricorso alla baby sitter, a contribuire a tale spesa in una misura non superiore ad € 100,00 mensili;
6. le parti concordano che l'introduzione di nuove figure affettive nella vita della madre e/o del padre avvenga per con gradualità e soltanto nel caso in cui la relazione Per_1 affettiva abbia acquisito stabilità”.
Alla stessa udienza le parti precisavano altresì le conclusioni in punto status come da rispettivi atti introduttivi e il Giudice delegato, ritenuto l'accordo privo di profili di illegittimità e conforme agli interessi del figlio minore, in via temporanea e urgente, disponeva in conformità all'accordo stesso e, vista la precisazione delle conclusioni in punto status, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza non definitiva n.1292/2024, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
Con ordinanza in data 8.11.2024 il Giudice delegato, dato atto che l'udienza in pari data era stata trattata ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., viste le note scritte depositate dalle parti, con cui le stesse precisavano le conclusioni conformi sulle condizioni di separazione riportate in epigrafe, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, dando atto della rinuncia ai termini per gli scritti conclusivi.
******
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili di illegittimità e adeguatamente tutelanti gli interessi del figlio minore, anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e, pertanto, la separazione va omologata, con la precisazione che le condizioni di cui ai punti 8, 10, 11 e
12, pur essendo volte alla definizione dei rapporti nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
L'esito della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- omologa la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Controparte_1
riportate in epigrafe, secondo quanto indicato in motivazione;
- compensa integralmente le spese di lite.
pagina 4 di 5 Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 3 febbraio 2025
Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5