Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Ragusa, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza iscritta al n. 729/2022 R.G. promossa da Parte 2 n.q. di esercenti la responsabilità Parte 1 e genitoriale sulla minore Persona 1 (rappr. e dif. dall'Avv. M. Borrometi)
contro
CP 1 (rappr. e dif. dall'Avv. M. Galeano), avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
rilevato che affetta da "Disturbo misto degli apprendimenti la minore Persona 1
(dislessia, discalculia e disortografia), è titolare dell'indennità di frequenza sin dal 22.12.2017;
1 CP_1 ha comunicato l'indebita percezione, del complessivo importo di € 1.175,78 sulla pensione CAT. INV CIV n.07058960 intestata alla predetta Per 1
[...], con la seguente motivazione "Sono state riscosse rate di prestazione in data successiva alla revoca per perdita del diritto. E' stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante"; gli odierni ricorrenti, genitori della summenzionata minore, espongono di avere sempre legittimamente percepito tutti gli importi ricevuti sulla pensione in parola, concludendo che il contestato indebito deve ritenersi insussistente. Chiedono pertanto che il giudice adito voglia "- dichiarare illegittimi i provvedimenti emessi dall'CP_1 di Ragusa trasmessi con lettera datata 08.10.2020 n.20PRKAO 0020548 e con lettera racc. a/r n.68976946019-5 datata 08.10.2020 e ricevuta il 26.10.2020, relativi all'indennità di frequenza della minore Persona 1 prestazione n.07058960
Cat. INVCIV, disponendone la revoca e/o l'annullamento ed, in ogni ipotesi, dichiarare l'irripetibilità della somma di €1.175,78, richiesta con le suddette comunicazioni. - In via subordinata, dichiarare l'irripetibilità di qualsivoglia importo richiesto con i medesimi provvedimenti per il periodo pregresso all'8.10.2020. - Conseguentemente, condannare l'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione e/o pagamento di tutte le somme eventualmente trattenute e/o compensate in ragione dei predetti provvedimenti
per la residua parte dell'indebito stesso (dell'importo di € 297,14), l'istituto resistente invoca l'avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo già provveduto a restituire la somma in questione (tramite liquidazione dell'importo di € 5.358,45 per il periodo 02/2020 - 01/2022, ivi compreso il mese di ottobre 2020, al quale si riferisce l'indebito in tema); la documentazione versata in atti da parte ricorrente (relativamente alla quale non è stata articolata alcuna specifica contestazione), si rivela idonea a comprovare Persona 1 ha ricevuto assistenza presso il C.S.R. "Consorzio Siciliano di che
Riabilitazione centro di Comiso" convenzionato con l'ASP di Ragusa, per n. 3 trattamenti settimanali in regime ambulatoriale, frequentando tale centro dal
03.01.2018 al 31.12.2018, compresi i mesi estivi (cfr. documento distinto dal n. 4 nel fascicolo di parte ricorrente); ne discende l'insussistenza del dedotto indebito, dovendo ritenersi che l'indennità di frequenza di cui si discute spettasse alla relativa beneficiaria anche in relazione ai mesi estivi del 2018; trattandosi di indebito già recuperato, 1 CP_1 va condannato al pagamento, in favore dei ricorrenti, del complessivo importo di € 878,64, oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, difesa o eccezione, così decide: condanna l' CP_1 al pagamento, in favore di Parte 2 (nata a [...] il [...]) e di (nato a [...] il [...]), n.q. di genitori Parte 1 esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona 1 (nata a Comiso il 15.10.2007), del complessivo importo € 878,64, oltre interessi legali fino al dì del pagamento effettivo;
dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla residua parte de dedotto indebito;
condanna 1 CP 1 a rifondere ai ricorrenti le spese processuali, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, liquidate in complessivi € 900,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 29 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)