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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/09/2025, n. 7097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7097 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. 12118 /2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di AN riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 28 marzo 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...]; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. CACCAVARI ELISA GIUSEPPINA, presso il cui C.F._1 studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a MILANO (MI) il 05/12/1974; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 17 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28 marzo 2025, , premesso di aver celebrato matrimonio Parte_1 concordatario in data 12 ottobre 1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Per_ AN, Anno 1996; atto n. 1022; parte II, serie A) con dalla cui unione sono nati i figli (in CP_1 data 28.10.1997) e (in data 16.08.2003) maggiorenni ed autonomi e dal quale si era separata con sentenza Per_2 di separazione n. 962/2024 del 3/07/2024 pubblicata in data 10/07/2014 emessa dal Tribunale di AN, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 17 settembre 2025, il Giudice delegato considerato che il convenuto, destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, era comparso personalmente senza però costituirsi in giudizio, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. e procedeva all'audizione delle parti.
Parte attrice, così dichiarava:” vedo mio marito oggi in Tribunale;
io lo avevo comunque avvisato tramite whattsapp anche dell'udienza di oggi. Lui mi aveva in effetti scritto chiedendomi l'orario e se sarei venuta. Io ho confermato Noi non ci sentiamo mai, non abbiamo necessità di parlarci. Viviamo in due case diverse da molto tempo. Non ho neanche ritenuto di fare alcun accordo per giungere al divorzio. I figli hanno smesso da tanto di studiare e lavorano entrambi. Vivono con il padre. lavora con il padre nella stessa ditta come operaio. Per_2 Per_
lavora come baby sitter seguendo una bambina. Io sento regolarmente tutti i giorni i nostri figli. Vivo in una casa in affitto con i miei genitori che sono pensionati. Io lavoro come cassiera in un supermercato e guadagno 1000,00 al mese netti circa Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.
Parte convenuta così dichiarava:” non ho ritenuto di nominare un avvocato perché non me lo potevo permettere.
Lavoro come operaio e guadagno € 1400, ma subisco un pignoramento del quinto per cui prendo € 1000. Con me vivono i figli. lavora come operaio apprendista e guadagna 800 euro al mese. lui da tanto ha smesso Per_2 Per_ di studiare, faceva le superiori ma poi ha interrotto e non ha completato. ha finito le superiori e ha cominciato a lavorare come parrucchiera come dipendente, poi ha avuto un problema al polso e non ha più lavorato in negozio. Poi ha fatto la baby sitter in nero, adesso però è incinta al terzo mese, non so cosa vorrà fare e dove andrà con il padre del bambino. A me va bene la pronuncia di divorzio senza statuizioni”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande
La parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il
Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare essendo entrambi i figli autonomi economicamente o comunque messi nelle condizioni di esserlo, avendo da tempo smesso di studiare e comunque in assenza di istanze di carattere economico.
pagina 2 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio concordatario in data 12 ottobre Parte_1 CP_1
1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN, Anno 1996; atto n. 1022; Per_ parte II, serie A). Dalla loro unione sono nati i figli (in data 28.10.1997) e (in data 16.08.2003) Per_2 maggiorenni ed autonomi. Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza di separazione n. 962/2024 del
3.07.2024 pubblicata in data 10/07/2014 emessa dal Tribunale di AN,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in data 12 ottobre 1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
AN, Anno 1996; atto n. 1022; parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AN nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di AN riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. est. dott.ssa Valentina Maderna Giudice dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso iscritto a ruolo in data 28 marzo 2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...]; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. Parte_1
; rappresentato e difeso dall'Avv. CACCAVARI ELISA GIUSEPPINA, presso il cui C.F._1 studio ha eletto domicilio giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Nato a MILANO (MI) il 05/12/1974; cittadino: italiano;
Cod. Fisc. CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA - CONTUMACE
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di AN degli atti del procedimento.
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO
CONCLUSIONI COME IN ATTI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 17 SETTEMBRE 2025
pagina 1 di 4
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti del Giudice Delegato
Con ricorso iscritto a ruolo in data 28 marzo 2025, , premesso di aver celebrato matrimonio Parte_1 concordatario in data 12 ottobre 1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Per_ AN, Anno 1996; atto n. 1022; parte II, serie A) con dalla cui unione sono nati i figli (in CP_1 data 28.10.1997) e (in data 16.08.2003) maggiorenni ed autonomi e dal quale si era separata con sentenza Per_2 di separazione n. 962/2024 del 3/07/2024 pubblicata in data 10/07/2014 emessa dal Tribunale di AN, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza altre statuizioni.
Alla prima udienza di comparizione delle parti ex art. 473-bis.21 c.p.c. del 17 settembre 2025, il Giudice delegato considerato che il convenuto, destinatario di regolare notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza, era comparso personalmente senza però costituirsi in giudizio, ne dichiarava la contumacia ai sensi dell'art. 171 c.p.c. e procedeva all'audizione delle parti.
Parte attrice, così dichiarava:” vedo mio marito oggi in Tribunale;
io lo avevo comunque avvisato tramite whattsapp anche dell'udienza di oggi. Lui mi aveva in effetti scritto chiedendomi l'orario e se sarei venuta. Io ho confermato Noi non ci sentiamo mai, non abbiamo necessità di parlarci. Viviamo in due case diverse da molto tempo. Non ho neanche ritenuto di fare alcun accordo per giungere al divorzio. I figli hanno smesso da tanto di studiare e lavorano entrambi. Vivono con il padre. lavora con il padre nella stessa ditta come operaio. Per_2 Per_
lavora come baby sitter seguendo una bambina. Io sento regolarmente tutti i giorni i nostri figli. Vivo in una casa in affitto con i miei genitori che sono pensionati. Io lavoro come cassiera in un supermercato e guadagno 1000,00 al mese netti circa Voglio ottenere solo la pronuncia sullo status e non avanzo alcuna ulteriore domanda o richiesta.
Parte convenuta così dichiarava:” non ho ritenuto di nominare un avvocato perché non me lo potevo permettere.
Lavoro come operaio e guadagno € 1400, ma subisco un pignoramento del quinto per cui prendo € 1000. Con me vivono i figli. lavora come operaio apprendista e guadagna 800 euro al mese. lui da tanto ha smesso Per_2 Per_ di studiare, faceva le superiori ma poi ha interrotto e non ha completato. ha finito le superiori e ha cominciato a lavorare come parrucchiera come dipendente, poi ha avuto un problema al polso e non ha più lavorato in negozio. Poi ha fatto la baby sitter in nero, adesso però è incinta al terzo mese, non so cosa vorrà fare e dove andrà con il padre del bambino. A me va bene la pronuncia di divorzio senza statuizioni”.
All'esito il Giudice delegato invitava il difensore di parte attrice ad interloquire in ordine alle domande
La parte attrice si riportava alla domanda di cui al ricorso, dando atto di non aver articolato istanze istruttorie. Il
Giudice Delegato, dato atto, non emetteva provvedimenti temporanei ed urgenti in assenza di prole da tutelare essendo entrambi i figli autonomi economicamente o comunque messi nelle condizioni di esserlo, avendo da tempo smesso di studiare e comunque in assenza di istanze di carattere economico.
pagina 2 di 4 Ritenuta la causa matura per la decisione invitava la parte a precisare le conclusioni ed ordinava la discussione orale della causa. Il difensore chiedeva la pronuncia sullo status di divorzio.
All'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione
La domanda di divorzio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Le parti e hanno celebrato matrimonio concordatario in data 12 ottobre Parte_1 CP_1
1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di AN, Anno 1996; atto n. 1022; Per_ parte II, serie A). Dalla loro unione sono nati i figli (in data 28.10.1997) e (in data 16.08.2003) Per_2 maggiorenni ed autonomi. Le parti si sono, in seguito, separate con sentenza di separazione n. 962/2024 del
3.07.2024 pubblicata in data 10/07/2014 emessa dal Tribunale di AN,
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo parte attrice dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche
(L. 55/2015) per la richiesta pronuncia, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Va dunque pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
Nessuna altra statuizione va emessa.
Le spese di lite
Le spese di lite, attesa la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e vista la contumacia della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, vengono dichiarate irripetibili e rimarranno a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di AN, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide;
1) DICHIARA la cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1 in data 12 ottobre 1996 a AN (trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
AN, Anno 1996; atto n. 1022; parte II, serie A).
2) DICHIARA irripetibili le spese di lite;
3) MANDA al Cancelliere per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN affinché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in AN nella camera di consiglio in data 24 settembre 2025.
pagina 3 di 4 Il Presidente Relatore est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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