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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/10/2025, n. 3623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3623 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12119/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Andreano Maria;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Avvocatura dello Stato di Catania;
CP_2
-resistente-
Oggetto: ricostruzione di carriera – blocco annualità 2013;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024 premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto dal 2003 con le mansioni di assistente amministrativo e di CP_1 non avere ottenuto, nell'ambito della ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della progressione in carriera e giuridici l'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera come per legge;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da
1 liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda così come dichiarato, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Con memoria del 27.5.2025 si è costituito il giudizio il convenuto, chiedendo CP_1 integrarsi il contraddittorio con e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda e CP_3 chiedendo quindi rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza del 20.6.2025 parte ricorrente è stata invitata a interloquire in ordine “al servizio prestato per l'annualità per cui è causa”; con successive note di trattazione scritta per l'odierna udienza la parte ha rappresentato che dalla documentazione in atti “emerge in modo chiarissimo che l'anno 2013 non è stato riconosciuto sotto il profilo giuridico” e ha riformulato le conclusioni nei termini che seguono “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai soli fini giuridici l'anno 2013, con ogni conseguenza di legge;
condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.
All'esito dell'udienza del 09/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta di parte ricorrente e senza opposizione della controparte, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione del afferente al difetto di integrità CP_1 del contraddittorio, dato che nessuna pretesa ai fini previdenziali è stata avanzata da parte ricorrente.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Risulta assorbente a riguardo la totale carenza di prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze del per l'anno 2013. CP_1
Invero, nonostante in ricorso il ricorrente abbia affermato di avere “prestato servizio nell'anno 2013” (cfr. pag. 4), tale asserzione risulta priva di supporto probatorio alla luce della stessa documentazione prodotta in atti da . Dall'esame dello stato matricolare e del Parte_1 decreto di ricostruzione di carriera si evince che nel corso dell'anno 2013 il ricorrente non ha svolto attività lavorativa a tempo determinato, avendo prestato servizio fino al 31.7.2012 ed avendo successivamente ottenuto un nuovo incarico a decorrere dal 6.10.2014.
Né d'altra parte alcuna diversa deduzione è stata compiuta a seguito dell'invito all'interlocuzione di cui all'ordinanza del 20.6.2025.
L'assenza di servizio prestato nell'annualità in discorso esclude che tale anno possa essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, in disparte da ogni ulteriore considerazione.
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.
2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso (indeterminabile), del relativo scaglione tabellare per le cause fino a € 52.000,00, in rapporto ai valori minimi, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12119/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 3.688,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
IA CU
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa IA CU, in funzione di giudice del lavoro, a seguito dell'udienza del 9/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12119/2024, promossa da
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Andreano Maria;
-ricorrente- contro
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Avvocatura dello Stato di Catania;
CP_2
-resistente-
Oggetto: ricostruzione di carriera – blocco annualità 2013;
Conclusioni: come da ricorso, da memorie di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20/12/2024 premesso di essere Parte_1 dipendente del convenuto dal 2003 con le mansioni di assistente amministrativo e di CP_1 non avere ottenuto, nell'ambito della ricostruzione di carriera, il riconoscimento del servizio svolto nell'anno 2013, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la parte ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della progressione in carriera e giuridici l'anno 2013, con conseguente ricostruzione della carriera come per legge;
condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da
1 liquidarsi ai sensi del D.M. 147/2022 sulla base del valore della domanda così come dichiarato, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria”.
Con memoria del 27.5.2025 si è costituito il giudizio il convenuto, chiedendo CP_1 integrarsi il contraddittorio con e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda e CP_3 chiedendo quindi rigettarsi il ricorso.
Con ordinanza del 20.6.2025 parte ricorrente è stata invitata a interloquire in ordine “al servizio prestato per l'annualità per cui è causa”; con successive note di trattazione scritta per l'odierna udienza la parte ha rappresentato che dalla documentazione in atti “emerge in modo chiarissimo che l'anno 2013 non è stato riconosciuto sotto il profilo giuridico” e ha riformulato le conclusioni nei termini che seguono “accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai soli fini giuridici l'anno 2013, con ogni conseguenza di legge;
condannare il resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente CP_1 giudizio, da distrarsi a favore della sottoscritta procuratrice antistataria.”.
All'esito dell'udienza del 09/10/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. su richiesta di parte ricorrente e senza opposizione della controparte, verificato il deposito delle relative note di trattazione scritta, la causa la causa è decisa con la presente sentenza.
2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione del afferente al difetto di integrità CP_1 del contraddittorio, dato che nessuna pretesa ai fini previdenziali è stata avanzata da parte ricorrente.
3. Nel merito, il ricorso è infondato.
Risulta assorbente a riguardo la totale carenza di prova in ordine allo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze del per l'anno 2013. CP_1
Invero, nonostante in ricorso il ricorrente abbia affermato di avere “prestato servizio nell'anno 2013” (cfr. pag. 4), tale asserzione risulta priva di supporto probatorio alla luce della stessa documentazione prodotta in atti da . Dall'esame dello stato matricolare e del Parte_1 decreto di ricostruzione di carriera si evince che nel corso dell'anno 2013 il ricorrente non ha svolto attività lavorativa a tempo determinato, avendo prestato servizio fino al 31.7.2012 ed avendo successivamente ottenuto un nuovo incarico a decorrere dal 6.10.2014.
Né d'altra parte alcuna diversa deduzione è stata compiuta a seguito dell'invito all'interlocuzione di cui all'ordinanza del 20.6.2025.
L'assenza di servizio prestato nell'annualità in discorso esclude che tale anno possa essere riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera, in disparte da ogni ulteriore considerazione.
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.
2 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa come dichiarato in ricorso (indeterminabile), del relativo scaglione tabellare per le cause fino a € 52.000,00, in rapporto ai valori minimi, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa IA CU, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 12119/2024 R.G. così statuisce: rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del convenuto delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in € 3.688,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA.
Catania, 10/10/2025
La giudice del lavoro
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