CA
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5615 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
n. 230/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza 5680/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in data 7.6.2023 nel procedimento RG n. 10405/2019 - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE VA, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Piazza Duca degli Abruzzi, 12; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
EL ZI, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via S. Maria a Cubito, n. 550; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 2.10.2025, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, le parti non hanno prodotto note e la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025, ex art. 127 ter, quarto comma, cpc.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 2.10.2025 e a quella del 6.11.2025. pagina 1 di 3 In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico pagina 2 di 3 delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza 5680/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in data 7.6.2023 nel procedimento RG n. 10405/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 6.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 230/2024 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza 5680/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in data 7.6.2023 nel procedimento RG n. 10405/2019 - vertente tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RE VA, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Piazza Duca degli Abruzzi, 12; appellante
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_2 C.F._2
EL ZI, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in
Napoli, Via S. Maria a Cubito, n. 550; appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 2.10.2025, fissata con le modalità ex art. 127 ter cpc, le parti non hanno prodotto note e la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025, ex art. 127 ter, quarto comma, cpc.
Ebbene, stante la non comparizione, di qualunque parte, a quest'ultima udienza, ed essendo, dunque, mancata la partecipazione per due eventi, vi è stata riserva in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 127 ter cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, la mancata partecipazione all'udienza cartolare del 2.10.2025 e a quella del 6.11.2025. pagina 1 di 3 In primo luogo, il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epoca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del
2008, convertito nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizione alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così innovandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo.
In ogni caso, come detto, trova comunque applicazione anche la normativa prevista dall'art. 127 ter cpc a seguito della recente riforma dell'ordinamento processuale, introdotta dal decreto legislativo 10.10.2022, n. 149.
Le disposizioni contenute negli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter c.p.c., va poi rilevato, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 a tutti i procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla Corte di appello e alla Corte di cassazione, compresi, quindi, quelli iniziati prima del 25 giugno 2008. Ne discende che, per espressa volontà del legislatore, ove sia disposta la trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note scritte entro il termine assegnato in base al secondo comma, dal mancato deposito delle note anche entro il nuovo termine di cui al quarto comma, ovvero dalla mancata comparizione all'udienza fissata a norma della medesima disposizione deriva l'estinzione anche dei processi iniziati prima del 25 giugno 2008, i quali, altrimenti, sarebbero soggetti, in caso di mancata comparizione a due udienze successive, alla disciplina degli articoli 181 e 309 c.p.c. anteriore alla riforma del 2008.
Pertanto, l'articolo 56 del D.L. n. 112 del 2008, nella parte in cui limita ai soli processi instaurati dalla data della sua entrata in vigore l'applicazione del nuovo testo dell'articolo 181, primo comma, c.p.c., deve ritenersi tacitamente abrogato ai sensi dell'articoli 15 delle disposizioni sulla legge in generale, perché incompatibile con le nuove disposizioni sopra richiamate, situazione che appunto si verifica quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, talché dall'applicazione e osservanza di una legge derivi necessariamente la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, data la persistente assenza delle parti, si intendono maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico pagina 2 di 3 delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avverso la sentenza 5680/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, in data 7.6.2023 nel procedimento RG n. 10405/2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso, in Napoli, data 6.11.2025
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
pagina 3 di 3