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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/12/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 17.12.2025 la seguente
S E N T E N Z A nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 309 e 2051 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertenti
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI NU NE;
Ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
[...]
Convenuto contumace
OGGETTO: carta docenti e retribuzione professionale docenti
*******
Con il primo ricorso depositato in data 04.01.2025 parte ricorrente, premesso di aver prestato servizio come docente alle dipendenze del in forza di contratti a tempo determinato, Controparte_1 lamentava di non aver percepito il bonus economico annuo pari a €
500,00 denominato “TA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” (introdotto con l'art. 1, comma 121 e ss. della L. n. 107/2015 con decorrenza dall'a.s. 2015/2016 e riservato ai docenti immessi in ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato). Chiedeva, pertanto, che, in forza del divieto di discriminazione della clausola 4, punto 1 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante, parte convenuta fosse condannata ad erogare il suddetto importo aggiuntivo annuo con ogni onere di legge.
Con il secondo ricorso depositato in data 11.02.2025, domandava altresì che, in relazione all'a.s. 2020/2021 (per i periodi dal 06.10.2020 all'11.06.2021 e dal 12.06.2021 al 30.06.2021), le fosse riconosciuta la retribuzione professionale docenti, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere “le differenze retributive a titolo di CP_1
Retribuzione Professionale EN per i periodi di supplenza temporanea suindicati, determinate in base alle tabelle stipendiali annesse ai contratti nazionali Scuola, con esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti”.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio.
Disposta la riunione dei due procedimenti, all'esito della discussione, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ai fini della decisione sulla domanda relativa alla carta docenti, appare utile ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Si osserva che l'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che:
“Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la TA elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
TA, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software,
Pag. 2 di 17 per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
, a corsi di laurea, di Controparte_3 laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla TA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della TA del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
La normativa nazionale è stata recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. La Corte ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento euro-unitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente: “La clausola 4, punto 1,
Pag. 3 di 17 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999 … deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di Euro 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento
e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post laurea o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Corte ha aggiunto che “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne
(l'art. 282 D. lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Va osservato, infatti, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce,
Pag. 4 di 17 che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”.
Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 C.C.N.L. comparto scuola (4.8.1995) che
“la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.
2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”.
L'art. 63 C.C.N.L. 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “
1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente
Pag. 5 di 17 all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica
e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.
2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato “Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “
1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
Orbene è evidente che i testi normativi innanzi citati non distinguono, in alcun modo, tra personale docente di ruolo e personale docente non di ruolo, facendo riferimento al personale docente in servizio. E
l'amministrazione deve garantire la medesima qualità del servizio scolastico a tutti gli utenti, a prescindere dall'assegnazione delle classi a personale di ruolo o a personale non di ruolo. L'obbligo di formazione deve gravare parimenti su entrambe le categorie di docenti proprio perché la formazione è rivolta a tutti i docenti in servizio ed è connessa alle competenze richieste dal “ruolo”, inteso come funzione ed incarico assegnato, non come assunzione in ruolo (ossia a tempo indeterminato) del lavoratore.
2. Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla TA docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
Pag. 6 di 17 “
1. La TA del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della TA Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma
121, l. n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della TA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
Pag. 7 di 17
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
TA Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n.
4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della TA Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Residuavano, tuttavia, perplessità circa il riconoscimento della predetta
TA docenti anche a coloro che, sempre assunti a tempo determinato, avevano svolto incarichi con supplenze brevi nel corso dell'anno scolastico.
Sul punto, si è recentemente espressa, nuovamente, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare, nella causa C-268/2024, la CGUE ha ribadito (richiamando quando già espresso nell'ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-
450/2021) che la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata
“nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di un , e non al CP_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 annui, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
Ha, infatti, precisato che il divieto di trattamento meno favorevole – sancito alla clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro - dei lavoratori a
Pag. 8 di 17 tempo determinato rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato, ha ad oggetto le condizioni di impiego – in cui rientra anche la carta docenti - e che l'eventuale differenziazione opera solo in presenza di ragioni obiettive.
Nel porre a confronto le funzioni dei docenti di ruolo – a tempo indeterminato – e coloro che sono stati assunti a tempo determinato svolgendo supplenze di breve durata, la CGUE ha affermato che “la comparabilità delle loro funzioni non può essere messa in discussione a priori dal sol fatto che, come sostiene in sostanza il governo italiano, sono solo i docenti di ruolo e i docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico nel corso del periodo delle vacanze scolastiche compreso tra il 30 giugno e il 31 agosto a svolgere “attività di carattere collegiale”, tra cui le attività di recupero degli apprendimenti, che richiederebbero competenze specifiche”.
Difatti, ha sottolineato che le attività di carattere collegiale non sono svolte neanche dai docenti - sempre non di ruolo - che effettuano supplenze sino al termine delle attività didattiche (30 giugno), e nei confronti dei quali comunque è stata riconosciuta l'attribuzione della TA docenti.
Non solo, ha precisato che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze … sia peraltro tale da modificare le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante
o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”.
Pertanto, la CGUE, contrariamente a quanto sostenuto dal governo italiano, ha affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono” e che “appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”.
Pag. 9 di 17 Ha quindi concluso che il riconoscimento della TA docenti non può dipendere dalla circostanza relativa al protarsi o meno dell'incarico del docente al termine dell'anno scolastico, non essendo tale ultimo aspetto una ragione oggettiva tale da giustificare una differenza di trattamento nei confronti di coloro che svolgono supplenze brevi.
3. Ebbene, passando alla disamina del caso di specie, occorre rilevare che la parte ricorrente ha svolto attività di docenza a tempo determinato per gli aa.ss. indicati in ricorso, così come documentato dai contratti di lavoro allegati, senza aver fruito della TA elettronica del docente.
Specificatamente: per l'anno scolastico 2020/2021, ha svolto due supplenze brevi consecutive, prestando, tuttavia, attività di docenza per l'intero corso dell'attività didattiche (06.10.2020-11.06.2021; 12.06.2021-
30.06.2021); per l'anno scolastico 2021/2022 ha svolto attività di docenza con incarico sino al termine dell'anno scolastico;
infine, per l'anno scolastico 2022/2023, ha svolto attività di docenza con incarico sino al termine delle attività didattiche.
Inoltre, e per quanto riguarda la condizione di “interni” o “esterni” al sistema delle docenze scolastiche - che assume rilievo, secondo la citata decisione della Corte di Cassazione, ai fini dell'individuazione del tipo di tutela che deve attribuirsi in concreto al docente cui spetti il diritto alla
TA EN (adempimento in forma specifica nel primo caso e risarcimento in forma equivalente nel secondo caso), parte ricorrente ne ha documentato l'attuale permanenza tramite deposito telematico della busta paga relativa alla mensilità di giugno 2024, dalla quale si evince che la stessa è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo.
Tanto premesso ed in virtù di tutto quanto osservato, la domanda della ricorrente va accolta e deve essere dichiarato il suo diritto a fruire della somma nella misura di € 500,00 annui.
Pag. 10 di 17 4. Con specifico riguardo all'a.s. 2020/2021, è da accogliere anche la domanda giudiziale avente ad oggetto la retribuzione professionale docenti.
In punto di diritto, come già rimarcato da altri precedenti pronunciamenti (ivi compresi quelli versati in atti) la questione controversa è stata posta all'attenzione della Corte di Cassazione la quale è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la <
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle <<modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999>> deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. 20015/2018).
Ed invero, l'art. 7 del C.C.N.L. 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale EN, prevedendo, al comma 1, che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”.
Pag. 11 di 17 Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non
è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n.
17773/2017).
Rientra pertanto nelle “condizioni di impiego”.
Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di
Pag. 12 di 17 una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro.
La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (EG
Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa nel senso di esclusione dal godimento del beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale/fino al termine delle attività didattiche.
Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7
C.C.N.L. Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione sancito dalle fonti del diritto dell'Unione Europea.
È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello dell'Unione Europea;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto europeo.
Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del C.C.N.L. Comparto scuola 2001 che
Pag. 13 di 17 non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
Ciò posto, le considerazioni esposte sono pienamente condivisibili e possono essere fatte proprie anche nella presente controversia.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei.
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo.
Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio <
Pag. 14 di 17 dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo … una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese>>” (cfr. Cass. 20015/2018).
Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di
Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
Parallelamente, va precisato che il dovuto è maturato esclusivamente per i giorni di servizio prestato o per situazioni di stato assimilate al servizio, non anche per quelle assenze rispetto alle quali l'art. 71, comma 1, D.L.
112/2008 esclude “ogni indennità o emolumento, comunque denominati,
Pag. 15 di 17 aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio”.
Quanto, parallelamente, ai periodi di malattia, ai sensi dell'art. 25 C.C.N.I. del 31.8.1999, “il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L.”.
Fermo restando che la ricorrente rivendica tale emolumento per il solo anno scolastico 2020/2021 e per i periodi indicati in ricorso (06.10.2020-
11.06.2021; 12.06.2021-30.06.2021), parte convenuta va condannata al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze retributive - per i periodi di supplenza temporanea suindicati - a titolo di retribuzione professionale docenti, con esclusione di eventuali periodi di sospensione del rapporto di lavoro non retribuiti.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti iscritti ai nn. 309 e 2051 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025, così provvede:
- dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “TA docente” nella misura di seguito indicata e condanna il a renderla fruibile, con Controparte_1 accredito della somma di € 1.500,00 (aa.ss. 2020/2021, 2021/2022 e
2022/2023);
- condanna altresì l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente della retribuzione professionale docenti maturata nell'a.s.
2020/2021, per i periodi indicati in ricorso (06.10.2020-11.06.2021;
12.06.2021-30.06.2021);
- condanna, altresì, il al pagamento Controparte_1 delle spese processuali che liquida in € 1.314,00, rimborso spese generali
Pag. 16 di 17 nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 17.12.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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