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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 9/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia e notificato in data 23.6.2023, Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 SpA,, con sede in Brandico, impugnava la Cartella di Pagamento n.022 2023 00191360 73 000 relativa al periodo d'imposta 2018 e riguardanti:
- ritenute su retribuzioni non versate per euro 6.105,44, oltre sanzioni per € 1.831,63 ed interessi per euro
1.033.07;
- sanzioni per € 161,37 ed interessi per € 1,78, relativi a tardivo versamento per ritenute relative ad addizionale regionale IRPEF;
- sanzioni per € 206,55 ed interessi per € 4,67, relativi a tardivo versamento dell'imposta sostitutiva dei redditi per la rivalutazione del TFR;
- sanzioni per € 153,69 ed interessi per € 1,69 relativi a tardivo versamento di ritenute per indennità di cessazione del rapporto di lavoro;
- sanzioni per € 2.028,18 ed interessi per € 22,25 relativo a tardivo versamento di ritenute IRPEF;
per un valore complessivo richiesto di € 11.550,32.
L'accertamento concerne l'omesso ed il tardivo versamento di ritenute e la contestazione prendeva le mosse dalla notifica, in data 20.5.2022, alla ricorrente di comunicazione d'irregolarità (cd. “avviso bonario”)
n.0044839319701, con il quale si contestavano una serie di tardivi e insufficienti versamenti di ritenute ed un'eccedenza di versamento di ritenute da utilizzare in compensazione, per un totale di €. 31.431,03.
In data 31.5.2022 la società presentava istanza di annullamento in autotutela della contestazione e l'Ente accertatore accoglieva parzialmente la richiesta, riducendo la pretesa a €. 7.413,66.
In data 26.4.2023 l'Agenzia notificava alla Ricorrente_1 Spa la cartella di pagamento qui impugnata, recante, come sopra già precisato, il complessivo ammontare di € 11.556,20, comprensivo di ritenute su retribuzioni non versate per € 6.105,44 e relativi interessi e sanzioni, nonché interessi per altri tre diversi tardivi versamenti di imposta e relative sanzioni, più spese di notifica.
Il ricorrente contestava:
- la nullità della cartella di pagamento per tardività della sua notifica, in quanto avvenuta oltre il termine triennale previsto dall'art.25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, non applicandosi alla fattispecia la proroga prevista dall'art. 157, comma 3, D.L. n. 34/2020, applicabile solo alle dichiarazioni presentate nel 2018;
- la nullità della cartella di pagamento per indeterminatezza della pretesa tributaria, non risultando dettagliate le specifiche relative alle singole voci di cui si richiedeva il pagamento, essendosi limitato l'Ufficio ad un generico riferimento, per quanto concerne le ritenute operate e non versate, al quadro SX, modulo 1, del modello 770/2019, concernente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni e non un dettaglio delle ritenute operate e versate, non venendo in soccorso, al fine della comprensione della pretesa erariale, la prodromica comunicazione di irregolarità cui la cartella faceva riferimento né il parziale accoglimento dell'istanza di autotutela, in quanto in entrambe gli importi indicati erano totalmente diversi da quelli richiesti con la cartella di pagamento impugnata.
Concludeva chiedendo venisse dichiarata la “nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato”, nonché del ruolo e di ogni atto sotteso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che confermava la tempestività della notifica della cartella impugnata, in quanto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021 (convertito in Legge n. 69/2021) aveva espressamente previsto l'estensione della proroga della notifica delle cartelle esattoriali anche a quelle relative a dichiarazioni presentate nel 2019.
Rappresentava come la cartella impugnata facesse riferimento a più voci, ma il ricorrente contestava solo la voce relativa al recupero di ritenute non versate su retribuzioni per €. 6.105,44, con relativi interessi e sanzioni.
Con riferimento a tale recupero l'Ufficio precisava di aver provveduto a riliquidare il predetto quadro “SX” rilevando, dai dati contenuti nelle dichiarazioni e tenuto conto del credito residuo relativo al precedente anno
2017, un eccesso di compensazioni effettuate di € 6.105,44, debito recuperato ed iscritto nella cartella qui impugnata.
Concludeva richiedendo, in via preliminare, di dichiarare definitiva la pretesa in relazione alla parte non contestata ed in via principale respingere il ricorso e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte assume le determinazioni che seguono.
In primo luogo rigetta la preliminare eccezione avanzata dal ricorrente, riguardante la tardività dell'accertamento, in quanto la cartella risulta notificata il 26.3.2023, oltre il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione, previsto a pena di decadenza dall'art.25, comma 1, lett.a), DPR 602/1973, assumendoil ricorrente che non possa applicarsi alla fattispecie, riguardante il periodo d'imposta 2019, la proroga di 14 mesi, prevista dall'art. 157, comma 3, D.L. n. 34/2020, applicabile solo alle dichiarazioni presentate nel 2018.
L'assunto è infondato in quanto l'art.5, comma 8, del D.L. n.41/2021 (convertito in Legge n.69/2021) ha espressamente stabilito l'ulteriore proroga di un anno dei termini di cui all'art.25 citato per le dichiarazioni presentate nel 2019, come quella da cui è originata la cartella impugnata.
Nel merito, come correttamente ed in via preliminare evidenziato dall'Ufficio, il ricorrente si limita a contestare la voce relativa alle ritenute su retribuzioni non versate per euro 6.105,44, ma non contesta le voci relative a sanzioni ed interessi per i ritardati versamenti, per cui la pretesa nella parte non contestata è da ritenersi definitiva.
Con riferimento alla voce relativa alle ritenute non versate, il ricorrente lamenta l'indeterminatezza della pretesa fiscale e, di conseguenza, un difetto di motivazione e, nel merito, riconosce comunque un eccesso di compensazione quantificato in € 2.645,58 contro i 6.105,44 richiesti dall'Ente Impositore, che si sarebbe
“limitato a contestare una esposizione non formalmente corretta dell'utilizzo di tale agevolazione nei modelli dichiarativi 770 disconoscendone di fatto la spettanza”.
Sul punto, va preliminarmente ricordato il pregiudiziale iter procedurale seguito dall'Agenzia prima della trasmissione del ruolo all'esattore:
- in data 20.5.2022 veniva notificata alla Ricorrente_1 SpA la comunicazione d'irregolarità (il cd. “avviso bonario”) n.0044839319701, relativa a controllo automatizzato della dichiarazione 770/2019, relativa all'attraverso la quale si contestavano una serie di tardivi e insufficienti versamenti di ritenute per un totale di €. 31.431,03;
- il successivo 31.5.2022 il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela, istanza nella quale dichiarava che l'atto risultava illegittimo e ne specificava i motivi, spiegando che, con riferimento al credito ex bonus Renzi, l'importo maturato era pari ad € 27.871,70, come indicato al rigo SX 47, campi 2-3-4, e come di seguito recuperato:
· € 18.628,45, recuperati nell'anno 2018
· €9.263,25, recuperati nell'anno 2019
· € 74,42, restituiti nell'anno 2019
per un totale di € 27.966,12.
Aggiungeva la frase “Codesto Ufficio ha invece erroneamente considerato come credito recuperato nell'anno
2018 anche i crediti maturati nel 2017 e recuperati nel 2018” ed allegava a sostegno un prospetto dei crediti maturati e recuperati “bonus” dal 2015 al 2018;
- l'Amministrazione Finanziaria, a seguito di parziale accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela, notificava alla società, in data 26.4.2023, la cartella di pagamento qui impugnata n.02220230019136073000, recante, come da avviso bonario parzialmente sgravato, il complessivo ammontare di € 11.556,20
(comprensivo, come già specificato, di crediti recuperati, interessi, sanzioni e spese di notifica).
Orbene, in ragione della presenza e del contenuto delle attività svolte nella fase endoprocedimentale ora descritta, questa Corte non può che ritenere infondata la doglianza del ricorrente circa l'insufficienza ed ideterminatezza della motivazione relativa al recupero fiscale.
La cartella, infatti, non fa che riprodurre gli esiti del parziale accoglimento dell'istanza in autotutela proposta dal ricorrente, il quale dunque, ben conosceva i termini del recupero fiscale da parte dell'Agenzia, termini enunciati nella comunicazione d'irregolarità, tanto da contestarne con dati puntuali la legittimità con l'istanza in autotutela (peraltro parzialmente accolta), e pedissequamente riprodotti nel ricorso avverso la Cartella oggetto del presente procedimento.
A prescindere dal modello predeterminato della cartella, che conteneva comunque tutti gli elementi essenziali previsti dall'art.6 del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 e che faceva comunque riferimento alla comunicazione di irregolarità già ricevuta dal contribuente, risulta evidente che la motivazione della ripresa tributaria era pienamente conosciuta dal ricorrente, che ne aveva già contestato la legittimità con specifici argomenti relativi anche al dettagliato calcolo e ricalcolo delle ritenute ed al riepilogo dei crediti e delle compensazioni, argomentazioni di merito già presenti in sede di autotutela e che il ricorrente ha provveduto a reiterare in questa sede giurisdizionale, per cui non è ravvisabile violazione alcuna del disposto di cui all'art.7 Statuto del Contribuente e, più in generale, del diritto di difesa.
Sostiene il ricorrente, riproducendo un prospetto nel corpo della memoria illustrativa, che dal 2014 al 2018 gli spettava un credito bonus di complessivi € 119.929,01, oltre un credito recuperato di € 1.792,22, e dal conteggio dei crediti utilizzati con F24 negli anni risulterebbe aver effettuato una maggior compensazione pari ad € 2.645,58, inferiore quindi alla somma di € 6.105,44 richiesta dall'Agenzia.
Di contro l'Ufficio, riliquidando il quadro SX della dichiarazione 2019, ha rilevato che il credito che la società aveva a disposizione, a fini compensativi per l'anno 2018, ammontava ad € 47.080,71, mentre la società aveva effettuato compensazioni per complessivi € 53.260,57 (colonna 4: “Credito utilizzato in F24”), con una maggior compensazione operata di € 6.179,86 (€ 53.260,57 meno € 47.080,71), come recuperato in cartella (anche se l'importo ivi indicato è, in realtà, quello minore di €. 6.105,44, in quanto il “credito recuperato” di € 74,42 veniva successivamente riversato).
La differenza recuperata, come spiega l'Ufficio, deriva dall'entità del credito per il 2017 esposto dal ricorrente in € 19.923,65, anziché 19.149,87, come riliquidato dall'Ufficio, e dalle maggiori compensazioni operate, dichiarate in € 50.460,94 anziché 53.460,94, come accertato dall'Agenzia.
Tale ultimo dato, osserviamo, deve ritenersi corretto in quanto risultante dall'“Elenco Compensazioni
Utilizzate in Dichiarazione” relativo al 2018.
Parimenti corretto il dato relativo al credito per il 2017, che veniva ricostruito dall'Ufficio sommando il credito residuo dell'anno 2016, pari ad € 20.108,00 (frutto di riliquidazioni di pregressi Modelli 770), che la parte nel suo conteggio non riportava, aggiungendo, nel ricalcolo, il valore di € 24.334,44, quale credito maturato nell'anno 2017 e sottraendo €. 666,57 (credito recuperato). Il valore ottenuto, pari a €. 43.775,87, rappresentava il valore da cui scomputare il credito di €. 24.586,40 5 utilizzato in F24. Ne derivava un credito residuo anno 2017 di € 19.189,47, come da allegato 6 alle controdeduzioni dell'Ufficio e come regolarmente utilizzato nel ricalcolo delle compensazioni.
All'esito, ritiene questa Corte che il ricorrente non abbia fornito prova dell'erroneità del ricalcolo, come sopra esposto in dettaglio, della maggior compensazione di € 6.179,86 che l'Ufficio ha provveduto a recuperare con la Cartella in questa sede impugnata, per cui conclude ritenendo il ricorso infondato.
Per tutte le argomentazioni che precedono la Corte rigetta il ricorso, ritenendo di poter compensare le spese di causa in ragione della farraginosità del calcolo del “bonus Renzi” spalmato negli anni e del comportamento del ricorrente che aveva comunque già provveduto al pagamento degli importi richiesti con la Cartella impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente e Relatore
DAINESE GIOVANNI, Giudice
SERENA PIERLUIGI, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 650/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia - Via Sorbanella 30 25125 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220230019136073000 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Brescia e notificato in data 23.6.2023, Nominativo_1, in qualità di legale rappresentante della società Ricorrente_1 SpA,, con sede in Brandico, impugnava la Cartella di Pagamento n.022 2023 00191360 73 000 relativa al periodo d'imposta 2018 e riguardanti:
- ritenute su retribuzioni non versate per euro 6.105,44, oltre sanzioni per € 1.831,63 ed interessi per euro
1.033.07;
- sanzioni per € 161,37 ed interessi per € 1,78, relativi a tardivo versamento per ritenute relative ad addizionale regionale IRPEF;
- sanzioni per € 206,55 ed interessi per € 4,67, relativi a tardivo versamento dell'imposta sostitutiva dei redditi per la rivalutazione del TFR;
- sanzioni per € 153,69 ed interessi per € 1,69 relativi a tardivo versamento di ritenute per indennità di cessazione del rapporto di lavoro;
- sanzioni per € 2.028,18 ed interessi per € 22,25 relativo a tardivo versamento di ritenute IRPEF;
per un valore complessivo richiesto di € 11.550,32.
L'accertamento concerne l'omesso ed il tardivo versamento di ritenute e la contestazione prendeva le mosse dalla notifica, in data 20.5.2022, alla ricorrente di comunicazione d'irregolarità (cd. “avviso bonario”)
n.0044839319701, con il quale si contestavano una serie di tardivi e insufficienti versamenti di ritenute ed un'eccedenza di versamento di ritenute da utilizzare in compensazione, per un totale di €. 31.431,03.
In data 31.5.2022 la società presentava istanza di annullamento in autotutela della contestazione e l'Ente accertatore accoglieva parzialmente la richiesta, riducendo la pretesa a €. 7.413,66.
In data 26.4.2023 l'Agenzia notificava alla Ricorrente_1 Spa la cartella di pagamento qui impugnata, recante, come sopra già precisato, il complessivo ammontare di € 11.556,20, comprensivo di ritenute su retribuzioni non versate per € 6.105,44 e relativi interessi e sanzioni, nonché interessi per altri tre diversi tardivi versamenti di imposta e relative sanzioni, più spese di notifica.
Il ricorrente contestava:
- la nullità della cartella di pagamento per tardività della sua notifica, in quanto avvenuta oltre il termine triennale previsto dall'art.25, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 602/1973, non applicandosi alla fattispecia la proroga prevista dall'art. 157, comma 3, D.L. n. 34/2020, applicabile solo alle dichiarazioni presentate nel 2018;
- la nullità della cartella di pagamento per indeterminatezza della pretesa tributaria, non risultando dettagliate le specifiche relative alle singole voci di cui si richiedeva il pagamento, essendosi limitato l'Ufficio ad un generico riferimento, per quanto concerne le ritenute operate e non versate, al quadro SX, modulo 1, del modello 770/2019, concernente il riepilogo dei crediti e delle compensazioni e non un dettaglio delle ritenute operate e versate, non venendo in soccorso, al fine della comprensione della pretesa erariale, la prodromica comunicazione di irregolarità cui la cartella faceva riferimento né il parziale accoglimento dell'istanza di autotutela, in quanto in entrambe gli importi indicati erano totalmente diversi da quelli richiesti con la cartella di pagamento impugnata.
Concludeva chiedendo venisse dichiarata la “nullità e/o illegittimità e/o infondatezza dell'atto impugnato”, nonché del ruolo e di ogni atto sotteso.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che confermava la tempestività della notifica della cartella impugnata, in quanto l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 41/2021 (convertito in Legge n. 69/2021) aveva espressamente previsto l'estensione della proroga della notifica delle cartelle esattoriali anche a quelle relative a dichiarazioni presentate nel 2019.
Rappresentava come la cartella impugnata facesse riferimento a più voci, ma il ricorrente contestava solo la voce relativa al recupero di ritenute non versate su retribuzioni per €. 6.105,44, con relativi interessi e sanzioni.
Con riferimento a tale recupero l'Ufficio precisava di aver provveduto a riliquidare il predetto quadro “SX” rilevando, dai dati contenuti nelle dichiarazioni e tenuto conto del credito residuo relativo al precedente anno
2017, un eccesso di compensazioni effettuate di € 6.105,44, debito recuperato ed iscritto nella cartella qui impugnata.
Concludeva richiedendo, in via preliminare, di dichiarare definitiva la pretesa in relazione alla parte non contestata ed in via principale respingere il ricorso e confermare la legittimità della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito dell'udienza di trattazione, la Corte assume le determinazioni che seguono.
In primo luogo rigetta la preliminare eccezione avanzata dal ricorrente, riguardante la tardività dell'accertamento, in quanto la cartella risulta notificata il 26.3.2023, oltre il termine triennale dalla presentazione della dichiarazione, previsto a pena di decadenza dall'art.25, comma 1, lett.a), DPR 602/1973, assumendoil ricorrente che non possa applicarsi alla fattispecie, riguardante il periodo d'imposta 2019, la proroga di 14 mesi, prevista dall'art. 157, comma 3, D.L. n. 34/2020, applicabile solo alle dichiarazioni presentate nel 2018.
L'assunto è infondato in quanto l'art.5, comma 8, del D.L. n.41/2021 (convertito in Legge n.69/2021) ha espressamente stabilito l'ulteriore proroga di un anno dei termini di cui all'art.25 citato per le dichiarazioni presentate nel 2019, come quella da cui è originata la cartella impugnata.
Nel merito, come correttamente ed in via preliminare evidenziato dall'Ufficio, il ricorrente si limita a contestare la voce relativa alle ritenute su retribuzioni non versate per euro 6.105,44, ma non contesta le voci relative a sanzioni ed interessi per i ritardati versamenti, per cui la pretesa nella parte non contestata è da ritenersi definitiva.
Con riferimento alla voce relativa alle ritenute non versate, il ricorrente lamenta l'indeterminatezza della pretesa fiscale e, di conseguenza, un difetto di motivazione e, nel merito, riconosce comunque un eccesso di compensazione quantificato in € 2.645,58 contro i 6.105,44 richiesti dall'Ente Impositore, che si sarebbe
“limitato a contestare una esposizione non formalmente corretta dell'utilizzo di tale agevolazione nei modelli dichiarativi 770 disconoscendone di fatto la spettanza”.
Sul punto, va preliminarmente ricordato il pregiudiziale iter procedurale seguito dall'Agenzia prima della trasmissione del ruolo all'esattore:
- in data 20.5.2022 veniva notificata alla Ricorrente_1 SpA la comunicazione d'irregolarità (il cd. “avviso bonario”) n.0044839319701, relativa a controllo automatizzato della dichiarazione 770/2019, relativa all'attraverso la quale si contestavano una serie di tardivi e insufficienti versamenti di ritenute per un totale di €. 31.431,03;
- il successivo 31.5.2022 il contribuente presentava istanza di annullamento in autotutela, istanza nella quale dichiarava che l'atto risultava illegittimo e ne specificava i motivi, spiegando che, con riferimento al credito ex bonus Renzi, l'importo maturato era pari ad € 27.871,70, come indicato al rigo SX 47, campi 2-3-4, e come di seguito recuperato:
· € 18.628,45, recuperati nell'anno 2018
· €9.263,25, recuperati nell'anno 2019
· € 74,42, restituiti nell'anno 2019
per un totale di € 27.966,12.
Aggiungeva la frase “Codesto Ufficio ha invece erroneamente considerato come credito recuperato nell'anno
2018 anche i crediti maturati nel 2017 e recuperati nel 2018” ed allegava a sostegno un prospetto dei crediti maturati e recuperati “bonus” dal 2015 al 2018;
- l'Amministrazione Finanziaria, a seguito di parziale accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela, notificava alla società, in data 26.4.2023, la cartella di pagamento qui impugnata n.02220230019136073000, recante, come da avviso bonario parzialmente sgravato, il complessivo ammontare di € 11.556,20
(comprensivo, come già specificato, di crediti recuperati, interessi, sanzioni e spese di notifica).
Orbene, in ragione della presenza e del contenuto delle attività svolte nella fase endoprocedimentale ora descritta, questa Corte non può che ritenere infondata la doglianza del ricorrente circa l'insufficienza ed ideterminatezza della motivazione relativa al recupero fiscale.
La cartella, infatti, non fa che riprodurre gli esiti del parziale accoglimento dell'istanza in autotutela proposta dal ricorrente, il quale dunque, ben conosceva i termini del recupero fiscale da parte dell'Agenzia, termini enunciati nella comunicazione d'irregolarità, tanto da contestarne con dati puntuali la legittimità con l'istanza in autotutela (peraltro parzialmente accolta), e pedissequamente riprodotti nel ricorso avverso la Cartella oggetto del presente procedimento.
A prescindere dal modello predeterminato della cartella, che conteneva comunque tutti gli elementi essenziali previsti dall'art.6 del D.M. 3 settembre 1999 n. 321 e che faceva comunque riferimento alla comunicazione di irregolarità già ricevuta dal contribuente, risulta evidente che la motivazione della ripresa tributaria era pienamente conosciuta dal ricorrente, che ne aveva già contestato la legittimità con specifici argomenti relativi anche al dettagliato calcolo e ricalcolo delle ritenute ed al riepilogo dei crediti e delle compensazioni, argomentazioni di merito già presenti in sede di autotutela e che il ricorrente ha provveduto a reiterare in questa sede giurisdizionale, per cui non è ravvisabile violazione alcuna del disposto di cui all'art.7 Statuto del Contribuente e, più in generale, del diritto di difesa.
Sostiene il ricorrente, riproducendo un prospetto nel corpo della memoria illustrativa, che dal 2014 al 2018 gli spettava un credito bonus di complessivi € 119.929,01, oltre un credito recuperato di € 1.792,22, e dal conteggio dei crediti utilizzati con F24 negli anni risulterebbe aver effettuato una maggior compensazione pari ad € 2.645,58, inferiore quindi alla somma di € 6.105,44 richiesta dall'Agenzia.
Di contro l'Ufficio, riliquidando il quadro SX della dichiarazione 2019, ha rilevato che il credito che la società aveva a disposizione, a fini compensativi per l'anno 2018, ammontava ad € 47.080,71, mentre la società aveva effettuato compensazioni per complessivi € 53.260,57 (colonna 4: “Credito utilizzato in F24”), con una maggior compensazione operata di € 6.179,86 (€ 53.260,57 meno € 47.080,71), come recuperato in cartella (anche se l'importo ivi indicato è, in realtà, quello minore di €. 6.105,44, in quanto il “credito recuperato” di € 74,42 veniva successivamente riversato).
La differenza recuperata, come spiega l'Ufficio, deriva dall'entità del credito per il 2017 esposto dal ricorrente in € 19.923,65, anziché 19.149,87, come riliquidato dall'Ufficio, e dalle maggiori compensazioni operate, dichiarate in € 50.460,94 anziché 53.460,94, come accertato dall'Agenzia.
Tale ultimo dato, osserviamo, deve ritenersi corretto in quanto risultante dall'“Elenco Compensazioni
Utilizzate in Dichiarazione” relativo al 2018.
Parimenti corretto il dato relativo al credito per il 2017, che veniva ricostruito dall'Ufficio sommando il credito residuo dell'anno 2016, pari ad € 20.108,00 (frutto di riliquidazioni di pregressi Modelli 770), che la parte nel suo conteggio non riportava, aggiungendo, nel ricalcolo, il valore di € 24.334,44, quale credito maturato nell'anno 2017 e sottraendo €. 666,57 (credito recuperato). Il valore ottenuto, pari a €. 43.775,87, rappresentava il valore da cui scomputare il credito di €. 24.586,40 5 utilizzato in F24. Ne derivava un credito residuo anno 2017 di € 19.189,47, come da allegato 6 alle controdeduzioni dell'Ufficio e come regolarmente utilizzato nel ricalcolo delle compensazioni.
All'esito, ritiene questa Corte che il ricorrente non abbia fornito prova dell'erroneità del ricalcolo, come sopra esposto in dettaglio, della maggior compensazione di € 6.179,86 che l'Ufficio ha provveduto a recuperare con la Cartella in questa sede impugnata, per cui conclude ritenendo il ricorso infondato.
Per tutte le argomentazioni che precedono la Corte rigetta il ricorso, ritenendo di poter compensare le spese di causa in ragione della farraginosità del calcolo del “bonus Renzi” spalmato negli anni e del comportamento del ricorrente che aveva comunque già provveduto al pagamento degli importi richiesti con la Cartella impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.