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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/06/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 684 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Mazzini n. 15, rappresentato e difeso dall'Avv. Damaso Pattumelli e dall'Avv. Daniele Di
Bella ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito a Roma in via Flaminia n. 334, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
– Sede Controparte_1
di Rieti, in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Rosa Maria De Carlo, per delega in atti;
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , premesso di aver lavorato dal giorno Parte_1
1 ottobre 1980 al 31 dicembre 1996 con la qualifica di operaio metalmeccanico, presso l'azienda “Moccia Irme S.p.A.”, addetto al reparto acciaieria con mansioni di “trasporto, mediante carro ponte, paranco meccanizzato su monorotaia, carrello elevatore, delle siviere di ghisa liquida dagli avanforni di attesa ai forni di colata;
gestione e controllo del funzionamento dell'impianto di colata;
colata manuale con siviera;
gruista”, lavorando per otto ore al giorno, dal lunedì al venerdì, divise sui seguenti turni settimanali alternati: dalle ore 7,00 alle ore 15,00; dalle ore 15,00 alle ore 23,00; dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ha allegato di aver presentato in data 26 luglio 2019 domanda amministrativa all' per il CP_1
riconoscimento della malattia professionale della patologia “spondilopatia con discopatie”, in quanto eziologicamente connessa alle suddette mansioni.
Non avendo trovato soddisfacimento della sua pretesa in sede amministrativa, il ha Pt_1 convenuto in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“A) IN VIA PRINCIPALE: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, ha contratto le malattie professionali Parte_1 denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 38 del 2000 è pari al 25%, ovvero la misura maggiore o minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 16%, a decorrere dal 26-07-
2019, ovvero dalla data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE
l a corrispondere a parte ricorrente la suddetta rendita e a pagare i relativi ratei CP_1
maturati e maturandi, oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo;
B) IN VIA SUBORDINATA: ACCERTARE E DICHIARARE che, a causa e per l'effetto dell'attività di lavoro svolta, ha contratto le malattie professionali Parte_1 denunciate e, pertanto, che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38del 2000 è pari almeno al 15%, ovvero la misura minore che sarà ritenuta equa e di giustizia, ma comunque non inferiore al 5%, a decorrere dal 26-07-2019, ovvero dalla diversa data considerata equa e di giustizia e, per l'effetto, CONDANNARE
l a corrispondere a parte ricorrente il relativo indennizzo, oltre agli interessi legali CP_1
2 e alla rivalutazione monetaria a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa sino al saldo effettivo.
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., i sottoscritti avvocati chiedono che siano distratti in loro favore gli onorari e le competenze non riscossi nonché le spese anticipate, oltre spese generali
(15%), I.V.A. e C.P.A.”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito in giudizio l' che ha CP_1
contestato il ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
Nel corso dell'istruttoria si è proceduto all'espletamento della prova orale e della c.t.u. medico-legale.
La causa è stata quindi discussa e decisa all'odierna udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
In sede di istruttoria orale è stato confermato lo svolgimento da parte del ricorrente della prestazione lavorativa come descritta nel ricorso e della conseguente esposizione al rischio.
Sulla base di tali risultanze istruttorie, è stata quindi disposta la c.t.u. medico-legale, in forza della quale il consulente, premesso che il già alla data di presentazione della Pt_1
domanda di malattia professionale in sede amministrativa (26.07.2019), “risultava affetto da
Spondilodiscoartrosi lombare con protrusioni discali multiple (L2-L3, L3-L4 e L4-L5) ed ernia discale intraforaminale L5-S1 con modesto risvolto funzionale”, ha affermato che “la patologia osteo-articolare lombare può ragionevolmente considerarsi associata all'attività di operaio metalmeccanico, svolta alle dipendenze di acciaieria per circa 16 anni, caratterizzata dalla movimentazione manuale dei carichi eseguita con continuità durante le fasi produttive, da mantenimento di posizioni lavorative spesso incongrue, fisse e protratte, anche in posizione eretta e da movimenti forzati e torsioni abnormi del tronco (in particolare nel posizionamento della siviera, nell'apertura dello scaricatore all'inizio della colata, nella conduzione della colata, nell'estrazione della scoria, nella chiusura della linea, nella movimentazione di placche e colonne e nelle operazioni di messa in tiro).
La stessa patologia, inoltre, può mettersi in relazione con l'attività di addetto alla pulizia e manutenzione di locali e impianti di condizionamento, esercitata dal ricorrente per i successivi 15 anni, dapprima (4 anni) come artigiano e a seguire (fino al 2018) come dipendente di aziende private, anch'essa attendibilmente contraddistinta dal mantenimento di posture incongrue e dalla necessità di movimentazione manuale dei carichi”.
3 Ciò posto, rilevato che l'attività lavorativa di operaio metalmeccanico e a seguire di addetto alla pulizia e manutenzione di locali e impianti di condizionamento, tenuto conto del rischio ad esse correlato, ha sicuramente avuto un ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell'insorgenza della predetta condizione patologica, il c.t.u. ha determinato
“una menomazione della integrità psicofisica, intesa come danno biologico, ai sensi del D.
Lgs. 38/2000, in misura del 12%”.
La causa deve quindi essere decisa alla stregua delle convincenti motivazioni poste a fondamento della consulenza tecnica, alla quale si fa integralmente rinvio in quanto immune da vizi logico-giuridici.
Sul punto, inoltre, deve essere richiamato il constante orientamento della Suprema Corte di
Cassazione in base al quale nell'ipotesi di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o da eziologia multifattoriale (quale è, nel caso di specie, la spondilodiscoartrosi), la prova della causa di lavoro deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonché dall'assenza dì altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti (cfr.
Cass. 21 agosto 2020, n. 17576).
Nel caso in esame, quindi, avuto riguardo all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, nonché all'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti, deve ritenersi sussistente un rilevante grado di probabilità in ordine all'origine professionale della patologia non tabellata.
Ne consegue, pertanto, l'accoglimento del ricorso;
le spese di lite, incluse quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Rieti, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide:
4 - accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la natura professionale delle tecnopatie contratte dal ricorrente con un grado di invalidità complessiva del 12% a decorrere dalla data della domanda e condanna l' al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle prestazioni previste dalla legge, con rivalutazione monetaria ed interessi legali nei limiti del divieto di cumulo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari, CP_1
che si liquidano in euro 2.697,00 oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. se dovute;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate come da separato CP_1
provvedimento.
Rieti, 3 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessio Marinelli
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