Versione
11 maggio 1966
11 maggio 1966
Art. 33.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1143 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1143 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.