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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4232 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6638/2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6638/2020
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Ripepi Roberto, oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Pinto, che precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
per l'avv.to Martone Michel e l'avv.to Martone Thomas, oggi sostituiti CP_2 dall'avv. Rotondi Alessandro Pio, il quale precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta ed ai successivi scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, deposita sentenza ex art.281 sexies, c.p.c. che forma parte integrante del presente verbale e del cui dispositivo dà lettura, assenti le parti, alle ore 19,30.
N. R.G. 6638/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6638/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ripepi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi (RC) alla Via Oberdan, n.
33, giusta procura in atti;
ATTRICE contro PER L'ATTRAZIONE INVESTIMENTI E Controparte_3
SVILUPPO (già , in persona CP_4 Controparte_5 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dottor Controparte_6 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Michel Martone e Thomas Martone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia, n. 11, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 1 luglio
2019, notificata in data 27 dicembre 2019, emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 da
[...]
con la quale le è Controparte_7 stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.641,66, meglio specificata in separato prospetto, denominato allegato A, a titolo di “recupero del credito derivante dal protocollo n. 045032 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo
II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”. A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere stata beneficiaria di un
Decreto di Concessione di agevolazioni finanziarie da parte di Controparte_5
negli anni 1998/1999 al fine di realizzare il proprio progetto
[...] imprenditoriale consistente nell' apertura di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio nel settore abbigliamento;
che, tuttavia, a causa dell'accumularsi di perdite era stata costretta a chiudere l'attività nel novembre del 2001; di aver trasferito nel maggio del 2001, a seguito del matrimonio con il sig.
[...]
, la propria residenza dal comune di Gioia Tauro, dove viveva con la CP_8 famiglia d'origine, a quello di San Ferdinando;
di non aver ricevuto, da allora, alcuna comunicazione da fino alla notifica dell'ingiunzione oggetto CP_2 dell'impugnazione. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, previa sospensione della esecuzione della ingiunzione impugnata, di dichiarare nullo, annullabile, invalido inefficace o illegittimo il provvedimento di ingiunzione di pagamento n.045032; dichiarare prescritto il credito portato dalla ingiunzione di pagamento;
per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, che la sig.ra non è debitrice di Controparte_1 alcuna somma nei confronti di e pertanto disporre il rigetto della CP_2 domanda monitoria proposta.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attrice, contestando CP_2 la dedotta prescrizione del credito per la sussistenza di atti interruttivi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
In via preliminare dev'essere disattesa l'eccezione di parte attrice di illegittimità per vizi formali del provvedimento impugnato in quanto privo del visto di esecutorietà e/o esecutività.
L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, a seguito dell'opposizione proposta, il giudice deve verificare l'esistenza e l'entità del credito, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre vizi di contenuto- forma dell'ingiunzione (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843)
Nel merito, l'opposizione, basata essenzialmente sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito, è infondata e dev'essere rigettata.
Infatti, dall'esame degli atti di causa risulta che, a seguito dell'ammissione dell'attrice ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parti hanno sottoscritto in data 24 novembre 1999 un contratto di finanziamento. Tale contratto prevede all'articolo
3 che” il beneficiario si obbliga a svolgere, per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data del Provvedimento di ammissione l'attività agevolata” ed a
“restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi stabiliti dal provvedimento di ammissione e dal presente atto”. In caso di inadempimento a tali obblighi l'art. 12 prevede la facoltà per di revocare le Controparte_9 agevolazioni concesse, con conseguente obbligo per la beneficiaria di “immediata restituzione di tutte le somme erogate dalla in esecuzione del Controparte_9 presente contratto oltre al pagamento degli interessi convenzionali ed al rimborso delle spese sofferte”.
Dai documenti allegati e dagli assunti non contestati delle parti emerge che le agevolazioni sono state concesse e che la parte è venuta meno agli obblighi suindicati.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di credito di , CP_2 risulta che in data 1 ottobre 2005 ed in data 17 luglio 2010 sono state ricevute dalla madre dell'attrice, presso l'indirizzo in Gioia Tauro, Via Siena, 3, indicato nel contratto di finanziamento, rispettivamente la lettera raccomandata che comunicava l'avvenuta revoca in data 21 settembre 2005 delle agevolazioni e la lettera raccomandata di diffida a restituire gli importi percepiti. Si deve pertanto ritenere che trovi applicazione la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., perfezionatasi con la consegna della missiva all'indirizzo indicato dall'attrice, non rilevando la mancata consegna effettiva a quest'ultima ma ad un terzo presente nel domicilio, ed a maggior ragione se familiare convivente (Cass. civ., Sez.lavoro, Ordinanza 05/08/2024, n. 22004).
A tale proposito si osserva che la clausola prevista dall'art. 15 del contratto, riguardante l'obbligo per il beneficiario di comunicare a la Controparte_9 variazione dell'indirizzo di residenza o domicilio, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non rientra nell'elencazione delle clausole vessatorie contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. né, per il suo contenuto, può esservi ricondotta in via di interpretazione estensiva. Essa è pertanto efficace anche se non specificamente sottoscritta, come nel caso di specie. Ne consegue che in mancanza di una comunicazione di trasferimento da parte dell'attrice,
ha legittimamente inviato le lettere raccomandate suindicate all'indirizzo CP_2 di Via Siena, 3 in Gioia Tauro indicato al momento della stipula del contratto.
Pertanto, in presenza di atti interruttivi della prescrizione decennale, l'opposizione non può essere accolta.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell'
[...]
(già Controparte_7 CP_4 delle spese di giudizio, che vengono liquidate nel Controparte_5 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot.n. 82345 del 1° luglio
2019,
2. condanna la sig.ra al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
(già Controparte_7
delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. Controparte_5
3.800,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6638/2020
Oggi 19 marzo 2025, alle ore 9,30, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per l'avv. Ripepi Roberto, oggi sostituito dall'avv. Giuseppe Controparte_1
Pinto, che precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
per l'avv.to Martone Michel e l'avv.to Martone Thomas, oggi sostituiti CP_2 dall'avv. Rotondi Alessandro Pio, il quale precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta ed ai successivi scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
Il Giudice dato atto di quanto sopra, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti presenti, deposita sentenza ex art.281 sexies, c.p.c. che forma parte integrante del presente verbale e del cui dispositivo dà lettura, assenti le parti, alle ore 19,30.
N. R.G. 6638/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6638/2020 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Ripepi ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palmi (RC) alla Via Oberdan, n.
33, giusta procura in atti;
ATTRICE contro PER L'ATTRAZIONE INVESTIMENTI E Controparte_3
SVILUPPO (già , in persona CP_4 Controparte_5 dell'amministratore delegato e legale rappresentante dottor Controparte_6 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Michel Martone e Thomas Martone ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia, n. 11, giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a ingiunzione ex art. 3 R.D. 639/1910
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 19 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato ha Controparte_1 proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento prot. 82345 del 1 luglio
2019, notificata in data 27 dicembre 2019, emessa ai sensi dell'art. 2, comma 1, del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 da
[...]
con la quale le è Controparte_7 stato ingiunto il pagamento della somma di € 35.641,66, meglio specificata in separato prospetto, denominato allegato A, a titolo di “recupero del credito derivante dal protocollo n. 045032 per agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo
II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185”. A sostegno della domanda l'attrice deduceva di essere stata beneficiaria di un
Decreto di Concessione di agevolazioni finanziarie da parte di Controparte_5
negli anni 1998/1999 al fine di realizzare il proprio progetto
[...] imprenditoriale consistente nell' apertura di un esercizio commerciale di vendita al dettaglio nel settore abbigliamento;
che, tuttavia, a causa dell'accumularsi di perdite era stata costretta a chiudere l'attività nel novembre del 2001; di aver trasferito nel maggio del 2001, a seguito del matrimonio con il sig.
[...]
, la propria residenza dal comune di Gioia Tauro, dove viveva con la CP_8 famiglia d'origine, a quello di San Ferdinando;
di non aver ricevuto, da allora, alcuna comunicazione da fino alla notifica dell'ingiunzione oggetto CP_2 dell'impugnazione. Tanto premesso, l'attrice ha chiesto, previa sospensione della esecuzione della ingiunzione impugnata, di dichiarare nullo, annullabile, invalido inefficace o illegittimo il provvedimento di ingiunzione di pagamento n.045032; dichiarare prescritto il credito portato dalla ingiunzione di pagamento;
per l'effetto, accertare e dichiarare, in ogni caso, che la sig.ra non è debitrice di Controparte_1 alcuna somma nei confronti di e pertanto disporre il rigetto della CP_2 domanda monitoria proposta.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda attrice, contestando CP_2 la dedotta prescrizione del credito per la sussistenza di atti interruttivi.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e, all'udienza del 19 marzo 2025 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni indicate in epigrafe.
In via preliminare dev'essere disattesa l'eccezione di parte attrice di illegittimità per vizi formali del provvedimento impugnato in quanto privo del visto di esecutorietà e/o esecutività.
L'opposizione all'ingiunzione ex art. 3 R.D. n. 639 del 1910 non ha ad oggetto soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante;
pertanto, a seguito dell'opposizione proposta, il giudice deve verificare l'esistenza e l'entità del credito, con conseguente inammissibilità, per difetto di interesse, dell'opposizione che si limiti ad addurre vizi di contenuto- forma dell'ingiunzione (Cass., Sez. III, 8 febbraio 2023, n. 3843)
Nel merito, l'opposizione, basata essenzialmente sull'eccezione di prescrizione del diritto di credito, è infondata e dev'essere rigettata.
Infatti, dall'esame degli atti di causa risulta che, a seguito dell'ammissione dell'attrice ai benefici delle agevolazioni di autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parti hanno sottoscritto in data 24 novembre 1999 un contratto di finanziamento. Tale contratto prevede all'articolo
3 che” il beneficiario si obbliga a svolgere, per un periodo di almeno 5 anni, a decorrere dalla data del Provvedimento di ammissione l'attività agevolata” ed a
“restituire il prestito agevolato secondo le modalità e i tempi stabiliti dal provvedimento di ammissione e dal presente atto”. In caso di inadempimento a tali obblighi l'art. 12 prevede la facoltà per di revocare le Controparte_9 agevolazioni concesse, con conseguente obbligo per la beneficiaria di “immediata restituzione di tutte le somme erogate dalla in esecuzione del Controparte_9 presente contratto oltre al pagamento degli interessi convenzionali ed al rimborso delle spese sofferte”.
Dai documenti allegati e dagli assunti non contestati delle parti emerge che le agevolazioni sono state concesse e che la parte è venuta meno agli obblighi suindicati.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione del diritto di credito di , CP_2 risulta che in data 1 ottobre 2005 ed in data 17 luglio 2010 sono state ricevute dalla madre dell'attrice, presso l'indirizzo in Gioia Tauro, Via Siena, 3, indicato nel contratto di finanziamento, rispettivamente la lettera raccomandata che comunicava l'avvenuta revoca in data 21 settembre 2005 delle agevolazioni e la lettera raccomandata di diffida a restituire gli importi percepiti. Si deve pertanto ritenere che trovi applicazione la presunzione di conoscenza dell'atto ai sensi dell'art. 1335 c.c., perfezionatasi con la consegna della missiva all'indirizzo indicato dall'attrice, non rilevando la mancata consegna effettiva a quest'ultima ma ad un terzo presente nel domicilio, ed a maggior ragione se familiare convivente (Cass. civ., Sez.lavoro, Ordinanza 05/08/2024, n. 22004).
A tale proposito si osserva che la clausola prevista dall'art. 15 del contratto, riguardante l'obbligo per il beneficiario di comunicare a la Controparte_9 variazione dell'indirizzo di residenza o domicilio, diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, non rientra nell'elencazione delle clausole vessatorie contenuta nel secondo comma dell'art. 1341 c.c. né, per il suo contenuto, può esservi ricondotta in via di interpretazione estensiva. Essa è pertanto efficace anche se non specificamente sottoscritta, come nel caso di specie. Ne consegue che in mancanza di una comunicazione di trasferimento da parte dell'attrice,
ha legittimamente inviato le lettere raccomandate suindicate all'indirizzo CP_2 di Via Siena, 3 in Gioia Tauro indicato al momento della stipula del contratto.
Pertanto, in presenza di atti interruttivi della prescrizione decennale, l'opposizione non può essere accolta.
Alla soccombenza segue la condanna al pagamento in favore dell'
[...]
(già Controparte_7 CP_4 delle spese di giudizio, che vengono liquidate nel Controparte_5 dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento prot.n. 82345 del 1° luglio
2019,
2. condanna la sig.ra al pagamento in favore dell' Controparte_1 [...]
(già Controparte_7
delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in €. Controparte_5
3.800,00 oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia