Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 10/05/2025, n. 513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 513 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00513/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00820/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 820 del 2024, proposto da
Villa Verde S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Gaggero e Vanessa Perdelli, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Genova, via Roma, 4/3;
contro
Comune di Albissola Marina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Isabella Della Rosa, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
per l’annullamento
della nota del Comune di Albissola Marina, Servizio Tecnico - Tecnico Manutentivo, prot. n. C_A165-0014073 del 27 luglio 2024, avente ad oggetto “PE 4797 - variante al P.D.C. rilasciato per intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 49/2009 e s.m.i. dell’ex Hotel Villaverde - trasmissione parere regionale e richiesta integrazione documentazione”, con il quale l’Amministrazione - denegando l’approvazione della variante proposta - ha preteso l’adeguamento del progetto in variante a quanto espresso nel parere regionale citato, aderendovi, nonché di tutti gli atti presupposti, antecedenti, conseguenti e/o comunque connessi con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Albissola Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il permesso di costruire convenzionato prot. n. 9607 del 13 giugno 2023, Villa Verde S.r.l. è stata autorizzata a realizzare un intervento di demo-ricostruzione con ampliamento volumetrico, ai sensi degli artt. 6 e 7 della l.r. Liguria 3 novembre 2009, n. 49 (c.d. “piano casa”), di due volumetrie esistenti nel Comune di Albissola Marina al fine di realizzare fuori sito un edificio unico a destinazione residenziale.
In data 31 luglio 2023, la ricorrente presentava una proposta di variante al permesso di costruire onde avvalersi della premialità prevista dal comma 1 dell’art. 7 bis della legge citata, secondo cui la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli edifici da riqualificare ricadano in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica ovvero soggette a regime di inedificabilità assoluta previsto da normative in materia di difesa del suolo e la ricostruzione avvenga in aree non soggette a tali criticità.
Nel caso in esame, infatti, uno degli edifici oggetto di intervento è parzialmente compreso nella fascia di inedificabilità assoluta determinata dalla vicinanza di un corso d’acqua (rio Sodino) e la delocalizzazione del volume avverrà in una zona non gravata da vincoli.
Nella seduta del 26 marzo 2024, la Commissione edilizia comunale, senza porre in discussione la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della disposizione suindicata, sollevava la questione inerente alla possibilità di applicare la prevista percentuale di incremento volumetrico all’intera volumetria dell’edificio da demolire, come previsto nella proposta di variante, e non alla sola volumetria concretamente compresa nella fascia di inedificabilità assoluta.
Seguiva la richiesta di un parere alla Regione Liguria la quale, con nota del 22 maggio 2024, precisava che l’incremento volumetrico in questione “ deve essere determinato avendo riguardo alla sola parte dell’immobile ubicata nell’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta ”: tale conclusione si trarrebbe dalla lettera del citato art. 7 bis ed in quanto l’esigenza di incentivare la demolizione di edifici versanti in situazioni di criticità, con il conseguente riconoscimento di apposita premialità, non sussiste rispetto alle parti di essi che non ricadono in fascia di inedificabilità assoluta.
Il Comune trasmetteva il parere regionale alla Società che, con successiva nota, manifestava il proprio dissenso rispetto all’interpretazione ivi proposta, contestualmente sollecitando la definizione del procedimento.
Infine, con nota del 27 luglio 2024 il Comune di Albissola Marina chiedeva che la variante fosse modificata in conformità ai contenuti del parere regionale.
Villa Verde S.r.l. ha impugnato quest’ultima nota con ricorso notificato il 16 settembre 2024 e depositato il successivo 20 settembre, deducendo un motivo di gravame formalmente unico: “Violazione dell’articolo 7 bis della legge regionale n. 49 del 3 novembre 2009. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà. Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione dell’articolo 3 della legge n. 241 del 1990”.
In buona sostanza, la ricorrente propone una interpretazione dell’art. 7 bis opposta rispetto a quella fornita dalla Regione e recepita dal Comune, secondo cui i criteri ermeneutici letterale e teleologico convergerebbero nel senso di ritenere applicabile il beneficio per intero agli edifici che si collocano solo in parte in zone soggette a criticità.
Costituitosi in resistenza, il Comune di Albissola Marina chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
Parte ricorrente ha depositato una memoria di replica.
Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Pur in assenza di contestazioni al riguardo, è opportuno precisare preliminarmente che la nota impugnata, avendo determinato un’interruzione del procedimento, assume un contenuto sostanzialmente reiettivo della proposta di variante: essa configura, pertanto, un atto soprassessorio, come tale dotato di immediata capacità lesiva e autonomamente impugnabile.
In fatto, occorre chiarire che, contrariamente a quanto riferito nella memoria conclusionale dell’Amministrazione, la ricorrente non aveva affatto tenuto conto, ai fini del calcolo dell’incremento volumetrico, anche dell’edificio esterno alla fascia di inedificabilità assoluta, ma solo di quello parzialmente ricadente in tale fascia: tale circostanza emerge in modo incontrovertibile dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio, in particolare dal verbale della Commissione edilizia comunale e dal parere della Regione Liguria.
Tanto premesso, l’unica questione da dirimere riguarda la corretta interpretazione del comma 1 dell’art. 7 bis della l.r. Liguria n. 49 del 2009, vale a dire se la percentuale di incremento volumetrico ivi prevista vada determinata avendo riguardo alla sola parte dell’edificio compresa in fascia di inedificabilità assoluta ovvero all’intera volumetria dello stesso.
La citata disposizione stabilisce che “ per gli edifici ricadenti in base ai piani di bacino e atti analoghi di pianificazione in aree ad elevata e molto elevata pericolosità idraulica e geomorfologica, nonché in aree soggette a regime di inedificabilità assoluta previste da normative statali o regionali in materia di difesa del suolo, che siano oggetto di interventi in applicazione degli articoli 6 e 7, sempreché la relativa ricostruzione avvenga in aree non soggette alle criticità sopra indicate, la percentuale di incremento volumetrico è elevata al 50 per cento, con esclusione dal computo del volume della costruzione in progetto dei maggiori spessori di cui all’articolo 67, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni ”.
In base al canone letterale, atteso che la legge parla di “edifici” e non di “volumi”, è sicuramente preferibile la soluzione interpretativa secondo cui un edificio collocato solo parzialmente entro la fascia di inedificabilità assoluta beneficia per intero dell’incremento volumetrico.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalla parte ricorrente, l’edificio costituisce un’entità ontologicamente unitaria e, dunque, deve considerarsi ubicato in un’area soggetta a criticità anche nel caso in cui vi ricada solo in parte.
Il ricorso al criterio teleologico conduce ad identica conclusione in quanto, se la ratio sottesa alla previsione di un premio volumetrico è quella di incentivare la demolizione degli edifici ricadenti in aree soggette a criticità, è evidente che la demolizione non può che riferirsi all’intero edificio.
In conclusione, il beneficio di cui al citato art. 7 bis deve essere parametrato all’intera volumetria dell’edificio e non alla sola parte compresa nella fascia di inedificabilità assoluta, sicché l’atto impugnato, che fa propria l’opposta interpretazione fornita dalla Regione, è illegittimo e deve essere annullato.
Tenuto conto della novità della questione affrontata, le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO