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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/07/2025, n. 1123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1123 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile, in composizione monocratica,
nella persona del Giudice, dott. Luca Prendini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 4492/2023 R.G.. in data
15/09/2023, introdotta con atto di citazione,
d a
- Parte_1
[...] Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv. Giovanni Battista Galvan, elettivamente domiciliata in Thiene (VI), via Monte Grappa, n. 41, presso lo studio del difensore attrice c o n t r o
- (C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe
Maiolino, elettivamente domiciliata in Bassano del Grappa (VI), via
Schiavonetti, n. 14, presso lo studio del difensore,
- (C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._1
dell'avv. Michele Benetazzo, elettivamente domiciliato in Sandrigo (VI),
Piazza Marconi, presso lo studio del difensore convenuti
- C.F. ) CP_3 C.F._2
- C.F. ) Controparte_4 C.F._3
Pag. 1 - (C.F. Controparte_5 C.F._4
- (C.F. , in persona del legale Controparte_6 P.IVA_3
rappresentante pro tempore
- (C.F. ), in persona del Controparte_7 P.IVA_4
legale rappresentante pro tempore
(C.F. ) Controparte_8 C.F._5
C.F. ) Controparte_9 C.F._6
(C.F. ) Controparte_10 C.F._7 convenuti contumaci avente per oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.)
immobiliare,
trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
29.5.2025, nella quale le parti costituite, richiamandosi a quelle già rassegnate negli atti di causa, hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per Parte_1
,
[...] Parte_1 Parte_2
: “Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti in
[...]
narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione distributiva avanzata da quale Pt_3
procuratrice di nella procedura RGE 445-2015 Tribunale di Controparte_11
Vicenza e comunque la sua infondatezza;
// Accertarsi e dichiararsi conseguentemente
l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza risolutiva delle controversie distributive del
15/11/2022 emessa nella procedura RGE 445-2015 Tribunale di Vicenza nonché
l'inesistenza e/o abnormità, per carenza di potere impositivo del GE, dell'onere di
versamento del prezzo di € 125.000,00 nella stessa contenuta;
// Accertarsi e
dichiararsi altresì l'illegittimità e/o la nullità, per quanto di ragione e per i dedotti
motivi, dell'ordinanza del 16/08/2023 emessa dal Giudice dell'esecuzione nella
procedura RGE 445-2015 Tribunale di Vicenza;
// Revocarsi per l'effetto l'ordinanza
Pag. 2 risolutiva delle controversie distributive opposta emessa dal Giudice dell'esecuzione il
15/11/2022 nella procedura RGE 445-2015 Tribunale di Vicenza, nonché per quanto
di ragione e necessario il provvedimento del 16.08.2023 emesso dal GE nella fase
cautelare dell'opposizione ex art. 617 cpc, e confermarsi integralmente il piano di
riparto depositato dal delegato in data 13/01/2022 disponendo i conseguenti
pagamenti e dichiarando l'estinzione della procedura. // Con vittoria di spese e
compensi di causa, oltre spese generali, IVA e CPA anche della fase sommaria avanti
al GE.
- per : “Respingere l'altrui Controparte_1
opposizione perché infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa. // Condannare la
alla rifusione delle spese di lite”. CP_12
- per : “Accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti esposti in Controparte_2
narrativa, l'inammissibilità dell'opposizione distributiva avanzata da quale Pt_3
procuratrice di nella procedura RGE 445-2015 Tribunale di Controparte_11
Vicenza e comunque la sua infondatezza;
// - Accertarsi e dichiararsi
conseguentemente l'illegittimità e/o la nullità dell'ordinanza risolutiva delle
controversie distributive del 15/11/2022 emessa nella procedura RGE 445-2015
Tribunale di Vicenza nonché l'inesistenza e/o abnormità, per carenza di potere
impositivo del GE, dell'onere di versamento del prezzo di € 125.000,00 nella stessa
contenuta; // - Accertarsi e dichiararsi altresì l'illegittimità e/o la nullità, per quanto
di ragione e per i dedotti motivi, dell'ordinanza del 16/08/2023 emessa dal Giudice
dell'esecuzione nella procedura RGE 445-2015 Tribunale di Vicenza;
- Revocarsi per l'effetto l'ordinanza risolutiva delle controversie distributive opposta
emessa dal Giudice dell'esecuzione il 15/11/2022 nella procedura RGE 445-2015
Tribunale di Vicenza, nonché per quanto di ragione e necessario il provvedimento del
dell'opposizione ex art. 617 cpc, e confermarsi integralmente il piano di riparto
depositato dal delegato in data 13/01/2022 disponendo i conseguenti pagamenti e
Pag. 3 dichiarando l'estinzione della procedura. // - Con vittoria di spese e compensi di
causa, oltre spese generali, IVA e CPA anche della fase sommaria avanti al G.E.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si dà atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbreviata, a norma degli artt. 132, n. 4 c.p.c. e 118, disp. att., c.p.c..
Con atto di citazione notificato in data 14.9.2023,
[...]
Parte_4 [...]
, oggi Parte_5 [...]
introduceva la fase di merito Parte_6
dell'opposizione agli atti esecutivi, proposta avverso l'ordinanza del
15.11.2022, con la quale il Giudice dell'esecuzione risolveva la questione distributiva insorta davanti al professionista delegato.
L'attrice chiede l'accertamento dell'inammissibilità dell'opposizione distributiva proposta da quale procuratrice di Parte_3 Controparte_11
nella procedura R.G.E. n. 445/2015 del Tribunale di Vicenza, e, comunque, la sua infondatezza;
l'accertamento dell'illegittimità e/o della nullità
dell'ordinanza risolutiva delle controversie distributive del 15.11.2022 emessa nella medesima procedura, nonché l'inesistenza e/o l'abnormità, per carenza di potere impositivo del G.E., dell'onere di versamento del prezzo di euro
125.000,00 nella stessa contenuta;
l'accertamento dell'illegittimità e/o della nullità dell'ordinanza del 16.8.2023 emessa dal Giudice dell'esecuzione nella medesima;
la revoca dell'ordinanza risolutiva della controversia distributiva opposta emessa dal Giudice dell'esecuzione il 15.11.2022 nella medesima procedura, nonché del provvedimento del 16.8.2023, emesso dal Giudice
dell'esecuzione nella fase cautelare dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., con conferma del piano di riparto depositato dal delegato in data 13.1.2022,
disponendo i conseguenti pagamenti e dichiarando l'estinzione della
Pag. 4 procedura. Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali,
IVA e CPA anche della fase sommaria avanti al GE
In data 3.11.2023, si costituiva , che si associava a quanto Controparte_2
dedotto dall'attrice, aderendo integralmente alle deduzioni e conclusioni rassegnate da n data 20.11.2023, si costituiva quale Parte_1 Parte_3
procuratrice di chiedendo il rigetto dell'opposizione, Controparte_11
perché infondata, con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite.
Con ordinanza dell'11.1.2024, il Giudice, rilevata la nullità dell'atto di citazione per erronea quantificazione del termine per la costituzione tempestiva delle parti convenute, ne disponeva la rinnovazione alle parti convenute non costituite, fissando la nuova udienza per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, di cui all'art. 183 c.p.c., per l'11.6.2024.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, il procuratore dell'attore si riportava alle deduzioni e alle domande già proposte, confermando le conclusioni già rassegnate, chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione;
il procuratore del convenuto si riportava al Controparte_2
contenuto degli atti depositati, chiedendo che la causa fosse rimessa per la decisione;
il procuratore di contestava le deduzioni e le Parte_3
eccezioni avversarie, chiedendo la fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, rilevata la mancata costituzione dei convenuti CP_5
[...] CP_3 Controparte_10 Controparte_4 [...]
, e CP_8 Controparte_13 Controparte_6 CP_9
ne dichiarava la contumacia, fissando, con separato
[...]
provvedimento, l'udienza del 29.5.2025, per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori, di cui all'art. 189 c.p.c..
All'udienza del 29.5.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Pag. 5 L'opposizione è fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento.
L'attrice dà atto che, in data 4.3.2020, il bene, di cui al lotto 1, oggetto dell'esecuzione R.G.E. n. 445/2015, veniva assegnato a
[...]
, che aveva in precedenza Controparte_14
depositato istanza di assegnazione in favore di terzo. L'assegnataria nominava il terzo, ex art. 590-bis c.p.c., e il 24.11.2020 veniva emesso il decreto di trasferimento in favore di . Identica istanza veniva Controparte_2
formulata con riferimento al bene, di cui al lotto 2, pure assegnato in favore di
, ex art. 590-bis c.p.c.. Controparte_2
Il 14.10.2021 il delegato comunicava alle parti la fissazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, che veniva comunicato il
14.12.2021.
Il 15.12.2021 il procuratore di dichiarava di approvare il Parte_3
progetto di distribuzione (doc. 7 attoreo); tuttavia, in data 3.1.2022, Pt_3
revocava la propria adesione, affermando che l'assegnatario avrebbe
[...]
dovuto versare il prezzo offerto, in ragione della perdita di efficacia della garanzia ipotecaria di primo grado sul lotto 1 a favore di 14
, intervenuta, a suo dire, tra la data del verbale di assegnazione e
[...]
quella di pronuncia del decreto di trasferimento.
L'odierna attrice era titolare dell'ipoteca volontaria, iscritta il 14.6.2000, di primo grado sul Lotto 1 e l'istanza di assegnazione del bene, di cui al lotto 1,
per il prezzo di euro 125.000,00, venne formulata da il Controparte_14
4.3.2020, allorché l'ipoteca in discorso era ancora efficace, tanto che il pagamento del prezzo avvenne in forza di compensazione con il proprio maggior credito, assistito dall'ipoteca di primo grado, come risulta dal verbale del 4.3.2020.
esalta la circostanza che, nel medesimo verbale, sia esplicitato Parte_3
che l'assegnazione mediante compensazione veniva disposta
Pag. 6 «provvisoriamente fino alla emissione del decreto di trasferimento» e conclude, in sintesi, che, quando, in data 13.11.2020, venne pronunciato il decreto di trasferimento, relativo al lotto 1, l'ipoteca volontaria del 14.6.2000
si era già perenta, in quanto non rinnovata, a norma dell'art. 2847 c.c..
Per tale ragione, pur avendo approvato in precedenza la Parte_3
bozza di progetto di distribuzione con PEC del 15.12.2021, all'esito dell'udienza di approvazione del 24.1.2022, rinnovava quanto già anticipato al Delegato con PEC del 3.1.2022 (doc. 9 attoreo), ovvero, che l'assegnatario avrebbe dovuto versare il prezzo offerto di euro 125.000,00, stante la perdita di efficacia dell'ipoteca di primo grado sul lotto 1 a favore di 14
, intervenuta, nella sua prospettiva, prima della pronuncia del
[...]
decreto di trasferimento, e sollevava la controversia distributiva a norma dell'art. 512 c.p.c..
L'eccezione, sul punto, di è infondata, posto che connotati della Pt_3
vendita immobiliare senza incanto, distintivi rispetto alla vendita con incanto,
sono l'ontologica stabilità e definitività dell'aggiudicazione, che non è
suscettibile di essere vanificata per effetto dell'iniziativa di un altro soggetto che formuli un'offerta in aumento di un quinto, provocando l'indizione di una nuova gara;
ne deriva che la qualificazione, siccome “provvisoria, sino al decreto di trasferimento”, attribuita all'aggiudicazione conseguente a vendita senza incanto è in radice errata in punto di diritto (Cass. civ., Sez. III, 30 aprile
2025, n. 11376).
Una definizione del genere, ove impropriamente utilizzata, deve essere intesa, alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, non già,
come ritenuto da P.A.M., nel senso di necessità di una successiva conferma –
nel caso di specie, dell'assegnazione – ad opera degli organi della procedura espropriativa, bensì come richiamo alla intrinseca caducità tanto della aggiudicazione, pur sempre passibile di eventuale revoca, in conseguenza
Pag. 7 dell'inosservanza del termine per il versamento del saldo del prezzo, o dell'esercizio del potere officioso di sospensione della vendita di cui all'art. 586 c.p.c., (Cass. civ., Sez. III, 30 aprile 2025, n. 11376), quanto dell'assegnazione, in caso di mancato versamento dell'eventuale conguaglio dovuto dall'assegnatario.
Pertanto posto che l'ordinanza di assegnazione, quando è satisfattiva
(come nel caso di specie), non può essere revocata (ma solo opposta ex art. 617 c.p.c.), ne consegue che l'espressione utilizzata dal delegato alla vendita,
che ha assegnato «provvisoriamente fino alla emissione del decreto di trasferimento», nel caso di specie è del tutto impropria, posto che con l'ordinanza di assegnazione si era già realizzata l'immediata soddisfazione del credito del creditore che ha chiesto l'assegnazione.
Risolvendo l'incidente, di cui all'art. 512 c.p.c., il Giudice dell'esecuzione,
con ordinanza del 15.11.2022, ritenuto che l'ipoteca, nella presente fattispecie,
si sia perenta e che, pertanto, l'assegnazione non potesse più giovarsi di un pagamento eseguito mediante compensazione del corrispondente credito –
che, nella prospettiva accolta anche dal G.E., non doveva più ritenersi di primo grado ipotecario – ordinava a di versare la somma di euro Parte_1
125.000,00.
(già ) e il terzo assegnatario Parte_1 Controparte_14 CP_2
proponevano entrambi, separatamente, l'opposizione, di cui all'art. 617
[...]
c.p.c.; i due procedimenti venivano successivamente riuniti.
Le parti opponenti, in sintesi, assumono, tra altri argomenti,
l'inammissibilità di una controversia distributiva, avente ad oggetto il presunto difetto dell'avvenuto saldo del prezzo, ritenendo che tale contestazione si sarebbe dovuta calare, semmai, in un'eventuale opposizione al decreto di trasferimento, nella fattispecie, già definitivo ed eseguito, ma,
soprattutto, per quanto rileva direttamente ai fini della presente decisione,
Pag. 8 evidenziavano che, nella presente fattispecie, il pagamento del saldo prezzo era già intervenuto, contestualmente alla pronuncia del provvedimento di assegnazione ed al conseguente perfezionamento della datio in solutum, di natura processuale, tanto che il decreto di trasferimento ne ha quietanzato il versamento.
Osserva l'attrice che, ove l'assegnatario non abbia compiuto alcun versamento a saldo prezzo, in ragione della datio in solutum derivante dalla prelazione, presente al momento dell'assegnazione, ma perenta in quello dell'emissione del decreto di trasferimento, non possa essere successivamente disposto, in sede di incidente distributivo ed in contrasto con il tenore del decreto di trasferimento, che il pagamento del prezzo avvenga non più per compensazione, ma con il versamento di una somma di denaro.
L'osservazione è condivisibile, anche perché in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, che, sin dalla nota pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione civile del 27 ottobre 1995, n. 11178, ricostruisce il processo esecutivo immobiliare come una sequenza di fasi, o subprocedimenti, tra loro autonome e normalmente non reversibili, secondo uno schema, che preclude ogni doglianza per vizi processuali o di forma una volta esaurita la fase in cui essi si sono verificati (tra le altre, v. Cass. civ., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 7707;
Id., 6 dicembre 2011, n. 26202), impedendo nella fase successiva il riesame della ritualità degli atti esecutivi precedenti.
Tali argomenti sono pienamente conformi ai principi generali del processo esecutivo, che non ammettono regressioni, da una fase all'altra, dei sub-
procedimenti, nei quali si articola l'espropriazione.
In applicazione di tali principi, e non essendo presenti, nella presente vicenda, vizi assolutamente insanabili, tali da minare in radice la validità
degli atti successivi, può confermarsi che, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, tutte le doglianze per asseriti vizi ad esso anteriori,
Pag. 9 non fatte valere con i rimedi allo scopo apprestati, primo fra tutti l'opposizione, di cui all'art. 617 c.p.c., sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione.
Va osservato che, in caso di vendita forzata mediante assegnazione, la presenza di crediti muniti di cause di prelazione e il loro grado servono per definire il tipo di assegnazione ed il contenuto dell'ordinanza di assegnazione;
nel caso di specie, trattandosi di assegnazione satisfattiva (e considerato che non vi erano creditori intervenuti aventi diritto di prelazione anteriori rispetto alla che ha presentato l'istanza di assegnazione in 14
quanto creditore ipotecario di primo grado), l'ordinanza di assegnazione ha determinato essa stessa il trasferimento della titolarità del diritto sul bene assegnato ed anche la purgazione di tutti i vincoli ipotecari gravanti sul bene;
ne consegue che sarebbe stato del tutto inutile, dopo l'ordinanza di assegnazione, procedere a rinnovare l'iscrizione ipotecaria sul lotto n. 1 (sulla efficacia traslativa del diritto dell'ordinanza di assegnazione v. Cass. civ., Sez.
V, 29 luglio 2005, n. 16022, la quale ha chiarito che in tema di imposta di registro, fra gli atti dell'autorità giudiziaria assoggettati all'imposta proporzionale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dell'art. 8,
I co., lett. a), della tariffa, parte prima, ad esso allegata, sono compresi “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione”, intendendo il legislatore riferirsi, con l'espressione “provvedimento di assegnazione”,
all'istituto previsto in via generale dall'art. 505, e più in particolare, dagli artt.
529, 539, 552 e segg., e 588 c.p.c., ponendo così, ai fini tributari, tali atti del processo di esecuzione, sullo stesso piano dei provvedimenti decisori, in ragione del loro particolare connotato, consistente nell'effetto traslativo di uno specifico e determinato diritto sul bene, che con essi si realizza.) .
Nel merito, e con diretto riferimento alla presente fattispecie, va osservato che, in caso di assegnazione c.d. satisfattiva, il creditore acquista il bene,
Pag. 10 soddisfacendo il proprio credito, senza necessità di versamento del prezzo e,
dunque, di accesso alla fase di distribuzione di una somma che non c'è,
rimanendo da determinare solo le spese, in applicazione della regola generale, di cui all'art. 310, u.c., c.p.c..
L'assegnazione satisfattiva non ammette controversie distributive,
postulando essa, a priori, il formale consenso di tutti creditori (art 505 c.p.c.),
non solo di quelli muniti di titolo esecutivo, essendo idonea a determinare un effetto traslativo immediato (ne dà conferma l'art. 590, I co., c.p.c., che prevede solo come eventuale il versamento del conguaglio); in tale contesto processuale, gli altri creditori sono privati della possibilità di concorrere sul ricavato dalla vendita ed è esclusa in radice la possibilità di proporre controversie distributive.
Ove non siano presenti istanze di assegnazione, viceversa, la prima fase dell'esecuzione forzata è finalizzata a rendere omogenei l'oggetto del credito e l'oggetto su cui il credito deve essere soddisfatto, tramite il trasferimento del bene e la sua sostituzione con il prezzo versato dal terzo acquirente.
Successivamente, si apre la fase diretta alla soddisfazione del ceto creditorio,
nella quale è necessario graduare le pretese avanzate nei riguardi del debitore esecutato, in ragione dei rispettivi titoli di prelazione.
Solo in questa fase, e sempre allorché non siano presenti istanze di assegnazione, assume rilevanza la garanzia ipotecaria vantata dal creditore procedente, o dai creditori intervenuti, intesa quale formalità strumentale a preservare il titolo di preferenza fino a che, con il versamento del prezzo,
non vi è omogeneità tra oggetto della pretesa e oggetto dell'esecuzione.
Come affermato da autorevole dottrina, l'ipoteca (assieme al pegno) è
un vincolo che attribuisce al bene, sul quale è impressa, la destinazione permanente a servire alla soddisfazione preferenziale del creditore per il quale fu costituito. L'ipoteca, in altre parole, svolge una funzione
Pag. 11 traghettatrice, essendo diretta a consentire la preservazione della garanzia fino al momento in cui il bene ipotecato non viene tramutato in denaro.
Allorché il prezzo versato dall'acquirente si sostituisce al bene pignorato, l'ipoteca esaurisce la propria funzione: il creditore garantito,
infatti, ottiene il diritto di essere preferito in sede di distribuzione del ricavato;
e l'iscrizione ipotecaria, divenuta superflua, al fine della tutela delle ragioni del creditore in concorso, può dunque essere cancellata.
Il discorso non muta allorché l'espropriazione, come nel caso di specie,
persegua finalità direttamente satisfattive del creditore, che presenti istanza di assegnazione del bene pignorato, ex art. 588 c.p.c.: anche in tal caso,
l'ipoteca conserva la natura di formalità strumentale a garantire il titolo di preferenza fino al versamento del prezzo, che, nell'ipotesi di assegnazione satisfattiva, coincide con il perfezionamento della datio in solutum.
Ove vi sia istanza di assegnazione del bene pignorato, la fase della distribuzione deve solo determinare l'entità della somma ricavata,
ricostruita ai sensi dell'art. 509 c.p.c. (e, dunque, formata da quanto proviene a titolo di prezzo delle cose vendute o di conguaglio delle cose assegnate) e tale, secondo l'interpretazione sistematica, da comprendere anche eventuali poste figurative o crediti: è intrinsecamente estraneo a tale fase ogni riesame della ritualità degli atti esecutivi precedenti in base ai quali la somma è stata composta o all'esito dei quali si è pervenuti alla fase di distribuzione (Cass.
civ., Sez. III, 2 aprile 2014, n. 7707).
In conclusione, posto che l'assegnazione del bene oggetto dell'esecuzione forzata (lotto n. 1) ha determinato immediatamente l'estinzione (in misura corrispondente al valore del bene indicato nell'ordinanza di vendita) del relativo credito del creditore, odierno attore opponente, senza necessità di una successiva distribuzione del ricavato tra i creditori, nemmeno ipotizzabile, per essere mancata la vendita del compendio pignorato, e in
Pag. 12 difetto di creditori concorrenti di grado anteriore a quello dell'istante,
risultano non conformi a diritto e vanno, pertanto, revocati sia l'ordinanza risolutiva delle controversie distributive opposta emessa dal Giudice
dell'esecuzione il 15.11.2022 nella procedura R.G.E. n. 445/2015 Tribunale di
Vicenza, che il provvedimento emesso in data 10.8.2023-16.8.2023 dal G.E.
della fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Spetterà al G.E. disporre, ex art. 310 c.p.c., in merito alle spese dell'esecuzione, con prelievo da quanto versato dal creditore procedente quale fondo.
La peculiarità della dimensione, anche fattuale (Cass. civ., Sez. III, 19
maggio 2025, n. 13294), della fattispecie decisa e delle questioni trattate può
giustificare la compensazione tra le parti delle spese di lite, posto che, nel panorama giurisprudenziale, da quanto è dato conoscere, non risulta alcun precedente concernente la specifica questione qui decisa.
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
2) revoca l'ordinanza risolutiva delle controversie distributive opposta,
pronunciata dal Giudice dell'esecuzione il 15.11.2022 nella procedura R.G.E.
n. 445/2015 Tribunale di Vicenza, nonché l'ordinanza del 10.8.2023-16.8.2023
resa nella fase sommaria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. dal Giudice
dell'esecuzione, cui spetta disporre in merito alle spese dell'esecuzione con prelievo da quanto versato dal creditore procedente quale fondo.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza, il 17 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Luca Prendini
Pag. 13