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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/10/2025, n. 900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 900 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3050/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3050/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MATHA' Parte_1
JULIA e dall'avv. ABLER MARKUS, domiciliatari;
- parte attrice - contro
, contumace;
Controparte_1
- parte convenuta -
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOSCAROLLI TITO, domiciliatario;
- parte intervenuta -
In punto: causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: pagina 1 di 7 “IN VIA PRINCIPALE:
Per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta e per l'effetto condannare la (C.F. Controparte_1
P.IVA PEC: C.F._1 P.IVA_1
in persona del titolare , con Email_1 CP_1
sede legale in Villandro (BZ), Kalchgrube, 11, al risarcimento di tutti i danni diretti e conseguenti ai fatti avvenuti in data 10/08/2021 per complessivi €
17.278,48, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e compenso, oltre 15% spese. Gen., 4% CAP e
22% IVA, nonchè eventuali spese peritali, come previsto dalla legge.
In via istruttoria:
• si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del titolare della impresa individuale;
CP_1
• si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1. vero è che a partire da luglio 2021 si sono svolti dei lavori di riqualificazione energetica sulla P.Ed 1865 CC Ritten?
2. Vero è che tra le maestranze coinvolte nei lavori su indicati vi era la parte convenuta?
3. Vero è che la parte convenuta si occupava, all'interno dei lavori su indicati e nel periodo già richiamato, dell'isolamento del tetto?
4. Vero è che i lavoratori della parte convenuta lasciavano quotidianamente il cantiere verso le ore 17.30?
5. Vero è che la parte convenuta durante i detti lavori aveva lascito strumenti, cavi e materiale all'interno del cantiere senza alcuna specifica segnalazione?
pagina 2 di 7 6. Vero è che a causa del mancato rispetto dei doveri di sicurezza sul luogo di lavoro la parte convenuta riceva in data 17/08/2021 la messa in mora da parte della ditta titolate dei detti lavori in persona del Geom. (si Parte_2
rammostri il doc. n. 15)?
7. Vero è che in data 10/08/2021 alle ore 17.50 circa il sig. uscendo di casa Pt_1
per accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e per svolgere la sua attività di supervisore della squadra di calcio giovanile ASV Ritten, cadeva rovinosamente a causa di un tubo di aria compressa lasciato davanti all'ingresso di abitazione dello stesso dalla ditta convenuta?
8. Vero è che il tubo non era visibile durante la discesa in quanto nascosto dai gradini?
9. Vero è che all'interno del cantiere non vi era alcuna segnalazione predisposta dalla parte convenuta circa la presenza di tale tubo e/o di altri materiali lasciati dalla stessa?
10. Vero è che a causa della detta caduta il sig. è stato portato di al pronto Pt_1
soccorso di Bressanone(si rammostri il doc. n. 4)??
11. Vero è che si è dovuto sottoporre in data 12/08/2023 ad intervento chirurgico a causa della rottura traumatica del tendine del quadricipite destro(si rammostri il doc. n. 5)?
12. Vero è che il sig. a causa della detta caduta d.d.10/08/2021 ha dovuto Pt_1
affrontare un ciclo di 25 sedute di fisioterapia (si rammostri il doc. n. 7)?
13. Vero è che il sig. a causa a causa della detta caduta d.d.10/08/2021 Pt_1
continua ad accusare dolore al ginocchio ed alla coscia destri soprattutto alzandosi dalla posizione seduta, facendo le scale, accovacciandosi e correndo, tutte attività che il sig. deve limitare? Pt_1
14. Vero è che parte attrice, a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d.
10/08/2021, ha dovuto drasticamente interrompere la sua attività sportiva di escursionista in montagna cui si dedicava frequentemente sia nei periodi di ferie che nel weekend insieme alla famiglia? pagina 3 di 7 15. Vero è che il sig. ha dovuto interrompere immediatamente la sua Pt_1
attività di supervisore presso la squadra di calcio giovanile dell'ASV Ritten a causa dei dolori, a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d. 10/08/2021?
16. Vero è che il sig. , a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d. Pt_1
10/08/2021, non riesce più a stare a lungo in piedi né seduto?
17. Vero è che dalla data della caduta 10/08/2021 il sig. non ha più potuto Pt_1
effettuare viaggi lunghi con qualsiasi mezzo a causa dei dolori provocatigli?
Si indicano a testi i sig.ri:
Testimone_1
[...]
; Controparte_3
di parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis,: nel merito: rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'assicurata ditta , perché infondata in fatto e diritto, per i Controparte_1
motivi dedotti negli scritti difensivi, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il fatto
Secondo la prospettazione attorea, nel corso di lavori edilizi che si stavano svolgendo presso il condominio ove abita l'attore, quest'ultimo – scendendo una scala esterna - avrebbe calpestato un tubo dell'aria compressa e sarebbe di conseguenza rovinato al suolo procurandosi lesioni.
Dalla narrazione in citazione si ricava che erano presenti in cantiere più imprese, che quella convenuta era incaricata di eseguire lavori di isolamento del tetto e che quest'ultima lasciava il cantiere in data 10.8.2021 verso le ore 17.30, dimenticandosi di eliminare il tubo che circa 20 minuti dopo sarebbe stato calpestato dall'attore.
Risulta inoltre (doc. 15) che l'impresa convenuta “… non stava svolgendo le pagina 4 di 7 proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza ed era perciò stata costituita in mora dalla titolare dei lavori affidati” (pag. 3 della Parte_3
citazione).
II. L'an debeatur
La domanda va rigettata.
Posto che l'attore invoca responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., non vi è alcuna prova che parte convenuta fosse “custode” del tubo de quo.
Sull'unico capitolo di prova destinato a provare un tanto (cap. 7 della citazione: “Vero è che in data 10/08/2021 alle ore 17.50 circa il sig. Pt_1
uscendo di casa per accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e per svolgere la sua attività di supervisore della squadra di calcio giovanile ASV
Ritten, cadeva rovinosamente a causa di un tubo di aria compressa lasciato davanti all'ingresso di abitazione dello stesso dalla ditta convenuta?”), i testi sentiti non fornivano alcun elemento in tal senso.
In particolare, la teste ex compagna dell'attore, dichiarava: Tes_1
“… il tubo era così come si vede in foto, appoggiato per terra;
posso dire che quel tubo era presente già da qualche tempo …”.
Il teste figlio dell'attore: “… ricordo che ero con mio padre, Tes_1
stavamo andando al calcio;
mi trovavo dietro mio padre;
se ben ricordo la scala che si vede sulla foto esibitami aveva tre gradini;
non saprei dire come è caduto mio padre;
ricordo che è caduto in avanti;
i gradini erano asciutti;
se all'inizio della scala, se a metà o se in fondo;
non saprei dire da quanto tempo quel tubo era lì presente;
veniva spostato alla fine del lavoro o meno;
se ben ricordo il giorno del sinistro i lavori era già terminati;
confermo che il tubo è come quello in foto doc. 3 attoreo
…”.
Se ne ricava che nemmeno la più fervida fantasia potrebbe ricondurre la pagina 5 di 7 custodia del tubo de quo all'impresa convenuta, ben potendo essere ricondotto alla custodia delle altre imprese che si riferisce essere state presenti in cantiere.
Nella lettera di contestazione sub doc. 15 attoreo non viene fatto alcun cenno a detto tubo o, comunque, a macchinari che ne comportino il suo uso da parte della convenuta, ma unicamente molteplici riferimenti alla lavorazione al tetto, estranea a quanto qui di interesse.
Ed ancora, dal doc. 1 attoreo si ricava che responsabile lavori fosse tale mentre responsabile sicurezza sia in fase progettuale che Persona_1
esecutiva tale riconducibile alla – pertanto Persona_2 Parte_3
estranea alla domanda – che proprio in tale veste contestava quanto sub doc.
15.
Con ordinanza dd. 22.7.2024 veniva ammesso l'interpello formale sui capitoli ammessi e disposta notifica della stessa alla convenuta contumace;
parte attrice, tuttavia, non provvedeva alla notifica, implicitamente rinunciando al chiesto ed ammesso interpello formale, donde la impossibilità di applicazione dell'art. 232 c.p.c.
Ad abundantiam, si rileva che, quand'anche volesse ritenersi essere la convenuta custode del tubo de quo, può agevolmente osservarsi che la condotta del danneggiato è assolutamente idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno tale, quindi, da integrare il caso fortuito (tra le tante
Cass. 2376/2024).
Ed infatti, risulta che il tubo fosse in quel punto già da diverso tempo, era di colore blu e pertanto forniva adeguato contrasto e conseguente alta visibilità rispetto alla colorazione del pavimento, la data e l'ora impongono di ritenere che vi fosse piena illuminazione del sito e, soprattutto, l'attore stava scendendo delle scale, il che impone di guardare per terra, condotta che avrebbe presumibilmente evitato il riferito sinistro.
pagina 6 di 7 Da ultimo, va osservato che pare difficile ritenere che il mero calpestio del tubo, il cui diametro pare del tutto minimo (cfr. doc. 3 attoreo) possa aver provocato la riferita caduta per il suo mero calpestio e non inciampo.
In ordine alle spese, l'intervento non provocato da chiamata ma volontario
– e pertanto non strettamente necessario – comporta compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di;
Parte_1
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 08/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3050/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MATHA' Parte_1
JULIA e dall'avv. ABLER MARKUS, domiciliatari;
- parte attrice - contro
, contumace;
Controparte_1
- parte convenuta -
e in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BOSCAROLLI TITO, domiciliatario;
- parte intervenuta -
In punto: causa trattenuta in decisione all'udienza del 18/09/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice: pagina 1 di 7 “IN VIA PRINCIPALE:
Per i motivi di cui sopra, accertare e dichiarare la responsabilità della parte convenuta e per l'effetto condannare la (C.F. Controparte_1
P.IVA PEC: C.F._1 P.IVA_1
in persona del titolare , con Email_1 CP_1
sede legale in Villandro (BZ), Kalchgrube, 11, al risarcimento di tutti i danni diretti e conseguenti ai fatti avvenuti in data 10/08/2021 per complessivi €
17.278,48, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti e compenso, oltre 15% spese. Gen., 4% CAP e
22% IVA, nonchè eventuali spese peritali, come previsto dalla legge.
In via istruttoria:
• si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale del titolare della impresa individuale;
CP_1
• si chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova di seguito indicati:
1. vero è che a partire da luglio 2021 si sono svolti dei lavori di riqualificazione energetica sulla P.Ed 1865 CC Ritten?
2. Vero è che tra le maestranze coinvolte nei lavori su indicati vi era la parte convenuta?
3. Vero è che la parte convenuta si occupava, all'interno dei lavori su indicati e nel periodo già richiamato, dell'isolamento del tetto?
4. Vero è che i lavoratori della parte convenuta lasciavano quotidianamente il cantiere verso le ore 17.30?
5. Vero è che la parte convenuta durante i detti lavori aveva lascito strumenti, cavi e materiale all'interno del cantiere senza alcuna specifica segnalazione?
pagina 2 di 7 6. Vero è che a causa del mancato rispetto dei doveri di sicurezza sul luogo di lavoro la parte convenuta riceva in data 17/08/2021 la messa in mora da parte della ditta titolate dei detti lavori in persona del Geom. (si Parte_2
rammostri il doc. n. 15)?
7. Vero è che in data 10/08/2021 alle ore 17.50 circa il sig. uscendo di casa Pt_1
per accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e per svolgere la sua attività di supervisore della squadra di calcio giovanile ASV Ritten, cadeva rovinosamente a causa di un tubo di aria compressa lasciato davanti all'ingresso di abitazione dello stesso dalla ditta convenuta?
8. Vero è che il tubo non era visibile durante la discesa in quanto nascosto dai gradini?
9. Vero è che all'interno del cantiere non vi era alcuna segnalazione predisposta dalla parte convenuta circa la presenza di tale tubo e/o di altri materiali lasciati dalla stessa?
10. Vero è che a causa della detta caduta il sig. è stato portato di al pronto Pt_1
soccorso di Bressanone(si rammostri il doc. n. 4)??
11. Vero è che si è dovuto sottoporre in data 12/08/2023 ad intervento chirurgico a causa della rottura traumatica del tendine del quadricipite destro(si rammostri il doc. n. 5)?
12. Vero è che il sig. a causa della detta caduta d.d.10/08/2021 ha dovuto Pt_1
affrontare un ciclo di 25 sedute di fisioterapia (si rammostri il doc. n. 7)?
13. Vero è che il sig. a causa a causa della detta caduta d.d.10/08/2021 Pt_1
continua ad accusare dolore al ginocchio ed alla coscia destri soprattutto alzandosi dalla posizione seduta, facendo le scale, accovacciandosi e correndo, tutte attività che il sig. deve limitare? Pt_1
14. Vero è che parte attrice, a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d.
10/08/2021, ha dovuto drasticamente interrompere la sua attività sportiva di escursionista in montagna cui si dedicava frequentemente sia nei periodi di ferie che nel weekend insieme alla famiglia? pagina 3 di 7 15. Vero è che il sig. ha dovuto interrompere immediatamente la sua Pt_1
attività di supervisore presso la squadra di calcio giovanile dell'ASV Ritten a causa dei dolori, a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d. 10/08/2021?
16. Vero è che il sig. , a causa dei dolori procuratigli dalla caduta d.d. Pt_1
10/08/2021, non riesce più a stare a lungo in piedi né seduto?
17. Vero è che dalla data della caduta 10/08/2021 il sig. non ha più potuto Pt_1
effettuare viaggi lunghi con qualsiasi mezzo a causa dei dolori provocatigli?
Si indicano a testi i sig.ri:
Testimone_1
[...]
; Controparte_3
di parte intervenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contriariis reiectis,: nel merito: rigettare la domanda avanzata dall'attore nei confronti dell'assicurata ditta , perché infondata in fatto e diritto, per i Controparte_1
motivi dedotti negli scritti difensivi, con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il fatto
Secondo la prospettazione attorea, nel corso di lavori edilizi che si stavano svolgendo presso il condominio ove abita l'attore, quest'ultimo – scendendo una scala esterna - avrebbe calpestato un tubo dell'aria compressa e sarebbe di conseguenza rovinato al suolo procurandosi lesioni.
Dalla narrazione in citazione si ricava che erano presenti in cantiere più imprese, che quella convenuta era incaricata di eseguire lavori di isolamento del tetto e che quest'ultima lasciava il cantiere in data 10.8.2021 verso le ore 17.30, dimenticandosi di eliminare il tubo che circa 20 minuti dopo sarebbe stato calpestato dall'attore.
Risulta inoltre (doc. 15) che l'impresa convenuta “… non stava svolgendo le pagina 4 di 7 proprie attività nel rispetto delle norme di sicurezza ed era perciò stata costituita in mora dalla titolare dei lavori affidati” (pag. 3 della Parte_3
citazione).
II. L'an debeatur
La domanda va rigettata.
Posto che l'attore invoca responsabilità della convenuta ex art. 2051 c.c., non vi è alcuna prova che parte convenuta fosse “custode” del tubo de quo.
Sull'unico capitolo di prova destinato a provare un tanto (cap. 7 della citazione: “Vero è che in data 10/08/2021 alle ore 17.50 circa il sig. Pt_1
uscendo di casa per accompagnare il figlio agli allenamenti di calcio e per svolgere la sua attività di supervisore della squadra di calcio giovanile ASV
Ritten, cadeva rovinosamente a causa di un tubo di aria compressa lasciato davanti all'ingresso di abitazione dello stesso dalla ditta convenuta?”), i testi sentiti non fornivano alcun elemento in tal senso.
In particolare, la teste ex compagna dell'attore, dichiarava: Tes_1
“… il tubo era così come si vede in foto, appoggiato per terra;
posso dire che quel tubo era presente già da qualche tempo …”.
Il teste figlio dell'attore: “… ricordo che ero con mio padre, Tes_1
stavamo andando al calcio;
mi trovavo dietro mio padre;
se ben ricordo la scala che si vede sulla foto esibitami aveva tre gradini;
non saprei dire come è caduto mio padre;
ricordo che è caduto in avanti;
i gradini erano asciutti;
se all'inizio della scala, se a metà o se in fondo;
non saprei dire da quanto tempo quel tubo era lì presente;
veniva spostato alla fine del lavoro o meno;
se ben ricordo il giorno del sinistro i lavori era già terminati;
confermo che il tubo è come quello in foto doc. 3 attoreo
…”.
Se ne ricava che nemmeno la più fervida fantasia potrebbe ricondurre la pagina 5 di 7 custodia del tubo de quo all'impresa convenuta, ben potendo essere ricondotto alla custodia delle altre imprese che si riferisce essere state presenti in cantiere.
Nella lettera di contestazione sub doc. 15 attoreo non viene fatto alcun cenno a detto tubo o, comunque, a macchinari che ne comportino il suo uso da parte della convenuta, ma unicamente molteplici riferimenti alla lavorazione al tetto, estranea a quanto qui di interesse.
Ed ancora, dal doc. 1 attoreo si ricava che responsabile lavori fosse tale mentre responsabile sicurezza sia in fase progettuale che Persona_1
esecutiva tale riconducibile alla – pertanto Persona_2 Parte_3
estranea alla domanda – che proprio in tale veste contestava quanto sub doc.
15.
Con ordinanza dd. 22.7.2024 veniva ammesso l'interpello formale sui capitoli ammessi e disposta notifica della stessa alla convenuta contumace;
parte attrice, tuttavia, non provvedeva alla notifica, implicitamente rinunciando al chiesto ed ammesso interpello formale, donde la impossibilità di applicazione dell'art. 232 c.p.c.
Ad abundantiam, si rileva che, quand'anche volesse ritenersi essere la convenuta custode del tubo de quo, può agevolmente osservarsi che la condotta del danneggiato è assolutamente idonea ad interrompere il nesso causale tra cosa e danno tale, quindi, da integrare il caso fortuito (tra le tante
Cass. 2376/2024).
Ed infatti, risulta che il tubo fosse in quel punto già da diverso tempo, era di colore blu e pertanto forniva adeguato contrasto e conseguente alta visibilità rispetto alla colorazione del pavimento, la data e l'ora impongono di ritenere che vi fosse piena illuminazione del sito e, soprattutto, l'attore stava scendendo delle scale, il che impone di guardare per terra, condotta che avrebbe presumibilmente evitato il riferito sinistro.
pagina 6 di 7 Da ultimo, va osservato che pare difficile ritenere che il mero calpestio del tubo, il cui diametro pare del tutto minimo (cfr. doc. 3 attoreo) possa aver provocato la riferita caduta per il suo mero calpestio e non inciampo.
In ordine alle spese, l'intervento non provocato da chiamata ma volontario
– e pertanto non strettamente necessario – comporta compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di;
Parte_1
dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano, il 08/10/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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