Sentenza 10 luglio 2019
Sentenza 7 settembre 2020
Sentenza 4 marzo 2022
Sentenza 20 ottobre 2022
Sentenza 27 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 31 ottobre 2024
Decreto collegiale 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 04/03/2022, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00376/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00242/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giorgia Calella e Nunzia Biunno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
per la nomina del Commissario ad acta
a seguito della sentenza di ottemperanza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, -OMISSIS-del 7 settembre 2020, al giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, -OMISSIS-del 10 luglio 2019, recante la condanna del Comune di Martina Franca alla restituzione, previa riduzione in pristino, delle aree di proprietà delle ricorrenti illegittimamente occupate nell’anno 2006, salva l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento e valore soprassuolo per il periodo di occupazione illegittima, secondo i criteri fissati ex art. 34 comma 4 c.p.a., formulando proposta di pagamento entro il termine di sessanta giorni.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Vista l’istanza di nomina di Commissario ad acta formulata dalle ricorrenti notificata il 3 novembre 2021 e depositata il successivo 5 novembre 2021;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con sentenza -OMISSIS-del 7 settembre 2020, questa Sezione, in accoglimento del ricorso di ottemperanza introduttivo del presente giudizio, ha ordinato al Comune di Martina Franca di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della suindicata decisione, se precedente, “all’esatta e completa esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, -OMISSIS-del 10 luglio 2019” (pronuncia, quest’ultima, con cui sempre questa Sezione ha condannato la medesima Amministrazione Comunale alla restituzione in favore delle ricorrenti, previa riduzione in pristino, delle aree di loro proprietà illegittimamente occupate nell’anno 2006, salva l’applicazione dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, nonché al risarcimento del danno per mancato godimento e valore soprassuolo per il periodo di occupazione illegittima secondo i criteri fissati ex art. 34 comma 4 c.p.a., formulando proposta di pagamento entro il termine di sessanta giorni). Con la sentenza -OMISSIS-del 7 settembre 2020 il Comune di Martina Franca è stato, altresì, condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre gli accessori di legge.
2. Ora le ricorrenti, con istanza ritualmente notificata alla controparte il 3 novembre 2021 (e tempestivamente depositata in data 5 novembre 2021), propongono un incidente di esecuzione sottolineando che, nonostante la predetta sentenza di ottemperanza -OMISSIS-del 7 settembre 2020 sia stata notificata al Comune di Martina Franca a mezzo PEC il 14 settembre 2020, persiste l’inadempimento dell’Amministrazione Comunale intimata, e chiedono la nomina di un Commissario ad acta che provveda a dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, -OMISSIS-del 10 luglio 2019 e alla menzionata sentenza di ottemperanza questo T.A.R. -OMISSIS-del 7 settembre 2020, con vittoria delle spese dell’odierna fase.
3. Non si è costituito in giudizio il Comune di Martina Franca.
4. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 febbraio 2022, la causa è stata introitata ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione.
DIRITTO
1. Il Tribunale osserva che, siccome persiste ancora l’inottemperanza al giudicato di che trattasi e alla sentenza di ottemperanza di questo T.A.R. -OMISSIS-del 7 settembre 2020 (nonostante il decorso del termine di 60 giorni ivi indicato) del Comune di Martina Franca, l’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ritualmente notificata dalle ricorrenti alla conrtoparte in data 3 novembre 2021, deve essere accolta.
1.1 E, infatti, come emerge ex actis, in data 16 luglio 2021, nel corso di un incontro tra le parti tenuto presso la sede del Comune di Martina Franca, è stata formalizzata una proposta di definizione stragiudiziale della vicenda mediante lo strumento della cessione volontaria delle aree in questione ed indicato come termine per stipula dell’atto pubblico notarile il 15 settembre 2021. Tuttavia, nonostante l’accettazione espressa da parte delle ricorrenti della suddetta proposta, nessuna determinazione della Giunta Comunale è mai intervenuta a suggello della definizione transattiva.
Al contempo, il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 e ss.mm., avviato dall’Amministrazione Comunale intimata il 22 dicembre 2020, non risulta concluso.
1.2 Persistendo, dunque, la lamentata inottemperanza al giudicato, il Tribunale nomina Commissario ad acta il Prefetto di Taranto o suo delegato, il quale provvederà, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, a dare esecuzione al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, -OMISSIS-del 10 luglio 2019 e alla menzionata sentenza di ottemperanza questo T.A.R. -OMISSIS-del 7 settembre 2020 nei sensi ivi indicati.
2. Le spese della presente fase esecutiva vanno poste, ex art. 91 c.p.c., a carico del Comune di Martina Franca e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione proposta nell’ambito del giudizio di ottemperanza indicato in epigrafe, la accoglie, nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Martina Franca, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese della presente fase esecutiva (incidente di esecuzione), liquidate in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Si comunichi alle parti anche non costituite in giudizio e al Commissario ad acta nominato.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO