Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2014, n. 52131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52131 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 25/11/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2256
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 38356/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UN IE nato il [...];
avverso l'ordinanza del 15/05/2014 della Corte di Appello di Bari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAGO Geppino;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilità. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 15/05/2014, la Corte di Appello di Bari rigettava l'istanza proposta da UN RO finalizzata ad ottenere la restituzione nei termini per l'impugnazione della sentenza n 1828 pronunciata dalla Corte di Appello di Bari in data 08/06/2012. La Corte, infatti, rilevava che il EN aveva ritualmente eletto domicilio presso il difensore di fiducia avv.to Piovan, sicché sia il decreto di citazione a giudizio sia la notifica dell'estratto contumaciale dovevano ritenersi ritualmente effettuati. Peraltro, irrilevante doveva ritenersi "qualunque difetto di comunicazione tra il difensore domiciliatario e il EN, intervenute dopo la predetta elezione di domicilio avvenuta il 05/07/2002, la cui effettività peraltro, non essendo documentata da alcunché in termini formali, potrebbe avere la medesima (in)consistenza in fatto della doglianza originaria secondo cui esso EN non aveva proprio eletto alcun domicilio presso l'avv.to Piovan".
2. Avverso la suddetta ordinanza, il EN, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 175 c.p.p.. Il ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto davanti alla Corte territoriale, ammette, innanzitutto, di avere eletto domicilio presso l'allora difensore di fiducia avv.to Piovan.
Sostiene, però, che, da quando iniziò la collaborazione con la Procura di Trani, nominò quale proprio difensore, l'avv.to Rossi Fernando del quale l'avv.to Piovan era un sostituto processuale:
il che contribuì a creare la convinzione nel suddetto avv.to Pivan che il EN fosse difeso dall'avv.to Rossi.
Successivamente il EN fuoriuscì dal programma di protezione e l'avv.to Piovan cessò di collaborare, nel 2006, con l'avv.to Rossi. Quindi, quando all'avv.to Piovan gli venne notificato il decreto di citazione in grado di appello il 09/03/2012, il suddetto avv.to "in considerazione della difficoltà di rintracciare personalmente il EN ed atteso che non poteva impugnare ulteriormente la sentenza per non essere cassazionista, si venne a trovare nell'impossibilità di procedere oltre. Comunque lo tranquillizzava il fatto dell'esistenza della nomina del codifensore avv.to Rossi".
Sulla base di tali fatti, il ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto compiere ogni necessaria verifica al fine di accertare se egli fosse stato effettivamente a conoscenza del procedimento.
3. Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Gaeta Piero, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità "posto che le circostanze narrate risultano costituire una narrazione puramente fattuale del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio".
4.1. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. In punto di fatto, due sono i dati processuali che vanno ritenuti incontestati:
a) il ricorrente elesse domicilio presso il proprio difensore di fiducia presso il quale, non essendo mai stato revocato, furono ritualmente effettuate tutte le notifiche;
b) come ha osservato il Procuratore Generale nella sua requisitoria, "le circostanze narrate risultano costituire una narrazione puramente fattuale del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio":
trattasi di circostanza che, in realtà, era già stata rilevata dalla stessa Corte territoriale come risulta testualmente dal brano riportato per esteso supra al 1.
3. In punto di diritto, in ordine all'interpretazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, vanno ribaditi i principi di seguito indicati.
Il condannato, per avere diritto alla restituzione del termine per impugnare:
1) non deve avere avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento;
2) non deve avere volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.
La prova dei suddetti requisiti non è più a carico dell'imputato (come nel previgente testo), in quanto, ora, è l'autorità giudiziaria che è tenuta a compiere "ogni necessaria verifica". La nuova disciplina ha, quindi, introdotto una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è l'autorità giudiziaria che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Cass., Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 10297, Halilovic, rv. 233515;
Cass. Sez. 1^, 2 febbraio 2006, n. 7403, Russo, rv. 233137; Cass., Sez. 5^. 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, cit).
Il novellato art. 175 c.p.p., non ha, però, inficiato la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, limitandosi, infatti, ad escluderne la valenza assoluta e imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare (Cass., 14262/2006 rv. 233614 - Cass. 9104/2006, rv. 233611). In ordine al requisito della volontaria rinuncia a comparire, questa Corte, con giurisprudenza costante, ha statuito che la rinuncia può consistere in un comportamento concludente, purché inequivoco e rigorosamente accertato dal giudice con ogni necessaria diligenza (sent. Corte eur. dir. uomo 18 maggio 2004, Somogyi c. Italia;
sent. Corte eur. dir. uomo, 16 ottobre 2002, Einhorn e. Francia;
Cass., Sez. 1^, 9 marzo 2006, n. 14272, Coppola, rv. 233516; Cass., Sez. 3^, 1 febbraio 2006, n. 13215, Morgillo ed altri, rv. 233640; Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2006, n. 6381, Picuti, rv. 234003; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2005, n. 19363, Braidic, rv. 231698), come del resto desumibile anche dalla circostanza che l'accertamento dei presupposti per la restituzione nel termine non è più effettuata sulla base di ciò che "risulta dagli atti" (secondo l'originaria previsione contenuta nel D.L. 21 febbraio 2005, n. 17), ma è affidato al giudice che, a tal fine, compie ogni "necessaria verifica". La giurisprudenza di legittimità, quindi, rifuggendo da astratte generalizzazioni e valorizzando, piuttosto, un "metodo casistico", ha individuato, quali elementi concorrenti, univocamente indicativi della conoscenza effettiva del procedimento e/o del provvedimento e della volontà di non comparire personalmente nel giudizio la nomina di un difensore di fiducia, l'elezione di domicilio presso lo stesso, l'effettività della difesa fiduciaria nel corso del processo, la notifica degli atti nel domicilio eletto (ex plurimis Cass. 29482/2006 rv. 235237 - Cass. 25618/2006 rv. 234369 - Cass. 19907/2006
rv. 233868 - Cass. 33935/2006 rv. 235252 - Cass. 16704/2008 riv 240118 - Cass. 3746/2009 riv 242535 - Cass. 66/2009 riv 245343 - Cass. 22247/2011 riv 250054; Cass. 43436/2013 Rv. 256727), la notifica presso il domicilio dichiarato (Cass. 2547/2003 riv 228069; Cass. 8414/2006 riv 233693). Cass. 25406/2013 Rv. 256316, ha ancora ribadito che "la nuova formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non infirma in toto la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo, in linea di principio, al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento (cfr. Cass. sez. 1^, 1.3.2006, n. 14265, rv. 233614). Obbligo che, come è ovvio, sussiste non già indiscriminatamente, ma solo in quanto emergano in atti o siano dedotte situazioni tali da far ragionevolmente dubitare che, nonostante la piena ritualità della notifica, non sia stata conseguita l'effettiva conoscenza da parte del destinatario. È, infatti, onere dell'imputato allegare almeno le ragioni per le quali, pur essendo avvenute le notifiche presso il domicilio da lui eletto ed a mani del suo difensore di fiducia, ciò nondimeno egli non ne abbia avuto notizia (cfr. Cass. sez. 5^, n. 19907 del 10.5.2006, rv. 233868)". Ora, passando all'esame del ricorso, va rilevato che il ricorrente ha chiesto di essere rimesso in termini per non avere avuto conoscenza della sentenza di condanna, pur essendo stata la medesima notificata ritualmente presso il domicilio eletto presso il proprio difensore di fiducia deducendo le doglianze supra illustrate.
Per ottenere la restituzione nel termine, è sufficiente che il giudice verifichi, alternativamente:
1) o che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire;
2) o che non abbia avuto conoscenza del provvedimento pronunciato all'esito del giudizio e non abbia volontariamente rinunciato a proporre impugnazione (in terminis Cass. 15543/2006 riv 233880). In ordine alla seconda ipotesi (mancata conoscenza del provvedimento:
è l'ipotesi che il ricorrente invoca), va osservato che "pur dandosi atto dello scopo della modifica legislativa e del rigore cui deve essere improntata la interpretazione della formula "effettiva conoscenza" non si può pretendere che la effettiva conoscenza sia garantita esclusivamente dalla consegna a mani proprie, che può avvenire soltanto con la collaborazione dell'interessato, il quale, proprio qualora al corrente che è interessato da un atto a lui pregiudizievole, potrebbe sottrarsi alla conoscenza personale non aprendo la porta ovvero non attivandosi per ritirare l'atto. Anche la CEDU in numerose sentenze ha ammesso la possibilità di utilizzazione, proprio in tema di notifiche, delle presunzioni, qualora si tratti di presunzioni serie ed improntate a criteri di rigore" (in terminis Cass. 7339/2008 riv 239137). In particolare, va osservato che, come hanno rilevato prima la Corte territoriale e, poi, il Procuratore Generale nella sua requisitoria "le circostanze narrate risultano costituire una narrazione puramente fattuale del tutto sfornita di qualsivoglia supporto probatorio":
infatti, a tal proposito, non si può parlare neppure di allegazione, perché la narrazione è così vaga che non consente alcuna indagine non comprendendosi il motivo per cui la nomina dell'avv.to Rossi avrebbe dovuto comportare la revoca (implicita?) dell'avv.to Piovan;
che valenza possa avere la circostanza che il EN fu inserito nel programma di protezione, programma dal quale uscì sei anni prima del processo in esame;
per quale motivo l'avv.to Piovan, mai revocato, una volta che cessò di collaborare con l'avv.to Rossi, si disinteressò del EN.
In altri termini, le doglianze dedotte, sono così generiche che non consentono di ritenere infirmata in toto la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto: il ricorrente, in realtà, prospetta un classico caso di sua negligenza, ipotesi però, del tutto estranee alla normativa di cui all'art. 175 c.p.p., che, in relazione all'ipotesi della volontà di sottrarsi alla conoscenza degli atti, è preclusiva della restituzione in termini per l'impugnazione della sentenza contumaciale.
Infatti, la suddetta normativa tende a tutelare la mancata involontaria conoscenza del provvedimento e non certo la mancata conoscenza dovuta ad incuria, negligenza o disinteresse, ipotesi che, a pieno titolo, ben possono farsi rientrare nella volontaria rinuncia a proporre impugnazione.
Il ricorso, pertanto, dev'essere rigettato alla stregua del seguente principio di diritto: "Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato. Le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la remissione in termini".
4. Alla stregua dei suddetti principi di diritto, e dei pacifici elementi fattuali in atti, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2014