Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2014, n. 52131
CASS
Sentenza 25 novembre 2014

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Ai fini della restituzione nel termine per impugnare un provvedimento contumaciale notificato a mani del difensore di fiducia presso cui l'imputato ha volontariamente eletto domicilio, non è sufficiente la mera deduzione della sua mancata conoscenza, ma è necessaria, quantomeno, l'allegazione delle ragioni in grado di vincere la presunzione per cui, in forza del dovere deontologico del difensore di far pervenire al proprio assistito gli atti a lui diretti, la ritualità della notifica comporta l'effettiva conoscenza del provvedimento notificato da parte dell'interessato; ne consegue che le allegazioni del ricorrente con le quali vengono prospettate situazioni fattuali che palesano incuria, negligenza o disinteresse all'esito del processo da lui stesso promosso con l'atto di appello, rientrano nell'ipotesi di volontaria rinuncia a proporre impugnazione e, quindi, non consentono la rimessione in termini.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2014, n. 52131
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52131
Data del deposito : 25 novembre 2014

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