Sentenza 1 marzo 2006
Massime • 1
L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, con la conseguenza che il giudice, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza. (Fattispecie in cui si è ritenuto conforme a legge il rigetto di una richiesta di restituzione in termini avanzata da un imputato, al quale la notifica dell'estratto contumaciale era stata eseguita nella residenza coniugale a mani della moglie, regolarmente convivente, senza che venisse allegata alcuna difficoltà di rapporti con costei, anche di tipo comunicativo, e senza che l'allegata attività lavorativa all'estero, con rientro in Italia ogni tre settimane, fosse idonea a dimostrare di non aver potuto conoscere il provvedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 14265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14265 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 01/03/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 806
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 038452/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ST MO nato il [...];
avverso ORDINANZA del 14/10/2005 TRIBUNALE di PORDENONE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GERACI V., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
ID MO ha avanzato istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Trieste il 2 giugno 2004 e a sostegno della domanda allega la circostanza di non avere avuto conoscenza della pronuncia di condanna se non all'atto della notificazione dell'ordine di esecuzione datata 17 agosto 2005, in quanto si trovava all'estero per ragioni di lavoro, quando la sentenza, notificata mediante il servizio postale, venne "ritirata" alla moglie.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. L'art. 175 c.p.p., è stato modificato dalla L. n. 60 del 2005, finalizzata a recepire nel nostro ordinamento i principi sanciti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo che in plurime occasioni (v., da ultimo, sentenza 10 novembre 2004, n. 56581, proc. Seidovic) ha sottolineato che in materia di sentenza contumaciali il nostro sistema processuale non appare pienamente conforme all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
In conseguenza del recente intervento normativo l'imputato giudicato in contumacia ha la possibilità di impugnare la sentenza, qualora non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento emesso a suo carico.
Con tale modifica, quindi, è stata introdotta una vera e propria inversione dell'onere probatorio, nel senso che non spetta più all'imputato dimostrare di avere ignorato l'esistenza del procedimento o del provvedimento senza sua colpa, ma è il giudice dell'esecuzione che deve provare, sulla base degli atti di causa, che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e che abbia volontariamente rinunciato a comparire (Sez. 1^, 21 febbraio 2006, n. 668/06, ric. Halilovic). Ciò premesso, il Collegio rileva che l'art. 175 c.p.p., così come novellato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare l'effettività della conoscenza dell'atto stesso e la consapevole rinuncia a comparire/impugnare.
Ne consegue che, fermo restando il valore legale delle notificazioni ritualmente effettuate in conformità con le disposizioni vigenti, è necessario, alla luce delle modifiche apportate all'art. 175 c.p.p. dalla L. n. 17 del 2005, che il giudice espliciti le ragioni per le quali una notificazione validamente eseguita alla stregua del vigente sistema codificato debba ritenersi dimostrativa della effettiva conoscenza da parte dell'interessato.
Il giudice, quindi, è chiamato a fornire compiuta, puntuale e logica motivazione in ordine alle circostanze dedotte dall'interessato, il quale alleghi di non avere avuto conoscenza dell'atto, e, qualora ritenga di disattenderle, ai motivi per i quali esse non meritano accoglimento.
Una conclusione del genere non configge con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha avuto modo di chiarire (sentenza 7 ottobre 1988, ric. Salabiaku) che tutti i sistemi conoscono presunzioni di fatto e presunzioni di diritto e che la Convenzione europea dei diritti dell'uomo non contiene, in proposito, ostacoli di principio, ma obbliga in materia penale gli Stati contraenti a non "non oltrepassare al riguardo una soglia ragionevole".
La Corte ha aggiunto (v. sentenza Salabiaku, cit.) che l'art. 6 della Convenzione, comma 2, "non si disinteressa delle presunzioni di fatto o di diritto presenti nelle leggi penali" dei singoli ordinamenti e prescrive agli Stati "di contenere la presunzione entro limiti ragionevoli", tenendo presente, da un lato, la gravità della "posta in gioco" e, dall'altra, l'esigenza di garantire il diritto di difesa.
2. Nel caso di specie, sulla base degli elementi acquisiti, non sussistono i presupposti obiettivi per sostenere che ID MO non abbia avuto rituale conoscenza della sentenza contumaciale pronunziata nei suoi confronti dalla Corte d'appello di Trieste il 2 giugno 2004, tenuto conto del rapporto di coniugio e di convivenza con la moglie, del ritiro da parte di costei del plico raccomandato contenente l'estratto della sentenza contumaciale, il cui avviso di deposito era stato ritualmente notificato presso la residenza coniugale, della mancanza allegazione da parte dell'interessato di qualsivoglia elemento atto a dimostrare l'insussistenza del suddetto stato di convivenza con il coniuge o qualsiasi difficoltà di rapporti, anche di tipo comunicativo, con la propria moglie. Infine, la documentazione prodotta dall'interessato in merito all'attività svolta all'estero con possibilità di periodici rientri in Italia per una settimana ogni tre mesi non e idonea a dimostrare che nel lasso di tempo in cui venne notificato l'avviso di deposito dell'estratto della sentenza conciale il ricorrente non fosse presente sul territorio nazionale o, comunque, non fosse in grado di avere compiuta conoscenza del provvedimento emesso nei suoi riguardi, quanto meno tramite la propria moglie convivente.
La richiesta di restituzione in termini, quindi, è stata fondata sulle mere legazioni dell'interessato, rimaste prive di qualsiasi elemento di riscontro obiettivo in ordine alle circostanze dedotte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 1 marzo 2006. Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006