Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 14265
CASS
Sentenza 1 marzo 2006

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L'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 60 del 2005, non inficia la presunzione di conoscenza derivante dalla rituale notificazione dell'atto, ma si limita ad escluderne la valenza assoluta, imponendo al giudice di verificare la effettività della conoscenza dell'atto e la consapevole rinuncia a partecipare al processo o ad impugnare il provvedimento, con la conseguenza che il giudice, fermo restando il valore legale della notificazione ritualmente effettuata, deve esplicitare le ragioni per le quali ritiene che una notifica ritualmente eseguita sia anche dimostrativa di una effettiva conoscenza. (Fattispecie in cui si è ritenuto conforme a legge il rigetto di una richiesta di restituzione in termini avanzata da un imputato, al quale la notifica dell'estratto contumaciale era stata eseguita nella residenza coniugale a mani della moglie, regolarmente convivente, senza che venisse allegata alcuna difficoltà di rapporti con costei, anche di tipo comunicativo, e senza che l'allegata attività lavorativa all'estero, con rientro in Italia ogni tre settimane, fosse idonea a dimostrare di non aver potuto conoscere il provvedimento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2006, n. 14265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14265
    Data del deposito : 1 marzo 2006

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