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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2023, n. 11278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11278 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI AN, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Michele Garofano, di fiducia avverso la sentenza n. 1975/19 in data 01/07/2021 della Corte di appello di Bari, seconda sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
che l'udienza di discussione fissata per il 13/01/2023 è stata differita all'odierna udienza per comprovato legittimo impedimento a comparire del difensore;
che all'odierna udienza il difensore, ancorchè ritualmente avvisato, non è comparso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale oggetto della memoria 15/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, riportandosi alla memoria scritta dell'Ufficio in data 15/12/2022, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11278 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia in data 05/07/2018 che aveva condannato AN HI alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata dal numero delle persone (capo A) e di lesioni personali aggravate dal vincolo teleologico (capo B). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN HI, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge per nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia. Si censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto che il HI fosse stato regolarmente citato per la prima udienza del 09/04/2018 e, avendo nominato un difensore di fiducia ed essendosi visto notificare brevi manu presso la propria abitazione l'avviso di conclusione delle indagini (atto ritirato dal padre convivente), non poteva non aver avuto conoscenza del procedimento de quo, con conferma della ritualità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia ove il difensore di fiducia non compariva, notifiche avvenute a norma dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevale l'esigenza di notificare l'atto presso il predetto domicilio e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione o assenza non meramente temporanea dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore: ipotesi - queste ultime - non verificatesi nel caso di specie. Secondo motivo: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con travisamento di prove decisive per la violazione dei canoni di valutazione stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha rigettato in toto le doglianze difensive sollevate, senza tuttavia motivare in maniera scevra da contraddizioni rispetto alle emergenze degli atti di indagine confluiti nel fascicolo decisorio nonché dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dall'unico teste di polizia giudiziaria escusso. Terzo motivo: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di 2 equivalenza sulle contestate aggravanti, alla mancata riduzione della pena per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al mancato riconoscimento di un aumento di pena più contenuto a titolo di continuazione ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è immeritevole di accoglimento. 2. Infondato è il primo motivo. La difesa eccepisce per la prima volta in sede di proposizione del gravame di appello la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia. 2.1. Risulta dagli atti come l'imputato, in data 16/11/2016, nell'ambito del presente procedimento, presso il Commissariato di P.S. di Cerignola veniva invitato a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio;
in tale sede, l'imputato nominava quale proprio difensore l'avv. Rosa HI ed eleggeva domicilio presso la propria abitazione sita in Cerignola via Oristano 8. In data 17/10/2017 all'imputato, presso la propria abitazione e nelle mani del padre convivente, veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Assume il ricorrente che non avendo avuto alcuna notizia del procedimento contattava il difensore che, tramite l'effettuazione di copia degli atti, accertava che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare destinato all'imputato era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia (non comparso in udienza preliminare ed ivi sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dall'avv. Merlino, che nulla eccepiva in merito) e che anche il decreto di citazione a giudizio destinato all'imputato era stato notificato all'avv. HI ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. (ed anche a dibattimento l'avv. HI non compariva venendo sostituito da altro difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che ancora una volta nulla eccepiva in merito). 2.2. Tanto premesso deve rilevarsi che la nullità dedotta dalla difesa con il ricorso per cassazione (e, prima ancora, con il gravame d'appello), ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse 3 anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri, Rv. 238509; Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747). 2.3. Come le nullità relative, le nullità a regime intermedio sono assoggettabili a sanatoria, sia generale che speciale, in applicazione del principio di conservazione degli atti, in virtù del quale l'ordinamento, in presenza di determinati fatti o comportamenti, tollera la difformità tra regola e atto concretamente posto in essere, il quale, sebbene viziato, diventa intangibile e consolidato negli effetti. I termini di rilevazione delle nullità a regime intermedio variano a seconda del momento procedimentale in cui si verifica la nullità e della presenza o meno della parte al compimento dell'atto. Se la parte assiste allo svolgimento dell'atto, la nullità deve essere dedotta prima del suo compimento o, qualora non sia possibile, immediatamente dopo;
se, viceversa, la parte non vi ha assistito, la nullità deve essere dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. Il limite cronologico entro il quale devono essere rilevate e dedotte le nullità verificatesi prima del giudizio coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado. Non v'è dubbio che l'art. 180 cod. proc. pen. si riferisce alle nullità che si siano verificate nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare. Più problematico è stabilire se tale limite di deduzione valga anche per le nullità verificatesi nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Secondo un orientamento meno restrittivo, la fase del "giudizio" ricomprenderebbe tanto gli atti preliminari al dibattimento, quanto il dibattimento, con la conseguenza che le nullità a regime intermedio verificatesi nel predibattimento potrebbero essere 4 dedotte o rilevate fino alla definizione del grado successivo. Al contrario, altro orientamento più restrittivo ha posto l'accento sull'autonomia della fase preordinata all'instaurazione del dibattimento, che emergerebbe, tra l'altro, dalla possibilità di concludere il procedimento in questa fase, con la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. ed ha conseguentemente affermato che le nullità di tipo intermedio intercorse nella fase degli atti preliminari al dibattimento devono essere dedotte o rilevate prima della deliberazione della sentenza di primo grado. In tal senso è anche la condivisibile posizione della prevalente giurisprudenza di legittimità che ha escluso tra la fase degli atti preliminari al dibattimento e la fase dibattimentale, strutturalmente e funzionalmente distinte, una compenetrazione a causa della loro vicinanza topografica, essendo disciplinate rispettivamente dal titolo I e II del libro VII e temporale, giacchè l'autonomia della fase degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi (artt. 469 e 181, commi e 3 e 4, cod. proc. pen.: così, Sez. 3, n. 3986 del 02/03/1995, Raciti, Rv. 201972; nello stesso senso, Sez. 3, n. 529 del 01/12/1997, dep. 1998, Laezza, Rv. 209221; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, 282220, con riferimento alla citazione in appello;
in senso contrario, ossia per la rilevabilità della nullità fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, v. Sez. 6, n. 38570 del 30/09/2008, Marchetti, Rv. 241646; Sez. 3, n. 7697 del 01/07/1997, Gangemi, Rv. 209088). In questi termini si è espressa anche la Relazione al Progetto preliminare nonché la giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188, con riferimento all'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia). 2.4. Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni unite in una pronuncia abbastanza recente che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. In quella sede, infatti, si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze innpeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771); ciò ovviamente in caso di rituale e tempestiva eccezione della nullità. Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta (sia con riferimento alla citazione per l'udienza preliminare che della successiva citazione per il giudizio di primo grado), da considerarsi a regime intermedio, è stata sanata dall'omessa proposizione dell'eccezione nei termini sopra indicati. 2.5. Infine, va detto che, come rilevato dalla Procura generale, deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per 5 cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente - come nella fattispecie - non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101; Sez. 6, n. 20526 del 13/04/2022, 3in, non mass.). Al riguardo, si fa riferimento al fatto che l'imputato avrebbe potuto accedere ad un rito alternativo, ma in termini del tutto astratti ed ipotetici. Anche in ordine all'ulteriore aspetto secondo cui nel giudizio l'imputato non avrebbe avuto la garanzia della difesa tecnica, deve osservarsi l'assoluta infondatezza del rilievo, atteso che la difesa tecnica è stata comunque assicurata dalla presenza di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non essendo comparso il difensore di fiducia ritualmente nominato. Da qui il rigetto del motivo per la tardiva proposizione della sollevata eccezione di nullità. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Va innanzitutto premesso che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Invero, le doglianze difensive esposte con il presente motivo di censura non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. La sentenza impugnata ha fornito una attenta valutazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei testi a carico ed in particolare dello stesso LE Roberto, pubblico ufficiale e privo di motivi di inimicizia con l'imputato. Questi ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa, identificando con certezza i due autori, già noti per ragioni di servizio e fermati pochi giorni prima per un controllo. La certezza espressa dal teste di polizia giudiziaria nel riconoscimento in base alle immagini, derivava dalla nitidezza delle stesse e dal 6 fatto che i due sebbene travisati erano a volto scoperto. Tale riconoscimento appare, nel contesto della motivazione, del tutto idoneo a consentire l'affermazione della penale responsabilità del HI. Il fatto che il teste avrebbe affermato "di aver rinvenuto proprio gli indumenti indossati dal prefato nel corso della rapina", circostanza che non risulterebbe dal verbale di perquisizione, non costituisce elemento idoneo a compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, in quanto la prova dell'identità del HI con uno dei due rapinatori è fornita dal riconoscimento effettuato dal teste. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo in relazione a tutti i profili di doglianza proposti. Il giudice di primo grado ha riconosciuto al Connpierchio la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e riconosciute circostanze aggravanti e, ritenuto come fatto più grave quello di cui al capo A), ha fissato come pena base quella di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentandola ex art. 81 cod. pen., in relazione al capo B), ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 750,00 di multa. 4.1. In relazione all'operato giudizio di comparazione tra circostanze, ricorda il Collegio come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4.2. In relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va evidenziato come, per consolidata giurisprudenza, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 7 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244): nella specie, si è posta in luce la particolare modalità violenta ed aggressiva dell'azione criminosa, fodera di un nocumento non trascurabile per la persona offesa, che ha subìto un trauma contusivo del collo e della spalla sinistra e uno stato ansioso reattivo con prognosi di giorni sei. 4.3. In relazione all'operato aumento di pena a titolo di continuazione, evidenzia il Collegio come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La Corte territoriale ha congruamente rilevato che gli elementi caratterizzanti la grave condotta posta in essere dal reo hanno indotto ad escludere un aumento più contenuto della pena in relazione al capo B), così assolvendo agli obblighi motivazionali richiesti. 4.4. Infine, in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si evidenzia come l'entità della pena inflitta osti oggettivamente al riconoscimento del beneficio richiesto. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 02/02/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il ricorrente è stato ammesso alla richiesta trattazione orale in presenza;
che l'udienza di discussione fissata per il 13/01/2023 è stata differita all'odierna udienza per comprovato legittimo impedimento a comparire del difensore;
che all'odierna udienza il difensore, ancorchè ritualmente avvisato, non è comparso;
letta la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale oggetto della memoria 15/12/2022; udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, Pietro Molino, riportandosi alla memoria scritta dell'Ufficio in data 15/12/2022, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 11278 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 02/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Foggia in data 05/07/2018 che aveva condannato AN HI alla pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 750 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata dal numero delle persone (capo A) e di lesioni personali aggravate dal vincolo teleologico (capo B). 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AN HI, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Primo motivo: violazione di legge per nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia. Si censura la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto che il HI fosse stato regolarmente citato per la prima udienza del 09/04/2018 e, avendo nominato un difensore di fiducia ed essendosi visto notificare brevi manu presso la propria abitazione l'avviso di conclusione delle indagini (atto ritirato dal padre convivente), non poteva non aver avuto conoscenza del procedimento de quo, con conferma della ritualità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia ove il difensore di fiducia non compariva, notifiche avvenute a norma dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. Evidenzia il ricorrente che, in caso di domicilio dichiarato o eletto, prevale l'esigenza di notificare l'atto presso il predetto domicilio e, solo in caso di inidoneità della dichiarazione o elezione o assenza non meramente temporanea dell'imputato, la notifica può essere eseguita presso il difensore: ipotesi - queste ultime - non verificatesi nel caso di specie. Secondo motivo: contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con travisamento di prove decisive per la violazione dei canoni di valutazione stabiliti dall'art. 192 cod. proc. pen. La Corte territoriale ha rigettato in toto le doglianze difensive sollevate, senza tuttavia motivare in maniera scevra da contraddizioni rispetto alle emergenze degli atti di indagine confluiti nel fascicolo decisorio nonché dalle stesse dichiarazioni rese in dibattimento dall'unico teste di polizia giudiziaria escusso. Terzo motivo: violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quantomeno di 2 equivalenza sulle contestate aggravanti, alla mancata riduzione della pena per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., al mancato riconoscimento di un aumento di pena più contenuto a titolo di continuazione ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è immeritevole di accoglimento. 2. Infondato è il primo motivo. La difesa eccepisce per la prima volta in sede di proposizione del gravame di appello la nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa stante l'omessa notifica all'imputato del decreto di fissazione dell'udienza preliminare e del successivo decreto che disponeva il giudizio avanti al Tribunale di Foggia. 2.1. Risulta dagli atti come l'imputato, in data 16/11/2016, nell'ambito del presente procedimento, presso il Commissariato di P.S. di Cerignola veniva invitato a nominare un difensore di fiducia e ad eleggere domicilio;
in tale sede, l'imputato nominava quale proprio difensore l'avv. Rosa HI ed eleggeva domicilio presso la propria abitazione sita in Cerignola via Oristano 8. In data 17/10/2017 all'imputato, presso la propria abitazione e nelle mani del padre convivente, veniva notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Assume il ricorrente che non avendo avuto alcuna notizia del procedimento contattava il difensore che, tramite l'effettuazione di copia degli atti, accertava che il decreto di fissazione dell'udienza preliminare destinato all'imputato era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. al difensore di fiducia (non comparso in udienza preliminare ed ivi sostituito ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., dall'avv. Merlino, che nulla eccepiva in merito) e che anche il decreto di citazione a giudizio destinato all'imputato era stato notificato all'avv. HI ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. (ed anche a dibattimento l'avv. HI non compariva venendo sostituito da altro difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., che ancora una volta nulla eccepiva in merito). 2.2. Tanto premesso deve rilevarsi che la nullità dedotta dalla difesa con il ricorso per cassazione (e, prima ancora, con il gravame d'appello), ove pure sussistente, non integrerebbe un'ipotesi di nullità assoluta ed insanabile, in quanto l'art. 179 cod. proc. pen. prevede tale forma di invalidità per il solo caso di "omessa" citazione. Nel caso in cui, invece, la citazione sia stata notificata, sia pur con forme diverse da quelle corrette, si verte nella meno grave ipotesi di nullità a regime intermedio di cui all'art. 180 cod. proc. pen. In tal senso si sono espresse 3 anche le Sezioni Unite, affermando che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539; in senso conf. Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028). In applicazione di tale regola, la giurisprudenza ha risolto fattispecie del tutto analoghe a quella in esame ritenendo che la notificazione del decreto di citazione in giudizio con consegna di copia al difensore di fiducia, invece che presso il domicilio dichiarato dall'imputato, dà luogo ad una nullità a regime intermedio dal momento che la notificazione presso il difensore, salvo che risultino elementi di fatto contrari, non è inidonea a determinare, in ragione del rapporto fiduciario, la conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (cfr., Sez. 2, n. 45990 del 07/11/2007, Spitaleri, Rv. 238509; Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747). 2.3. Come le nullità relative, le nullità a regime intermedio sono assoggettabili a sanatoria, sia generale che speciale, in applicazione del principio di conservazione degli atti, in virtù del quale l'ordinamento, in presenza di determinati fatti o comportamenti, tollera la difformità tra regola e atto concretamente posto in essere, il quale, sebbene viziato, diventa intangibile e consolidato negli effetti. I termini di rilevazione delle nullità a regime intermedio variano a seconda del momento procedimentale in cui si verifica la nullità e della presenza o meno della parte al compimento dell'atto. Se la parte assiste allo svolgimento dell'atto, la nullità deve essere dedotta prima del suo compimento o, qualora non sia possibile, immediatamente dopo;
se, viceversa, la parte non vi ha assistito, la nullità deve essere dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. Il limite cronologico entro il quale devono essere rilevate e dedotte le nullità verificatesi prima del giudizio coincide con la deliberazione della sentenza di primo grado. Non v'è dubbio che l'art. 180 cod. proc. pen. si riferisce alle nullità che si siano verificate nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare. Più problematico è stabilire se tale limite di deduzione valga anche per le nullità verificatesi nella fase degli atti preliminari al dibattimento. Secondo un orientamento meno restrittivo, la fase del "giudizio" ricomprenderebbe tanto gli atti preliminari al dibattimento, quanto il dibattimento, con la conseguenza che le nullità a regime intermedio verificatesi nel predibattimento potrebbero essere 4 dedotte o rilevate fino alla definizione del grado successivo. Al contrario, altro orientamento più restrittivo ha posto l'accento sull'autonomia della fase preordinata all'instaurazione del dibattimento, che emergerebbe, tra l'altro, dalla possibilità di concludere il procedimento in questa fase, con la sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. ed ha conseguentemente affermato che le nullità di tipo intermedio intercorse nella fase degli atti preliminari al dibattimento devono essere dedotte o rilevate prima della deliberazione della sentenza di primo grado. In tal senso è anche la condivisibile posizione della prevalente giurisprudenza di legittimità che ha escluso tra la fase degli atti preliminari al dibattimento e la fase dibattimentale, strutturalmente e funzionalmente distinte, una compenetrazione a causa della loro vicinanza topografica, essendo disciplinate rispettivamente dal titolo I e II del libro VII e temporale, giacchè l'autonomia della fase degli atti preliminari al dibattimento deriva da precisi riscontri normativi (artt. 469 e 181, commi e 3 e 4, cod. proc. pen.: così, Sez. 3, n. 3986 del 02/03/1995, Raciti, Rv. 201972; nello stesso senso, Sez. 3, n. 529 del 01/12/1997, dep. 1998, Laezza, Rv. 209221; Sez. 3, n. 46179 del 28/09/2021, D'Arcangelo, 282220, con riferimento alla citazione in appello;
in senso contrario, ossia per la rilevabilità della nullità fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo, v. Sez. 6, n. 38570 del 30/09/2008, Marchetti, Rv. 241646; Sez. 3, n. 7697 del 01/07/1997, Gangemi, Rv. 209088). In questi termini si è espressa anche la Relazione al Progetto preliminare nonché la giurisprudenza delle Sezioni unite (Sez. U, n. 39060 del 16/07/2009, Aprea, Rv. 244188, con riferimento all'omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia). 2.4. Tale impostazione, peraltro, è stata ribadita anche dalle Sezioni unite in una pronuncia abbastanza recente che ha affrontato una fattispecie similare a quella in esame. In quella sede, infatti, si è ritenuto, infatti, che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze innpeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771); ciò ovviamente in caso di rituale e tempestiva eccezione della nullità. Alla luce di tali considerazioni, la nullità dedotta (sia con riferimento alla citazione per l'udienza preliminare che della successiva citazione per il giudizio di primo grado), da considerarsi a regime intermedio, è stata sanata dall'omessa proposizione dell'eccezione nei termini sopra indicati. 2.5. Infine, va detto che, come rilevato dalla Procura generale, deve considerarsi inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per 5 cassazione con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente - come nella fattispecie - non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101; Sez. 6, n. 20526 del 13/04/2022, 3in, non mass.). Al riguardo, si fa riferimento al fatto che l'imputato avrebbe potuto accedere ad un rito alternativo, ma in termini del tutto astratti ed ipotetici. Anche in ordine all'ulteriore aspetto secondo cui nel giudizio l'imputato non avrebbe avuto la garanzia della difesa tecnica, deve osservarsi l'assoluta infondatezza del rilievo, atteso che la difesa tecnica è stata comunque assicurata dalla presenza di un difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non essendo comparso il difensore di fiducia ritualmente nominato. Da qui il rigetto del motivo per la tardiva proposizione della sollevata eccezione di nullità. 3. Manifestamente infondato è il secondo motivo. Va innanzitutto premesso che non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell'impugnata decisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato: verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Invero, le doglianze difensive esposte con il presente motivo di censura non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell'ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un'alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d'accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. La sentenza impugnata ha fornito una attenta valutazione sulla credibilità intrinseca ed estrinseca dei testi a carico ed in particolare dello stesso LE Roberto, pubblico ufficiale e privo di motivi di inimicizia con l'imputato. Questi ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa, identificando con certezza i due autori, già noti per ragioni di servizio e fermati pochi giorni prima per un controllo. La certezza espressa dal teste di polizia giudiziaria nel riconoscimento in base alle immagini, derivava dalla nitidezza delle stesse e dal 6 fatto che i due sebbene travisati erano a volto scoperto. Tale riconoscimento appare, nel contesto della motivazione, del tutto idoneo a consentire l'affermazione della penale responsabilità del HI. Il fatto che il teste avrebbe affermato "di aver rinvenuto proprio gli indumenti indossati dal prefato nel corso della rapina", circostanza che non risulterebbe dal verbale di perquisizione, non costituisce elemento idoneo a compromettere, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, in quanto la prova dell'identità del HI con uno dei due rapinatori è fornita dal riconoscimento effettuato dal teste. 4. Manifestamente infondato è il terzo motivo in relazione a tutti i profili di doglianza proposti. Il giudice di primo grado ha riconosciuto al Connpierchio la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate e riconosciute circostanze aggravanti e, ritenuto come fatto più grave quello di cui al capo A), ha fissato come pena base quella di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, aumentandola ex art. 81 cod. pen., in relazione al capo B), ad anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 750,00 di multa. 4.1. In relazione all'operato giudizio di comparazione tra circostanze, ricorda il Collegio come le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella fattispecie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4.2. In relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, va evidenziato come, per consolidata giurisprudenza, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Suprema Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2, n. 3609 del 7 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244): nella specie, si è posta in luce la particolare modalità violenta ed aggressiva dell'azione criminosa, fodera di un nocumento non trascurabile per la persona offesa, che ha subìto un trauma contusivo del collo e della spalla sinistra e uno stato ansioso reattivo con prognosi di giorni sei. 4.3. In relazione all'operato aumento di pena a titolo di continuazione, evidenzia il Collegio come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). La Corte territoriale ha congruamente rilevato che gli elementi caratterizzanti la grave condotta posta in essere dal reo hanno indotto ad escludere un aumento più contenuto della pena in relazione al capo B), così assolvendo agli obblighi motivazionali richiesti. 4.4. Infine, in relazione al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, si evidenzia come l'entità della pena inflitta osti oggettivamente al riconoscimento del beneficio richiesto. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 02/02/2023.