CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/02/2023, n. 5029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5029 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NG ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da IO RO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato istanza di permesso premio - 2 - Penale Sent. Sez. 1 Num. 5029 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 o 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di RO, sviluppando un solo motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione. Censura, in particolare, l'estensione e le conseguenze attribuite, a seguito della sentenza della (6de costituzionale n. 253 del 2019 all'onere di allegazione gravante sul detenuto in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame. 4. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, munito di procura speciale, rii nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione, ha altresì documentato che il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con provvedimento in data 18 ottobre 2022, aveva accolto istanza del ricorrente di permesso premio, rendendo, in tal modo, inutile la coltivazione del presente ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022
lette le conclusioni del PG FRANCESCA CERONI che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato per nuovo giudizio. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha rigettato il reclamo proposto da IO RO avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Siracusa aveva rigettato istanza di permesso premio - 2 - Penale Sent. Sez. 1 Num. 5029 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 20/12/2022 o 2. Propone ricorso per Cassazione il difensore di RO, sviluppando un solo motivo, per violazione di legge e carenza di motivazione. Censura, in particolare, l'estensione e le conseguenze attribuite, a seguito della sentenza della (6de costituzionale n. 253 del 2019 all'onere di allegazione gravante sul detenuto in ordine all'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento con rinvio per nuovo esame. 4. L'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, munito di procura speciale, rii nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione, ha altresì documentato che il Magistrato di sorveglianza di Siracusa, con provvedimento in data 18 ottobre 2022, aveva accolto istanza del ricorrente di permesso premio, rendendo, in tal modo, inutile la coltivazione del presente ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per il venir meno dell'interesse alla decisione sopraggiunto alla sua proposizione non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto non configura una ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale. (cfr. Sez. 1, 19 settembre 2017, n. 11302, Rezmuves, Rv. 272308).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2022