CASS
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 28080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28080 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20115/2021 R.G. proposto da: LE VOCI DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 13, presso lo studio dell’avvocato DI PORTO ANDREA ([...]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O D'APPELLO DI TORINOPROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA C/O D'APPELLO DI TORINO -intimati- CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI TORINO E PINEROLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA Civile Sent. Sez. 2 Num. 28080 Anno 2024 Presidente: MANNA FELICE Relatore: MONDINI ANTONIO Data pubblicazione: 30/10/2024 2 di 11 PALESTRINA, 63, presso lo studio dell’avvocato CONTALDI FA ([...]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BAROSIO VITTORIO ([...]) -resistente- avverso la ORDINANZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 1136/2020 depositata il 06/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2024 dal Consigliere ANTONIO MONDINI. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano Pepe, che ha concluso, chiedendo l’accoglimento del quarto motivo di ricorso e il rigetto del ricorso. Uditi gli avvocati delle parti. FATTI DELLA CAUSA 1.DE Le VO commetteva, tra il 2006 e il 2008, allorché era funzionario dell’Agenzia delle Entrate, una pluralità di reati per cui, nel 2010, veniva rinviato a giudizio. I reati qualificati come concussione venivano poi riqualificati come reati di induzione indebita a dare o promettere utilità, previsti e puniti dall’art.319 quater c.p. Nel corso del processo, il Le VO veniva assolto da due reati. Gli altri reati venivano dichiarati tutti prescritti tranne uno per il quale, con sentenza della Corte di Appello di Torino, alla quale la causa era stata rimessa con sentenza di questa Corte del 18 gennaio 2017, poi confermata dalla sentenza di questa Corte n.8723 del 22 novembre 2019, era condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e all’interdizione dai pubblici uffici. Nel frattempo, in 9 gennaio 2012, DE Le VO vinceva il concorso per notaio indetto con d.m. 10 aprile 2008. Il ministero della Giustizia sospendeva la nomina in ragione della pendenza del 3 di 11 procedimento penale. Il decreto ministeriale veniva a sua volta sospeso dal Tar del Lazio e poi definitivamente annullato. Il 7 gennaio 2013 DE Le VO veniva nominato notaio e il successivo 20 febbraio veniva iscritto al ruolo dei distretti riuniti di Torino e LO. Il Consiglio Notarile di questi distretti il 14 aprile 2020 promuoveva nei confronti di DE Lo VO un procedimento disciplinare a conclusione del quale veniva, dalla Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina per la Circoscrizione del Piemonte e della Valle d’Aosta, irrogata al notaio Le VO, ai sensi degli art.142 bis e 147, primo comma, lett. a) della l.16 febbraio 1913, n. 89, la sanzione della sospensione per un anno dall’esercizio della professione per aver egli, con la commissione del reato di induzioni indebita a dare o promettere utilità per il quale era stato condannato, compromesso la propria dignità e reputazione e il decoro e il prestigio della classe notarile. Il reclamo proposto dal notaio contro il provvedimento sanzionatorio veniva respinto dalla Corte di Appello di Torino con ordinanza 6 aprile 2021. La Corte di Appello riteneva che: l’illecito disciplinare contestato al notaio le VO fosse un “illecito a formazione progressiva o comunque caratterizzato da una pluralità di circostanze che concorrono ad integrarlo o sanzionarlo in quanto per la sua giuridica configurabilità non è sufficiente la pronuncia nei confronti del notaio di condanna per un reato non colposo con pena edittale non inferiore nel minimo a sei mesi … bensì è altrettanto indispensabile che per effetto della statuizione penale passata in giudicato e della commissione del relativo fatto accertata definitivamente sia compromessa, in qualunque modo, la dignità del reo oltre che la reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”; 4 di 11 non fosse dato “circoscrive il fatto passibile di sanzione disciplinare alle mera commissione del reato” altrimenti pervenendosi “alla incongrua conclusione di ritenere inibito l’accesso al notariato qualora la res iudicata sia formata nei confronti di colui che ha superato il concorso e prima della nomina ma per contro di reputare irrilevante e privo di qualsiasi significato un identico esito sulla base del semplicistico rilievo che la statuizione definitiva intervenuta … dopo che il reo aveva già assunto le funzioni di pubblico ufficiale”; non ricorresse una ipotesi di “bis in idem” malgrado che il reclamante fosse già stato sanzionato penalmente e, dall’Agenzia delle Entrate, disciplinarmente e ciò perché la norma penale e il codice disciplinare dell’Agenzia delle Entrate erano volti a salvaguardare interessi diversi rispetto a quello a presidio del quale erano posti gli art. 142 bis e 147 della legge notarile;
l’illecito disciplinare non fosse prescritto dato che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 146 l.89/1913 non poteva essere ancorato alla commissione della condotta dovendo invece essere ancorato al passaggio in giudicato delle pronuncia del giudice penale o al verificarsi del disdoro procurato al ceto notarile e dato “in ogni caso che la Commissione [disciplinare] non poteva essere investita della azione disciplinare se non a decorrere dal 20.2.2013 e cioè dal giorno in cui l’interessato venne iscritto nel ruolo] ed anzi, essendo a quella data “già in corso l’azione penale … per cui il procedimento disciplinare qualora avviato avrebbe dovuto essere sospeso in limine con contestuale sospensione pure del termine prescrizionale … [dalla data] in cui era intervenuta la prima pronuncia di legittimità risalente al 18.1.2017 con cui venivano affermate in modo indiscutibile l’avvenuta commissione del fatto da parte del Le VO e la riferibilità della condotta di quest’ultimo alla fattispecie normativa contestata”. 5 di 11 2. Per la cassazione di questa ordinanza il notaio Le VO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. 3. Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e LO e il presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e LO hanno depositato atto di costituzione ai fini di poter intervenire all’udienza di discussione. 4. La Procura della Repubblica di Torino è rimasta intimata. 5.Il ricorrente ha depositato memoria, RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 135, 142 bis, 147, lett. a) della l.89/1913, 12 preleggi, 25, comma 2, Cost., 7 Cedu, 1 l.698/1981 per avere la Corte di Appello ritenuto che il potere disciplinare fosse stato esercitato legittimamente per fatti commessi antecedentemente all’iscrizione a ruolo di esso ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.146 della l.89/1913, per avere la Corte di Appello erroneamente negato la prescrizione dell’illecito. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 649 c.p.p., 117, comma 1, Cost., 4 del protocollo n.7 della CEDU e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per avere la Corte di Appello ritenuto, in contrasto con il principio di NE bis in idem”, che il potere disciplinare legittimamente fosse stato esercitato malgrado che per lo stesso fatto il ricorrente fosse stato già sanzionato sia penalmente sia, dall’Agenzia delle Entrate, disciplinarmente. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. N. 115/2002 per avere la 6 di 11 Corte di Appello condannato il ricorrente al raddoppio del contributo unificato in un procedimento -quello di reclamo avvero decisione della Commissione Regionale di disciplina- non assimilabile all’appello. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. La legge 16 febbraio 1913, all’ art. 135, come modificato dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 prevede che “1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione”.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse”. L’art. 142-bis della legge 89/13 inserito dal d.lgs. 249/2006 prevede che “1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione”. L’art. 147 dispone (per quanto interessa) che “E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”. 7 di 11 Le disposizioni sono riferite al “notaio”. Gli artt. 135 e 147 usano verbi all’indicativo presente. L’interpretazione letterale (art. 12 disp. preliminari al c.c.) porta alla conclusione per cui le due disposizioni correlano gli illeciti disciplinari alla commissione di determinate condotte in quanto ne sia autore chi è “notaio”. Alla stessa conclusione, per ragioni logico sistematiche, deve giungersi anche per la disposizione dell’art. 142 bis sebbene questa usi il verbo commettere al passato prossimo (“ha commesso”). Anch’essa si riferisce al “notaio”. Usa il verbo violare all’indicativo presente. La disposizioni per un verso si inserisce nel quadro della previsione generale dell’art. 135 e per altro verso rinvia all’art. 147. L’art. 319 quater c.p. stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”. Sostiene il ricorrente, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 1° dicembre 2014, n. 25369, che per principio generale il potere disciplinare non può essere esercitato per fatti antecedenti all’iscrizione all’albo del professionista. La sentenza richiamata aveva in effetti affermato che “L'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, tutela il prestigio dell'ordine forense in presenza di comportamenti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli iscritti in violazione dei 8 di 11 doveri professionali, sicché non hanno rilevanza disciplinare le condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare "strepitus fori" nel periodo d'iscrizione”. Successivamente il principio è stato precisato con altra sentenza delle sezioni unite -la n.30650 del 3 novembre 2023- secondo cui “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione”. Con questa più recente sentenza -è da notare- le Sezioni Unite non hanno contraddetto il precedente del 2014 avendo invece sottolineato che il richiamo a tale precedente da parte del professionista non era “pertinente” rispetto al caso specifico. Si trattava di un caso in cui il professionista era stato condannato, prima dell’iscrizione all’albo, per appropriazione indebita ed aveva omesso, anche dopo l’iscrizione, di restituire alla vittima il maltolto. Le Sezioni Unite hanno confermato la sanzione disciplinare irrogata, proprio sul presupposto che il professionista aveva omesso di restituire alla vittima la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, dando rilievo alla natura permanente di tale omissione perpetratasi anche successivamente alla iscrizione all’albo. Si legge nel punto 13 nella sentenza: “Il richiamo al principio espresso da queste Sezioni unite con la sentenza n. 25369/2014 che - discostandosi da altro precedente di questa stessa Corte (n. 2223 del 2010) - ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare strepitus fori nel periodo d'iscrizione, non appare pertinente. La ratio decidendi della 9 di 11 sentenza impugnata si basa sul (diverso) presupposto, in fatto, che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione dell’odierno ricorrente a cagione della mancata restituzione (fatto sicuramente successivo alla data dell'iscrizione) del denaro sottratto alla tutelata, che integra un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi “sulla immagine dell’avvocatura con contestuale perdita di credibilità della categoria, dignità ed il decoro”, essendo violati “i fondamentali doveri di probità, dignità, decoro della professione forense>> La censura appare formulata senza tenere conto della natura permanente dell’illecito disciplinare contestato nel capo a) all’avvocato (…) e del principio più volte affermato da questa Corte in seno al procedimento disciplinare, anche in ambiti diversi da quello della professione forense, che fa applicazione analogica del disposto dell'art. 158 cod.pen., attesa la identità di ratio, indiscutibilmente volta a sanzionare una condotta illecita astrattamente tipizzata (Cass. n. 16516/2012; n. 14299/2020). La condotta oggetto d’incolpazione, infatti, si inserisce all'interno di un rapporto contrattuale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. Queste Sezioni Unite (sent. n. 23239/2022; sent. n. 14233/2020) hanno avuto modo di precisare che <non si possono pertanto evocare sic et simpliciter le ben note categorie penalistiche inerenti fattispecie delittuose "parallele” (truffa appropriazione indebita), che sicuramente integrano reati istantanei, non permanenti (giurisprudenza di legittimità consolidata: da ultimo, rispettivamente cass. pen., sez. 2, n. 17322 del 18 01 2019; 15735 14 02 2020), mentre va affermata la natura permanente quelle disciplinari>>. Tali reiterate condotte, ha evidenziato la Corte nelle richiamate pronunce, non si esauriscono nella semplice percezione della somma, ma ricomprendono il comportamento omissivo, protrattosi nel tempo, consistente nell'avere il professionista mantenuto nella 10 di 11 propria disponibilità importi che, come si ricava nel caso in esame dalla puntuale esposizione dei fatti contenuta nell’impugnata decisione (…), avrebbero dovuto essere immediatamente restituite alla tutelata”. L’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 319 quater c.p. A differenza del reato in riferimento sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza del n.30650/2023, il fatto per cui è stato condannato il ricorrente non è un fatto di cui, sotto il profilo disciplinare, possa predicarsi la permanenza fino al momento della restituzione della somma alla vittima per la assorbente ragione che il soggetto indotto non è vittima ma concorrente nel reato (come reso evidente dal fatto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 319 quater anch’egli è punito). Gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice applicata all’odierno ricorrente sono costituiti dal buon andamento e dall'imparzialità della pubblica amministrazione. Il fatto, anche sotto il profilo disciplinare come sotto il profilo penale, è un illecito istantaneo. In ragione della tipologia del fatto è nel caso applicabile non il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 30650/2023 ma il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 25369/2014. 6.Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e per l’effetto, restando gli altri assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario reclamo e annullamento della sanzione disciplinare. 7. Le spese dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per la novità della questione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente;
11 di 11 compensa le spese. Roma 3 ottobre 2024 Il Consigliere istruttore Il Presidente IO ND IC NN
l’illecito disciplinare non fosse prescritto dato che il dies a quo di decorrenza del termine quinquennale di cui all’art. 146 l.89/1913 non poteva essere ancorato alla commissione della condotta dovendo invece essere ancorato al passaggio in giudicato delle pronuncia del giudice penale o al verificarsi del disdoro procurato al ceto notarile e dato “in ogni caso che la Commissione [disciplinare] non poteva essere investita della azione disciplinare se non a decorrere dal 20.2.2013 e cioè dal giorno in cui l’interessato venne iscritto nel ruolo] ed anzi, essendo a quella data “già in corso l’azione penale … per cui il procedimento disciplinare qualora avviato avrebbe dovuto essere sospeso in limine con contestuale sospensione pure del termine prescrizionale … [dalla data] in cui era intervenuta la prima pronuncia di legittimità risalente al 18.1.2017 con cui venivano affermate in modo indiscutibile l’avvenuta commissione del fatto da parte del Le VO e la riferibilità della condotta di quest’ultimo alla fattispecie normativa contestata”. 5 di 11 2. Per la cassazione di questa ordinanza il notaio Le VO ha proposto ricorso affidato a quattro motivi. 3. Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e LO e il presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e LO hanno depositato atto di costituzione ai fini di poter intervenire all’udienza di discussione. 4. La Procura della Repubblica di Torino è rimasta intimata. 5.Il ricorrente ha depositato memoria, RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 135, 142 bis, 147, lett. a) della l.89/1913, 12 preleggi, 25, comma 2, Cost., 7 Cedu, 1 l.698/1981 per avere la Corte di Appello ritenuto che il potere disciplinare fosse stato esercitato legittimamente per fatti commessi antecedentemente all’iscrizione a ruolo di esso ricorrente. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art.146 della l.89/1913, per avere la Corte di Appello erroneamente negato la prescrizione dell’illecito. 3. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 649 c.p.p., 117, comma 1, Cost., 4 del protocollo n.7 della CEDU e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per avere la Corte di Appello ritenuto, in contrasto con il principio di NE bis in idem”, che il potere disciplinare legittimamente fosse stato esercitato malgrado che per lo stesso fatto il ricorrente fosse stato già sanzionato sia penalmente sia, dall’Agenzia delle Entrate, disciplinarmente. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. N. 115/2002 per avere la 6 di 11 Corte di Appello condannato il ricorrente al raddoppio del contributo unificato in un procedimento -quello di reclamo avvero decisione della Commissione Regionale di disciplina- non assimilabile all’appello. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Il quadro normativo di riferimento è il seguente. La legge 16 febbraio 1913, all’ art. 135, come modificato dal d.lgs. 1° agosto 2006, n. 249 prevede che “1. Le sanzioni disciplinari per i notai che mancano ai propri doveri sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sanzione pecuniaria;
d) la sospensione;
e) la destituzione”.
2. Tali sanzioni si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi ed anche qualora l'infrazione non comporta la nullità dell'atto o il fatto non costituisce reato.
3. Le sanzioni disciplinari sono inflitte dalla commissione amministrativa regionale di disciplina o dalla corte d'appello, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
4. Se, in occasione della formazione di uno stesso atto, il notaio contravviene più volte alla medesima disposizione, si applica una sola sanzione, determinata fino all'ammontare massimo previsto per tale infrazione, tenuto conto del numero delle violazioni commesse”. L’art. 142-bis della legge 89/13 inserito dal d.lgs. 249/2006 prevede che “1. Il notaio che ha commesso un fatto che integra gli estremi di uno dei reati previsti dall'articolo 5, primo comma, numero 3°, è punito disciplinarmente con una delle sanzioni di cui all'articolo 147, quando la sua condotta viola quest'ultima disposizione”. L’art. 147 dispone (per quanto interessa) che “E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”. 7 di 11 Le disposizioni sono riferite al “notaio”. Gli artt. 135 e 147 usano verbi all’indicativo presente. L’interpretazione letterale (art. 12 disp. preliminari al c.c.) porta alla conclusione per cui le due disposizioni correlano gli illeciti disciplinari alla commissione di determinate condotte in quanto ne sia autore chi è “notaio”. Alla stessa conclusione, per ragioni logico sistematiche, deve giungersi anche per la disposizione dell’art. 142 bis sebbene questa usi il verbo commettere al passato prossimo (“ha commesso”). Anch’essa si riferisce al “notaio”. Usa il verbo violare all’indicativo presente. La disposizioni per un verso si inserisce nel quadro della previsione generale dell’art. 135 e per altro verso rinvia all’art. 147. L’art. 319 quater c.p. stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”. Sostiene il ricorrente, richiamandosi alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 1° dicembre 2014, n. 25369, che per principio generale il potere disciplinare non può essere esercitato per fatti antecedenti all’iscrizione all’albo del professionista. La sentenza richiamata aveva in effetti affermato che “L'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli avvocati, ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, tutela il prestigio dell'ordine forense in presenza di comportamenti idonei a screditarne l'autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli iscritti in violazione dei 8 di 11 doveri professionali, sicché non hanno rilevanza disciplinare le condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare "strepitus fori" nel periodo d'iscrizione”. Successivamente il principio è stato precisato con altra sentenza delle sezioni unite -la n.30650 del 3 novembre 2023- secondo cui “in tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati per fatti oggetto di procedimento penale, l'azione disciplinare può essere esercitata dal Consiglio distrettuale di disciplina anche qualora tali fatti siano risalenti ad epoca anteriore all'iscrizione dell'avvocato al relativo albo professionale, allorché il loro disvalore ricada anche nel periodo successivo all'iscrizione”. Con questa più recente sentenza -è da notare- le Sezioni Unite non hanno contraddetto il precedente del 2014 avendo invece sottolineato che il richiamo a tale precedente da parte del professionista non era “pertinente” rispetto al caso specifico. Si trattava di un caso in cui il professionista era stato condannato, prima dell’iscrizione all’albo, per appropriazione indebita ed aveva omesso, anche dopo l’iscrizione, di restituire alla vittima il maltolto. Le Sezioni Unite hanno confermato la sanzione disciplinare irrogata, proprio sul presupposto che il professionista aveva omesso di restituire alla vittima la somma di denaro di cui si era illegittimamente appropriato, dando rilievo alla natura permanente di tale omissione perpetratasi anche successivamente alla iscrizione all’albo. Si legge nel punto 13 nella sentenza: “Il richiamo al principio espresso da queste Sezioni unite con la sentenza n. 25369/2014 che - discostandosi da altro precedente di questa stessa Corte (n. 2223 del 2010) - ha escluso la rilevanza disciplinare delle condotte antecedenti l'iscrizione all'albo, a prescindere dalla loro rilevanza penale e dalla capacità di determinare strepitus fori nel periodo d'iscrizione, non appare pertinente. La ratio decidendi della 9 di 11 sentenza impugnata si basa sul (diverso) presupposto, in fatto, che la condotta disciplinarmente rilevante si è protratta nel tempo ben oltre l'iscrizione dell’odierno ricorrente a cagione della mancata restituzione (fatto sicuramente successivo alla data dell'iscrizione) del denaro sottratto alla tutelata, che integra un illecito disciplinare per gli inevitabili riflessi negativi “sulla immagine dell’avvocatura con contestuale perdita di credibilità della categoria, dignità ed il decoro”, essendo violati “i fondamentali doveri di probità, dignità, decoro della professione forense>> La censura appare formulata senza tenere conto della natura permanente dell’illecito disciplinare contestato nel capo a) all’avvocato (…) e del principio più volte affermato da questa Corte in seno al procedimento disciplinare, anche in ambiti diversi da quello della professione forense, che fa applicazione analogica del disposto dell'art. 158 cod.pen., attesa la identità di ratio, indiscutibilmente volta a sanzionare una condotta illecita astrattamente tipizzata (Cass. n. 16516/2012; n. 14299/2020). La condotta oggetto d’incolpazione, infatti, si inserisce all'interno di un rapporto contrattuale, in relazione al quale il professionista è tenuto al rispetto delle norme di deontologia forense. Queste Sezioni Unite (sent. n. 23239/2022; sent. n. 14233/2020) hanno avuto modo di precisare che <non si possono pertanto evocare sic et simpliciter le ben note categorie penalistiche inerenti fattispecie delittuose "parallele” (truffa appropriazione indebita), che sicuramente integrano reati istantanei, non permanenti (giurisprudenza di legittimità consolidata: da ultimo, rispettivamente cass. pen., sez. 2, n. 17322 del 18 01 2019; 15735 14 02 2020), mentre va affermata la natura permanente quelle disciplinari>>. Tali reiterate condotte, ha evidenziato la Corte nelle richiamate pronunce, non si esauriscono nella semplice percezione della somma, ma ricomprendono il comportamento omissivo, protrattosi nel tempo, consistente nell'avere il professionista mantenuto nella 10 di 11 propria disponibilità importi che, come si ricava nel caso in esame dalla puntuale esposizione dei fatti contenuta nell’impugnata decisione (…), avrebbero dovuto essere immediatamente restituite alla tutelata”. L’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di cui all’art. 319 quater c.p. A differenza del reato in riferimento sul quale si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza del n.30650/2023, il fatto per cui è stato condannato il ricorrente non è un fatto di cui, sotto il profilo disciplinare, possa predicarsi la permanenza fino al momento della restituzione della somma alla vittima per la assorbente ragione che il soggetto indotto non è vittima ma concorrente nel reato (come reso evidente dal fatto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 319 quater anch’egli è punito). Gli interessi tutelati dalla norma incriminatrice applicata all’odierno ricorrente sono costituiti dal buon andamento e dall'imparzialità della pubblica amministrazione. Il fatto, anche sotto il profilo disciplinare come sotto il profilo penale, è un illecito istantaneo. In ragione della tipologia del fatto è nel caso applicabile non il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 30650/2023 ma il principio stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 25369/2014. 6.Il primo motivo di ricorso deve essere accolto e per l’effetto, restando gli altri assorbiti, l’ordinanza impugnata deve essere cassata e la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario reclamo e annullamento della sanzione disciplinare. 7. Le spese dell’intero processo sono compensate ai sensi dell’art. 92 c.p.c. per la novità della questione.
PQM
la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente;
11 di 11 compensa le spese. Roma 3 ottobre 2024 Il Consigliere istruttore Il Presidente IO ND IC NN